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#reato penale
dueminuti · 9 months
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FLORIDIA. ANNA FIORELLI (ENPA) :"ABBANDONARE I PROPRI ANIMALI È UN CRIMINE. AUMENTA IL TREND"
Abbandonare ha anche pesanti ricadute economiche sulla collettività. Guarda ilvideo di 2minutes
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campadailyblog · 2 months
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Omicidio Yara Gambirasio: Le Prove Contro Massimo Bossetti
L’omicidio di Yara Gambirasio ha colpito duramente l’Italia. Le indagini hanno portato all’arresto di Massimo Bossetti, accusato come principale sospettato. Questo articolo racconta le prove chiave che hanno condannato Bossetti, come l’esame del DNA e altri elementi scientifici. Punti Chiave L’omicidio di Yara Gambirasio ha sconvolto l’Italia Le indagini approfondite hanno portato all’arresto di…
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avv-luca-favero · 11 months
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Corte Costituzionale: nei processi per il reato di tortura il giudice può procedere in assenza dell’imputato anche in caso di mancata collaborazione da parte dello Stato di appartenenza dello stesso
Con sentenza n. 192/2023 del 27.09.2023 dep. il 26.10.2023 la Corte Costituzionale ha dato nuovo impulso al processo relativo al cd. caso Regeni. Notoriamente tale processo era rimasto in stallo in quanto, a causa della mancata cooperazione da parte dell’Egitto, non era possibile acquisire al processo la prova del fatto che gli imputati, ovvero i quattro agenti della National Security Agency…
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divulgatoriseriali · 2 years
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Mobbing sul luogo di lavoro: analisi del fenomeno da un punto di vista giuridico
Mobbing sul luogo di lavoro: analisi del fenomeno da un punto di vista giuridico
Con il termine mobbing si intende quell’insieme di comportamenti vessatori perpetuati sul posto di lavoro a danno di una specifica persona. Lo scopo è sicuramente quello di emarginarla, minandone la dignità personale e professionale, nonché certamente la salute psicofisica. (more…)
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rideretremando · 9 days
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"STATO PENALE DI POLIZIA
Ieri sera la camera dei deputati ha approvato a larghissima maggioranza il Ddl 1660, col quale senza troppi giri di parole, si istituisce in Italia lo stato di polizia.
🔴 Il blocco stradale e quindi gli scioperi diventano reato penale con condanne fino a 2 anni di carcere;
🔴 le proteste in carcere o nei Cpr possono essere punite col carcere fino a 20 anni;
🔴 idem per chi protesta contro le grandi opere;
🔴 Anche la "propaganda" delle lotte è punibile fino a 6 anni, essendo considerata "terrorismo della parola";
🔴carcere fino a 7 anni per chi occupa una casa sfitta o solidarizza con le occupazioni;
🔴 Fino a 15 anni per resistenza attiva
🔴 Fino a 4 anni per resistenza passiva (nuovo reato, ribattezzato "anti-Ghandi")
🔴 Facoltà per forze dell'ordine di detenere una seconda arma personale al di fuori di quella di ordinanza e al di fuori del servizio.
🔴 Carcere immediato anche per le madri incinte o con figli di età inferiore a un anno
🔴 Dulcis in fundo, si vieta agli immigrati senza permesso di soggiorno finanche l'uso del cellulare, vincolando l'acquisto della SIM al possesso del permesso.
Tutto ciò col silenzio complice delle "opposizioni parlamentari", le quali al di là di un voto contrario puramente di bandiera non hanno mosso un dito per contrastare realmente le nuove leggi "fascistissime", peggiorative rispetto allo stesso codice Rocco.
Anzi: su circa 160 parlamentari, al momento del voto a Montecitorio l'"opposizione" ne aveva in aula soltanto 91!!!
Non solo: prima della votazione finale del Ddl, PD e 5 stelle hanno presentato alcuni ordini del giorno (recepiti dal governo) che impegnavano quest' ultimo ad incrementare la spesa per assumere nuovi agenti di polizia e di guardie penitenziarie: l'ennesima riprova di come, al di la di qualche sfumatura, nella sostanza siano tutti uniti nella direzione di un inasprimento dei dispositivi repressivi, funzionale alla guerra e all'economia di guerra, cioè di fatto all'introduzione di una vera e propria legge marziale!
Ora la parola passa al senato, il quale sicuramente approverà in tempi brevi questa ignobile ed infame legge.
Sosteniamo la Rete Liberi di Lottare- fermiamo insieme il Ddl 1660."
Nadia Urbinati
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fridagentileschi · 6 months
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Siamo alla follia pura
La scrittrice JK Rowling potrebbe essere indagata e arrestata dalle autorità scozzesi per misgendering (riferirsi ad una persona con un pronome non in linea con la sua identità di genere).
La Scozia ha introdotto una nuova legge sui crimini d’odio e sull’ordine pubblico in cui chiamare qualcuno “lui” anche se è un maschio biologico potrebbe essere un reato penale.
La Rowling ora sta provocando le autorità affinché la arrestino poiché si rifiuta di fare marcia indietro sulle sue opinioni sul transgenderismo.
"Attualmente sono fuori dal paese, ma se quello che ho scritto qui si qualifica come un reato secondo i termini della nuova legge, non vedo l'ora di essere arrestata quando tornerò nella culla dell'Illuminismo scozzese."
La pena massima prevista dalla nuova legge è di 7 anni di carcere.
Siamo alla follia. Follia pura. Gli inglesi tra lbgt e islam stanno portando alla fine l'uomo bianco occidentale.
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diceriadelluntore · 1 year
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Toccata e Fuga
La “repentinità dell’azione, senza alcuna insistenza nel toccamento”, da considerarsi “quasi uno sfioramento” non consente di “configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale”. Con il solito bolso uso aulico della lingua (che è per il potere il rifugio alla propria stupidità) un bidello è stato assolto dalla quinta sezione penale del Tribunale di Roma, secondo cui il palpeggiamento compiuto da quest'ultimo ad una studentessa nell’aprile del 2022 “non costituisce reato” dato che, per il tribunale, il palpeggiamento, è durato “tra i 5 e i 10 secondi”. Mi ha molto colpito questa sentenza, perchè quantifica la quantità necessaria di un’azione per essere considerata una molestia: come per esempio una suite d’albergo deve avere almeno due stanze altrimenti non può definirsi tale, qui la durata in secondi del gesto non può chiamarsi molestia. 
L’altro giorno un post di @oceanblueeurope (che taggo con il suo permesso) si lamentava del come la libertà personale di mostrarsi su Tumblr, soprattutto rispetto al proprio corpo, sia vista spesso come un esplicito invito a chiunque per soddisfare una sua concupiscenza, per dirla come gli esimi giudici. La totalità di questi chiunque sono maschi, di età variabile. Non è la sola che come post fissato in alto sulla bacheca ha questa sorta di avvertimento: non scambiate quello che mi piace fare per il fatto che mi piaccia farlo con uno qualsiasi di voi.
Sembra un concetto limpidissimo e facilissimo da capire. Ma noto che è prontamente disatteso. Tra l’altro, se una delle ragazze se ne lamenta, con tutti i buoni possibili motivi del caso, passa per stronza, nel migliore dei casi.
C’è una sostanziale differenza tra il criticare un’idea e la persona che la trasmette. In un posto come Tumblr, il non accettare una azione che non si condivide è semplicissimo, basta non seguire più il blog da cui questa idea scaturisce. D’altronde, @oceanblueeurope non chiede a nessun altro né di emularla né di fare il contrario, ha tutta la possibilità, nel limite che lei o le regole di questo posto impongono, di poterlo fare. La sua libertà di fatto non va a collidere con nessuna delle libertà altrui. 
Una delle subdole convergenze che il Web ha portato nei nostri tempi è una malcelata sessuofobia di genere: pure qui abbiamo tutti molto discusso del fatto che un capezzolo nudo, femminile ovviamente, sia censurato, un’argomentazione farabutta, storicamente errata e infamante di altri no, per il principio della libertà di espressione. Che, per un’idea totalmente anglosassone (e francamente stupidissima), può passare per parole dette o scritte ma non per rappresentazioni visive. Per cui, un paio di tette è molto più “pericoloso” che una citazione del Mein Kampf. Questo non fa altro che fissare la visione della nudità come univoca della sessualità, legata cioè alla condivisione del proprio piacere, e non come qualsiasi altro motivo (liberazione da vincoli, piena espressione di sé, momento di auto considerazione, perfino vanità, non è questo in discussione in questo mio post), che se ci pensiamo bene, è la stessa idea insita nella pornografia industriale, dove basta un sorriso per finire nudi in qualsiasi momento. 
Ogni volta che succede un femminicidio, che ricordo è un omicidio perpetrato ad una donna in quanto donna (per cui un delitto tra mafiose ha valore in quanto delitto di mafia e non di genere) si dice che è una questione di educazione. In questi giorni dove un abuso sessuale è al centro della cronaca, nel caso specifico comprendente anche altre questioni niente male (il potere politico, la delazione di genere, il passaggio tra il caso specifico e abitudini di chi, presumibilmente, ha subito un’aggressione) si parla spesso di educare i figli maschi al rispetto delle femmine. È del tutto comprensibile e necessario. Ma prima di questo, sarebbe necessario imparare ad ascoltare, o leggere nel caso che ho citato, e capire cosa chiede un’altra persona, e avere la dignità di perdere un secondo per chiedersi se è meglio essere sinceri, essere limitati e non esagerare, essere pertinenti e chiari. 
In sintesi, impariamo a rispettare gli altri, a non sentirci chiamati da spirito divino a commentare cosa fanno e come e a non pensare di vivere in un film porno.
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superfuji · 1 month
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Corte penale, l’autogol di Kiev e il doppio standard del diritto
Luigi Daniele
Ucraina/Russia. Zelenksy chiede l’adesione allo Statuto di Roma ma invoca l’articolo 124: nessuna indagine nei prossimi sette anni. A restare fuori, però, non sarebbero solo eventuali crimini ucraini: “via libera” anche a quelli russi commessi sul territorio del paese invaso. Torna l’idea di regole internazionali à la carte, buone solo quando servono contro i nemici
Nel 1945 il giudice che avrebbe servito come procuratore capo americano a Norimberga, Robert Jackson, criticando i profili di «giustizia dei vincitori» che le giurisdizioni penali internazionali avrebbero mantenuto da allora per molti decenni, dichiarò alla Conferenza di Londra: «Non possiamo codificare norme penali contro gli altri che non saremmo disposti a vedere invocate contro di noi».
Sembra questa, al contrario, la scelta del governo Zelensky, che ha ottenuto ieri dalla Verchovna Rada l’approvazione della propria proposta di legge di ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Cpi). La legge contiene l’invocazione dell’articolo 124 dello Statuto, che stabilisce che «uno Stato che diviene parte al presente Statuto può, nei sette anni successivi all’entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all’articolo 8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini».
LA PROCURA della Cpi, giova ricordarlo, dal 2022 ha considerato la situazione in Ucraina una priorità assoluta, stanziando la più alta cifra del proprio budget (4,5 miliardi di euro) per le indagini, assegnandovi 42 investigatori, organizzando numerose visite in situ del procuratore e aprendo un country office nel paese. Un paese, però, che non aveva mai ratificato lo Statuto, essendosi limitato a una dichiarazione ad hoc di accettazione della giurisdizione della Corte sul proprio territorio e sui propri cittadini nel 2014 e nel 2015 (una sorta di invocazione di intervento della Cpi consentita anche agli stati che non ratificano il suo trattato istitutivo).
L’Ucraina si è trovata nella singolare posizione di essere al vertice delle priorità della Corte, pur non essendo uno Stato parte. La richiesta di aderire al sistema Cpi ridimensiona questa anomalia, aggiungendone però una ancor più stridente: l’invocazione della clausola dell’articolo 124, ovvero una richiesta di temporanea immunità per crimini internazionali eventualmente commessi da propri cittadini o, problematicamente, sul proprio territorio.
Relitto dei compromessi del 1998, anno in cui lo Statuto istitutivo della Corte fu approvato, l’introduzione dell’articolo 124 fu voluta dalla Francia, che minacciava di non firmare se non fosse stata inserita questa clausola, funzionale a tenere il proprio territorio e i propri cittadini «al riparo» dalla giurisdizione della Corte per sette anni dall’adesione.
L’articolo 124 apparì subito così contrario allo spirito dello Statuto che fu immediatamente destinato (come specificato nell’articolo stesso) a essere emendato nella prima conferenza di revisione del trattato. Nel 2015, quindi, l’Assemblea degli stati parte ha approvato un emendamento di cancellazione dell’articolo, che entrerà in vigore se sostenuto dai sette ottavi degli stati parte (tra quelli che hanno già acconsentito alla cancellazione figura la stessa Francia).
Nella speranza di mettere al riparo propri cittadini da possibili responsabilità per crimini di guerra, quindi, Kiev ha optato per la clausola in via di cancellazione. Tuttavia, anche se accettata, la clausola non potrebbe essere applicata retroattivamente.
QUELLO dell’Ucraina potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol: se l’articolo 124 fosse applicato, non escluderebbe solo la giurisdizione della Corte su possibili crimini di guerra commessi da cittadini ucraini, ma anche su crimini di guerra commessi su suolo ucraino, inclusi quelli contestati alla leadership e alle forze russe. L’articolo parla di crimini di cui sono sospettati cittadini dello Stato e di crimini la cui commissione è sospettata sul territorio dello stato. È indubbio che i crimini di guerra contestati a Putin, Lvova-Belova e ai comandanti delle forze russe rientrino in tale categoria.
Le implicazioni di questo tentativo, tuttavia, non si limitano ai gravi rischi di effetti controproducenti per il diritto alla giustizia delle stesse vittime ucraine. Segnalano, più profondamente, una riproduzione dell’approccio tipico degli Stati uniti al diritto internazionale penale: ci si indigna per i barbarici crimini internazionali dei nemici, proclamando a reti unificate la necessità morale della loro punizione, mentre si mantiene in vigore nella propria legislazione la cd. «Legge di Invasione dell’Aja», che autorizza all’uso della forza armata per liberare cittadini americani o di stati alleati imputati di crimini internazionali e in custodia della Corte.
Persino le norme più elementari di diritto internazionale, ovvero quelle funzionali alla prevenzione e punizioni dei crimini di massa (e di Stato) si dichiarano senza infingimenti buone solo per i nemici e simultaneamente inapplicabili a se stessi.
TRAMONTA così il nucleo di tre secoli di sviluppo della tradizione giuridica illuministico-liberale, cardine dei modelli democratici di giustizia penale, che esigono che sia il tipo di condotta, con il danno sociale che produce e non il tipo di autore, a essere al centro dell’attenzione dei codici penali e delle istituzioni punitive. Al contrario, l’enfasi sui tipi di autore – identificati di volta in volta come nemici «della razza», «della patria» o «della rivoluzione» – fu il tratto distintivo dei modelli punitivi delle esperienze autoritarie e totalitarie.
È un paradosso degno del regresso a cui la guerra ci condanna che siano proprio le forze che si proclamano a difesa delle democrazie a formalizzare e istituzionalizzare nuovi modelli di diritto del nemico, che globalizzano l’etica della diseguaglianza di fronte alla legge e forgiano politiche internazionali che riducono il diritto a strumento di guerra ibrida.
Il nemico totale, la guerra e il diritto del nemico totale sono stati i motori della distruzione della democrazia nel Novecento. Piaccia o meno, è solo l’ultimo a mancare all’appello nell’attuale discorso dominante delle democrazie occidentali. Guerra e democrazia, è una legge della storia, si combattono sempre, spesso all’ultimo sangue. Caduto il bastione dell’eguaglianza di fronte alla legge, anche crimini internazionali e genocidi potranno essere crimini buoni e giusti, purché a commetterli sia la nostra tribù, la tribù delle democrazie.
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raffaeleitlodeo · 3 months
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Le peggiori schifezze si fanno di nascosto. Così, mentre la gente pensa a come arrivare a fine mese, a come pagare mutui e bollette, o a come - chi se lo può permettere - passare qualche giorno di ferie estive, il Governo Meloni ha cancellato uno dei più importanti reati nella pubblica amministrazione: l’abuso d’ufficio. Importante per i cittadini onesti, che con il reato d’abuso d’ufficio possono fermare gli appetiti e le malefatte di politici e amministratori corrotti. È da sempre stato invece inviso a chi, con l’abuso d’ufficio, ci ha costruito la propria carriera politica. Per capire quanto sia odioso l’abuso d’ufficio, oltre che grave e dannoso, ecco alcuni esempi di reato. C’è abuso d’ufficio quando: - un pubblico ufficiale concede permessi di costruzione in deroga alle normative vigenti per favorire un costruttore amico; - un funzionario pubblico assegna un appalto senza seguire le procedure di gara pubblica, favorendo una specifica azienda con la quale ha interessi personali; - un dirigente assume personale senza concorso, favorendo parenti o amici; - un funzionario comunale annulla multe a parenti o amici senza motivazioni legittime; - un amministratore distribuisce fondi a progetti gestiti da conoscenti senza seguire criteri di trasparenza; - un pubblico ufficiale utilizza auto di servizio per scopi personali. L’abuso d’ufficio è quindi uno dei reati che più allontanano i cittadini onesti dalla politica e dalle istituzioni. Da oggi, grazie al Governo Meloni, questo reato non esisterà più. Insieme a esso verranno cancellate oltre 3600 condanne e i colpevoli avranno la fedina penale ripulita da un giorno all’altro. Con questa riforma, Meloni manda al Paese un messaggio devastante: cioè che i disonesti possono continuare impunemente a delinquere; mentre dà uno schiaffo in faccia a tutti quei cittadini e a quegli amministratori che credono, o meglio, credevano nella giustizia e nell’onestà. Barbara Floridia, X
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tergestin · 7 months
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Alberto Mascioni
Letterina alla Pallavolista più amata dagli Italiani.
Gentilissima Paola Egonu,
mio malgrado, ho seguito la vicenda della Querela da Lei presentata alla Procura della Repubblica di Lucca nei confronti del Generale Roberto Vannacci.
Querela della quale la Procura stessa ha chiesto l’archiviazione e alla quale Ella si è poi opposta.
Ora, nell’attesa della decisone del GIP, pur non conoscendo il contenuto della Sua Querela, nè tantomeno avendo letto il libro del Vannacci, da ciò che si apprende dai media , Lei avrebbe querelato l’alto ufficiale per aver scritto nel suo libro che : « I tratti somatici della Egonu non rappresentano l’italianità”.
Mi perdoni ma fatico a capire cosa ci sia di diffamatorio in tale frase. Vannacci non contesta il fatto che Lei sia italianissima e abbia pieno titolo a rappresentare il nostro paese nelle manifestazioni sportive internazionali.
Il Generale scrive semplicemente una banalità e cioè che, nell’immaginario collettivo, cioè nella percezione che la maggioranza delle persone ha, a seguito di secoli di storia, lei non ha i tratti somatici tipici dell’italianità.
La stessa cosa si potrebbe dire della star sportiva del momento, di Jannik Sinner, uno che oltre al cognome non “propriamente italico” , ha i tratti somatici del fratello gemello della mitologica ragazzina svedese Pippi Calzelunghe e “parla italiano” come il Dottor Kranz , altro personaggio immaginario magistralmente interpretato dal nostro compianto connazionale, Paolo Villaggio.
Eppure anche Sinner è italianissimo come Lei e come Lei è un eccellenza del nostro paese per meriti sportivi.
Però il punto è un altro.
Pur semplificando e ammettendo la Sua tesi e cioè che il Vannacci Le abbia detto che lei non è italiana, perché di pelle scura , cioè dando per appurato che il Vannacci le avesse voluto dare “dell’africana”, della nigeriana, dove si espliciterebbe, di grazia, tale diffamazione? Mi dica?
Mi spiego. Siccome non lo capivo, mi sono andato a rileggere come il nostro Codice Penale descrive il reato di Diffamazione . Nel merito l’articolo ad esso relativo , cioè il 595, testualmente recita: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro».
Quindi mi faccia capire signora Egonu, Ella si sente diffamata perché il Vannacci in sostanza, le ha dato della nigeriana?
Cioè per Lei essere nigeriani (e cito il nostro Codice Penale) sarebbe un’offesa alla sua reputazione?
E poi il razzista sarebbe Vannacci?
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curiositasmundi · 22 days
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[...]
Come previsto dalla delega, l’articolo 114 del codice di procedura penale sul “divieto di pubblicazione di atti e immagini” sarà modificato cancellando l’inciso al comma 2, inserito nel 2017 dalla riforma Orlando, che esclude l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari dagli atti di cui è vietata la pubblicazione fino alla fine delle indagini preliminari, sebbene non più coperti da segreto (perché notificati alle parti). Rimane invece consentito, in base al comma 7, pubblicare il “contenuto” dell’atto, cioè la sintesi parafrasata da chi scrive. Lo schema del provvedimento sarà ora trasmesso alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, che dovranno esprimere un parere entro sessanta giorni, dopodiché tornerà in Cdm per l’approvazione definitiva, in seguito alla quale diventerà legge. Le conseguenze? Per fare un esempio pratico, se il testo fosse già stato in vigore negli scorsi mesi, sarebbe stato un reato far conoscere i dialoghi che hanno portato all’arresto per corruzione del governatore della Liguria Giovanni Toti, intercettato mentre discuteva di finanziamenti e delibere con l’imprenditore portuale Aldo Spinelli.L’intervento normativo, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, ha lo scopo di “rafforzare la presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell’ambito di un procedimento penale, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343″. Si tratta della stessa direttiva usata come paravento – anche qui tramite un emendamento di Costa – per introdurre nel nostro ordinamento un’altra legge-bavaglio, firmata nel 2021 dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, che ha imposto dei limiti strettissimi alla comunicazione di pubblici ministeri e polizia giudiziaria: le informazioni sui procedimenti in corso, si prevede, possono essere fornite solo attraverso comunicati stampa oppure – in casi eccezionali di interesse pubblico – conferenze stampa, e sempre dietro autorizzazione del procuratore capo. Una norma che ha reso complicato ai limiti dell’impossibile il lavoro dei cronisti di tutta Italia (qui l’approfondimento sul tema del fatto.it) ed è stata contestata sia dai magistrati che dai giornalisti.
[...]
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bangtanitalianchannel · 9 months
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[TRAD ITA] 231229 ANNUNCIO WEVERSE DELLA BIGHIT MUSIC:
"Salve.
Questa è la BIGHIT MUSIC.
La nostra azienda avvia regolarmente procedimenti legali contro autori di attività dannose legate ai BTS, tra cui diffamazione, attacchi personali, molestie sessuali, diffusione di informazioni infondate e critiche mal intenzionate. Desideriamo fornire un aggiornamento su queste attività.
Durante questo trimestre, abbiamo presentato numerose denunce penali alle forze dell'ordine presentate dai nostri fan e raccolte attraverso il nostro monitoraggio sulla base di prove relative ad atti che violano i diritti degli artisti, inclusa la diffamazione.
La persona contro cui abbiamo presentato denuncia penale per aver violato la legge sulla pena del reato di stalking menzionata nel nostro precedente avviso è stata sottoposta a sanzioni penali a seguito delle indagini dell’accusa. In considerazione della gravità dei comportamenti che mettono a rischio l'incolumità e la privacy degli artisti, abbiamo presentato istanze chiedendo sanzioni più severe. L'individuo che ha visitato più volte la residenza degli artisti è stato denunciato alla polizia con l'accusa di violazione della legge sulla pena del reato di stalking e violazione di domicilio, e un'indagine è in corso, come riportato dai media.
Per quanto riguarda la persona che in precedenza si era spacciato per un membro dei BTS e aveva fatto trapelare musica inedita, abbiamo ottenuto prove di ulteriori crimini di furto d'identità di artisti. Ulteriori accuse penali sono state presentate contro l'impostore, che hanno portato all'arresto e all'incriminazione. Il processo è in attesa del verdetto del tribunale.
Per quanto riguarda le voci calunniose con evidente intento malevolo nei confronti degli artisti, abbiamo raccolto numerosi messaggi malevoli che comportano la diffusione di informazioni false e diffamazione e li abbiamo inclusi nella denuncia. Adottiamo una politica di tolleranza zero quando intraprendiamo azioni legali in procedimenti civili e penali contro dicerie dannose che minano la reputazione dei nostri artisti.
Dopo una lunga indagine di polizia, è stata accertata l'identità di un individuo che ha ripetutamente pubblicato false informazioni e commenti malevoli e diffamatori su NatePann e Naver, per un totale di decine di casi. Sebbene il sospettato in questione abbia proposto un accordo, abbiamo chiaramente reso nota la nostra presa di posizione di perseguire la massima responsabilità legale senza un accordo.
La BIGHIT MUSIC raccoglie regolarmente informazioni su messaggi dannosi riguardanti i BTS, li segnala alle autorità e intraprende azioni legali. Continueremo a intraprendere azioni legali senza interruzione, anche mentre tutti i membri stanno svolgendo il servizio militare. Continueremo ad adottare a misure rigorose e seguire la nostra politica di assenza di accordi e di clemenza ritenendo i sospettati responsabili.
Vi chiediamo di utilizzare costantemente la nostra hotline per le questioni legali ([email protected]) per segnalare eventuali casi di abuso.
Siamo sempre grati per l'affetto e la dedizione dimostrati dai fan dei BTS. La BIGHIT MUSIC continuerà a lavorare per garantire che i diritti dei nostri artisti siano pienamente protetti.
Grazie."
Traduzione a cura di Bangtan Italian Channel Subs (©Giuls)
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avv-luca-favero · 1 year
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La Cassazione penale sulla remissione tacita della querela in caso di mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante all’udienza alla quale era stato citato come testimone
La sentenza n. 33648/23 del 31.07.2023 della Corte di Cassazione è tornata sul tema della remissione tacita della querela nell’ipotesi di “facta concludentia” del querelante incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Notoriamente la riforma Cartabia (D.lgs 150/22) ha ampliato le ipotesi di remissione tacita della querela previste dall’art. 152 c.p., aggiungendovi anche quella…
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anchesetuttinoino · 3 months
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Ecocidio, ultima fermata del diritto penale totale
L'ecocidio, ultima fermata del diritto penale totale - Tempi
Il partito di Bonelli e Fratoianni propone una legge per accusare di genocidio chi inquina e mandarlo in galera sulla base prove vaghe e accuse fumose in nome del principio di precauzione. Una follia giustizialista a cui bisogna opporsi
E galera per tutti. Questa potrebbe essere la riscrittura del celebre capolavoro cinematografico …e giustizia per tutti con Al Pacino, se a dirigerlo fossero stati Bonelli e Fratoianni, dinamico duo della politica italiana, due per i quali vanno bene i diritti e le libertà (queste un po’ meno soprattutto quando economiche o legate alla proprietà privata) ma per i quali alla fine l’esito, lo sbocco, l’approdo di tutto deve essere la galera. A parte quando, nella loro veste di talent scout dei candidati potenziali, si imbattono in qualcuno da tirar fuori dalle carceri, da candidare e far eleggere.
Processiamoli tutti, Dio riconoscerà i suoi
Bonelli si era già fatto “apprezzare”, in questa inarrestabile deriva di pan-penalizzazione totale della società e dei comportamenti umani, ventilando l’ipotesi di un reato di negazionismo climatico, ennesimo giro di vite, assolutamente indeterminato e fumoso nei presupposti e nella definizione stessa, contro le opinioni critiche, per quanto motivate e articolate.
Per dirne una, il recente libro La grande bugia verde di Nicola Porro (Liberilibri), in cui si mettono a sistema le opinioni di scienziati critici con la vulgata terrorizzante sul cambiamento climatico, nel generale canone di indeterminatezza della fattispecie incriminatrice escogitata dai rossoverdi sarebbe potuto incorrere in problemi. D’altronde la sinistra, verde e radicale, è sempre un po’ così. Processiamoli tutti, Dio riconoscerà i suoi.
L’ecocidio non è solo un reato ambientale, è un genocidio
Di quella roba per fortuna non se ne è sentito più niente, ma è tornata in auge un’altra antica e pessima battaglia dei rossoverdi: il reato di ecocidio. Contrariamente alle polemiche montanti in questi giorni, i materiali ideatori del disegno di legge non sono direttamente Fratoianni e Bonelli ma il loro deputato Filiberto Zaratti che tale proposta ha presentato il 24 luglio 2023. Solo ora però assurgendo a indiretta fama, nonostante l’apprezzabilissimo sforzo di partorire l’ennesimo profluvio di pene. Dal canto loro, il soccorso rossoverde si è messo subito in moto.
E Bonelli ha fatto sponda al suo onorevole, richiamando l’esigenza di modificare lo Statuto di Roma che disciplina la ragion d’essere della Corte penale internazionale; sì, avete letto bene, perché l’ecocidio, lo si intuisce sin dal nomen scelto, è a tutti gli effetti un genocidio, un crimine contro l’umanità e le generazioni future, non un mero reato ambientale. Così qualificandolo peraltro ne discende anche la abnorme conseguenza di decretarne la imprescrittibilità, cosa che infatti la proposta fa espressamente all’articolo 6: nei fatti, gli inquinatori come i componenti delle Einsatzgruppen che al comando di Otto Ohlendorf fecero scempio di ebrei, e non solo, durante la Seconda guerra mondiale.
Il Parlamento, da sempre, è innovativa e inventiva fucina di dadaismo legislativo, tanto nel merito quanto nei metodi di tecnica legislativa. In alcuni casi, stramberie persino simpatiche o puramente segnaletiche, davanti cui farsi quattro risate. Quando però scendiamo nell’ombroso e delicato campo del diritto penale, e in gioco si trova la libertà dei cittadini, c’è sempre poco di cui divertirsi e invece molto di cui preoccuparsi.
Il cattivo esempio dell’Ue e il principio di precauzione
Proprio a maggio 2024, colpo di coda della deriva iper-ideologizzata del Green Deal, l’Unione Europea ha approvato una Direttiva che ha istituito una notevole serie di nuove fattispecie incriminatrici nell’alveo della materia ambientale. Un approccio repressivo che peraltro pone a carico delle imprese tutta una ulteriore serie di incombenti e soprattutto di responsabilità di ordine penale, sulla scia dei modelli di compliance e di responsabilizzazione amministrativo-penale che pure in Italia, dal d.lgs n. 231/01 in poi, conosciamo bene. Non è difficile immaginare quanto attrattiva questa Direttiva, che dovrà essere recepita e attuata nei prossimi due anni dagli Stati membri, possa essere per investitori e soprattutto aziende.
Quando ci si preoccupa del tappo della bottiglia, direi che si sta impostando la battaglia sul crinale sbagliato: non c’è bisogno di rendersi farseschi per dire che l’Unione soffre di un feticistico complesso di iper-regolazione, soprattutto perché probabilmente sono le norme di matrice penale a dover interessare di più.
Come al solito, e questo non può che essere un tratto comune tanto all’ecocidio modellato da Zaratti/Fratoianni/Bonelli quanto dalla direttiva Ue, a fare la parte del leone è il principio di precauzione con cui negli ultimi anni abbiamo dovuto familiarizzare.
Che paura la “società del rischio zero”
Nato proprio nell’alveo del diritto ambientale, il principio di precauzione, sovente intrecciato a quello di prevenzione ma da cui pure differisce per natura e funzione, è il convitato di pietra delle società altamente tecnologiche in cui si viene a minimizzare il rischio. La precauzione infatti, a differenza della prevenzione, non ambisce a evitare il palesarsi di una data situazione che si sa con certezza essere patologica, dannosa o esiziale: al contrario essa ambisce a sterilizzare in radice la potenzialità del palesarsi di un rischio che potrebbe essere o non essere dannoso. Potentially harmful recita la Direttiva Ue. Una dannosità potenziale che troviamo non per caso anche nella proposta di legge sull’ecocidio.
Applicato all’ambiente, alle pandemie, alla bio-ingegneria, a tutto ciò che per accelerazione tecnologica non riusciamo a governare a suon di norme dettagliate, il principio di precauzione è, come ha scritto Sunstein, «diritto della paura»: si basa sulla paura che un dato evento possa palesarsi, e così facendo criminalizza il rischio. Peccato, sia per i regolatori Ue, sia per Bonelli, Fratoianni e Zaratti, che il progresso umano si sia basato storicamente sulla accettazione razionale del rischio, sulla sua comprensione e sulla emersione di strumenti di mitigazione. Dai mercanti medievali che aprirono rotte nuove collegando tra loro città e Paesi agli scienziati fino agli imprenditori della rivoluzione industriale, il rischio è stato motore non tanto invisibile della evoluzione del genere umano.
Le città mercantili della Lega Anseatica, quelle meravigliose gemme turrite che affacciano sul Baltico, recavano inscritta sul portone di ingresso delle case e delle gilde mercantili la famosa frase navigare necesse est, vivere non est necesse. La società del “rischio zero”, lo abbiamo sperimentato in pandemia, è una società statica, paludosa, museale, ferma, destinata alla estinzione, più che alla mera decrescita.
Definizioni fumose, istigazione all’ecocidio e pene severissime
L’aspetto più inquietante del diritto penale sottomesso alla ideologia è che esso raramente si perita di piegarsi ai principi garantistici propri di un ordinamento liberale: il giacobinismo rossoverde, posseduto dal sacro furore della giustizia climatica, snuda le sue metaforiche ghigliottine senza andare troppo per il sottile.
E così, scartabellando la proposta di legge, ci si imbatte ad esempio nella definizione del reato, all’articolo 2.
“Si considera reato di ecocidio qualsiasi atto illecito o arbitrario commesso con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che il medesimo atto causi un danno grave e diffuso o a lungo termine all’ambiente o a un ecosistema”.
Una sostanziale probabilità. E quando, di grazia, la probabilità sarebbe sostanziale? Ma soprattutto, visto che parliamo di reati e quindi conta anche l’elemento soggettivo, come si prova concretamente che un soggetto si era palesato il fatto di voler commettere un atto che avrebbe, per sostanziale probabilità, cagionato un danno? Una sorta di probatio diabolica eco-penale.
Se è ecocidio possono deciderlo anche gli ambientalisti
Anche il richiamato “atto arbitrario” non è male e viene scolpito come «un atto che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefìci sociali ed economici previsti». L’ho dovuto rileggere diverse volte, e tremo al pensiero che una roba del genere possa finire nelle mani di una Procura e di un giudice; talmente evanescenti e spettrali le maglie definitorie da lasciar possibile tutto e il contrario di tutto, fino alla caducazione da parte della Corte Costituzionale quando e se sarà investita della questione.
Conformemente alla ipostatizzazione di una “volontà generale” messa in moto contro gli ecocidi, la potenziale legge individua, parola grossa, il “pubblico interessato” definito come «le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente legge; si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell’ambiente». Quindi il gingillo si mette in mano tanto a persone realmente colpite da disastri ambientali quanto in quelle degli eco-svalvolati.
E dato che conformemente alla loro tradizione, i rossoverdi detestano la libertà, soprattutto quella di parola, si pensa bene all’articolo 3 di introdurre il reato di istigazione all’ecocidio, punito con la reclusione da tre a sei anni. Senza alcuna definizione, senza dire in cosa si sostanzi davvero una istigazione all’ecocidio. Da dodici a venti anni invece spettano a chi commetta l’ecocidio “classico”. Una forbice abbastanza dilatata, peraltro. Che dire, opporsi alla approvazione e introduzione di questa roba è un imperativo di ordine morale per chiunque abbia a cuore la libertà.
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(Cagliari) - Ore 04.32, sei ragazzi, di età compresa tra i 19 e i 24 anni, stanno tornando a casa a bordo di una Ford Fiesta, dopo aver trascorso la serata in giro per le discoteche.
L’auto sulla quale viaggiano colpisce un cordolo, si impenna, striscia su un muretto, vola per aria, poi sbatte violentemente al suolo, ribaltandosi più volte.
Quattro ragazzi muoiono. Due riportano fratture al volto e gravi traumi interni, ma per fortuna, assicurano i medici, non sono in pericolo di vita.
Sale così a 420 il conto delle vittime di incidenti stradali nei week end estivi.
Per questo motivo, il Ministro Salvini sollecita l’approvazione della nuova legge sulla sicurezza stradale (che prevede un rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, limitazioni per i neo patentati, severe sanzioni per la sosta in doppia fila…).
Va tutto bene, ma a me sembra che questo Governo abbia una sola risposta per tutte le emergenze: creare nuove figure di reato o alzare le pene per reati già esistenti.
Chiaramente, nella visione del mondo della maggioranza mancano due parole di fondamentale importanza: “educazione” e “cultura”.
A differenza del diritto penale emergenziale, educazione e cultura richiedono tempo, investimenti e lungimiranza.
Ma solo lavorando in questa direzione possiamo sperare di cambiare davvero le cose.
11.9.2023
dalla pagina fb del prof Guido Saraceni
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ilcovodelbikersgrunf · 5 months
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Era da tempo che in tanti lo chiedevano a gran voce: punizioni giuste per chi abbandona i propri animali. E proprio su questo tema ha deciso di intervenire il testo del nuovo Codice della strada, con norme ad hoc e decisamente più severe di quanto previsto fino a oggi.
Le novità previste sono tante, ma quella che riguarda l’abbandono in strada di animali è di certo tra quelle più attese. Se non verranno introdotte modifiche, infatti, chi commette questo tipo di reati oltre al ritiro della patente rischierà anche il carcere fino a sette anni, soprattutto se gli animali abbandonati dovessero provocare un incidente con vittime o feriti, con anche la possibilità di introdurre l’omicid*o stradale per questa fattispecie.
La notizia arriva poi in queste settimane che, nonostante il tempo uggioso in gran parte della Penisola, precedono l’estate: il periodo in cui questo triste fenomeno ogni anno si intensifica. E se già prima di queste modifiche l’abbandono di animali costituiva reato, perseguito dall’art. 727 del Codice penale e punito con l’arresto fino a un anno o multa da mille a 10mila euro, le aggravanti previste dal nuovo Codice potrebbero finalmente aiutare a ridurne l’incidenza.
Ma da quando sarà applicabile? Non è ancora sicuro: con 163 voti a favore, il disegno di legge è ora al vaglio al Senato per l’approvazione finale e probabilmente potrebbe entrare in vigore prima dell’estate.
Fondamentali rimangono una maggiore educazione e cultura di attenzione agli animali (e ad ogni altra forma di vita), anche se questo, per molti, costituisce già un importante passo nella giusta direzione.
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