#attendibilità
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Nel film horror Stigmata (1999), viene citato un vangelo: quello di san Tommaso. Tale testo esiste, e non ha nulla di diverso in attendibilità degli altri testi riconosciuti dalla Chiesa.
La Chiesa non ha voluto prendere in considerazione questo vangelo, in quanto parla in modo diverso di dio (lo immagina ovunque, e senza necessità di un tramite): farlo, significa ammettere che non è necessaria l'esistenza di edifici religiosi e nemmeno di un clero: finirebbe il loro business.
#horror#film#Stigmata#1999#vangelo#san Tommaso#testo#esiste#diverso#nulla#attendibilità#chiesa#considerazione#ovunque#tramite#ammettere#edifici#religiosi#edifici religiosi#clero#business
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Giusto e doveroso constatare come i fact checker non abbiano alcuna attendibilità mai, ma in ogni caso come farebbe esattamente un tizio che cerca su Google a sapere se uno ha non ha la demenza senile?
Cioè dal punto di vista razionale come potrebbe comunque essere sostenibile questa "attendibilità"?
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Vi volevo solo dire che i test citotossici per le intolleranze alimentari, quelli che esaminano l’effetto di centinaia di alimenti con un solo piccolo prelievo di sangue, non hanno alcuna attendibilità scientifica e non hanno dimostrato efficacia clinica, come dice il Ministero della Salute D’altra parte lo si capisce dal fatto che vengono effettuati solo da laboratori analisi privati e lontani, così ci cascate tutti. Ogni anno vengono fatti circa 4 milioni di esami inutili, al costo di 300 milioni di euro l’anno in tutta Italia. A sostenerlo è la Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (SIAAIC), che ha presentato delle linee guida per l’interpretazione dei test per intolleranze e allergie alimentari. Fate i bravi. - via fb
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E quando tornai a New York, nel 1942, incominciò subito a imperversare l'epoca di Mc.Carthy e per molti fu assai difficile entrare nelle università. Però io feci lezione alla New School for Social Research, non come ordinario ma come lettore. Certo, prima di avere il permesso di parlare di filosofia dell'arte - era considerata il mio field - fui interrogato indescrivibilmente a fondo e senza pudori per stabilire quanto bene conoscessi Brecht e quanto Eisler, se ero d'accordo con le tesi di filosofia dell'arte di Eisler...Insomma, riuscii a entrare e tenni le mie lezioni che per altro in America erano una primizia, tanto che portai perfino dei dischi (analizzavo con gli studenti i Lieder di Schubert) e delle riproduzioni di quadri (ho interpretato con loro il Segen jakobs di Rembrandt). Tutte e due le cose nello stesso ciclo di lezioni, fatto che, naturalmente, nella terra classica della suddivisione del lavoro sembrava sensazionale ma anche sospetto. Là si veniva considerati solidi solo se, oltre a un'unica, minima, specializzazione, non si sapeva nient'altro. La mancanza di cultura generale era criterio di attendibilità. In confronto, gli stupidi specializzati europei sono quasi degli universalisti.
-Günther Anders (Opinioni di un eretico)
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Nel film horror Stigmata (1999), viene citato un vangelo: quello di san Tommaso.
Tale testo esiste, e non ha nulla di diverso in attendibilità degli altri testi riconosciuti dalla Chiesa.
La Chiesa non ha voluto prendere in considerazione questo vangelo, in quanto parla in modo diverso di dio (lo immagina ovunque, e senza necessità di un tramite): farlo, significa ammettere che non è necessaria l'esistenza di edifici religiosi e nemmeno di un clero: finirebbe il loro business.
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Dopo anni di permanenza su questo pianeta e l'ultima recente conferma, ho ormai ben definito la modalità con cui scegliere un professionista.
La caratteristica di fondo per una valutazione della sua reale attendibilità è vedere se parla del suo lavoro o di se stesso usando alcuni concetti chiave. "Sono onesto", "siamo affidabili", "sono una persona seria e corretta"... fanno parte del calderone SCARTARE SUBITO.
#paraculi#professionisti#marketing#scegliere#società malata#aprite gli occhi#zombie#società#maschere#bugie#bugiardi#riflessioni brevi#consapevolezze#conferme#cazzabubbole#scarti
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"I caratteri centrati sul PENSIERO ... sono una tipologia in cui il bisogno centrale è quello di stare a distanza di sicurezza dall'oggetto d'amore, di dipendere il meno possibile, per non cadere in situazioni emotivamente troppo acute per poterle gestire...
Il tipo di attenzione che richiedono nei rapporti con figure parentali non è quello passionale ma piuttosto un'attenzione a distanza che veda e confermi la loro esistenza.
... i caratteri centrati sull'AZIONE tendono a concepire la vita come un'azione continua: tutto si risolve in un qualche tipo di fare (o di non fare) e si evitano le paludi che pensiero e sentimento potrebbero provocare. L'azione produce potere, da quello militare a quello assistenziale, e i caratteri centrati sull'azione sono inevitabilmente legati al tema del potere...
Il tipo di attenzione che questi caratteri richiedono è quella da compagni (di avventure): l'interlocutore è preferibilmente qualcuno con cui 'fare' insieme.
... i caratteri centrati sul SENTIMENTO vedono l'amore dell'altro come la cosa essenziale (ecco, sto dicendo questo e quest'altro: ma in sostanza, vuol dire che mi vuole bene o no?).
Il tipo di attenzione che richiedono è quello che si ha verso l'oggetto d'amore. Tendono a valorizzare moltissimo l'amore dell'altro, come se l'altro fosse una persona speciale, dotata di un potere speciale (l'amore appunto) capace di riempire loro la vita...
Queste differenziazioni provengono dall'osservazione diretta degli esseri umani, e da un punto di vista rigorosamente epistemologico possono riuscire difficilmente dimostrabili: la conoscenza empirica ha d'altra parte la sua specifica attendibilità e come tale può essere presa in considerazione."
Paolo Quattrini: fenomenologia dell'esperienza, Milano, 2007, pp. 248-9
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La scienza è una cosa seria.
Chi, in qualsiasi veste, posti messaggi in cui si palesi consumatore di droga a mero scopo ludico (alcool o altro), non ha diritto alcuno a biasimare terzi che non si vaccinino, poiché non ha per primo un comportamento salutare.
Invece di comprendere la seria problematica sollevata, la persona che gestisce l'account Pierina la Peste; @nonsolopierina tenta di screditare terzi offendendo.
È talmente convinta @nonsolopierina di essere in ragione, da aver bloccato chiunque gli faccia notare la sua incoerenza, invece di rispondere argomentando; ciò palesa che la persona che gestisce tale account, in ambito medico, non ha alcuna attendibilità.
Che studi servono, a chi gestisce l'account @nonsolopierina, affinché comprenda che fare pubblicità al consumo di alcool non mette nella posizione di dare del cretino ad un novax?
Nessuno: serve un internamento presso un centro che curi le tossicodipendenze.
#medicina#scienza#serietà#Pierina la Peste 🐧🐧🐧💉🍷🌹#@nonsolopierina#Twitter#salute#account incoerenti#analfabetismo funzionale#ignoranza#alcool#droga#vaccinazione#Covid#novax#offese#tossicodipendenze
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati: dott. Francesco Venier Presidente dott. Annalisa Barzazi Giudice dott. Gianmarco Calienno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. DAVIDE GALANTINI (GLNDVD75B19C388M ), su domanda dello stesso debitore, assistito dall’avv. ENRICA SPANGARO; sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento; letto il ricorso e l’allegata documentazione; ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CdC), essendo la parte ricorrente residente nel circondario dell’intestato Tribunale; ritenuta la legittimazione dell’istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CdC, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla
documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di € 324.186,56 il patrimonio prontamente liquidabile è pari a € 45.083,40; rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall’Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), Guglielmo Alberto Angioni (CF NGNGLL73P08F205C )nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CdC; rilevato che la richiesta del debitore di fissare “i limiti di impignorabilità del reddito, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte” non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l’art. 268 c. 4 lett. b) CdC demanda “al giudice” la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l’apertura della procedura compete al “tribunale” che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall’art. 270 CdC, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall’art. 146 CdC per la liquidazione giudiziale; rilevato, quanto agli effetti dell’apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell’art.270 CdC, si applicano l’art.143 CdC (Rapporti processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CdC (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 Cdc (concorso creditori) Cdc, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CdC;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CdC: a) dichiara l’apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. DAVIDE GALANTINI (GLNDVD75B19C388M), residente in Via Q. Ermacora Tolmezzo ; b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno ; c) nomina liquidatore il professionista designato dall’Organismo di Composizione della Crisi, avv. Guglielmo Alberto Angioni (CF NGNGLL73P08F205C); d) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori; e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell’art. 10, comma 2 CdC, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 10, comma 3 CdC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CdC;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore; g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti; h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine; i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore; j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Udine, addì 15/12/2022. IL PRESIDENTE (dott. Francesco Venier) IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Gianmarco Calienno)
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Le tecniche investigative dell'avvocato
Un approfondimento sulle più moderne attività di indagine del difensore
L’acquisizione della prova scientifica nelle indagini difensive
Gli artt. 391-bis c.p.p. consentono ai difensori di compiere atti di indagine a favore del proprio assistito.
Prima di tutto occorre che, in questa attività investigativa, il difensore non incorra nella “tagliola” dell’art. 191 c.p.p., ciò che comporterebbe l’inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie in quanto, come recita tale norma: «Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate».
Una volta aggirato questo primo ostacolo, restano delle altre insidie a cui prestare attenzione, soprattutto quando la prova da acquisire presenta i caratteri di una elevata complessità scientifica o tecnologica.
Invero, il rischio, quando si devono acquisire prove di questo tipo, è quello di non riuscire a preservarne la genuinità ed autenticità.
Il nostro ordinamento processual-penalistico si informa, in tema di prove, al principio di atipicità delle stesse, come si ricava dal disposto dell’art. 189 c.p.p. (prove non disciplinate dalla legge). Nel processo penale, nell’intento di tendere il più possibile verso l’accertamento della verità, non si preclude l’ingresso, in esso, di prove che non trovino una compiuta disciplina codicistica, purché idonee alla ricostruzione storica dei fatti.
Tutte le prove, dunque, avranno una loro valenza e, a seconda del loro grado di affidabilità ed attendibilità, avranno anche un maggiore o minore peso specifico.
Tutte, però, anche quelle meno convincenti, anche quelle solo meramente indiziarie, saranno rimesse al prudente apprezzamento del Giudice.
Di sicuro, però, ci si attende dal difensore, nell’acquisizione delle prove, anche di quelle digitali o comunque di quelle che presentano un progredito avanzamento tecnologico, lo stesso rigore che si pretende dalla Procura della Repubblica quando la stessa ricerca prove a carico dell’imputato o dell’indagato ed è sempre auspicabile il massimo rispetto di criteri, metodi e canoni di acquisizione che salvaguardino la genuinità e la autenticità della prova in modo che essa non sia fuorviante e rispecchi in modo veritiero i fatti che è rivolta a dimostrare.
Questo concetto potrà essere più comprensibile richiamando una casistica assai frequente nella realtà processuale: l’introduzione, come prove, degli screenshot, ossia quelle fotografie che catturano l’immagine che appare sul display di un dispositivo elettronico (come smartphone, tablet, computer o altro).
Il più delle volte queste immagini raffigurano messaggi di testo inviati o ricevuti dal dispositivo da quale sono estratte.
Queste fotografie vengono di frequente prodotte in giudizio e sono tenute in considerazione dall’organo giudicante che arriva anche fondarvi la sentenza che definisce il procedimento.
Tuttavia il modo più rigoroso, completo e ortodosso di acquisire il testo di queste chat o conversazioni intrattenute attraverso qualsivoglia servizio di messaggistica, non è quello che si estrinseca in una riproduzione visiva come quella fotografica, bensì consiste nella integrale estrapolazione dello scambio di comunicazioni procurandosene una copia forense.
Ebbene, questa operazione dovrebbe essere affidata a specialisti tecnici in modo da avere la certezza che la prova non sia stata alterata, nel pieno rispetto dell’impronta digitale (il codice hash).
L’impronta hash di un testo o di un file, senza entrare troppo nello specifico, è una sequenza di lettere e di cifre, ottenuta applicando un particolare algoritmo di calcolo alla sequenza di bit che formano il testo o il file. Questo algoritmo, peraltro, non è invertibile: questo significa che da un file o da un gruppo di file sarà possibile generare una ed una sola impronta (dunque univoca), ma da questa stringa non è possibile ricavare l’origine con un procedimento inverso.
Queste operazioni devono essere eseguite avvalendosi di appositi programmi che assicurano la genuinità dell’acquisizione. Non tutti i software garantiscono questo risultato.
Qualora, invece, la conversazione o lo scambio di messaggi venga prodotto in forma meramente fotografica, l’integrità del loro contenuto non sarà salvaguardato per almeno due ordini di motivi.
Innanzi tutto una fotografia, con qualsiasi banale programma di ritocco fotografico, può essere modificata, alterando così il contenuto dei messaggi.
Inoltre, la produzione in giudizio di singoli messaggi, estrapolati da una più ampia conversazione, avulsi dunque dal loro contesto, può condurre a valutazioni distorte circa il reale significato delle comunicazioni che gli interlocutori si sono scambiati.
Tutte le prove che confluiscono nel processo, insomma, all’esito del contraddittorio delle parti, vengono assoggettate al sindacato del Giudice, tuttavia in forza del disposto di cui all’art. 192 c.p.p. ogni apporto probatorio sarà oggetto del suo apprezzamento e, in diversa misura, potrà fondare il suo convincimento.
Ebbene, una conversazione integrale estrapolata da un dispositivo con metodi tali da garantirne la genuinità avrà senz’altro un’efficacia probatoria maggiore di singoli messaggi offerti alla cognizione del Giudicante attraverso semplici screenshot.
Vi sono poi altre moderne tecniche di ricerca della prova, alcune delle quali costituiscono una trasposizione digitale di tecniche investigative tradizionali. Una di queste è il pedinamento elettronico.
Si tratta di quella operazione investigativa volta a tracciare gli spostamenti di una persona fisica attraverso l’impiego di strumenti tecnologici estremamente avanzati. Nella gran parte dei casi, il pedinamento elettronico si effettua installando in maniera occulta un rilevatore GPS su un bene mobile, precipuamente le autovetture. A prescindere dalla tecnologia adoperata, l’elemento distintivo del pedinamento elettronico è che consente, parimenti a quello effettuato fisicamente da un investigatore, di localizzare una persona senza seguirla fisicamente. Da un certo punto di vista, si potrebbe anche affermare che esso rappresenti una modalità di tracciamento meno invasiva e discreta di quella consistente nel seguire fisicamente la persona nei suoi movimenti.
Si pone però, al riguardo, una questione giuridica dalla cui risoluzione dipende la liceità o meno di tale tecnica di indagine.
Ci si deve chiedere, in particolare, se il pedinamento elettronico sia equiparabile ad un’attività di intercettazione. In caso di soluzione affermativa, invero, lo stesso non sarebbe lecitamente effettuabile dagli investigatori privati autorizzati, in quanto lederebbe il diritto alla riservatezza della persona.
La Corte di Cassazione però ha affermato che il pedinamento elettronico è un’operazione investigativa non assimilabile alle intercettazioni dal momento che non è finalizzata alla captazione occulta di messaggi o comunicazioni, ma alla verifica della presenza di una persona in un determinato luogo in uno specifico momento. Di conseguenza, argomenta il giudice di legittimità, il tracciamento elettronico è ontologicamente equiparabile al pedinamento fisico (Cass., sez. II, 13 febbraio 2013, B., in ced Cass., rv. 255542 e altre conformi).
Si può, quindi, concludere che il pedinamento da remoto con mezzi tecnologici è un atto di indagine non vietato dalla legge e dunque le sue risultanze saranno processualmente utilizzabili.
Altro problema che può prestarsi a diverse interpretazioni ermeneutiche attiene alla liceità del prelievo di materiale biologico all’insaputa dell’interessato.
Al riguardo, il Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 22 settembre 2020 - Giudice Dott.ssa Anna Calabi, in un caso del genere, ha disposto l’archiviazione.
In tema di investigazioni difensive, con questo provvedimento, il Tribunale di Milano, in merito all’ipotesi di prelievo di materiale biologico ai fini della determinazione del DNA senza il consenso dell’interessato (nel caso di specie, il materiale era stato raccolto da una tazzina di caffè, da un cucchiaino e da una bottiglietta di plastica), ha ritenuto lecite le investigazioni difensive – disponendo conseguentemente l’archiviazione degli indagati – ritenendo che le operazioni di raccolta del materiale biologico, poste in essere accedendo a luoghi pubblici o aperti al pubblico, si fossero realizzate «nel pieno rispetto della libertà personale e della dignità del soggetto», sebbene a sua insaputa.
La raccolta di materiale biologico – si legge nel provvedimento – «ha in concreto riguardato oggetti utilizzati ed in seguito abbandonati dal soggetto: il materiale prelevato, pertanto, non faceva più parte della persona dell’interessato e non ha comportato alcun atto coercitivo o forzoso nei suoi confronti». Copiosa giurisprudenza – continua il provvedimento – «afferma che quando il materiale biologico sia ormai separato dalla persona e sia ricavabile da oggetti come bicchieri, mozziconi di sigaretta o bottiglie abbandonate, diventando res derelicta, l’attivitàdi prelievo non richiede alcun intervento coattivo/manipolativo sul soggetto e deve considerarsi, pertanto, legittima anche senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria».
Le indagini difensive pongono anche delicati profili deontologici per l’avvocato e quanto più tecnologicamente progredite sono le prove da acquisire, tanto più il medesimo dovrà prestare attenzione al loro grado di genuinità ed autenticità.
Il difensore dovrà sempre tenere ben presente che, nelle sue investigazioni e nella successiva produzione in giudizio di prove raccolte in questa sua attività di indagine, sarà tenuto al rispetto dell’art. art. 50 del Codice deontologico che impone il dovere di verità: «L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi».
Sarà necessario, soprattutto, filtrare e vagliare con estremo rigore, tutto il materiale probatorio che non abbia formato personalmente e direttamente, ma che provenga dal suo assistito: qualora abbia il sospetto che una prova, fornita da quest’ultimo, sia stata oggetto di una qualsivoglia alterazione, dovrà astenersi dal versarla in atti fino a quando non abbia provveduto alle verifiche necessarie ad appurarne l’integrità.
Una riflessione conclusiva investe comunque il problema della effettiva realizzabilità di certe attività di indagine, considerato l’elevato costo delle stesse, che non tutti possono permettersi.
Per procedere ad atti di indagine come quelli sopra ricordati occorre rivolgersi ad investigatori, ad esperti di informatica forense e a personale altamente qualificato e le operazioni stesse da costoro eseguite sono estremamente costose.
Se, dunque, era già accentuato il divario di mezzi, di personale e di capacità economica di spesa tra la Procura e i privati cittadini, ora, in presenza di un sempre più avanzato progresso tecnologico delle prove da acquisire, questo scarto si prospetta ancora più rilevante.
Le indagini difensive sono orientate, in definitiva, al raggiungimento di una tendenziale parità nella raccolta di prove tra accusa e difesa, ma di fatto il continuo avanzamento tecnico dei moderni apporti probatori ha l’effetto di accrescere questa disparità originaria tra le parti nel processo penale.
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Revisiona le tue fonti
Nel mondo dell’informazione veloce, abbondante e anche un po’ “fake“, è importante assicurarsi che le fonti da cui attingiamo siano affidabili e aggiornate. Trovo che sia una buona pratica fare periodicamente un’analisi critica di quelle che consultiamo. Come? Valutando la loro attendibilità, la frequenza e la cura nell’aggiornamento dei contenuti, la credibilità degli autori. Avere un ricco…
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+++Breaking Accazzo News+++
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I dati raccolti da chi vuole dimostrare una tesi perdono ipso facto di attendibilità torniamo a Galileo...
(B.C.)
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Il difensore dell'Inter è stato assolto dalla accuse di razzismo mosse da Juan Jesus perché impossibili da provare, hanno detto i giudici. Un cambio di paradigma per la Figc che forse potrebbe aprire scenari per l'ordinamento giudiziario dello sport
(...)
La sentenza di martedì tuttavia merita di essere approfondita al di là di quest’aspetto perché è, in una certa misura, storica e segnala un cambio di paradigma – quanto duraturo si vedrà – rispetto alla tendenza che ha guidato la giustizia sportiva fino all’altro ieri. I giudici hanno infatti motivato in punta di diritto che “il contenuto gravemente discriminatorio è confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale”. In altre parole, non si nega che il fatto possa essere accaduto ma è impossibile provarlo, secondo il ragionamento tipico della giustizia ordinaria in base al quale non si emettono condanne “al di fuori di ogni ragionevole dubbio”.
E’ andata così nonostante le norme sportive, come si legge sul sito della Figc, spieghino che “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni”. Sembrerebbe proprio il caso di Juan Jesus, anche perché lo stesso Acerbi si è scusato in campo dopo l’episodio. Per alcuni aspetti pure la sanzione inflitta nel 2020 a Michele Marconi del Pisa, dieci giornate di squalifica per aver rivolto frasi discriminatorie a Obi Mikel del Chievo Verona, sembra ricalcare almeno parzialmente la logica della Federcalcio. Su questa scia in molti avevano già scommesso sulla condanna di Acerbi.
Invece la giustizia sportiva sportiva ha imboccato un altro sentiero, quello delle garanzie, che altre volte, per esempio nel recente caso del frettoloso processo alla Juventus sulle plusvalenze, non sono state del tutto rispettate. Così, per questa serie di ragioni, la sentenza di lunedì assume una certa rilevanza e riporta all’attualità il tema di una più ampia riforma dei meccanismi della giustizia sportiva, sempre evocata da ministri e dirigenti e mai davvero perseguita. Il caso Acerbi-Juan Jesus e l’approccio garantista utilizzato in questa occasione creano un precedente importante e indicano una via. Nella speranza che i princìpi utilizzati oggi non restino un unicum. La giustizia sportiva, insomma, decida che giustizia vuole essere. Ne va della credibilità, già messa a dura prova, di un sistema intero.
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Nessuno può costringere un individuo a sottoporsi ad un test psicologico, nemmeno se fosse finalizzato a trovare un lavoro e ad intraprendere una carriera. Esistono già molti esami e valutazioni e concorsi che selezionano un magistrato e l’operato di questo è sottoposto alla valutazione dei colleghi e dei superiori qualora si riscontrassero delle anomalie.
In Italia quando si frappongono limiti, numeri chiusi e quant’altro non è perché si vuole tutelare qualcosa o qualcuno, ma si vuole acquisire il potere di dire a qualcuno”tu si” e “tu no”.
Si tratta del vecchio “baronismo” secondo cui se dai a qualcuno un potere, questo qualcuno se ne approfitterà per ottenere cose illecite in cambio di favore o della svendita di una istituzione.
In relazione ai test, c’è molta confusione nel testo di Nordio che li propone; vogliono sapere in anticipo se qualcuno ha le “attitudini” per svolgere bene il suo incarico? E non bastano già una laurea, un’abilitazione ed un concorso? E poi perché ai magistrati si e ai ferrotranvieri e ai politici no? In fondo se il magistrato rischia di privare qualcuno della sua libertà sebbene innocente, le ultime due categorie guidano i primi dei mezzi con molti passeggeri, i secondi un Paese intero.
Oppure si vuole vedere se un individuo è equilibrato, esente da disturbi mentali, da tendenze sadico - aggressive; anche in questo caso nessuno mi può imporre di sottopormi ad un test di personalità (o psicodiagnostico), che non ha niente a che vedere con le mie attitudini (un individuo con disturbo ossessivo-compulsivo potrebbe essere perfetto come contabile o come controllore di volo, ad esempio), e che può essere utile in presenza di inequivocabili segnali di disagio psichico ed anche in questo caso occorre la collaborazione il consenso dell’interessato, il test dev’essere somministrato cioè per aiutarlo non perché possa potenzialmente danneggiarlo, escludendolo da un incarico a cui ambisce.
Un test che abbia validità e attendibilità, oltre ad essere un buon dispositivo che si è dimostrato efficace in molti casi, deve possedere una standardizzazione valida all’interno del contesto in cui lo si vuole utilizzare: in un test di intelligenza, ad esempio, ci vogliono dei dati aggiornati della media relativa ad un campione della popolazione, in base al quale poter valutare se il punteggio ottenuto da un nuovo soggetto sia inferiore o superiore a questa media e se la differenza è statisticamente significativa per poter dire che qualcuno è più o meno intelligente della media della popolazione, e di quanto.
In Italia usiamo in gran parte Test ideati altrove, soprattutto in ambienti anglo-sassoni, e spesso non sono nemmeno validati su campioni italiani, per cui come termine di paragone usiamo le validazioni estere: nel caso dell’intelligenza, ad esempio, possiamo dire che Mario è più o meno intelligente della media statunitense.
Guardo il faccione di Nordio e mi chiedo: quale sarebbe stato il risultato se avessero sottoposto lui ad uno dei test a cui vuole sottoporre gli aspiranti magistrati.
E sai le risate se lo facessimo a Lollobrigida, a Gasparri, alla Meloni, a Salvini e a tanti altri?
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“Un utente, come si verrà poi a scoprire una donna di nazionalità cinese, aveva iniziato a popolare l’enciclopedia online con oltre duecento articoli collegati tra di loro. Questi testi, partendo da una voce su una pressocché sconosciuta miniera di argento a Kashin, in Russia, si sono dipanati in una narrazione dettagliata e immaginaria su vari aspetti della storia e della cultura di antichi stati dell’Asia centrale. Le vicende raccontate in quel gioco di intrecci e rimandi erano quelle delle lotte di potere fra i principi di Tver e i Duchi di Mosca. Fra tutti, il più elaborato tra questi era un lungo articolo sulla grande rivolta dei Tartari nel XVII secolo. La rivolta è avvenuta davvero ma il testo non è altro che pura finzione storica. Quest’utente è riuscita a non essere notata per molti anni perché ha usato una serie di account multipli – i cosiddetti sockpuppet account – che interagivano fra di loro e che, come gli eteronimi di Pessoa, riuscivano a mantenere delle personalità distinte. Questa sorta di ciclo di validazione chiuso non è stato scoperto per molti anni e le ha permesso di rendere gli articoli in lingua cinese sui tartari significativamente più lunghi di quelli in russo. Paradossalmente, a insospettirsi non sono state le strutture di controllo stesse interne a Wikipedia bensì uno scrittore di romanzi cinese che stava cercando degli articoli storici da cui prendere spunto. Tentando di approfondire la ricerca sull’argomento ha visto che i riferimenti bibliografici non corrispondevano agli argomenti trattati e che nella maggior parte dei casi i corrispettivi in russo degli articoli erano o inesistenti o delle brevissime bozze. La creatrice della storia verosimile, ma falsa, sui Tartari ha rispettato i criteri di attendibilità e le regole dell’editing di Wikipedia ed è stata scoperta da chi, come lei, era abituato alla finzione e, quindi, anche a riconoscerla con più facilità. Dopo essere stata scoperta l’utente ha confessato che dopo aver scritto il primo articolo, la prima bugia, come ha detto lei, ne ha dovute scrivere altre per renderla più verosimile. Si è quindi scusata con la comunità e i suoi articoli sono stati, purtroppo, tutti cancellati. Anche in questo caso i Tartari si sono affacciati alla realtà ma sono stati ricacciati entro i confini dell’immaginario.”
VALENTINO ELETTI, “Chi sono, davvero, i tartari”, L’Indiscreto (02/02/2024)
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Precipita aereo militare a Belgorod: scambio di accuse Mosca-Kiev
Precipita aereo militare a Belgorod: scambio di accuse Mosca-Kiev. Un aereo russo da trasporto militare, un Ilyushin Il-76, è precipitato, nelle scorse ore, nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. A bordo, secondo Mosca, c’erano 65 prigionieri di guerra ucraini, che dovevano essere liberati nell'ambito di uno scambio, oltre a 6 membri dell'equipaggio e 3 “accompagnatori”. Lo ha riferito l'agenzia Ria Novosti. Nel giro di alcuni minuti, lo stato maggiore di Kiev ha reso noto che l'abbattimento dell'aereo da trasporto militare russo è opera delle forze armate ucraine. Per l’esercito ucraino l'aereo trasportava missili S-300 verso basi «da dove i russi spesso attaccano Kharkiv e la regione». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un'indagine internazionale in merito a quanto accaduto a Belgorod: «È ovvio che i russi giocano con la vita dei prigionieri ucraini, con i sentimenti dei loro parenti e con le emozioni della nostra società». Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu. Parlando con i giornalisti all'Onu, Lavrov ha poi precisato che nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza il rappresentante di Kiev avrà l'occasione di spiegare l’incidente. In un video la cui attendibilità è stata verificata si vede l’aereo cadere ed esplodere dopo aver toccato terra. Secondo due esperti militari consultati da BBC News, le immagini mostrate del video sarebbero compatibili con l’abbattimento dell’aereo in volo. Intanto, secondo Celeste Wallander, responsabile degli affari di sicurezza internazionale del Pentagono, i soldati ucraini starebbero finendo le munizioni e altre armi necessarie per combattere la Russia. Wallander ha anche ricordato che da dicembre gli Stati Uniti non sono stati in grado di inviare armi a Kiev agli stessi livelli dei due anni precedenti visto lo stallo in Congresso sull'autorizzazione di nuovi fondi per l’Ucraina.... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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