#diritto all’arte.
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pier-carlo-universe · 7 days ago
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La Costituzione Italiana: Un Pilastro della Democrazia e della Cultura. Articolo 9: Cultura, Ricerca e Tutela dell’Ambiente
La Costituzione della Repubblica Italiana è stata scritta dall'Assemblea Costituente, un organo composto da 556 membri eletti il 2 giugno 1946, lo stesso giorno in cui si tenne il referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica, ponendo fine alla monarchia dei Savoia.
La Costituzione della Repubblica Italiana è stata scritta dall’Assemblea Costituente, un organo composto da 556 membri eletti il 2 giugno 1946, lo stesso giorno in cui si tenne il referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica, ponendo fine alla monarchia dei Savoia. L’Assemblea Costituente lavorò intensamente per oltre un anno, dando vita a una carta fondamentale che entrò in…
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raccontidialiantis · 3 months ago
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Sabato sera d'agosto in paese
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“Amare od aver amato, basta: non chiedete nulla, dopo. Non è possibile trovare altre perle nelle oscure pieghe della vita: amare è essere completi” (Victor Hugo)
“Spesso ci sono più cose naufragate in fondo a un’anima che in fondo al mare” (Victor Hugo)
“Vivere è simile all’arte del disegnare, solo che si fa senza la gomma” (Victor Hugo)
“Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai.” (Gabriel Garcia Marquez)
“Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza come nel momento in cui amiamo.” (Sigmund Freud)
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Era passata da poco la mezzanotte. Fra un po’ avrebbero finito la serata, nel pub della cittadina in cui anche Mario, rappresentante di commercio, era nato e dove tornavano ogni estate per le vacanze. Quello era decisamente il loro posto dell’anima. Lui suonava la chitarra, nel loro gruppo. Si ritenevano a buon diritto una “jazz band”, ma poi in pratica suonavano di tutto: oltre agli standard di jazz, eseguivano impeccabilmente brani rock dei gloriosi anni sessanta-settanta e canzoni italiane sempreverdi.
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Che poi alla fine erano queste ultime, quelle che facevano battere il piedino a tutti. Erano bravissimi: anche gli altri componenti della band erano tutti professionisti fuori sede da decenni. Un professore, un ingegnere, un poliziotto e un dermatologo. Uomini maturi che si riunivano puntualmente in paese nell'agosto di ogni estate. Tutto l’anno ognuno nella propria città si impegnava e proponeva spunti agli altri via web.
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Si scambiavano idee e brani, mantenendo così viva la loro grande passione per la musica. Accadde che quel sabato, verso la fine, durante una pausa, gli altri quattro membri della band erano già scesi dal palco: chi per andare a fare pipì, chi a bere una birra. Ma Mario invece era rimasto ancora un attimo seduto, con lo strumento in grembo. Perché gli sembrava di aver improvvisamente scorto, all’ultimo tavolo in fondo e nell’angolo buio del locale, il viso di Sonia.
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All’epoca, primi anni settanta, avevano entrambi diciott’anni. Lui aveva avuto in regalo in estate dai genitori una bellissima e fiammante motocicletta Gilera 124 con cui la portava in giro e grazie alla quale potevano appartarsi lontani dalla città. Di lei era innamoratissimo e anche Sonia sembrava ricambiarlo. Amavano entrambi il rock inglese: Yes, Genesis, King Crimson, Gong, Gentle Giant…
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Tra gli italiani, erano entrambi fan di Lucio Battisti; come tutti in quel periodo. E sulla moto ovviamente spesso cantavano a squarciagola “Il tempo di morire” (motociclettaa… dieci accappìììì…) e poi altre canzoni dell’epoca, quelle che oggi chiameremmo a buon diritto “evergreen.” Stettero insieme solo un altro inverno e la successiva estate, giusto il tempo di passare l’esame di stato. Lui era convinto che l’avrebbe sposata. Le aveva giurato amore eterno.
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Faceva nella sua testa mille progetti. Lei invece a settembre a bruciapelo gli distrusse il cuore. Dal juke box del baretto in cui si videro l’ultima volta prima di lasciarsi si sentiva “L’Aquila” di Lucio Battisti. Questo le diede il coraggio e lo spunto per farlo: gli disse perciò che lei si sentiva come un’aquila. Che era nata libera e perciò troppo costretta in quel paesello; voleva andarsene e avere molto di più, dalla vita. Infatti dopo qualche giorno si trasferì a Roma per frequentare l’università.
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Mario seppe in seguito che forse non era stato estraneo alla faccenda un altro giovane che l’aveva incantata a sua insaputa quando ancora stavano insieme. Stupido, ingenuotto, farlocco: non s'era accorto di nulla! Dopo aver rammendato - ma non curato - il suo cuore, anch’egli si iscrisse all’università. Nelle sue intenzioni da sempre avrebbe voluto anche lui scegliere Roma, ma per ragioni ovvie d’orgoglio preferì darci un bel taglio e scelse Pisa. Nessun dolore.
Tu mi sembri un po’ stupita - Perché rimango qui indifferente Come se tu non avessi parlato - Quasi come se tu non avessi detto niente
Ti sei innamorata - Cosa c'è, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso - Per ragioni ovvie d'orgoglio e di sesso
E invece niente, no, non sento niente, no - Nessun dolore -Non c'è tensione, non c'è emozione - Nessun dolore
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E adesso nel pub quella lì in fondo era lei: ne era sicuro. Scherzava e rideva assieme ai suoi amici di tavolo. Forse uno di loro era suo marito. O forse no. Era la prima volta che la rivedeva dopo moltissimi anni e gli sembrava sempre bellissima. Gli venne spontaneo: rialzò il volume dell’amplificatore e piano, da solo iniziò a suonare “L’aquila”. Dopo un’era geologica fu la prima volta.
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Perché era un brano che categoricamente si rifiutava di suonare, coi suoi amici. Loro sapevano, capivano e lo rispettavano. Chi l’ha detto che dopo un po’ di tempo qualsiasi rancore sparisce: per la freddezza e l’egoismo con cui era stato liquidato, ancora dopo decenni provava soltanto un’intensa rabbia. Una pena sorda nel cuore. Eppure cominciò a suonare in modo dolcissimo.
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Erano, gli arpeggi iniziali, a loro modo inesorabili e penetranti: rimandavano a una canzone che era impossibile non riconoscere. Il timbro caldo che scaturiva dalle sue dita portava l’armonia in alto. Senza ancora la melodia vocale inconfondibile: un accompagnamento armonico nudo, scarno ma bellissimo. Lei si fece seria: di sicuro ora l’aveva riconosciuto. Le era tornato in mente il brano e quell’espressione della donna fu l’ultima che vide, perché subito dopo abbassò il viso e si concentrò sui tasti, sulla diteggiatura e sulla dinamica dell’esecuzione.
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Sentì appena la voce di lei che da lontano del pezzo iniziava a cantare le parole. Dapprima esitante, poi via via più decisa. Incredibile a dirsi, si fece silenzio nel locale, durante quell’esecuzione drammatica: si percepiva chiara la forte tensione emotiva tra i due. Lontani tra loro dieci metri e trent'anni. Eppure eseguivano il pezzo benissimo, incastrando la melodia della voce con l'armonia degli accordi.
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Lei man mano si avvicinò: dal tavolo raggiunse dapprima il centro del pub, più vicina al palchetto. Cantava con una tale intensità che qualcuno si commosse, persino. Aveva una voce stupenda e intonata; lui l’accompagnava e sottolineava le frasi con rara perizia nel fraseggio. Finito di suonare, insieme ma ancora lontanissimi, lei arrivò vicina alla pedana.
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Muta, lo fissò per tutto il tempo. Mario non alzò neppure per un momento lo sguardo. Ripose lo strumento nel suo fodero imbottito, che con un rapido movimento mise in spalla. Poi staccò la spina, prese con l'altra mano l’amplificatorino da pub che usava in quelle occasioni, si girò e senza dire una parola se ne andò.
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Disse appena ai suoi amici poco distanti e imbarazzati che si sentiva poco bene, che continuassero senza di lui: tanto all’una avrebbero comunque finito e mancava pochissimo. Tornato a casa fece una doccia, si infilò nel letto in silenzio insieme alla moglie che già dormiva serena da tempo.
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La guardò a lungo, ritrovò nel comodino, tra i calzini e i libri in perenne standby, un sorriso ancora pulito; le accarezzò i capelli pianissimo per non svegliarla. Si infilò sotto le coperte e finalmente si concesse due lacrime, prima di cadere nel sonno. Lei si girò e nel dormiveglia gli si strinse. Il suo cuore ebbe un lieve sobbalzo. L’amore da qualche parte in lui esisteva ancora, evidentemente.
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RDA
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abr · 1 year ago
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"Non varcate questa porta se...”. Giordano Bruno Guerri lo ha fatto scrivere all’ingresso della mostra “I Censurati. Nudo e censura nell’arte italiana d’oggi” (...).  Non varcate la porta di Villa Mirabella (sede della mostra, a pochi metri dalla Prioria dannunziana) se temete i nudi dei migliori artisti italiani viventi, i quadri censurati dai social che per un capezzolo olio su tela succede che blocchino, sospendano o comunque boicottino i profili colpevoli di tanta audacia. Danneggiando l’artista e dirigendo il corso dell’arte verso un neopuritanesimo di stampo americano e pure un po’ cinese. Le porte e il loro saggio utilizzo sono la migliore alternativa alla censura. Ti attira? Entra. Ti infastidisce? Rimani fuori. La porta non è un muro ma non è nemmeno un buco: è lo strumento della libertà di scelta. “All’arte appartengono il segreto e il nascosto” ha scritto il filosofo Byung-Chul Han, contrario alla “società della trasparenza”, un mondo senza scampo e senza porte dove su ogni intimo gesto, su ogni intimo gusto incombe il linciaggio universale. La porta sia riconosciuta come un diritto dell’uomo.
C. Langone via https://www.ilfoglio.it/preghiera/2023/09/27/news/la-porta-e-strumento-della-liberta-di-scelta-specie-a-una-mostra-senza-censure-5714514/
La porta strumento della libertà, della PROPRIETA' quindi del DIRITTO ALLA PRIVACY, dello scambio volontario (ti invito, bussi, entri, chiudiamo etc.).
Esattamente come I CONFINI - limes: il limite mio e tuo riconosciuto, in cui ci troviamo per DIALOGARE E SCAMBIARE e valichiamo solo se invitati/autorizzati.
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raffaeleitlodeo · 2 years ago
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"PURTROPPO ROCCELLA"   A Torino al Salone del libro la ministra alla Famiglia, Eugenia Roccella, quella che “purtroppo”; l’aborto è una libertà delle donne, è stata fortemente contestata. Quindici persone sono state identificate dalla Digos e denunciate. Alla faccia della libertà di espressione. La parlamentare, Augusta Montaruli, Fratella d’Italia, quella condannata in Cassazione per “spese pazze”, anche lei sul palco ha attaccato duramente il direttore del Salone, Nicola Lagioia per non aver difeso la ministra.   Questa la cronaca. Nel frattempo il movimento “Pro Vita & Famiglia” ha depositato in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che aggiunge il comma 1-bis all’art. 14 della legge 194/78, che recita così “Il medico che effettua l’IVG, (interruzione volontaria gravidanza) è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso”. Il che significherebbe aggiungere al dolore altro dolore. Come se chi compie questo passo non abbia già il suo tormento interiore. Già che c'erano potevano pure mettere un paio di frustate prima e dopo l'ascolto. L’iniziativa è una scopiazzatura della legge sul “battito fetale” in vigore in Ungheria. In realtà, spiega la Ginecologia, i feti nella fase iniziale della gravidanza, quando si verifica la maggior parte degli aborti, non hanno ancora un cuore funzionante, ma solo gruppi di cellule che inviano segnali elettrici. Il suono del “battito cardiaco”; viene generato dal monitor a ultrasuoni per rappresentare questi impulsi elettrici. Non è un vero suono di valvole cardiache che funzionano come si sente in un adulto o in un bambino usando uno stetoscopio. Da quando Orbán, definito dalla Meloni “patriota d’europa”, è salito al potere nel 2010, il suo governo ha promosso i “valori tradizionali della famiglia“ e ha introdotto una serie di misure volte a rispondere al calo della natalità nel Paese. Tuttavia, in precedenza non aveva mai tentato di modificare le leggi, già restrittive, che regolano il diritto all’aborto. La legge ungherese prevede che si possa abortire in quattro casi: gravidanza in conseguenza di un reato o violenza sessuale, pericolo per la salute della donna, embrione con handicap fisico grave, situazione sociale insostenibile della donna. Con la nuova legge introdotta nel 2022 c'è scritto che i medici dovranno presentare un documento che attesti l'avvenuto ascolto del battito del cuore del feto, senza il quale la paziente non potrà accedere all'interruzione di gravidanza. Leggi simili sono state introdotte in molti Stati del sud degli Usa, come il Texas e il Kentucky, anche in seguito al rovesciamento della “sentenza Roe v. Wade” che ne regolava la pratica a livello federale. Il timore, che misura dopo misura, di restrizione in restrizione, anche da noi, possa accadere qualcosa di analogo è più che fondato. “La cosa più grave sta avvenendo in Umbria. - ha denunciato la parlamentare di Sinistra Italiana Elisabetta Piccolotti - Abbiamo segnalazioni di donne che vogliono interrompere la gravidanza ma sono costrette ad ascoltare il battito del feto. Non si può fare l'operazione prima di ascoltare questo battito. Una pratica presente per legge nell'Ungheria di Orban. In Umbria non c'è una legge del genere ma si sta attuando questa pratica, costringendo le donne a tornare in ospedale più volte”. Nel primo giorno di lavori in Parlamento, lo ricordiamo, Maurizio Gasparri ha presentato un Ddl per modificare l’art. 1 del codice civile. In parole povere, il senatore di “Forza Italia “, vuole riconoscere la capacità giuridica al concepito, garantendogli pieni diritti già all'atto del concepimento e non dopo la nascita, come succede ora.  Quindi, occhio. Le donne che decidono di abortire, al contrario, meritano di trovare nei nostri ospedali personale capace di assistenza vera, e non di subire sofferenze ulteriori. E quasi mai è così, visto l’abuso che viene fatto dell’obiezione di coscienza.
Alfredo Facchini, Facebook
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stefanoligorio · 1 year ago
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Alcuni articoli, di Stefano Ligorio, su: Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Giurisprudenza, Procedimento e Processo Penale…
Legge e Diritto – La frode processuale art. 374 c.p.
Legge e Diritto – Il privato cittadino (ai sensi dell’art. 383 c.p.p.) ha il potere di arrestare, in flagranza di reati perseguibili d’ufficio (di cui all’art. 380 c.p.p.), il presunto colpevole.
Legge e Diritto – La corruzione: male comune più insidioso delle mafie…
Legge e Diritto – In tema di reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, o psicotrope, quando qualificare il reato da comma 1 o da comma 5 ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990?
Legge e Diritto – Reato di falsa perizia e di falsa testimonianza: chi è parte offesa?
Legge e Diritto – In tema di falso ideologico (art. 479 c.p.), falso materiale (art. 476 c.p.), e soppressione e distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), i registri nosologici (ambulatoriali) sono equiparati alla cartella clinica, e alla sua valenza medico legale.
Legge e Diritto – La registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima.
(brevi note su legge e diritto) – Elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia – dolo specifico o solo generico?
(brevi note su legge e diritto) – Ricettazione: l’ipotesi attenuata.
(brevi note su legge e diritto) – Reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) nel processo civile – punibilità.
(brevi note su legge e diritto) – Deposito documenti probanti in sede di udienza camerale.
(brevi note su legge e diritto) – Reato di falsa perizia – il dolo del perito.
(brevi note su legge e diritto) – Lasciare da solo l’anziano genitore, incapace di badare a se stesso, è reato.
(brevi note su legge e diritto) – Prendere a parolacce il coniuge è reato.
(brevi note su legge e diritto) – Ai sensi dell’art. 1587 c.c. le molestie ai condomini, da parte del conduttore, legittimano la risoluzione del contratto di locazione.
(brevi note su legge e diritto) – Reato di corruzione in atti giudiziari la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste e da questi accettata.
(brevi note su legge e diritto) – E’ reato di maltrattamenti, art. 572 c.p., usare la violenza per educare i figli.
(brevi note su legge e diritto) – Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 319-ter c.p. è ‘atto giudiziario’ anche l’atto, funzionale a un procedimento giudiziario, del funzionario di cancelleria.
(brevi note su legge e diritto) – E’ violenza sessuale costringere la moglie ad avere rapporti sessuali.
(brevi note su legge e diritto) – E’ reato di violenza privata bloccare un’altra auto.
(brevi note su legge e diritto) – E’ reato (art. 490 c.p.) coprire la targa della propria auto.
(brevi note su legge e diritto) – Fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico -art. 476, co. 2, c.p.-.
(brevi note su legge e diritto) – Anche il disprezzo nei confronti del coniuge integra il reato per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).
(brevi note su legge e diritto) – Reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.).
(brevi note su legge e diritto) – Nel reato di falsa testimonianza parte offesa è unicamente lo Stato-collettività.
(brevi note su legge e diritto) – Il reato è improcedibile se nella querela non viene esposta la volontà punitiva.
(brevi note su legge e diritto) – Impossessarsi di un cellulare smarrito integra il reato di furto.
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siciliatv · 1 year ago
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La commissione Pari Opportunità di Favara sarà discriminatoria? Secondo qualcuno purtroppo "si"
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La commissione comunale per le pari opportunità di Favara, sarà davvero garante di "Pari opportunità"? Secondo qualcuno purtroppo sarebbe discriminatoria. Con la recente modifica del regolamento, si sarebbe un passo indietro, aumentando di fatto di discriminazioni di genere, escludendo pure il mondo dell'associazionismo, e non solo..... Ma andiamo con ordine!   Il 7 settembre scorso è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Favara l’Avviso Pubblico per la costituzione della Commissione Comunale per le Pari Opportunità. All'avviso è stato allegato, il “Regolamento per il funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità” e il modello della domanda di partecipazione. Tutto è stato fatto seguendo anche le modifiche al regolamento della Commissione Pari Opportunità, in particolare al comma 2 dell'art.4, approvate dal Consiglio Comunale n.34 del 9 maggio 2022. Nella delibera di Giunta n.36 del 29 maggio scorso, l'amministrazione Palumbo, ha emanato un atto di indirizzo per la costituzione della Commissione Pari Opportunità che, oltre ai 5 consiglieri di diritto, deve essere costituita da: N. 1 componente in rappresentanza delle giovani madri; N. 1 componente in rappresentanza delle madri caregiver; N. 1 componente in rappresentanza dei giovani padri; N. 1 componente femminile in rappresentanza della terza età; N. 1 componente maschile in rappresentanza della terza età; N. 2 componenti in rappresentanza della comunità LGBT; N. 1 componente in rappresentanza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado o del mondo della rappresentanza universitaria. Le istanze di partecipazione possono essere inviate al comune via pec, o consegnate a mano. Fin qui la notizia...   Oggi interviene con una nota inviata alla redazione giornalistica di Sicilia TV, la Dott.ssa Liliana Militello,  Responsabile del Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT di Favara. Ecco quanto scrive: Dalla lettura del citato elenco emerge che è stata esclusa la partecipazione dei rappresentanti dell’associazionismo presente ed operante nel territorio, originariamente prevista dall’ Art. 4 punto 2. del Regolamento del Comune di Favara ( testualmente . “ …N.1 componente in rappresentanza di Associazioni, Enti, Istituzioni e Movimenti con sede legale od operativa nel Comune, che operino in via continuativa sul territorio comunale, in merito alle tematiche di competenza della Commissione “Pari Opportunità”  o sempre residente nel Comune impegnato/a nel mondo dell’associazionismo del territorio comunale”. Il dato più scoraggiante - continua la Militello - è rappresentato dal fatto che: in seno agli atti di natura amministrativa non vengono indicate le ragioni  sottese alla proposta di modifica, ad eccezione di una vaga necessità di “massima apertura alle pari opportunità” ;  in alcun modo vengono esplicitate  le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione ad estromettere dalla composizione della Commissione Pari Opportunità la rappresentanza delle Associazioni, senza tenere conto della lodevole attività svolta dalle stesse, spesso impegnate in eventi e manifestazioni condivise ( si ricorda “Giochi Senza Barriere” che ha visto la partecipazione  di molteplici e variegate Associazioni,  oltre che il coinvolgimento di commercianti, imprenditori,  cittadini di ogni età e la stessa Amministrazione Comunale). Peraltro, le modifiche apportate all’art. 33, comma 2, dello Statuto, nella loro formulazione letterale  ( … dalle donne elette nel consiglio comunale”, sostituito con “dalle donne e dagli uomini eletti nel consiglio comunale”; da “… da esperte di accertata esperienza professionale” sostituito con  “da esperti di accertata esperienza professionale”; “La commissione elegge nel suo seno, la Presidente” sostituito con  “La commissione elegge nel suo seno, il Presidente”), eludono l’intento perseguito dall’Amministrazione di garantire le pari opportunità, laddove nel rispetto della parità di genere, sarebbe stato opportuno parlare di persone, quindi non di uomini o donne, ma persone e non usare né il maschile né il femminile, ma un asterisco finale, quindi ad esempio espert* . E’ chiaro che l’uso del linguaggio riflette e influenza il nostro modo di pensare e di agire, ed è il principale mezzo di espressione di pregiudizi, di discriminazioni e di stereotipi. Bisogna, inoltre, sottolineare come i requisiti attualmente richiesti appaiano generici ed in alcun modo indicativi di una qualità o qualifica specifica, perché riferiti  a concetti suscettibili di variegate interpretazioni ed elusivi dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità e che  la modifica di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento per il funzionamento della Commissione delle Pari Opportunità, contrasti con le diposizioni contenute nell’ art. 1, che definisce la Commissione “come un organismo consultivo di partecipazione femminile” . Volevo segnare la circostanza per il grande rammarico che provo nel constatare come l’attuale assetto della Commissione, in un contesto socio- culturale particolarmente complesso come il nostro, oltre ad eludere l’apporto dell’Associazioni,  da anni impegnate in prima linea sul territorio, si ponga  in distonia con l’effettiva parità di genere, che tendono a garantire le Associazioni ed i Centri Antiviolenza quotidianamente impegnati nella lotta contro gli stereotipi. Cordialmente Dott.ssa Liliana Militello Read the full article
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studiocuomopartners · 2 years ago
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offendicula
Gli offendicula sono dei mezzi posti a difesa della proprietà (ad es., filo spinato, trappole, congegni esplosivi, barriere elettriche etc.). Una parte della dottrina ritiene necessario riferirsi all’art. 51 co.1 c.p. (esercizio di un diritto). Il diritto di proprietà ex art. 832, Codice civile attribuisce al suo titolare, proprietario, oltre al diritto soggettivo reale ed assoluto di godere e…
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roma-sera-giornale · 2 years ago
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Il diritto allo studio
Ad ogni modo non mi sembra errato, né fuori luogo, la possibilità che gli studenti per mantenersi agli studi, lavorino, com’è capitato al sottoscritto.
  diritto allo studio Quando di parla di riforme , si vuole specificatamente, adeguare la nostra carta fondamentale alla realtà attuale. La Carta Costituzionale infatti prevede all’art 3 , parte non modificabile appunto , l’impegno della Repubblica Italiana a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che limitano il pieno sviluppo della persona. Quindi è quanto mai importante ed…
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scienza-magia · 2 years ago
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Assunzione di operai forestali con licenza media
Nuovo bando di concorso per operai forestali: assunzione a tempo indeterminato, basta la licenza media. C’è tempo fino al prossimo 27 aprile per presentare la propria candidatura relativa al nuovo bando di concorso pubblico per lavorare come operai forestali a tempo indeterminato. Sul sito Inpa ci sono tutte le informazioni relative ai requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura e veder accettata la propria domanda di partecipazione. Il bando di concorso La data da tenere presente è quelle del 27 aprile 2023, ultimo giorno utile per presentare la domanda di partecipazione. Il bando di concorso si riferisce alla selezione pubblica finalizzata ad assumere personale a tempo indeterminato presso l’unione di comuni montani Colline Metallifere. I posti disponibili sono tre e si riferiscono alla qualifica di operai forestali con la specifica di operaio specializzato di IV livello. I requisiti Questi i requisiti necessari per poter partecipare:
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a) Cittadinanza italiana. Possono altresì partecipare i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Sono inoltre ammessi a partecipare le seguenti categorie di cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea: 1. Familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 2. Cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea purché titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di status di rifugiato ovvero di status di protezione sussidiaria; b) Età non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d’ufficio e non inferiore ad anni 18; c) Godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; d) Piena e incondizionata idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da coprire ed in particolare alle attività previste all’art. 1 del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della Toscana. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n. 81/2008. Il riconoscimento dell’idoneità senza limitazione e/o prescrizioni all’esercizio delle suddette attività, come accertata dal medico competente, è condizione necessaria per procedere all’assunzione. e) Possesso di diploma di scuola dell’obbligo (scuola secondaria di primo grado); f) Patente di guida Cat. B o superiore in corso di validità; g) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto d’impiego con una Pubblica Amministrazione. h) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127 comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957; i) Posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti. Come presentare domanda di partecipazione al concorso Tutte le altre informazioni e il link per la candidatura diretta sono reperibili sul sito web di riferimento. Read the full article
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jacopocioni · 1 year ago
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Famiglia Lotteringhi Della Stufa
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Sembra che il capostipite di questa famiglia, sia un Lottario o Lottaringo, sceso in Italia nell’anno 998 al seguito dell’Imperatore Ottone III di Sassonia, re dei Franchi Orientali. I Lotteringhi nel 1200 abitavano nei pressi di una “stufa” (antiche terme romane di Firenze). L’appellativo “stufa” venne aggiunto in seguito al cognome; Lotteringhi della Stufa. Furono iscritti nell’Arte dei lanaioli “del Garbo” l’Arte della Lana dal XIII secolo e in seguito dei setaioli. Un appartenente alla famiglia: Cambio della Stufa fu combattente a Montaperti, nella sfortunata battaglia che si svolse sulle rive del fiume Arbia, nelle file dei Guelfi fiorentini contro i Ghibellini Senesi. Da suo figlio Lotteringo, nacque Ugo Giureconsulto. Un altro Ugo figlio di Lotto assalì i palazzi dei magnati nel 1343 al tempo della cacciata del tiranno Gualtieri di Brienne, riuscendo in seguito con il loro aiuto a cacciarli dalla città. Giovenco di Ugo giurisperito (esperto di diritto, giurista, giureconsulto), difese la Signoria dall’assalto dei Ciompi. Ricevette come ricompensa per il suo intervento il “Cingolo di cavaliere” (cintura di cuoio o di stoffa annodata o chiusa con una fibbia sul davanti), nel 1381. Contribuì alla conclusione della pace fra le città di Pistoia e Lucca. Suo fratello Andrea partecipò nel 1384 alla compra della città di Arezzo da Carlo di Durazzo. Prese parte alle trattative con la Repubblica di Venezia a difesa dei Carraresi, alla guerra contro Gian Galeazzo Visconti del 1398. Nell’anno 1406 prese parte all’organizzazione del dominio di Firenze su Pisa. Ugo figlio di Giovenco fu molto amico dei pisani, che lo vollero come loro Podestà. Nel 1409 si recò da Ferdinando di Napoli e ne divenne un ascoltato consigliere, morì nel 1480. Angelo di Lorenzo fu persona molto influente nel XV secolo, ricevette incarichi delicati dalla Repubblica Fiorentina: ambasceria presso il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, dal quale venne insignito del titolo di cavaliere "spron d’oro".
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Suo figlio Luigi fu intimo della famiglia medici, legato a loro da vincoli di parentela matrimoniale. Dopo la congiura dei Pazzi con l’uccisione di Giuliano, fece parte del gruppo di cittadini, impegnati nella protezione di Lorenzo. Si iscrisse giovanissimo all’Arte della Lana, iniziando nel contempo la carriera politica, emergendo nell’attività diplomatica. Nell’anno 1486, il Magnifico Lorenzo mandò in Egitto Paolo da Colle, per avviare relazioni economiche fra le due città. Alla morte di Paolo da Colle, il Sultano Mamelucco d’Egitto Qa’it Bey (nome completo arabo Saif Al-Din Qaytbay Al-Mahmud Al-Asharafi Al-Zamiri), volle continuare le trattative, inviando a Firenze un suo ambasciatore, per sottoporre alla Signoria una bozza di accordo commerciale. Con l’accettazione dei capitoli dell’accordo commerciale, il Della Stufa venne inviato in Egitto, per informare al suo ritorno i Consoli sull’accordo, portare al Sultano i regali di Lorenzo e della Signoria, ringraziandolo per aver inviato in regalo al Medici un leone e una giraffa. Un altro appartenente alla famiglia Prinzivalle fu un accanito sostenitore dei Medici, congiurò nel 1510 contro il Gonfaloniere a vita Pier Soderini supposto tiranno. Il complotto fallì per una soffiata ricevuta dalle autorità repubblicane, che attribuirono l’idea della cospirazione al Cardinale Giovanni de Medici. Il piano prevedeva che dopo la morte del Soderini per mano del Della Stufa, Marcantonio colonna al comando di un gruppo di armati, doveva entrare in città per preparare il ritorno di Giovanni. Pandolfo venne protetto in Francia dalla regina Caterina de Medici. Ricevette cariche onorifiche dalla corte francese, ma venne cacciato quando rivelò a Cosimo I° i piani per la guerra di Fiandra. Nella battaglia di Montalcino contro i senesi, ricevette dal duca il comando delle truppe fiorentine. Il figlio di lui Pandolfo intraprese la carriera ecclesiastica divenendo cappellano maggiore del Granduca Ferdinando II de Medici. Dal quale ricevette nel 1632 il marchesato. La line primogenita si estinse nel 1667, quando Domenico Andrea passò il “fidecommesso” (disposizione testamentaria, per la quale l’erede designato, è obbligato a conservare l’eredità, e passarla tutta o in parte, ad un altro componente della famiglia) a Ugo di Gismondo del ramo di Gismondo di Agnolo.
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scogito · 3 years ago
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“La persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero. Invece la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contratto il virus, non è assoluta, ma è certamente superiore a zero. Nessun dubbio che il tampone accerti l’inesistenza della malattia solo alla data in cui viene effettuato; ma ciò costituisce un dato comune a tutti gli accertamenti diagnostici e tale è il motivo per cui esso deve essere ripetuto periodicamente. La garanzia fornita dal tampone, ripetesi, è senz’altro relativa; ma quella data dal vaccino è pari a zero. Quanto allo “stress” delle strutture sanitarie, è notorio che il tampone viene effettuato anche dalle farmacie e che il costo è sostenuto dal privato”.
Inoltre, il Tribunale di Padova si sofferma sull’irragionevolezza e la sproporzionalità dell’obbligo vaccinale: “la normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intendavaccinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dall’art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo cui “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta (tra cui il diritto di lavorare di cui all’art. 15 della stessa Carta, ndr) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà".
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Trovo orrendo che da un tribunale escano espressioni come "sembra violare", ma almeno restano salde quelle due, tre indicazioni sulla barzelletta vax.
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autoesegesi · 3 years ago
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Come è possibile rimuovere lo stomaco? Non sentire questa morsa che mi stravolge le viscere ogni volta che sono sola e mi trovo a pensare? Ed è intorno a questo che tutto ruota, la mia sanità e la mia malattia, il mio cervello che trascina il resto del mio corpo giù, fino alle fondamenta della terra. Sono sola, continuamente, non ho persone reali che mi fanno sentire compresa, solo personificazioni di amicizie che trattengo per paura di soffocare. Mi accorgo quindi di nuovo che sono sola, e la mia mente fa un passo successivo e si chiede perché, e purtroppo c’è una sola risposta che so darmi e mi vede colpevole senza diritto di parola. Sono sola perché non vale la pena avermi come amica, vale la pena chiedermi aiuto, cercarmi per parlare di un problema, entrare in camera mia per sfogarsi, ma poi non vale la pena avermi come amica. Queste le conclusioni della mia lunga tesi, che porto avanti da anni, e l’unica consolazione è il mio studio, il pensiero di una vita al di sopra di tutto questo. Tutto il mio corpo lo dono all’arte, solo il mio stomaco continua ad avere i crampi.
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corallorosso · 4 years ago
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In Francia, dopo l’annuncio che, per prendere un treno o per entrare al ristorante o in un bar, presto sarà necessario esibire il green pass che certifica l’avvenuta vaccinazione contro il Covid, c’è stata un’impennata di prenotazioni: più di un milione di nuove richieste in poche ore. Ed è una notizia ottima, perché mostra chiaramente la strada che andrebbe imboccata in tutta Europa. Che poi, quello francese, è lo stesso principio che tuttora regola altri ambiti, anche qui da noi. Ad esempio quello scolastico, dove se il bambino non è in regola col ciclo vaccinale non può entrare a scuola. Lo sancisce anche la nostra Costituzione, del resto: all’Art.16 sono previste delle restrizioni alla libertà di movimento e di soggiorno dei cittadini per “motivi di sanità o di sicurezza”. Niente di nuovo o di scandaloso, insomma. In pratica: sei un/una no vax? Dopo milioni di vaccinati sei ancora convinto/a che nei vaccini ci sia un veleno mortale che vogliono iniettarti per qualche motivo sconosciuto? Ok, perfetto, allora non entri nei posti dove, in tempi di variante delta, puoi ammalarti o infettare decine di persone. E non c’entra assolutamente niente “la libertà”, per favore, non scriviamo idiozie: voi non potete guidare, se non avete la patente. Non è una violazione del vostro diritto di salire a bordo di una Panda e mettervi al volante senza aver mai fatto una sola lezione di guida. Serve ad evitare che facciate del male a voi stessi o ad altri. Poi, ovviamente, nessuno vi obbliga a prendere la patente, ma se non la prendete non potete guidare. Semplice, no? Il problema, a questo punto, è uno solo: chiaramente uno scenario del genere, che sarebbe quello più auspicabile, sarebbe anche ferocemente osteggiato da Salvini e Meloni. E non so se Draghi sia in grado, in questo momento, di prendere una decisione in aperto contrasto con parte della sua maggioranza. Ma sarebbe la cosa giusta, questo è indubbio. Con buona pace dei no vax che interverranno per sbraitare anche sotto questo post. Emiliano Rubbi
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mezzopieno-news · 3 years ago
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IDENTITÀ DIGITALE: L’ITALIA È PRIMA NEL MONDO
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Nell’ultimo anno sono stati creati in Italia 10 milioni di nuovi conti personali sulla piattaforma SPID. In totale 30 milioni di cittadini hanno attivato l’identità digitale, permettendo di raggiungere un tasso di digitalizzazione che ha superato le aspettative e che segna un primato a livello mondiale.
Lo SPID, acronimo di Sistema Pubblico d’Identità Digitale, è il sistema di gestione dell’identità digitale che permette l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e ai servizi di oltre 5.300 amministrazioni locali e centrali, enti pubblici e agenzie. “Siamo i primi al mondo. E lo abbiamo fatto senza soldi”, dichiara il suo ideatore Stefano Quintarelli. Nato nel 2016 “oggi è il sistema pubblico di autenticazione di identità digitale con il maggiore numero di utenti al mondo” afferma l’ideatore e padre normativo, tra i pionieri dell’informatica in Italia.
L’identità digitale è l’insieme dei dati e delle informazioni che, all’interno di un determinato sistema informatico, definiscono una persona fisica. Si tratta pertanto della rappresentazione virtuale dell’identità reale che consente l’interazione elettronica con altri individui o sistemi informatici, un diritto contenuto nella Dichiarazione dei diritti in Internet all’Art.9 (Diritto all’identità).
Nel 2021 gli italiani hanno avuto accesso a oltre mezzo miliardo di documenti e processi grazie a questo sistema. “Abbiamo raggiunto in anticipo l’obiettivo annuale di diffusione dell’identità digitale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pari al 38% della popolazione. Ci avviciniamo sempre di più all’obiettivo del 2023, ossia il 46% della popolazione totale” ha dichiarato il Ministro dell’innovazione Vittorio Colao, nel commentare i dati appena usciti.
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Fonte: Ansa; La Repubblica; Biometric update
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stefanoligorio · 1 year ago
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Alcuni articoli, di Stefano Ligorio, su: Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Giurisprudenza, Processo Civile, Risarcimento del Danno, Malasanità, CEDU…
Legge e Diritto – Il risarcimento per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo del 2001 n. 89 (legge Pinto).
Legge e Diritto – La risarcibilità del danno da ridotta capacità lavorativa nel minore, nello studente, o nel disoccupato, secondo la giurisprudenza in materia.
Legge e Diritto – ‘Giustizia’ nella giustizia civile..
Legge e Diritto – L’atto di citazione -art. 163 c.p.c.- nel processo civile.
Legge e Diritto – Modifica del ‘petitum’ e della ‘causa petendi’ ai sensi dell’ex art. 183 del c.p.c.
Legge e Diritto – Suprema Corte di Cassazione su modifica del ‘petitum’ e della ‘causa petendi’.
Legge e Diritto – Il ‘ne bis in idem’ nel processo civile.
Legge e Diritto – In sede di Appello possono essere richiesti i danni verificatosi nel corso del giudizio di I Grado -‘incolpevolmente’ non dedotti-, oltre ai danni avvenuti posteriormente alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
Legge e Diritto – Il principio di non contestazione -art. 115 c.p.c.-.
Legge e Diritto – Suprema Corte di Cassazione su osservazioni o note critiche alla ctu svolte per la prima volta in comparsa conclusionale.
Legge e Diritto – Le conseguenze della ‘colpa grave’ e/o ‘malafede’ -ex art. 96 c.p.c.-, di una parte, nel processo civile.
Legge e Diritto – L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Legge e Diritto – Il danno esistenziale nel risarcimento del danno.
Legge e Diritto – Ricorso davanti al Giudice di Pace senza avvocato. E’ possibile, e non solo davanti al Giudice di Pace.
Legge e Diritto – La misconosciuta, particolarmente insidiosa, e frequente, malasanità in ambito psichiatrico.
Legge e Diritto – Legge e giurisprudenza in tema di consenso informato al paziente, da parte del medico.
Legge e Diritto – I patti successori.
Legge e Diritto – Confusione e arbitrarietà dei Comuni sulla propria compartecipazione alla quota sociale per le rette dei pazienti ricoverati nelle cliniche RSSA.
Legge e Diritto – Obbligo della ASL di remunerare i ricoveri, in RSA o RSSA, che si protraggano oltre la scadenza dell’originaria ammissione.
Legge e Diritto – Deduzioni in ordine a eventuale ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (con sede a Strasburgo), per l’irragionevole durata del processo (legge Pinto), ai sensi dell’art. 6, 13, e 41, della CEDU.
Legge e Diritto – Legalità, legge, e giustizia.
(brevi note su legge e diritto) – Alcune (tassative) regole da seguire nell’utilizzo della postepay (o di altre carte ricaricabili)…
(brevi note su legge e diritto) – Il nuovo limite di impignorabilità delle pensioni.
(brevi note su legge e diritto) – Risarcimento del danno alla salute – menomazione coesistente e menomazione concorrente.
(brevi note su legge e diritto) – Deduzione di un fatto non contestato (secondo il principio di non contestazione) in sede di impugnazione.
(brevi note su legge e diritto) – Sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale – la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
(brevi note su legge e diritto) – L’onere di contestazione.
(brevi note su legge e diritto) – Nel procedimento disciplinare è possibile nominare un unico difensore.
(brevi note su legge e diritto) – Deposito di una seconda comparsa di risposta ammissibile, purché avvenga in buona fede e nei termini di cui all’art. 167 c.p.c.
(brevi note su legge e diritto) – Mancata tempestiva contestazione retrattabile nei termini previsti dall’art. 183 c.p.c.
(brevi note su legge e diritto) – Attività del consulente tecnico d’ufficio e partecipazione di tutte le parti del processo.
(brevi note su legge e diritto) – Il principio di non contestazione applicabile anche ai giudizi antecedenti la l. n. 69 del 2009.
(brevi note su legge e diritto) – Referto di pronto soccorso: atto pubblico che fa piena prova sino a querela di falso.
(brevi note su legge e diritto) – Giudice minorile e perdono giudiziale.
(brevi note su legge e diritto) – Contestazioni e rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio per la prima volta in memoria di replica.
(brevi note su legge e diritto) – L’indicazione erronea della data nel testamento olografo può essere rettificata dal giudice.
(brevi note su legge e diritto) – Strumenti da utilizzare nell’interpretazione del contratto.
(brevi note su legge e diritto) – La difettosa tenuta della cartella clinica in sede di processo.
(brevi note su legge e diritto) – Il risarcimento del danno per colpa medica – la responsabilità contrattuale.
(brevi note su legge e diritto) – La morte del coniuge in pendenza del processo di divorzio determina la cessazione della materia del contendere.
(brevi note su legge e diritto) – Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al CTU, il giudice deve tener conto della difficoltà, della completezza e del pregio della relazione peritale.
(brevi note su legge e diritto) – Mancata ammissione di un mezzo istruttorio e vizio della sentenza.
(brevi note su legge e diritto) – Responsabilità contrattuale e consenso informato.
(brevi note su legge e diritto) – Consulenza tecnica d’ufficio – Critiche dal consulente e/o dal difensore di una parte.
(brevi note su legge e diritto) – Consenso informato e carenze strutturali e organizzative dell’ospedale o della casa di cura.
(brevi note su legge e diritto) – Consenso informato più specifico nell’ambito dei trattamenti meramente estetici.
(brevi note su legge e diritto) – Appello e principio di disponibilità delle prove.
(brevi note su legge e diritto) – Il danno da perdita di guadagno di un’attività commerciale può essere quantificato in via equitativa.
(brevi note su legge e diritto) – Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale decorre dal momento della rilevazione della violazione.
(brevi note su legge e diritto) – In sede di precisazione delle conclusioni vanno, specificatamente, reiterate le richieste istruttorie non accolte.
(brevi note su legge e diritto) – Errore di fatto rilevante ai fini della revocazione di una sentenza.
(brevi note su legge e diritto) – La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili.
(brevi note su legge e diritto) – Esula dal vizio di legittimità qualsiasi contestazione svolta in relazione al convincimento del giudice di merito formatosi sull’esame del materiale probatorio.
(brevi note su legge e diritto) – Non è necessario che il verbale contenga l’indicazione del certificato della regolare taratura dell’apparecchio autovelox.
(brevi note su legge e diritto) – Guida in stato di ebbrezza – sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada e sospensione cautelare/preventiva ai sensi dell’art. 223 del medesimo codice.
(brevi note su legge e diritto) – Inammissibile il deposito di una memoria istruttoria ex art. 183 co. VI c.p.c. integrativa, anche se depositata entro il termine prescritto.
(brevi note su legge e diritto) – In tema di risarcimento del danno patrimoniale sotto l’aspetto del lucro cessante…
(brevi note su legge e diritto) – La domanda risarcitoria/sanzionatoria ex art. 96 c.p.c.
(brevi note su legge e diritto) – Le controversie sulla determinazione del compenso dell’amministratore di condominio sono di competenza del giudice ordinario e non del giudice del lavoro.
(brevi note su legge e diritto) – Inammissibile il ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.) avverso i provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli.
(brevi note su legge e diritto) – L’assegnazione, al genitore collocatario del figlio minorenne, della casa familiare è dettata dall’esclusivo interesse della prole.
(brevi note su legge e diritto) – Provvedimenti nell’interesse dei minori: quando è competente il tribunale per i minorenni e quando il tribunale ordinario.
(brevi note su legge e diritto) – Equa riparazione e soccombenza reciproca ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c.
(brevi note su legge e diritto) – Convivenza stabile e causa di non espellibilità dello straniero…
(brevi note su legge e diritto) – Caparre, clausole penali e altre simili, in materia contrattuale, non necessitano di specifica approvazione…
(brevi note su legge e diritto) – Ricorso per cassazione per liquidazione delle spese, da parte del giudice di merito, in eccesso rispetto alla tariffa massima.
(brevi note su legge e diritto) – Contratto d’opera per la riparazione di una macchina.
(brevi note su legge e diritto) – Demansionamento professionale del lavoratore e sopravvenuto difetto dell’interesse ad agire…
(brevi note su legge e diritto) – Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento percepite dalla madre convivente dell’ex coniuge e assegno divorzile.
(brevi note su legge e diritto) – Il vizio di ultrapetizione è ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto.
(brevi note su legge e diritto) – Il riconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata.
(brevi note su legge e diritto) – Pagamento del corrispettivo per affidamento in custodia, da parte della polizia di Stato, di un veicolo.
(brevi note su legge e diritto) – Il deposito dei documenti probanti nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
(brevi note su legge e diritto) – Fede privilegiata e personali apprezzamenti del pubblico ufficiale trascritti nel verbale.
(brevi note su legge e diritto) – La ripartizione delle spese inerenti la singola proprietà esclusiva.
(brevi note su legge e diritto) – L’ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato.
(brevi note su legge e diritto) – La richiesta di documentazione di un soggetto terzo alla Pubblica Amministrazione, ai sensi del co. 1 dell’art. 391 quater c.p.p. o ai sensi della Legge 241/90.
(brevi note su legge e diritto) – Gli atti pubblici (art. 2699 c.c.).
(brevi note su legge e diritto) – Il principio del ‘dedotto e il deducibile’ attiene unicamente alla stabilità degli effetti della statuizione della sentenza e non al suo contenuto generale.
(brevi note su legge e diritto) – Imponibilità della plusvalenza.
(brevi note su legge e diritto) – Cartella clinica e fede privilegiata.
(brevi note su legge e diritto) – Rimborso di buoni postali fruttiferi cointestati.
(brevi note su legge e diritto) – Sanzioni amministrative collegate al tributo e avviso di accertamento.
(brevi note su legge e diritto) – Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede, come unico requisito, lo stato di effettivo bisogno del titolare.
(brevi note su legge e diritto) – Le clausole nei contratti tra professionista e consumatore devono essere chiare e comprensibili.
(brevi note su legge e diritto) – L’atto pubblico e la querela di falso.
(brevi note su legge e diritto) – L’atto di costituzione in mora.
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ma-pi-ma · 5 years ago
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LA LIBERTÀ
Il figlio di Bernardo Mattarella ha dichiarato che la libertà non è fare ammalare gli altri. Il riferimento è al contagio da Covid. Lo scopo è giustificare una proroga dell’emergenza senza emergenza. Il fine ultimo sostenere questo governo indecente e impedire il voto fino alla elezione del nuovo Capo dello Stato con questa maggioranza parlamentare da circo Medrano, a costo di continuare a soffocare diritti e libertà costituzionali.
Ora spiego cosa è la libertà a questo fortunato e fortunoso personaggio.
1. Libertà è avere un Capo dello Stato rispettoso della Costituzione, garante dell’interesse nazionale e che non vada a rendere omaggio a terroristi che uccisero cittadini italiani.
2. Libertà è il rispetto della Costituzione.
3. Libertà è avere un governo non solo legittimo ma anche del quale non ci si debba vergognare.
4. Libertà è libertà dal bisogno.
5. Libertà è avere un lavoro che è dignità e indipendenza.
6. Libertà è poter avere un futuro per i propri figli.
7. Libertà è potere creare una famiglia.
8. Libertà è avere un sistema giudiziario decente, una giustizia vera e un CSM che non sia sede di traffici che con la legalità nulla hanno a che fare.
9. Libertà è avere una scuola libera ed efficiente dove i giovani vengano educati alla storia, alle lettere, all’arte, alle scienze e non indottrinati con aberrazioni morali e falsi storici spudorati.
10. Libertà è avere un sistema fiscale equo che dia slancio alle imprese e generi posti di lavoro.
11. Libertà è avere Forze Armate che difendano la Patria e non inseguano sulle spiagge i cittadini in tenuta di combattimento.
12. Libertà è porre fine all’invasione di clandestini portatori di infezioni da Covid e usati come strumento per provocare consapevolmente contagi, ulteriori proroghe dello stato di emergenza, e poi con il diritto di voto usarli come bacino elettorale per una sinistra che ha perso il senso della vergogna e il senso del delitto.
13. Libertà è avere un governo che non trami nell’oscurità e non celi le sue malefatte ponendo il segreto su atti che devono essere compiuti, e che non agisca contro il Popolo.
14. Libertà è non vivere in povertà.
15. Libertà non è costringere i giovani a cercare vita e lavoro in Paesi stranieri.
16. Libertà è poter esercitare il diritto di voto.
17. Libertà è avere sovranità monetaria e non morire per l’interesse di usurai internazionali
18. Libertà è non dover assistere all’osceno spettacolo di un ex Ministro dell’Interno chiamato a giudizio per un reato inesistente ma al vero scopo di perseguitare il leader dell’opposizione e, per mano di una giustizia sporca, eliminarlo dalla scena politica. Peggio che nei peggiori momenti dei peggiori Paesi sudamericani.
L’ultima è che questo indecente governo ha appellato al Consiglio di Stato la sentenza del TAR che ordinava di rendere pubblici gli atti del c.d. “Comitato scientifico” per il Covid-19 della Protezione Civile.
Se è vero, pare che l’Avvocatura dello Stato abbia argomentato l’appello nel senso che la pubblicità degli atti porrebbe a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
Mai era stata commessa una “gaffe” così clamorosa: dunque, lo stato di emergenza, la soppressione di diritti e libertà fondamentali, sarebbe stata deliberata sulla base di finalità del tutto estranee alla prevenzione e diffusione del contagio. Altrimenti, perché la segretezza? Perché temere disordini pubblici? Che senso avrebbe evocare esigenze di sicurezza nazionale? Quali imbrogli questo indecente governo, nemico del Popolo italiano, ha combinato con altri Stati?
E dinanzi a tutto questo al figlio di Bernardo Mattarella è stato detto di dire che la libertà non è quella di contagiare il prossimo.
Il figlio di Bernardo Mattarella poteva continuare a tacere e invece ancora una volta ha parlato a sproposito.
Il Principe di Bisanzio avrebbe commentato con una delle sue celebri battute: “Lo vedi che ti conveniva tacere?”.
Augusto Sinagra
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