#premiali
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primepaginequotidiani · 4 months ago
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PRIMA PAGINA Corriere Del Mezzogiorno di Oggi venerdì, 02 agosto 2024
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m-comparini · 9 days ago
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FLASH NEWS - Ravvedimento speciale con effetti protettivi ma non tombali
☞ FLASH NEWS – Ravvedimento speciale con effetti protettivi ma non tombali ☜ Il concordato preventivo biennale, oltre ai benefici premiali dell’adesione, può portare anche i benefici del regime opzionale del ravvedimento, ossia la definizione, in tutto o in parte, dei periodi di imposta 2018-2022 ancora accertabili, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. Aderendo, il contribuente…
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paoloferrario · 5 months ago
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Riparto del Fondo sanitario nazionale, 12/06/2024
12/06/2024 – Riparto del Fondo sanitario nazionale In G.U., serie generale, n. 135 dell’11/06/2024 è pubblicato il decreto 6 febbraio 2024, recante: “Fondo sanitario nazionale 2023 – Ripartizione tra le regioni delle quote premiali di cui all’art.2, comma 67-bis, della legge n. 191/2009”
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lavoripubblici · 6 months ago
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❓ Bando senza riferimento ai #CAM: è possibile impugnarlo?
👉 È a carico degli OE l'onere di immediata impugnazione della legge di gara senza riferimenti a specifiche tecniche, clausole e criteri premiali previsti dai decreti relativi ai CAM
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lamilanomagazine · 10 months ago
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Catanzaro: il Capo della Polizia Pisani ricorda il sovrintendente Capo Scarfone
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Catanzaro: il Capo della Polizia Pisani ricorda il sovrintendente Capo Scarfone. Oggi, a Catanzaro, presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno on. Wanda Ferro e del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, si è svolta la cerimonia di dedica della sede della Segreteria Provinciale del sindacato FSP Polizia di Stato alla memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Benito Scarfone, deceduto lo scorso anno. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari di Benito Scarfone, il Questore di Catanzaro Sirna, i Questori delle altre province della Calabria, Autorità civili e religiose della provincia, rappresentanti sindacali e dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, funzionari e colleghi di Scarfone. Il Vescovo dell'Arcidiocesi Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Claudio Maniago, che ha benedetto la targa di intitolazione della sede. L'On. Ferro e il Capo della Polizia Pisani, al termine della cerimonia, hanno consegnato una pergamena alla Sig.ra Irene, moglie del Sovrintendente Capo Scarfone, e ai figli Valerio e Giuseppe. Nella targa viene sottolineato il valore di Benito Scarfone: "esempio riconosciuto di dedizione, spirito di servizio e attaccamento al dovere, è divenuto negli anni un punto di riferimento per tutti i colleghi, ai quali ha trasmesso la propria esperienza e preparazione investigativa, acquisita durante le numerose indagini a cui ha partecipato, ottenendo numerosi riconoscimenti premiali. Eccellente esempio di valori umani, senso del dovere e profondo attaccamento all'Amministrazione". Il Capo della Polizia ha riconosciuto il valore del Sovrintendente Capo deceduto, affermando che "negli anni '70 di grande difficolta' persone come Benito Scarfone e tanti altri sono stati quelli che poi hanno portato alla grande riforma del 1981 con la smilitarizzazione della polizia". Il Capo della Polizia ha ricordato il legame e la frequentazione che Benito Scarfone aveva con la sua famiglia: fu proprio lui a insistere affinchè facesse il concorso per diventare Commissario. L'on. Ferro ha sottolineato "l'importanza di portare avanti il testimone lasciatoci da Benito Scarfone, un esempio da seguire per i giovani per l'impegno e il rispetto delle regole" evidenziando che "la presenza del Capo della Polizia oggi e' un segnale importante di grande attenzione in vista delle sfide che ci attendono".... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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Giorgetti, confermeremo taglio cuneo, misure per natalità e P.a
“L’anno prossimo abbiamo posto l’asticella al 4,3” del deficit, “questo dovrebbe permetterci di confermare quelli che riteniamo interventi indispensabili a beneficio dei redditi medio bassi della popolazione, in particolare il taglio del cuneo fiscale contributivo già deciso l’anno scorso e misure premiali per quanto riguarda la natalità, oltre a stanziamenti significativi per il rinnovo dei…
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lampadaperimieipassi · 1 year ago
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Un po’ grano e un po’ zizzania,
t’invochiamo, divino Seminatore.
 
Sii tu benedetto per la pazienza e la benignità,
sempre in attesa che ognuno di noi si riveli,
se grano biondeggiante
e piegato dal carico dei suoi frutti,
o zizzania verde, ritta, ma sterile.
Forse ancora non capiamo la nostra natura
e non abbiamo maturato scelte decisive:
il tuo amore e la tua pazienza ci aiuteranno.
 
Un po’ grano…, fa che sappiamo
lodarti, benedirti e ringraziarti,
mai denigrando o maledicendo
chi grano non è.
Un po’ zizzania…, fa che sappiamo
aprire gli occhi, accorgerci dell’errore,
umiliarci davanti a te,
mai ostinati nella nostra perversità.
 
Stendi la tua mano verso gli zelanti,
svela loro l’inganno del dubbio
che nutrono verso di te,
se per caso non hai seminato grano buono.
Addolcisci, ti preghiamo, il loro impeto,
premiali pure per il loro impegno,
ma non permettere
che distruggano e sradichino.
 
Verrà, dunque, il giorno della mietitura:
quanto seminato dal nemico apparirà.
Un po’ grano, un po’ zizzania,
ti supplichiamo, Giudice divino:
gli angeli che manderai
scorgano facilmente quel poco di grano
che avremo saputo fruttare e,
mossi a pietà, ci salvino dal fuoco.
 
Amen.
 
Maria, Madre di Misericordia, prega per noi.
 
BUONA E SANTA DOMENICA
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paolosala · 1 year ago
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Livelli di affidabilità fiscale confermati per il 2022: i benefici premiali in base all'ISA
L’Agenzia delle Entrate ha confermato i livelli di affidabilità fiscale e i relativi benefici per l’anno 2022.Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) valutano la coerenza della gestione aziendale o professionale, attribuendo un punteggio da 1 a 10, attraverso il modulo aggiuntivo incluso nella dichiarazione dei redditi.Il “premio” dipende dal livello di affidabilità fiscale ottenuto…
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notiziariofinanziario · 2 years ago
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Il governo Meloni ha nel cuore lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno
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Il governo Meloni a stanziato 400 milioni di euro per innovazione, risparmio energetico e tutela dell'ambiente. Lo ha scritto, in una nota, il senatore Gianni Rosa (Fratelli d'Italia).    "Ai fini della valutazione della finanziabilità - ha aggiunto il parlamentare eletto in Basilicata - sono riconosciuti significativi anche i punteggi premiali per i progetti aventi ad oggetto l'efficientamento energetico dell'impresa e che consentano un risparmio energetico almeno pari al 5%, nonché per quelli finalizzati a introdurre nel processo produttivo soluzioni legate all'economia circolare. Analoghe premialità sono altresì riconosciute per i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati. Insomma - ha concluso Rosa - una dimostrazione pratica dell'interesse che l'esecutivo ha per il Sud e per le sue pmi, lo sviluppo e la transizione al centro dell'interesse del Meridione d'Italia". Read the full article
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avvocatoreale · 2 years ago
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È un vero piacere pubblicare il contenuto integrale delle slides del Collega Avv. Ferrione presentate al convegno sulla Riforma Cartabia in materia penale
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AVV. MATTEO FERRIONE GUIDA ALLA RIFORMA CARTABIA IN
MATERIA PENALE. LE PRINCIPALI NOVITA’
Torino, 16 marzo 2023
Le modifiche ai riti alternativi Le modifiche ai riti alternativi / obiettivi Le modifiche ai riti alternativi / obiettivi FINALITA’
• Contenimento dei tempi del processo (PNRR: -25%) • Deflazione dibattimentale šIncentivoalle forme di giustizia negoziata LINEE DI AZIONE DELLA RIFORMA
1. Incremento degli effetti premiali 2. Riduzione delle preclusioni all’accesso I dati: i numeri dei processi definiti con i riti alternativi sono in lieve flessione nell’ultimo decennio rispetto al periodo immediatamente successivo alla loro introduzione Sullo sfondo: Adeguamento della disciplina del codice alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte Costituzionale Applicazione pena In breve: Non vengono ampliati gli ambiti oggettivi e soggettivi di accesso al rito, ma si incide solo sul potere negoziale delle Parti Applicazione pena In breve: Non vengono ampliati gli ambiti oggettivi e soggettivi di accesso al rito, ma si incide solo sul potere negoziale delle Parti PENE ACCESSORIE
• Nel patteggiamento c.d. allargato, estensione dell’accordo delle Parti alle pene accessorie (specie e durata) sia obbligatorie che facoltative, con previsione della possibilità di non applicarne alcuna (ad eccezione dei reati contro la P.A., per i quali, fra l’altro, il patteggiamento è ammesso solo previa restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato).
• Nel patteggiamento c.d. ristretto (< 2anni), per contro, l’esclusione dell’applicazione delle pene accessorie è già prevista ex lege (art. 445, co. 1, c.p.p.). CONFISCA FACOLTATIVA
• E’ prevista la facoltà di pattuire la non applicazione della confisca facoltativa, ovvero di concordarla con riferimento a specifici beni od a un importo determinato. • Il Giudice potrà inoltre revocarla qualora abbia avuto esito positivo il lavoro di pubblica utilità comminato con la sentenza di patteggiamento.
Applicazione pena Applicazione pena PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI
• L’accordo negoziato fra le parti può comprendere anche la sostituzione della pena principale con una delle pene sostitutive (art. 53, L. 689/81), così come innovate dalla Riforma. • Con la Sentenza di applicazione pena, dunque, il Giudice può sostituire quest’ultima con: a) Semilibertà o detenzione domiciliare (se ≦4 anni) b) Lavoro di pubblica utilità (se ≦3 anni) c) Pena pecuniaria della specie corrispondente (se ≦1 anno) • In questi casi (art. 448 c.p.p.) il Giudice, se non è in grado di decidere immediatamente sulla concorde richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, può sospendere il processo e fissare udienza entro 60 giorni dandone avviso alle parti e all’UEPE (• es.: nei casi in cui la sostituenda pena dipende da valutazioni sulla persona del reo).
Applicazione pena Applicazione pena EFFETTI EXTRA-PENALI
In pratica: è sancita l’irrilevanza probatoria della Sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale. • In un’ottica incentivante, il nuovo comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p. dispone che la pronuncia di applicazione pena • non abbia efficacia nei procedimenti disciplinari • non produca alcun effetto, né possa essere utilizzata a fini di prova, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi (compreso quello per l’accertamento della responsabilità contabile) • La Sentenza di applicazione pena divenuta irrevocabile continuerà, invece, ad avere valore probatorio nei giudizi penali (alle condizioni prescritte dall’art. 238-bis c.p.p.) Applicazione pena Applicazione pena TEMPI E MODI DELLA RICHIESTA
• La modifica all’art. 446 co. 1 ha l’effetto di raccordare la disposizione con la «nuova» possibilità di richiedere il patteggiamento nell’ambito del giudizio immediato, a seguito del rigetto della richiesta di rito abbreviato (art. 458, co. 2-bis, c.p.p.). • Il comma 3 dello stesso art. 446 c.p.p. prevede, dell’imputato sia manifestata con atto scritto, la sottoscrizione sia autenticata «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore». • All’art. 447 co. 1 c.p.p. si è infine precisato che l’indagato che chieda l’applicazione della pena in fase d’indagini deve ricevere l’informazione sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. iSi supera così un precedente orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità, che negava la conversione del rito abbreviato in patteggiamento (Cass. Pen. IV, 42260/2017; SS.UU. 12752/1994). nvece, che nei casi in cui la volontà
Giudizio abbreviato Giudizio abbreviato CRITERIO DI AMMISSIONE DEL RITO CONDIZIONATO
• In virtù del nuovo criterio adottato dal Legislatore, il giudizio abbreviato condizionato è ora ammesso se «realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili» (art. 438, co. 5, c.p.p.). La norma recepisce così l’orientamento della pronuncia Corte cost. n. 115/2001, la quale aveva già chiarito che, rispetto al dibattimento, il risparmio di tempo v’è sempre perché l’istruttoria è integrativa e non sostitutiva degli atti di indagine e poiché le prove sono assunte nelle forme semplificate dell’art. 422 c.p.p. Giudizio abbreviato Giudizio abbreviato RINNOVAZIONE DELLA RICHIESTA IN CASO DI RIGETTO
• All’art. 438, co. 6-ter, ult. periodo, è introdotta la facoltà di rinnovare, prima dell’apertura del dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato (semplice o condizionato)che sia stata dichiarata inammissibile o rigettata in udienza preliminare. • Tale facoltà è esclusa in caso di inammissibilità pronunciata per reati puniti con la pena dell’ergastolo (art. 438, co. 1-bis, c.p.p.). • ma cfr. art. 438, co. 6-ter, primo periodo. • Se il giudice ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità ovvero ingiustificato il rigetto, deve ammettere l’imputato al rito abbreviato. Anche in questo caso, la novella ricalca l’orientamento già espresso in giurisprudenza, seppur solo con riferimento a casi di richieste di abbreviato condizionato (Cass. SS.UU. CED n. 44711 del 2004, Corte cost. n. 169/2003 e Corte cost. n. 127/2021) Giudizio abbreviato Giudizio abbreviato ULTERIORE SCONTO DI PENA IN CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE
• L’art. 442, co. 2-bis, c.p.p. prevede ora una ulteriore riduzione di pena, di un sesto, se l’imputato ed il suo difensore non impugnano la sentenza emessa all’esito del rito abbreviato. • Nel caso in cui tale condizione si verifichi, spetterà al giudice dell’esecuzione -non è chiaro se d’ufficio o su istanza di parte -procedere alla decurtazione della pena indicata nella sentenza non impugnata. Come attentamente osservato in dottrina, ove la riduzione di pena non sia già indicata in sentenza, il giudice dell’esecuzione dovrebbe essere autorizzato a disporre la sospensione condizionale quando, per l’ulteriore sconto sanzionatorio, la pena non superi i due anni di reclusione, incidendo così su statuizioni di merito attinenti al beneficio, ulteriori rispetto al mero quantum sanzionatorio. (B. Nacar, Riforma Cartabia e riti alternativi: piccole modifiche all’insegna dell’efficienza del processo, in Diritto Penale e Processo, 1/2023, pp. 166 ss.). Messa alla prova Messa alla prova SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Si tratta di istituto «bifasico», dal duplice rilievo:
• sostanziale, come causa di estinzione del reato (artt. 168-bis e ss., c.p.p.); • processuale, come rito speciale (artt. 464-bis e ss. c.p.p.). I dati: La MAP ha riscosso ampio successo nella pratica giudiziaria. «Al 31.12.2021 le persone messe alla prova erano 24.400 e rappresentavano il 35% delle persone in carico all’UEPE per l’esecuzione di misure di vario genere» (Cfr. Rel. Illustrativa D.Lgs., pag. 313). Come riconosciuto da Corte cost. n. 174 del 2022, “La messa alla prova dell’imputato maggiorenne ha unainnegabile connotazione sanzionatoria rispetto al reato per il quale si procede”, comportando, tra l’altro, il lavoro di pubblica utilità, che nell’ordinamento è previsto come pena principale irrogabile per i reati di competenza del giudice di pace e, da oggi, come pena sostitutiva della pena detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni. Messa alla prova Messa alla prova SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
La Riforma assume, in questo contesto, una duplice finalità:
1. estendere i limiti applicativi dell’istituto: N.B.: La novella si applica anche ai procedimenti pendenti in primo grado e in
• aumento del limite edittale massimo appello alla data di entrata in vigore della
a 6 anni di reclusione;
Riforma (art. 90, D.Lgs. 150/2022).
• Inclusione dei reati a citazione diretta di cui all’art. 550 co. 2 c.p.p. (a sua volta oggetto di modifica), puniti con pena ≦6 anni; 2. favorire l’impulso della Parte pubblica • da oggi anche il PM può proporre all’imputato di accedere alla MAP (art. 464-bis, c.p.p.). L’accesso alla MAP deve comunque concernere reati che si prestino a percorsi risocializzanti
o riparatori da parte dell’autore dei medesimi e siano ritenuti dal Giudice compatibili con le finalità dell’istituto. Messa alla prova Messa alla prova SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
MAP su richiesta del Pubblico Ministero MAP su richiesta dell’imputato/indagato Procedimentale (art. 464-ter.1) Processuale (art. 464-bis) Procedimentale (art. 464-ter)Processuale (art. 464-bis) 1. Proposta del PM con l’avviso ex art. 415-bis, indicando programma e durata (UEPE) 1. Proposta del PM (in udienza preliminare o predibattimentale) Richiesta formulata in fase di indagini preliminari (al GIP)* Richiesta formulata in fase processuale (ud. preliminare o predibattimentale*) 2. Termine fino a 20 giorni per l’adesione dell’imputato (con dichiarazione in Segreteria) 2. Termine fino a 20 giorni per le determinazioni dell’imputato (termine a difesa) 3. Formulazione dell’imputazione e trasmissione atti al GIP 3. Richiesta formale di MAP dell’imputato 4. Il GIP manda all’UEPE di formulare il programma * vd. infra SE ADERISCE Messa alla prova Messa alla prova MAP PROCESSUALE – TERMINE PER LA RICHIESTA
• Il Legislatore è intervenuto per coordinare la disciplina della MAP con quella della nuova udienza predibattimentale (art. 554-bis c.p.p.), prevista nei procedimenti a citazione diretta. In questi casi, la richiesta di MAP (che derivi da una proposta del PM o dall’attivazione del solo imputato) deve essere presentata, a pena di decadenza, sino al momento delle conclusioni rese all’udienza predibattimentale.
• In tutti gli altri casi, i termini per la richiesta restano quelli già stabiliti dall’art. 464-bis c.p.p: • fino alla formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare (art. 421 e 422 c.p.p.); • fino all’apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo. Messa alla prova Messa alla prova MAP PROCEDIMENTALE SU PROPOSTA DEL PM – FORMALITA’ E TERMINI
• Il nuovo art. 464-ter.1 c.p.p., come detto, prevede la possibilità per il PM di proporre all’indagato, con l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova. L’obiettivo esplicito è quello di alleggerire il carico del Giudice del dibattimento e degli Uffici della cognizione. • In questa ipotesi, il PM non è più mero «vidimatore», come per la richiesta di MAP formulata dall’indagato in fase di indagini (art. 464-ter c.p.p.), ma assume un ruolo primario nella gestione dell’intero iter ed in particolare: • nei contatti con l’UEPE; • nella redazione del programma. Messa alla prova Messa alla prova MAP PROCEDIMENTALE SU PROPOSTA DEL PM – FORMALITA’ E TERMINI
• La collocazione temporale del nuovo istituto solo a valle della conclusione delle indagini preliminari consente: • alle Parti di confrontarsi con una tesi accusatoria determinata e ritenuta fondata dal PM; • all’indagato di beneficiare della discovery degli atti d’indagine svolti a suo carico al fine di assumere decisioni più consapevoli; • al GIP di valutare più approfonditamente la sussistenza dei presupposti per la MAP. • L’indagato ha a disposizione un termine di 20 giorni per valutare la proposta e decidere di aderirvi (art. 464-ter.1, co. 2, c.p.p.). • La mancata adesione alla proposta del PM non preclude la rinnovazione dell’istanza di MAP (ad altre condizioni) da parte dell’indagato/imputato. Messa alla prova Messa alla prova MAP PROCEDIMENTALE SU PROPOSTA DEL PM – FORMALITA’ E TERMINI
• Se l’indagato aderisce alla MAP proposta, il PM formula l’imputazione e trasmette gli atti al GIP. • Contestualmente, il PM ne da altresì avviso alla persona offesa dal reato (art. 464-ter.1, co. 2, c.p.p.), la quale può depositare memorie nei successivi 10 giorni. • Quest’ultima non ha alcun potere di veto sullo sviluppo della MAP, ma solo il diritto di interloquire col Giudice al fine di rappresentare la propria posizione. • Sulla proposta di MAP così formulata ed accettata, il GIP effettua un vaglio concernente: 1. l’esistenza dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2. il rispetto dei limiti edittali di cui all’art. 168-bis c.p. e la prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva; 3. Il contenuto del programma proposto, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p. Messa alla prova Messa alla prova MAP PROCEDIMENTALE SU PROPOSTA DEL PM – FORMALITA’ E TERMINI
• E in caso di rigetto della proposta di MAP da parte del GIP? • Nel silenzio della norma, si ritiene che gli atti vadano restituiti al PM per le sue determinazioni, comportando così una regressione del procedimento alla fase antecedente all’avviso ex art. 415-bis c.p.p., onde consentire l’esercizio dell’azione penale in altre forme. Altre modifiche in tema di procedimenti speciali Altre modifiche in tema di procedimenti speciali GIUDIZIO IMMEDIATO – TRASFORMAZIONE DEL RITO
• Le novità sono volte a facilitare la trasformazione del rito in altri procedimenti speciali, quando l’iniziale richiesta di accesso ad uno di essi non sia stata accolta. • Se viene rigettata la istanza di abbreviato condizionato si può optare per quello semplice, per il patteggiamento oppure per la messa alla prova (istituto quest’ultimo non contemplato nella legge delega, ma imposto dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 19/2020).
• Specularmente, qualora la scelta sia caduta sul patteggiamento ed il P.M. non abbia espresso il consenso ovvero il giudice abbia rigettato la domanda, è possibile procedere nelle forme dell’abbreviato o della messa alla prova. • Di tali facoltà all’imputato deve essere dato espresso avviso nel decreto che dispone il giudizio (art. 456 c.p.p.). Altre modifiche in tema di procedimenti speciali Altre modifiche in tema di procedimenti speciali GIUDIZIO IMMEDIATO – TRASFORMAZIONE DEL RITO
NUOVA RICHIESTA
RICHIESTA RIGETTATA O INAMMISSIBILE
Abbreviato semplice Abbreviato condizionato Patteggiamento Messa alla prova Abbreviato semplice ✔✔ Abbreviato condizionato ✔✔✔ Patteggiamento ✔✔✔ Messa alla prova ✔✔✔ Altre modifiche in tema di procedimenti speciali Altre modifiche in tema di procedimenti speciali GIUDIZIO IMMEDIATO – UDIENZA CAMERALE DEL GIP
• Art. 458, co. 2, c.p.p.: obbligo del GIP di fissare un’udienza camerale nella quale valutare l’istanza di rito abbreviato. • Qualora l’istanza non sia accolta, è quella la sede in cui l’imputato può presentare richieste di riti ulteriori (vd. tabella precedente) (art. 458, co. 2-bis, c.p.p.). • Evidente lo scopo deflattivo dell’istituto. Inoltre, il confronto in udienza con le altre Parti consente di effettuare scelte consapevoli ed evita il meccanismo delle richieste subordinate che potrebbe indurre il Giudice a rigettare quella principale, in favore della secondaria, magari perché di immediata e più facile risoluzione. • Se non accoglie alcuna delle richieste di riti alternativi, il GIP rimette le parti avanti al Giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza (art. 458, co. 2-ter, c.p.p). • Ai sensi del nuovo art. 458-bis c.p.p., il GIP fissa apposita udienza anche per decidere sulla richiesta di patteggiamento. Altre modifiche in tema di procedimenti speciali Altre modifiche in tema di procedimenti speciali PROCEDIMENTO PER DECRETO
• Obiettivo: ampliare i casi di ricorso al rito monitorio e ridurre le opposizioni (nel 2021 sono state il 42,5% del totale). • Art. 459 c.p.p.: il termine entro cui il PM può chiedere l’emissione del Decreto Penale di condanna viene ampliato da 6 mesi a 1 anno (decorrente sempre dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato). • Il termine (1 anno) coincide con quello massimo previsto per lo svolgimento delle indagini preliminari per la generalità dei delitti (salvo quelli di cui all’art. 407, co. 2, c.p.p.). • Art. 460, co. 1, lett. h-ter) e co. 5 c.p.p.: ulteriore riduzione di pena, di un quinto, per il condannato che scelga di non opporsi al decreto e di provvedere al relativo pagamento entro quindici giorni dalla notifica • il termine coincide con quello concesso per l’opposizione e, infatti, comporta rinuncia alla stesa.
• Il pagamento nei 15 giorni estingue il reato (salvo in caso di recidiva nel quinquennio/biennio). Altre modifiche in tema di procedimenti speciali Altre modifiche in tema di procedimenti speciali PROCEDIMENTO PER DECRETO – COMMISURAZIONE DELLA PENA
• Art. 459, co. 1-bis, c.p.p.: criteri per la determinazione della pena pecuniaria comminata in sostituzione della pena detentiva (≦1 anno): • Valore giornaliero: non inferiore a 5 € e non superiore a 250 €; • Si tiene conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare; • E’ ammesso il pagamento rateale (art. 133-ter c.p.); Altre modifiche in tema di procedimenti speciali Altre modifiche in tema di procedimenti speciali PROCEDIMENTO PER DECRETO – SOSTITUZIONE DELLA PENA CON L.P.U.
Entro gli stessi limiti (pena ≦1 anno)
L’INDAGATO prima dell’esercizio dell’azione penale L’IMPUTATO entro 15 giorni dalla notificazione del decreto può chiedere al PM l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità(art. 56-bis, L. 689/81)
può chiedere al PM la commutazione della pena pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica utilità(art. 56-bis, L. 689/81)
previa presentazione di un programma di trattamento elaborato dall’UEPE e della dichiarazione di disponibilità dell’Ente.
Non è chiaro se in questa ipotesi – che comporta rinuncia all’opposizione – l’imputato abbia diritto ugualmente alla riduzione della sanzione (LPU) di 1/5, come previsto per il condannato acquiescente.
AVV. MATTEO FERRIONE GUIDA ALLA RIFORMA CARTABIA IN
MATERIA PENALE. LE PRINCIPALI NOVITA’
Torino, 16 marzo 2023
Pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi GLI OBIETTIVI LE AZIONI DELLA RIFORMA
Deflazionare appello e sorveglianza Ridurre iDeflazionare tempi del carcerario processo il sistema o Modifiche alla disciplina di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689: • revisione della tipologia delle pene sostitutive; • innalzamento dei limiti di pena detentiva sostituibile;
• coinvolgimento dell’UEPE in fase di esecuzione; • esclusione della sospendibilità condizionale delle pene sostitutive; • revisione dei criteri di commisurazione della pena pecuniaria sostitutiva. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi GLI INTERVENTI
• Abolizione delle pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (nella loro forma previgente). • Nuova disciplina organica delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (nuovo art. 20-bis c.p. e artt. 53 ss. L. 689/81), che rimangono pur sempre in un rapporto di accessorietà rispetto alla pena detentiva «sostituita». Le nuove pene sostitutive sono: a) Semilibertà (se ≦4 anni) > art. 55, L. 689/81 b) Detenzione domiciliare idem > art. 56, L. 689/81 c) Lavoro di pubblica utilità (se ≦3 anni) > art. 56-bis, L. 689/81 d) Pena pecuniaria (se ≦1 anno) > art. 56-quater, L. 689/81 • Si è allineato, in tal modo, il limite massimo della pena sostituibile dal Giudice di merito con quello (4 anni) entro il quale, in sede di esecuzione, può applicarsi una misura alternativa alla detenzione (art. 656, co. 5, c.p.p.) • anticipazione degli effetti deflattivi. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi LA DISCIPLINA (ARTT. 53 SS., L. 689/81)
• CONCORSO FORMALE E CONTINUAZIONE: nei casi disciplinati dall’art. 81 c.p., la sostituzione della pena detentiva può avvenire solo se, dopo aver determinato l’aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la sanzione da irrogarsi non sia superiore nel massimo a quattro anni. • CONCORSO DI PIU’ PENE SOSTITUTIVE: le pene sostitutive possono concorrere ed essere applicate cumulativamente tra di loro. Così, esemplificando: • ove la pena irrogata non superi il limite di un anno, tutte e quattro le pene sostitutive potranno essere applicate;
• nel caso in cui la pena vada da un anno e un giorno a tre anni potranno trovare applicazione alternativamente il LPU o la detenzione domiciliare sostitutiva o la semilibertà sostitutiva; • nel caso di pena che va da tre anni e un giorno a quattro anni potranno trovare applicazione esclusivamente la detenzione domiciliare sostitutiva o la semilibertà sostitutiva. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi CRITERI DI SCELTA (art. 58, L. 689/81)
• Il Giudice, a norma dell’art. 58 L. 689/1981, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p., deciderà se applicare o meno una sanzione sostitutiva della pena detentiva (nel caso del LPU, sarà necessario altresì il consenso del condannato), valutandone: • l’idoneità alla rieducazione del condannato (+ proporzionalità e adeguatezza); • l’idoneità ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. • Non potrà in ogni caso procedere alla sostituzione laddove vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni connesse alle misure sostitutive non saranno adempiute. • Ostativa all’applicazione di una qualsiasi delle pene sostitutive, è la concessione della sospensione condizionale della pena(giacché la sostituzione implicherebbe comunque una espiazione in concreto) • In pratica, il Giudice dovrà valutare, in primis, se sia possibile disporre la sospensione condizionale della pena; in caso negativo, decidere se sostituire la pena (sempre che il condannato non si opponga) ovvero comminare la condanna a pena detentiva.
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi CRITERI DI SCELTA (art. 58, L. 689/81)
• Una innovativa regola di giudizio, in base alla quale la scelta deve ricadere sulla tipologia che comporti «il minor sacrificio della libertà personale». • Come per l’applicazione delle misure cautelari, la scelta a favore della pena detentiva (semilibertà o, in subordine, detenzione domiciliare) è considerata l’extrema ratio e, cioè, una soluzione adottabile soltanto quando, laddove siano astrattamente applicabili, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria si rivelino in concreto inidonei dal punto di vista special-preventivo (con l’onere giudiziale di indicare le specifiche ragioni alla base di tale prognosi). • Nella scelta, il Giudice deve tenere conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità, nonché delle condizioni (debitamente certificate) di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo ovvero di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria • è utile a tal fine che il difensore produca documentazione. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE
• Il nuovo art. 59 L. 689/81 individua 4 condizioni soggettive preclusive (tassative) della sostituzione della pena detentiva. Esse riguardano: 1. chi abbia commesso il reato entro tre anni dalla revoca -ex art. 66 -della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità; oppure chi abbia commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle medesime pene sostitutive (fatta salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata); 2. chi non abbia provveduto al pagamento della pena pecuniaria (anche sostitutiva) cui sia stato condannato nei cinque anni precedenti (salvi i casi di inadempimento e di successiva conversione per insolvibilità); 3. l’imputato cui debba essere applicata una misura di sicurezza personale (salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere); 4. l'imputato di uno dei reati indicati nell’art. 4-bis, L. n. 354/1975, (a meno che sia ritenuta applicabile la circostanza attenuante prevista dall’art. 323-bis c.p. in caso di collaborazione).
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi PRESCRIZIONI E DURATA
• Il nuovo art. 56-ter della L. 689/81, prevede alcune prescrizioni comuni, sempre associate alle pene sostitutive (con esclusione della pena pecuniaria sostitutiva): 1. il divieto di tenere e portare con sé armi, munizioni ed esplosivi, anche in caso di precedente autorizzazione; 2. il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o soggetti che possono comportare il rischio di commissione di ulteriori fatti di reato da parte del condannato; 3. l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale stabilito nel provvedimento applicativo della pena sostitutiva; 4. il ritiro del passaporto e dei documenti equivalenti ai fini dell’espatrio; 5. l’obbligo di portare con sé e di esibire a richiesta il provvedimento con cui è stata disposta la pena sostitutiva. • Meramente eventuale -ove necessaria e opportuna -è la prescrizione aggiuntiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con eventuale imposizione di un dispositivo di controllo (es. braccialetto elettronico). Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi PRESCRIZIONI E DURATA
• Quanto alla durata, il novellato art. 57 della L. 689/81 prevede che: • la durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, è pari alla pena detentiva sostituita (ergo, 6 mesi di reclusione equivalgono a 6 mesi di semilibertà o di detenzione domiciliare sostitutiva); • per i LPU, la durata è pari alla pena sostituita ma determinazione delle ore di lavoro dovrà essere operata sulla base delle regole di ragguaglio specificatamente previste dall’art. 56-bis del D.P.R. 689/1981 (vd. infra); • Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del LPU si considerano ad ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella sostituita; la pena pecuniaria, per contro, si considera come tale anche quando è sostitutiva di pena detentiva. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi CASELLARIO GIUDIZIALE E NON MENZIONE
• Anche per la condanna ad una pena sostitutiva è prevista (art. 3, comma 1, lett. g), D.P.R. 313/2002), l’iscrizione nel casellario giudiziale della relativa sentenza passata in giudicato. • Tuttavia, può essere concesso il beneficio della non menzione della condanna, ex art. 175 c.p., purché siano rispettati gli ordinari limiti di pena previsti dalla norma: • non oltre 2 anni di pena detentiva o € 516 di pena pecuniaria • ovvero, in caso di pena congiunta -detentiva e pecuniaria -, non oltre 30 mesi (tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p.).
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi LE SINGOLE PENE SOSTITUTIVE
• SEMILIBERTA’ (art. 55, L. 689/81) • «Comporta l’obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento». • Rappresenta la tipologia più afflittiva di sanzione surrogatoria e, come tale, viene considerata dall’art. 58 quale extrema ratio tra le pene sostitutive. • I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari (in analogia al disposto dell’art. 48, Ord. Pen.) e preferibilmente situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino; • Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento -predisposto dall’UEPE ed approvato dal Giudice – che indica le ore da trascorrere in istituto e le attività obbligatorie all’esterno.
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi LE SINGOLE PENE SOSTITUTIVE
• DETENZIONE DOMICILIARE (art. 56, L. 689/81) • Comporta «l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato». • In analogia con il disposto dell’art. 284 co. 3 c.p.p. (misura cautelare degli arresti domiciliari), si ritiene che, pur nel silenzio della norma, il condannato possa lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute. • Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato (• protezione di vittime di violenza domestica) + possibilità di adottare procedure di controllo elettronico (rinvio all’art. 275-bis, co. 2 e 3, c.p.p.) . • Se il condannato non dispone di un domicilio idoneo, l’UEPE individua, nell’ambito del programma, soluzioni abitative anche comunitarie adeguate. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi LE SINGOLE PENE SOSTITUTIVE
• LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ (art. 56-bis, L. 689/81) • Il lavoro sostitutivo consiste «nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato». (sulla falsariga dell’art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 274/2000).
• La pena deve essere eseguita «con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato». • Il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa viene, di regola, individuato nella regione di residenza. • Quanto alla durata sono previsti vincoli di orario: non può comunque oltrepassare le 8 ore giornaliere e la sanzione comporta «la prestazione di non meno di 6 ore e non più di 15 ore di lavoro settimanale». • Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di 2 ore di lavoro” • dunque, per determinare in numero di ore di LPU da eseguire, il Giudice dovrà prima convertire la pena detentiva in giorni e poi moltiplicare per 2 il numero ottenuto. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi LE SINGOLE PENE SOSTITUTIVE
• PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA (art. 56-quater, L. 689/81) • La pena pecuniaria sostitutiva può trovare applicazione in luogo della pena detentiva non superiore ad 1 anno (il precedente limite viene, così, raddoppiato). • Quanto al criterio di computo, viene confermato quello per tassi giornalieri: al fine della determinazione dell’ammontare, il Giudice individua il valore giornaliero cui l’imputato può essere assoggettato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. • Il valore giornaliero è individuato (in misura indipendente dall’art. 135 c.p.) tra un minimo di 5 € e un massimo di 2.500 € (come per il Decreto Penale – art. 459 co. 1-bis, c.p.p.) e corrisponde alla «quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare».
àIl Legislatore cerca così di appianare, per quanto possibile, le differenze di reddito riscontrabili sul piano sociale e di rispettare i principi di uguaglianza sostanziale e di proporzione della pena, di recente valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale in alcune importanti pronunzie (sentenze Corte cost. n. 15/2020 e Corte cost. n. 28/2022). Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi PROFILI PROCESSUALI Nuovo art. 545-bis c.p.p.
• Nei casi in cui sia stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non sia stata ordinata la sospensione condizionale, il Giudice, subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna – se ricorrono (in astratto) le condizioni per la sostituzione – ne da avviso alle parti. • Se l’imputato (personalmente o a mezzo di procuratore speciale) vi acconsente, il Giudice, sentito il PM, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa un’apposita udienza (entro 60 giorni), dandone avviso alle Parti e all’UEPE. • Viene così previsto un apposito momento del processo destinato alla decisione sulla sostituzione. • L’applicabilità delle pene sostitutive è condizionata alla manifestazione di un esplicito consenso da parte dell’imputato (• anche perché tale pena è immediatamente esecutiva). • Solo per la pena pecuniaria è possibile procedere all’applicazione prescindendo dall’assenso dell’imputato. • Se non ricorrono le condizioni o ve ne sono di ostative (artt. 58 e 59) il Giudice ne da atto a verbale. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi PROFILI PROCESSUALI
• In caso di sostituibilità della pena, una volta acquisito il consenso dell’imputato (o accertata la sostituibilità della sanzione detentiva con la pena pecuniaria), il Giudice di cognizione può: • decidere immediatamente sull’an ed, eventualmente, sul quomodo della sostituzione; • oppure sospendere il processo e fissare una nuova udienza (entro 60 giorni), al fine di acquisire dall’UEPE -e, se del caso, dalla P.G. -gli atti, i documenti le informazioni inerenti alle condizioni di vita, personale, famigliare, sociale, economico-patrimoniale dell’imputato necessari ai fini della decisione sulla sostituzione e della scelta della pena sostitutiva. Una volta acquisite predette informazioni e ricevuta dall’UEPE la proposta di programma trattamentale, nell’udienza successiva il Giudice, sentite le parti presenti, può decidere:
di sostituire la pena detentiva o di non procedere alla sostituzione integrando il dispositivo con l’indicazione confermando il dispositivo. della pena sostitutiva applicata e delle prescrizioni corrispondenti (art. 61, L. 689/81)
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi IN SINTESI
• Natura "concordata" della pena sostitutiva • vi dev’essere un interesse della Parte destinataria, che si attiva per il tramite del proprio difensore. • Il difensore si rende parte diligente attraverso produzioni documentali che agevolino la decisione del Giudice e rendano più snella l'istruttoria preliminare (fino ad evitare l'intervento preventivo dell'UEPE, indispensabile solo in caso di semilibertà). • In tal modo, sia la seconda udienza (di "sentencing», ex art. 545-bis c.p.p.), sia lo stesso programma preventivo dell'UEPE possono essere evitati in un rilevante numero di casi. • Sono in corso di redazione e diffusione, presso molti Uffici Giudiziari, modelli di dispositivi standard di applicazione delle pene sostitutive, contenenti l’elenco dei documenti da produrre, indicazioni pratiche sui contenuti della pena sostitutiva e le prescrizioni comuni obbligatorie di cui all'art. 56-ter L. 689/1981 • Es.: Corte d’Appello di Milano ESEMPIO DI DISPOSITIVO Tribunale (GIP o Dibattimento) Seguono prescrizioni ESEMPIO DI DISPOSITIVO Tribunale (GIP o Dibattimento) Seguono prescrizioni ESEMPIO DI DISPOSITIVO Tribunale (GIP o Dibattimento) ESEMPIO DI DISPOSITIVO Tribunale (GIP o Dibattimento) Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE
• Le pene sostitutive sono immediatamente esecutive (non soggiacciono, pertanto al meccanismo sospensivo di cui all’art. 656 c.p.p.). • Art. 62, L. 689/81: l’esecuzione delle pene sella semilibertà e della detenzione domiciliare è affidata al Magistrato di Sorveglianza, il quale dovrà: a) verificare l’attualità delle prescrizioni (nell’arco di tempo intercorrente fra applicazione della pena sostitutiva e passaggio in giudicato della sentenza, la situazione fattuale e soggettiva potrebbe, infatti, essere mutata) ed -entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza -provvedere con Ordinanza, con la quale confermare e, ove necessario, modificare, le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena; b) seguire l’andamento della misura e intervenire in tutti gli incidenti che si verificano, dalla concessione delle autorizzazioni in deroga, alla revoca della pena.
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE
• Art. 63, L. 689/81: l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è, invece, di competenza del Giudice di cognizione che l’ha applicata. • Il Giudice trasmette il provvedimento all’UEPE e all’Autorità di p.s.; • UEPE e Autorità di p.s. riferiscono al Giudice sull’effettivo svolgimento del LPU; • l’UEPE, in particolare, deve riferire periodicamente: • sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale; • sulla positiva/negativa conclusione del periodo di lavoro di pubblica utilità. • Il Giudice, in caso di esito positivo del LPU – salva la revoca – dichiara estinta la pena e ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca (nei casi di cui all’art. 56-bis, comma 5, L. 689/81).
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI (art. 64, L. 689/81) E LICENZE (art. 69, L. 689/81)
• Su istanza del condannato, può rendersi necessaria la modifica delle prescrizioni o delle modalità esecutive della pena sostitutiva. • Queste possano essere modificate, per comprovati motivi:
• dal Magistrato di sorveglianza, per quanto attiene alla semilibertà e alla detenzione domiciliare; • dal Giudice della cognizione, per quanto attiene al lavoro di pubblica utilità. • Per motivi giustificati di lavoro, studio, famiglia o relazioni affettive, al condannato ad una pena sostitutiva “detentiva” possono essere concesse licenze per la durata necessaria (non oltre 45 giorni all’anno), salva la revoca in caso di inosservanza (art. 66) • si applica l’art. 52, comma 3, O.P. • Analoga disciplina viene contemplata anche in relazione al lavoro di pubblica utilità. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi RINVIO DELL’ESECUZIONE (art. 69, L. 689/81)
• Sono infine richiamate le cause di rinvio dell’esecuzione della pena detentiva di cui agli artt. 146 e 147 c.p. (obbligatorio e facoltativo), su cui è chiamato a pronunciarsi il Tribunale di Sorveglianza (art. 684 c.p.p.) • tuttavia, in caso di accertata incompatibilità tra le condizioni di cui ai predetti articoli con la prestazione dell’attività lavorativa, il Giudice che ha applicato la sanzione sostitutiva del LPU ne dispone il rinvio dell’esecuzione (si applica il procedimento previsto dall’art. 666 c.p.p.). Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi ESECUZIONE DI PENE SOSTITUTIVE CONCORRENTI (art. 70, L. 689/81)
• L’esecuzione di pene sostitutive concorrenti si conforma all’assetto previgente: a) rinvio alla disciplina del concorso materiale di reati di cui agli artt. 70 ss. c.p. e alle norme in tema di esecuzione di pene concorrenti di cui all’art. 663 c.p.p.; b) principi dell’unitarietà dell’esecuzione di pene concorrenti, dell’applicazione distinta delle pene di specie diversa, della decrescente afflittività per quel che concerne l’ordine di esecuzione delle pene sostitutive; c) previsione di limiti massimi di cumulabilità. • Se il cumulo non eccede i 4 anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente; • Se il cumulo eccede i 4 anni, si applica per intero la pena sostituita (salvo che la pena residua da eseguire sia ≦4 anni. • Le pene sostitutive sono eseguite sempre dopo le pene detentive. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE PER SOPRAVVENUTA DETENZIONE
• Art. 68, co.1, L. 689/81: l’esecuzione delle pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria è sospesa nel caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna ovvero in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva. • Il Giudice o il Magistrato di Sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva, la cui esecuzione riprenderà al termine del periodo di detenzione (art. 68, co. 3, L. 689/81). PREVALENZA DEL PRECEDENTE TITOLO DETENTIVO
• Per contro (art. 68, co. 2), la sopravvenuta emissione di un ordine di esecuzione a pena sostitutiva (semilibertà, detenzione domiciliare o LPU) nei confronti di imputato detenuto non sospende l’esecuzione (già in corso) della pena detentiva o della misura di sicurezza detentiva (anche provvisoria) né il corso della custodia cautelare. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi CONTROLLI DELL’AUTORITA’ DI P.S. (art. 65, L. 689/81) E REVOCA (art. 66, L. 689/81)
• L’Autorità di p.s. vigila sull’adempimento delle prescrizioni imposte al condannato. • Eventuali violazioni possono comportare la revoca della pena sostitutiva, ai sensi dell’art. 66, L. 689/81: • “La mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave”. • Delle violazioni sono informati il Magistrato di Sorveglianza o il Giudice della cognizione che ha applicato la sanzione (in caso di LPU) i quali, previ eventuali accertamenti, dispongono la revoca della sanzione sostitutiva e la conversione nella pena sostituita.
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI VIOLAZIONI (art. 72, L. 689/81)
• Due fattispecie di reato: • Il condannato che, senza giustificato motivo, si assenti per più di dodici ore dall’istituto di pena ovvero dal domicilio è punito a titolo di evasione. (L’assenza ingiustificata inferiore alle dodici ore, può essere valutata ai sensi dell’art. 66 al fine dell’eventuale revoca della pena sostitutiva).
• Il condannato che non si reca nel luogo ove si deve svolgere il lavoro o lo abbandona senza giustificato motivo è punito a norma dell’art. 56, D.Lgs. n. 274/2000 (reclusione fino a 1 anno). • La condanna (definitiva) per uno dei predetti delitti comporta la revoca della pena sostitutiva (salvo che il fatto sia di lieve entità). • La condanna a pena detentiva per un delitto doloso o preterintenzionale commesso durante l’esecuzione della pena sostitutiva (diversa dalla pecuniaria) ne determina la revoca quando la condotta tenuta appaia incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi ESECUZIONE E INADEMPIMENTO DELLA PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA (art. 71, L 689/81)
• Si applicano le disposizioni di cui all’art. 660 c.p.p. (Ordine di esecuzione del PM). • In ipotesi di mancata esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva – in deroga al disposto dell’art. 66 – questa viene revocata e convertita in una delle altre tre pene sostitutive, da individuarsi in base alla rimproverabilità o meno del mancato pagamento: • l’insolvenza “colpevole” entro il termine indicato nell’Ordine di esecuzione, comporta la revoca e la conversione nella semilibertà o nella detenzione domiciliare, con il criterio di cui all’art. 56quater (In caso di mancato pagamento di una rata, la parte residua si converte in una delle predette pene sostitutive). • il mancato pagamento “incolpevole” -ossia quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione rendano impossibile il pagamento entro il termine stabilito -la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in caso di opposizione del condannato, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi DISCIPLINA TRANSITORIA – APPLICAZIONE IN APPELLO
• La nuova disciplina – ove più favorevole – è applicabile retroattivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del Decreto. àSolo se, in virtù delle modifiche di Legge, la pena inflitta è divenuta sostituibile, l’imputato (o il difensore) possono avanzare richiesta al Giudice d’appello. • Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni all’esito di un procedimento pendente in Cassazione all’entrata in vigore della nuova disciplina, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al Giudice dell’esecuzione (ex art. 666 c.p.p.), entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. • Le pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti; i condannati alla semidetenzione possono chiedere la conversione di tale sanzione nella semilibertà sostitutiva.
ESEMPIO DI DISPOSITIVO Corte d’Appello ESEMPIO DI DISPOSITIVO Corte d’Appello Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi NODI IRRISOLTI E QUESTIONI APERTE
• Le pene sostitutive contemplate presuppongono un minimo radicamento sociale del condannato (casa, contesto familiare, fonti di sostentamento) • è folta la platea di imputati che non vi potranno accedere • rischio di trattamento differenziato fondato sulla disponibilità di risorse economiche e sociali. • A norma dell’art. 545-bis, c.p.p., l’imputato giudicato in absentia non potrà fornire alcun consenso alla sostituzione della pena • dunque l’accesso al nuovo sistema sanzionatorio gli è precluso. • Se il Giudice di primo grado non ritiene in astratto sostituibile la pena detentiva è possibile che, a seguito di impugnazione, l’avviso venga dato nel giudizio di appello? • Quali forme assumerà, in pratica, l’integrazione del dispositivo prevista dagli artt. 545-bis co. 3 c.p.p. e 61, L. &89/81 in caso di sostituzione della pena? In caso di consenso successivo alla lettura del dispositivo di condanna, o quando sia necessario acquisire ulteriori elementi, per la sostituzione della pena sarà necessario un secondo dispositivo? Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi NODI IRRISOLTI E QUESTIONI APERTE
• La “formula solutoria è sempre offerta dall’ampliamento della discrezionalità giudiziale”, nel quadro della progressiva delega della politica criminale alla giurisdizione (T. Padovani) • Si è parlato, in questo senso, di persistente primato “ideologico” della pena carceraria (A. Gragani). • L’ampio ventaglio di opzioni a disposizione del giudice di cognizione si traduce nella moltiplicazione delle strategie sanzionatorie e nella crescente complessità degli adempimenti valutativi in sede di commisurazione (M Donini) : si pensi, per tutti, all’alternativa tra sospensione condizionale e LPU per le pene inferiori a 2 anni). • Il giudice di cognizione è, dunque, chiamato dalla riforma a ritornare “giudice della pena”, con esiti applicativi (e deflattivi) ancora incerti (A. Gragani). A pesare negativamente sono la dilatazione dei tempi processuali dovuta alla previsione dell’apposita udienza (art. 454-bis c.p.p.) e l’aggravio del lavoro del giudice di cognizione. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi Le pene sostitutive delle pene detentive brevi NODI IRRISOLTI E QUESTIONI APERTE
• Da molte parti si evidenzia l’infelice mancata inclusione, nel novero delle pene sostitutive, dell’affidamento in prova, più conveniente e già applicato, da tempo, su larga scala quale misura alternativa alla detenzione, dunque solo in fase di esecuzione. • Nel dare il proprio assenso all’eventuale inflizione di una o più delle pene sostitutive (diverse dalla pena pecuniaria) l’imputato rinuncia, di fatto, sia al beneficio della sospensione dell’ordine di esecuzione, sia alla possibilità di essere ammesso subito all’affidamento in prova (potendovi accedere solo dopo l’espiazione di metà della pena della semilibertà o della detenzione domiciliare, ex art. 47, co. 3-ter, Ord. Pen.) • che interesse o convenienza può avere dunque a consentire alla sostituzione della pena detentiva, tenuto conto che, con una pena inferiore ai 4 anni, egli potrebbe comunque beneficiare, previa sospensione dell’ordine di esecuzione, dell’affidamento in prova? • Infine: l’UEPE è chiamato a svolgere un ruolo essenziale nella gestione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare • è sufficiente la sua attuale dotazione (organica e finanziaria)? La Giustizia Riparativa GUIDA ALLA RIFORMA CARTABIA IN MATERIA PENALE. LE PRINCIPALI NOVITA’ Torino, 16 marzo 2023 AVV. MATTEOFERRIONELa Giustizia Riparativa GUIDA ALLA RIFORMA CARTABIA IN MATERIA PENALE. LE PRINCIPALI NOVITA’ Torino, 16 marzo 2023 AVV. MATTEOFERRIONE Giustizia riparativa / entrata in vigore Differimento al 30 giugno 2023 Giustizia riparativa / entrata in vigore Differimento al 30 giugno 2023 Giustizia riparativa / paradigma riparativo Giustizia riparativa / paradigma riparativo Giustizia punitiva Giustizia riparativa Modello bipolare: 1. autore del reato Modello tripolare: 1. autore del reato 2. Stato 2. Stato 3. vittima > istituzionalizzazione del conflitto > istituzionalizzazione della mediazione tende all’inasprimento della sanzione tende al superamento della sanzione
• La Giustizia riparativa concepita dalla Riforma NON E’ un’istituzione alternativa rispetto alla giustizia “ordinaria”, ma una struttura complementare, di operatività ed efficacia meramente eventuali. (T. Padovani) Giustizia riparativa / paradigma riparativo Giustizia riparativa / paradigma riparativo Rispetto alla vittima
• Il diritto penale è anche (spesso) lesione di diritti dei singoli consociati, che comporta: • una riparazione alla sofferenza individuale di chi ha subìto il reato • la necessità (e il diritto) del singolo di vedere affermata una sanzione per comportamenti illeciti (ancor più nei casi del cittadino che subisce violenza o ingiustizia degli apparati dello Stato) • Giurisprudenza CEDU: • tutela del diritto alla vita (art. 2 CEDU) • diritto della vittima a vedere esercitato lo ius puniendi dello Stato • diritto penale come prestazione dello Stato anche nei confronti dei cittadini (art. 2 Cost.) (F. Viganò, 2021)
Giustizia riparativa / paradigma riparativo Giustizia riparativa / paradigma riparativo Rispetto all’autore del fatto
Corte Cost. Sent. 179/2017 (Pres. Grossi, Rel. Cartabia)
• Principio di legalità della pena: equilibrio tra due opposte esigenze: • discrezionalità legislativa (legalità formale); • canoni costituzionali fondamentali (legalità sostanziale): eguaglianza, ragionevolezza e proporzione (art. 3 Cost.); umanità e finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.). • Principio del minimo sacrificio necessario nell’irrogazione della pena detentiva: «contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale».
Giustizia riparativa / paradigma riparativo Giustizia riparativa / paradigma riparativo In sintesi
• il reato ha una dimensione intersoggettiva, oltre che pubblica • il percorso di recupero del condannato non può non prevedere il coinvolgimento della vittima • questo coinvolgimento passa necessariamente per la riparazione delle conseguenze del reato, che può consistere: • nel risarcimento pecuniario del danno (ove esigibile) • ma spesso non basta a ristorare la vittima nella dimensione morale e esistenziale della sofferenza patita • nei percorsi di giustizia riparativa che accomunano reo e vittima e li mettono in dialogo fra di loro, con l’accompagnamento dei mediatori, per l’elaborazione delle conseguenze del reato • all’esito di questo percorso si può ottenere una risocializzazione del condannato, utile a restituirlo ad un ruolo attivo all’interno della società (art. 4c. 2 Cost.) • nessun reato si può compensare, ma sulla sofferenza generata dal reato si può costruire qualcosa di utile a reinserimento del reo (L. Eusebi, 2022) Giustizia riparativa / nel processo Giustizia riparativa / nel processo Il paradigma riparativo nel processo
• Centrale è il ruolo della vittima, la cui definizione (introdotta per la prima volta nell’ordinamento ed estranea allo stesso dettato costituzionale) differisce rispetto alle figure conosciute nel codice di procedura penale: • persona offesa: titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale; • danneggiato: titolare l’azione (civile) risarcitoria. • Principio consensualistico • occorre il libero assenso dei soggetti interessati: in primis dell’indagato/imputato. • Necessità, ai fini del percorso riparativo, del “riconoscimento” da parte dell’autore del reato, dei «fatti essenziali del caso» • diritto di difesa (nemo tenetur se detegere) Definizioni (art. 42, D.Lgs. 150/2022) Definizioni (art. 42, D.Lgs. 150/2022) • giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore; • esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti. Definizioni (art. 42, D.Lgs. 150/2022) Definizioni (art. 42, D.Lgs. 150/2022) • vittima del reato: la persona fisica (o il soggetto giuridico – art. 41, c. 2) che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; • persona indicata come autore dell’offesa (persona fisica o ente con o senza personalità giuridica): • la persona indicata come tale dalla vittima (anche prima della proposizione della querela); • l’indagato / imputato; • la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; • la persona condannata con pronuncia irrevocabile; • la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere (…); • familiare: il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto, della vittima la persona legata da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico; della persona indicata come autore dell’offesa Il modello riparativo nel D.Lgs. 150/2022 Il modello riparativo nel D.Lgs. 150/2022 La scelta del Legislatore
• dal punto di vista processuale, la giustizia riparativa risulta complementare rispetto a quella punitiva: non sostituisce ma affianca i tradizionali strumenti del processo penale; • sul piano sostanziale, si è attinto a due diversi modelli: 1. un modello c.d. sostitutivo, per cui l’esito positivo della mediazione determina nella sostanza la non punibilità del fatto. Esso presuppone un’attenta selezione dei reati, avuto riguardo soprattutto alla relazione tra autore e vittima e tende a fare operare la giustizia riparativa in una fase particolarmente anticipata del procedimento • reati procedibili a querela (art. 129-bis, co. 4, c.p.p.) 2. un modello c.d. complementare, per cui l’esito positivo determina una diminuzione quantitativa della pena e/o altri benefici sul piano sanzionatorio: in questa prospettiva, la giustizia riparativa può operare rispetto a qualsiasi reato, come anche in ogni stato e grado del procedimento penale • tutti i reati (artt. 62, n. 6 e 163 c.p.) Giustizia riparativa / programmi Giustizia riparativa / programmi Il contenuto dei programmi comprende tre modalità principali:
a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali o con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (c.d. vittima surrogata); b) il dialogo riparativo (c.d. restorative dialogue), diretto o indiretto, tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima; c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa. L’elencazione non è tassativa: si apre ad una evoluzione metodologica della g.r., sempre che siano rispettate le caratteristiche essenziali:
-natura consensuale della partecipazione
-carattere dialogico e paritario del confronto
Giustizia riparativa / programmi Giustizia riparativa / programmi • primo incontro, preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui preliminari tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti (art. 54); • i mediatori forniscono le informazioni (art. 47, comma 3) verificando la fattibilità dei programmi e provvedendo alla raccolta del consenso scritto delle parti; • importanza di accertare la libera determinazione del consenso, anche in limine all’avvio del programma (specie in caso di invio d’ufficio ai centri per la g.r. da parte del Giudice – art. 129-bis c.p.p.); • i difensori dell’autore e della vittima non possono essere presenti negli incontri successivi ai colloqui preliminari, mentre potranno interloquire in fase di definizione degli accordi relativi all’esito del programma (art. 56, co. 5); • gli incontri si svolgono in spazi e luoghi adeguati e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza; • i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.
Giustizia riparativa / esiti Giustizia riparativa / esiti Fase conclusiva dei programmi di g.r.
• Art. 56, D.Lgs. 150/2022 (Disciplina degli esiti riparativi) 1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo puo essere simbolico o materiale. 2. L’esito simbolico puo comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunita, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. 3. L’esito materiale puo comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. 4. E garantita alle parti l’assistenza dei mediatori per l’esecuzione degli accordi relativi all’esito simbolico. 5. I difensori della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all’esito materiale. Giustizia riparativa / esiti Giustizia riparativa / esiti • Art. 57, D.Lgs. 150/2022 (Relazione e comunicazioni all’Autorita giudiziaria) 1. Al termine del programma viene trasmessa all’Autorita giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso. 2. Il mediatore comunica all’Autorita giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 58. • Art. 58, D.Lgs. 150/2022 (Valutazione dell’esito del programma di giustizia riparativa) 1. L’Autorita giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all’articolo 133 del codice penale, l’eventuale esito riparativo. 2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa. Giustizia riparativa / esiti Giustizia riparativa / esiti La complessa nozione di esito riparativo:
• equilibrio e tensione tra tassatività e flessibilità; • la valutazione sull’idoneità dell’accordo riparativo è espressa in rapporto al grado di riconoscimento reciproco intervenuto tra le parti e della possibilità di ricostruire la relazione tra le stesse; Problemi:
• L’esito dipende dal grado di collaborazione della vittima o prescinde anche da esso? (meritevolezza / risultato) • E in caso di percorso di g.r. con vittima aspecifica? • Lo svolgimento del programma è a conoscenza dell’Autorità giudiziaria, che dei suoi esiti deve essere informata • come si potrà mantenere indenne il giudizio in caso di esito negativo? Modifiche al codice penale Modifiche al codice penale • Gli interventi del Legislatore sul codice penale si sostanziano nella attribuzione al fatto della partecipazione ad un programma di giustizia riparativa (con esito positivo) di conseguenze favorevoli all’indagato/imputato e si possono riassumere in tre novità: 1. in punto qualificazione giuridica del fatto, l’introduzione di una nuova circostanza attenuante comune (art. 62, n. 6ult. periodo c.p.); 2. sul piano della procedibilità e punibilità dell’indagato/imputato, l’introduzione di una nuova ipotesi di remissione tacita della querela (art. 152, co. 3, n. 2, c.p.); 3. in punto benefici e cause di estinzione del reato, l’introduzione di una nuova ipotesi di concedibilità della sospensione condizionale della pena inflitta entro il limite di un anno (art. 163, co. 4 c.p.). Modifiche al codice di procedura penale Modifiche al codice di procedura penale Le modifiche al codice di rito si possono suddividere in tre tipologie di interventi:
1. modifiche direttamente conseguenti e complementari alle innovazioni del codice penale; 2. interventi mirati a garantire alle parti interessate (fra cui la vittima, così come definita ex novo dalla Riforma) una corretta informazione circa la facoltà di intraprendere un percorso di giustizia riparativa; 3. norme funzionali a definire strumenti, tempi e modalità per l’accesso ai percorsi stessi di giustizia riparativa; Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi L’ACCESSO AI PROGRAMMI DI G.R.
Art. 129-bis c.p.p. (Accesso ai programmi di giustizia riparativa)
1. In ogni stato e grado del procedimento l’Autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato*, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa. 2. La richiesta dell’imputato o della vittima del reato* e proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. 3. L’invio degli interessati e disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato*, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato. (prosegue…)
*[di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134]
Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 129-bis c.p.p. (Accesso ai programmi di giustizia riparativa)
(…prosegue)
4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell’articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonche, in quanto compatibili, dell’articolo 304. 5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’Autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore. Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi • L’art. 129-bis c.p.p. è norma di portata generale che disciplina il vaglio dell’Autorità procedente volto all’invio delle parti interessate al Centro per la giustizia riparativa. • L’invio può essere disposto in ogni fase processuale, anche nel corso delle indagini preliminari: in questo caso, la valutazione è affidata al pubblico ministero, che è l’unico a disporre del fascicolo e a potersi attivare d’ufficio. • Dopo l’esercizio dell’azione penale, la competenza funzionale viene invece affidata al giudice procedente, ossia a quello che dispone del fascicolo (v. infra: art. 45-ter disp. att. c.p.p.). • L’autorità dispone in tal senso – con provvedimento motivato – quando reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto, sia per gli interessati, che per l’accertamento dei fatti. (Rel. illustrativa D.Lgs., pag. 426 ss.)
Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi MESSA ALLA PROVA (Art. 464-bis c.p.p. )
• Contenuto dei programmi : inserimento nell’art. 464-bis, lett. c), c.p.p. dei programmi di giustizia riparativa, che si aggiungono alla mediazione con la persona offesa («condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa»). • L’esito della M.A.P. prescinde dall’esito riparativo, o più precisamente dalla volontà della vittima, essendo sufficiente che la persona indicata come autore dell’offesa partecipi al programma e, se si assume degli impegni, li rispetti (compatibilmente con i tempi di durata della sospensione). • In assenza della vittima persona fisica, per indisponibilità o tipologia di reato, si può pensare al coinvolgimento di enti con o senza personalità giuridica, che sono stati parificati alla vittima in quanto soggetti giuridici offesi dal reato ex art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2022 (E. Mattevi). • Tendenza ad ampliare i programmi con attività diverse dal mero lavoro di pubblica utilità (spesso svincolato dal tipo di reato commesso) e dal risarcimento del danno.
Modifiche al codice di procedura penale / diritto di corretta informazione Modifiche al codice di procedura penale / diritto di corretta informazione IN PARTICOLARE: LA FASE DELL’ESECUZIONE
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive)
(Omissis)
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalita della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione nonche l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L’ordine e notificato al difensore del condannato. (Omissis)
Pene non superiori a 4 anni
In caso di ordine di esecuzione sospeso, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, con l’avviso che entro trenta giorni puo essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Modifiche all’Ordinamento Penitenziario Modifiche all’Ordinamento Penitenziario TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Art. 13, L. 354/1975 (Individualizzazione del trattamento)
(Omissis)
Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.
Art. 15-bis, L. 354/1975 (Giustizia riparativa)
1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’Autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. 2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo. Modifiche all’Ordinamento Penitenziario Modifiche all’Ordinamento Penitenziario MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Art. 47, L. 354/1975 (Affidamento in prova al servizio sociale)
(Omissis)
12. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita. Criticità:
• L’eventuale percorso riparativo si affianca al trattamento penitenziario, ma non lo sostituisce né lo esaurisce: l’adesione a programmi di g.r. dovrebbe restare un percorso parallelo e tendenzialmente indipendente dalle vicende dell’esecuzione penale ed al percorso rieducativo.
• Possibil interferenze tra il percorso riparativo (la cui adesione deve restare libera, spontanea ed eventuale) e quello rieducativo, che comporta l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, dovrebbero essere evitate, per non dare adito ad iniziative strumentali del condannato o della stessa vittima. (F. Fiorentin, 2022) In sintesi In sintesi L’esito riparativo sarà, dunque, rilevante nelle seguenti ipotesi:
• in sede di cognizione: • per la determinazione della pena ai sensi dell’articolo 133 c.p.; • ai fini della remissione tacita della querela; • in relazione al contenuto ed all’esito del programma di M.A.P.; • in fase esecutiva della pena: • ai fini della concessione dei benefici penitenziari • Ai fini della declaratoria di estinzione della pena all’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.) • ai fini della modifica in melius o della revoca della misura di sicurezza eventualmente applicata. Questioni aperte Questioni aperte • Trasformazione del modello processuale cognitivo (accertamento dei fatti) in quello riparativo (soluzione dei conflitti) • trasferimento di ruoli e competenze verso figure extra- giuridiche. • Possibile tensione con princìpi del giusto processo e della presunzione di innocenza: la partecipazione al programma di G.R. è aperta a soggetti disponibili a essere ritenuti colpevoli. • Necessità di garantire la riservatezza e la non utilizzabilità in malam partem dei risultati negativi del programma • con quali garanzie circa il condizionamento del Giudice? • Insufficiente dotazione finanziaria (4.438.524 €) a fronte del complesso e articolato apparato istituzionale previsto (Centri per la GR presso gli enti locali; Conferenza locale; Conferenza Nazionale; Albo dei mediatori; Formazione…).
• In sintesi: un istituto ancora in gran parte da assimilare, con risvolti applicativi incerti e la cui platea di potenziali fruitori è destinata a risultare modesta. AVV. MATTEO FERRIONE GUIDA ALLA RIFORMA CARTABIA IN
MATERIA PENALE. LE PRINCIPALI NOVITA’
Torino, 16 marzo 2023
La digitalizzazione del processo penale La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT CONTESTO
• Con l’arrivo della pandemia, nel 2020, la Giustizia penale è stata costretto a fare un enorme “salto in avanti” (o “nel vuoto”) relativamente alla gestione telematica e a distanza della vicenda giudiziaria, con provvedimenti emergenziali spesso inadeguati che hanno cercato di trasporre su un piano digitale gli adempimenti tipici del processo. • La Riforma tenta così di fornire una disciplina organica del «giusto processo telematico», prendendo le mosse – non a caso – proprio dalla disciplina emergenziale più recente (DL 137/2020, rimasto pienamente in vigore fino al 30 dicembre 2022). • L’art. 87 del D.Lgs. n. 150 del 2022, infatti, ha richiamato, innovandole, gran parte delle disposizioni di quel provvedimento, concernenti depositi e adempimenti mediante portale del processo penale telematico e PEC: • queste ultime resteranno in vigore fino al 15esimo giorno successivo all’adozione dei due decreti ministeriali – da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 – con cui verranno fissate le regole tecniche per depositi, comunicazioni e notificazioni telematiche degli atti. La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN TEMA DI DEPOSITO DI ATTI (Art. 87, D.Lgs. 150/22, co. 6-bis, 6-ter, 6quater e 6-quinquies)
• Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti dicui ai commi 1e3 ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 (dell’art. 87) per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati -il deposito • di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. • dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p. • della denuncia di cui all'art. 333 c.p.p., della querela di cui all'art. 336, c.p.p. e della relativa procura speciale • della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p. negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico.
• Fino al medesimo termine, è consentito il deposito a mezzo PEC di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati (inclusi gli atti di impugnazione). La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT CRITERI ORIENTATIVI GENERALI
• Quanto ai criteri orientativi della nuova transizione digitale, va ricordato – con le parole della Corte di Strasburgo – che: • qualsiasi iniziativa in ambito di giustizia telematica deve garantire il diritto ad un processo equo (Corte EDU 16 giugno 2009, Lawyer Partners c. Slovacchia, parr. 52-53); • le tecnologie digitali possano fornire un contributo significativo ad una migliore amministrazione della giustizia (Corte EDU 16 febbraio 2021, Stichting Landgoed Steenbergen e altri c. Olanda, parr. 50-52.), a patto che le modalità concrete del loro impiego non si tramutino per le parti in un “onere sproporzionato”, ossia in un onere per nulla confacente al mantenimento del giusto equilibrio tra rispetto delle formalità per l’emanazione di determinati atti giudiziari e diritto di accesso alla giustizia. IN TEMA DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E ONERI DEL DIFENSORE NEL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI
Cass. Pen. sez. III, Sent. 9222/2023
La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT DOCUMENTI INFORMATICI E FIRMA DIGITALE
Nuovo art. 110 c.p.p.: disposizione applicabile a tutti gli atti processuali, compresi i provvedimenti giurisdizionali.
“Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza”.
• Sono fatti salvi solo quegli atti che, per loro natura o per esigenze processuali, NON possono essere redatti in forma di documento informatico (es.: atti provenienti dalla parte personalmente). • E’ inoltre imposta la immediata conversione in documento informatico di tutti gli atti in formato analogico conservati presso gli uffici giudiziari (art. 110, co. 4 c.p.p.). • Gli atti sono firmati mediante apposizione della firma digitale o altra firma elettronica qualificata. • In proposito anche le sezioni penali della Corte di Cassazione hanno ormai riconosciuto come validi ed equivalenti i formati PAdES e CAdES della sottoscrizione digitale (Cass. Pen., Sez. VI, 16 maggio 2022, n. 19273). • CADES: permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma non consente di visualizzare il documento firmato in modo agevole: è necessaria un’applicazione specifica. • PADES: più facile visualizzazione dei file. La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT DEPOSITO TELEMATICO
• Nuovo art. 111-bis c.p.p.: “In ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”. • Sono fatte salve le sole ipotesi (patologiche) di malfunzionamento del sistema informatico, di cui all’art. 175-bis c.p.p. • Il deposito telematico deve garantire la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario (comma 2). • E’ demandata alle fonti di rango secondario (Regolamenti DGSIA, e simili) l’individuazione delle metodiche tecniche di sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici, concretamente in grado di rispondere a dette finalità. • Eccezioni: • si ammette il deposito non telematico degli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica; • le parti che compiono personalmente l’atto possono depositarlo in forma analogica. La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT DEPOSITO TELEMATICO – IMPUGNAZIONI
• Nuovo art. 582 c.p.p.: «Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». • Soltanto nelle ipotesi di impugnazione presentata personalmente dalle parti private, la forma telematica concorre con il deposito fisico dell’atto in formato analogico nella cancelleria del giudice (comma 1-bis). • Cade il famigerato onere di firma “per conformità” sugli allegati all’atto di impugnazione (previsto dall’ultima normativa emergenziale fino al 31.12.2022: art. 24, co. 6-sexies, DL 137/2020). • L’Art. 164 Disp. Att. c.p.p. (deposito delle copie dell’atto di impugnazione) continua ad applicarsi fino al 15° giorno successivo alla pubblicazione dei D.M. attuativi (Art. 87, co. 6, D.Lgs. 150/22). La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT DEPOSITO TELEMATICO – MALFUNZIONAMENTI
• Art. 175-bis c.p.p.: non si stabilisce una proroga di diritto dei termini ma la facoltà di deposito analogico/cartaceo nel caso di malfunzionamenti del sistema. • La norma prevede 2 ipotesi: • malfunzionamento certificato • malfunzionamento non certificato • In tutti gli altri casi, l’avvocato dovrà dimostrare il caso fortuito o forza maggiore. Criticità:
• Definizione univoca di “malfunzionamento” per prevenire contrasti tra i singoli uffici. • Se il malfunzionamento dipende dal software/hardware dell’avvocato • che fare? • In generale si dovrà prevedere la possibilità di interagire col personale delle cancellerie anche nel pomeriggio. • La digitalizzazione degli atti comporta un vantaggio per tutti gli operatori della giustizia ma se e solo se si rafforzano la comunicazione e la comprensione tra gli operatori • riorganizzazione degli Uffici. La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT FASCICOLO INFORMATICO
• Art. 111-ter c.p.p.: «I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico». • Nel nuovo fascicolo informatico sono destinati a confluire tre categorie di atti: 1. atti e documenti in formato esclusivamente informatico (creati ab origine in tale formato, c.d. nativi); 2. atti e documenti in formato sia analogico che informatico (formati e depositati in formato analogico e successivamente convertiti); 3. atti e documenti in formato esclusivamente analogico (formati e depositati in formato analogico e insuscettibili di trasformazione informatica) • di questi ultimi si troverà solo un elenco dettagliato. • Scopo è quello di garantire completezza e continuità del fascicolo processuale, oltre che permettere alle parti che lo consultino per via telematica, di stimarne la consistenza effettiva.
La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT FASCICOLI INFORMATICI (art. 111-ter c.p.p.)
• La modalità “informatica” del fascicolo dev’essere tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica. • Garantire un’indicizzazione chiara e ordinata; • Permettere a Giudice, PM, personale amministrativo e difensori di orientarsi agevolmente tra gli atti ivi presenti e, dunque, di svolgere al meglio la propria funzione all’interno del processo. ? DUBBI IRRISOLTI • Il CAD definisce cosa si intende per copia informatica: quel documento “che ha contenuto identico a quello del documento analogico” • NON E’ la copia per immagine dell’atto analogico (scansionato) • Verosimili incertezze e problemi applicativi. • Dove andranno conservati gli atti e i documenti di cui sopra? Come saranno resi consultabili dalle parti? Si parla di fascicoli (al plurale): quindi si fa riferimento a tutti i fascicoli nelle varie fasi del procedimento/processo e nei diversi gradi di giudizio? • Il fascicolo rimane unico, quindi assumerà una forma “mista”? La nuova disciplina del PPT La nuova disciplina del PPT QUESTIONI APERTE E CRITICITA’
• Incertezze si rilevano sin d’ora sull’ampiezza delle eccezioni che il regolamento ministeriale dovrà disciplinare in punto di uffici e di atti sottratti alla modalità esclusivamente telematica di deposito. • Rischio di un ennesimo federalismo giudiziario, sotto il profilo degli adempimenti telematici necessari per il deposito e la consultazione di atti • in tal senso sarebbe salvifica la non proliferazione di protocolli e circolari. • Tutela dei dati personali delle parti processuali: auspicabile un coinvolgimento ex ante del Garante per la protezione dei dati personali nell’adozione dei menzionati decreti. • Adeguamento della disciplina e delle modalità dei pagamenti di diritti e tributi di cancelleria: • Eliminazione di imposizioni che non trovano più giustificazione in alcuna intermediazione del personale amministrativo e, dunque, in nessun aggravio lavorativo a carico dell’amministrazione (es. accesso ed estrazione di copie degli atti di indagine tramite portale PPT, come già avviene dal 14 novembre 2022); • Adeguamento della prassi ai più recenti standard tecnologici in materia di strumenti per effettuare e ricevere pagamenti, anche tramite dispositivi mobili (PagoPA, ecc.); • Azzeramento delle commissioni di intermediazione (quando è l’utente ad operare autonomamente). AVV. MATTEO FERRIONE GUIDA ALLA RIFORMA CARTABIA IN
MATERIA PENALE. LE PRINCIPALI NOVITA’
Torino, 16 marzo 2023
LINK UTILI:
o Appunti sulle novità in materia penale a cura della Commissione Affari Penali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino • https://www.ordineavvocatitorino.it/node/144437 o Scuola Superiore della Magistratura: portale ricerca documenti • https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/ricerca-documenti
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kritere · 2 years ago
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Ok Cdm a riforma fisco. Sanzioni più leggere alle imprese che collaborano
DIRETTA TV Via libera del Consigli dei ministri alla riforma fiscale.Tra le molte novità si prevede l’alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, in particolare quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, per le imprese che aderiscono alla ‘cooperative compliance’, e che hanno tenuto comportamenti non dolosi e lo comunicano tempestivamente al Fisco. E’ uno degli “effetti premiali”…
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lavoripubblici · 6 months ago
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👷‍♂️ Sicurezza sul lavoro: incentivare le imprese
🏆La proposta durante il Convegno del CNI: non solo sanzioni e controlli, ma anche meccanismi premiali per chi investe in sicurezza
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lamilanomagazine · 1 year ago
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Manovra, 14 miliardi in deficit. Governo Meloni assicura le intenzioni di confermare le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie"
Manovra, 14 miliardi in deficit. Governo Meloni assicura le intenzioni di confermare le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie Ricavati circa 14 miliari per la manovra del 2024. Si dovrà fare i conti con una crescita dell’economia più lenta del previsto. Il governo Meloni mantiene il focus sulle priorità "basta con gli sprechi del passato”. In una nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio dei ministri, al Def si ricava un tesoretto di circa 14 miliardi per la manovra del 2024. Da Palazzo Chigi emergono le prime dichiarazioni in merito al risultato, un lavoro definito “all’insegna della serietà e del buonsenso”. La manovra 2024 dovrà fare i conti con una crescita dell’economia più lenta delle aspettative, ma il governo Meloni mantiene il focus sulle priorità "basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie". Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti assicura le intenzioni di confermare "interventi indispensabili a beneficio dei redditi medio bassi" e "stanziamenti significativi per rinnovo del contratto del pubblico impiego". Nel corso di una conferenza stampa il ministro ha aggiunto “per l’anno prossimo abbiamo posto l’asticella del deficit al 4,3% e dovrebbe permetterci confermare interventi indispensabili a beneficio dei redditi medio bassi, in particolare il taglio cuneo e misure premiali per la natalità oltre a stanziamenti significativi per rinnovo del contratto del pubblico impiego”. “Riteniamo di aver fatto le cose giuste e di essere nella cornice delle regole europee. Non rispettiamo il 3% del deficit ma la situazione complessiva non induce a ritenere di fare politiche procicliche che alimentano la recessione e quindi l’asticella si sposta a un livello di ragionevolezza”, afferma in merito al contesto europeo il ministro G. Giorgetti. Approvato, inoltre, dal Consiglio dei ministri anche il nuovo decreto migranti. Proroga smartworking nella Pa per i fragili.... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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Ok al rafforzamento dei premi per i contribuenti virtuosi
Rafforzare i regimi premiali per i contribuenti più affidabili per il fisco.     Lo prevede un emendamento alla delega fiscale presentato da Claudio Lotito (Fi) approvato dalla commissione Finanze del Senato. La modifica aggiunge tra i criteri per la revisione degli adempimenti tributari quello di “rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di…
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popolodipekino · 5 years ago
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intercettura
«Un’intercettazione distorta mi è costata ventun anni di galera. È giustizia questa?» - L’inferno giudiziario di Angelo Massaro, di Giulia Merlo
In dialetto pugliese, morto si dice  “muerto”, un oggetto ingombrante  invece si dice “muerso”. Il giorno in cui è stato intercettato erano le 8.30 del mattino, Angelo Massaro stava portando da un paese  all’altro un mezzo meccanico attaccato  a un carrello dietro la macchina  e discuteva al telefono con la moglie. Lei era innervosita, perchè  lo stava aspettando per portare  il figlio all’asilo, lui le spiegava che sarebbe arrivato il prima possibile,  ma che era rallentato da quel “muerso” che stava trasportando. Per gli inquirenti che indagavano sulla scomparsa di un amico di famiglia  di Massaro e avevano messo  i telefoni sotto controllo, però, il carico trasportato era un cadavere.  Ci incontriamo fuori dall’auditorium  di Modena, dove Massaro è stato invitato a raccontare la sua storia nell’ambito del Festiva della  giustizia penale, e pochi minuti prima di cominciare lui è un poco agitato: in sala ci sono ottocento posti e non ha mai parlato davanti a una platea così vasta. Al centro c’è la sua storia: imputato e condannato   ingiustamente per sequestro  di persona, occultamento di cadavere e omicidio con l’aggravante  della premeditazione. Tre gradi di giudizio, macinati alla velocità  record di tre anni: «Sono stato  condannato a 24 anni in primo grado, confermati in appello e Cassazione.  Contro di me non c’erano nè il corpo del reato, nè l’arma del delitto, nemmeno il movente. Solo  un’intercettazione trascritta male». Un’intercettazione trascritta male e le parole di un pentito, nell’ultima fase del processo: «Ha riportato fatti che non poteva conoscere  se non avendo letto gli atti processuali e ha detto che “pensava”  che il colpevole fossi io. Poi, questo collaboratore è stato smentito  in altri processi e dichiarato inattendibile. Io, però, ero già in carcere».
Dal 15 maggio 1996, data del suo arresto, Angelo Massaro è stato detenuto  in sette carceri e le elenca velocemente: «Taranto, Lecce, Foggia. Poi Rossano Calabro, Carinola,  Melfi e infine Catanzaro», dove si è svolto anche il processo di revisione.
Sette carceri in ventun anni, senza mai un permesso premio. Massaro,   dopo l’elenco delle città, spiega  con semplicità la ragione di tanto   peregrinare: «Non accettavo la pena, quindi venivo considerato un detenuto polemico e contestatario». Per questo, non ha mai avuto un permesso premio: «In alcuni istituti mi hanno chiesto di fare la cosiddetta “revisione critica di passato deviante”, in pratica di ammettere  la mia responsabilità, ancorandola  alla concessione di permessi  premiali». Massaro, però, non ha mai cambiato versione dei fatti, anche a costo di non uscire mai di cella e di peregrinare per tutti  gli istituti del sud Italia come detenuto  problematico. In quei lunghi  anni, è diventato un testimone delle condizioni delle carceri italiane:  «Una volta ho sentito un ministro  dire che il nostro ordinamento  penitenziario è il migliore d’Europa, peccato che sia applicato  per meno del 30%». In tre istituti  l’acqua corrente nelle docce e nelle celle era solo fredda tutto l’anno, lo stato delle strutture «da terzo mondo». La cosa peggiore, però, è stata il distacco dalla famiglia.  L’ordinamento penitenziario prevede che questo non avvenga, ma Angelo racconta che il detenuto  per prima cosa viene allontanato  di fatto dai suoi affetti: «Per nove  anni non ho mai visto la mia famiglia.  Non potevano venirmi a trovare per problemi economici e l’unico contatto era un colloquio telefonico alla settimana, per 10 minuti. Immagini 10 minuti ogni sette giorni: 180 minuti per ogni figlio,  120 minuti con mia madre e 120 con mia moglie. Questo, secondo il ministero della Giustizia, significa mantenere gli affetti familiari» . La vita in carcere è durissima: «Vivevo  col tormento di essere innocente  e di essere dove non dovevo. Più chiedevo il rispetto dei miei diritti   anche carcerari, più ero considerato  un detenuto problematico. Per questo venivo inserito tra gli “indesiderati” e spostato di carcere  in carcere». Nel raccontarlo, Massaro sorride con amarezza: «Chi chiede diritti in carcere non piace, il detenuto modello è quello  che mangia, dorme e non dà fastidio». Ma dentro ha mai trovato la solidarietà di qualcuno, il conforto  di un’amicizia? «Umanità l’ho trovata in qualche agente della  polizia penitenziaria. Ho raccontato  loro la mia storia e non volevano  crederci». Tra gli altri detenuti,  invece, nulla. «In carcere impari  che non puoi confidarti con nessuno. In 21 anni, non ho mai detto ad anima viva la ragione della  mia condanna». La ragione sta in una delle prime regole che si imparano:  «In carcere, per avere un beneficio, sono tutti pronti a vendersi  anche la madre. Dal primo momento ho iniziato a lavorare per la revisione del processo e si immagini: parlavo con qualcuno e poi questo andava a raccontare che “Massaro mi ha detto che...”. Poi valla a smontare un’altra accusa.  No, dovevo tenermi tutto dentro». Per arrivare alla revisione, sono  serviti vent’anni: in carcere, Massaro ha iniziato a studiare giurisprudenza  e si è scritto da solo l’istanza  di revisione. L’ha mandata a molti avvocati, fino a quando non ne ha trovato uno che gli ha creduto e ha accettato di combattere  con lui. Reperire la documentazione,  però, è stato difficile e l’avvocato  ha dovuto svolgere indagini  difensive per ascoltare tutti i testimoni in grado di smontare l’accusa.  «In pratica, abbiamo fatto la ricostruzione che avrebbero dovuto  fare, nell’immediatezza dei fatti,  gli inquirenti». In un certo senso,  lo studio lo ha salvato: «Mi ha salvato la testa, insieme alla meditazione  e allo yoga. Ma più importante  di tutti è stata la mia famiglia». Che però, senza i permessi premio, riusciva a vedere e sentire pochissimo. Massaro interrompe il racconto e ci pensa: «Un permesso  l’ho ricevuto, nell’ultimo anno di carcere. Fu il magistrato di Catanzaro  a dirmi di presentare la domanda  anche se io mi rifiutavo di fare ammissione di colpa. Ricevetti  il permesso dopo sette mesi ed era già in corso il processo di revisione,  poi seppi che il magistrato me lo aveva concesso dopo aver letto la mia sentenza di condanna, che lui stesso definì “illogica”».
Ora, Angelo Massaro è un uomo libero:  è tornato a casa sua, in provincia  di Taranto, e si sta faticosamente  ricostruendo una vita, «perchè il passato in carcere genera sempre  pregiudizi, anche se ho sconta- to una condanna da innocente». Contemporaneamente, sta portando  avanti il giudizio per il risarcimento  per ingiusta detenzione, ma si tratta di un percorso lungo e Angelo apre le braccia, «nulla potrà  comunque ripagarmi di quello che ho perso». Quando è entrato in carcere, i suoi figli avevano due anni e pochi giorni, ora sono due ragazzi quasi adulti e quando parla  di loro si commuove, come è successo  sul palco del Festival: «La madre li ha cresciuti bene, con senso  dello Stato, nonostante quello che è successo a me». Un senso dello  stato che lo stesso Massaro ha conservato, anche se la sua è una di quelle storie che legittimano a mettere in discussione il meccanismo  giudiziario italiano: «Il senso della giustizia me lo ha fatto ritrovare  il procuratore generale che ha chiesto la mia assoluzione in sede di revisione. Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto che stava solo facendo  il suo dovere». Nessun odio, nessuna vendetta nei confronti  di chi ha deciso di rubargli ventun anni di vita: «Sbagliare è umano e quel che è successo a me non può cambiare», liquida in poche  parole il discorso ma, quando gli si chiede cosa vorrebbe sentirsi dire da quegli stessi giudici, risponde  «una conferenza stampa, in cui dicono che si impegneranno a fare indagini con criterio, in futuro.  Si ricordino che dietro un detenuto innocente ci sono  mogli, figli e genitori».
Quando è finalmente uscito dal carcere di Catanzaro due anni fa, la prima cosa che ha fatto è stato andare al mare e buttarsi tra le onde, anche se era dicembre.
«Così ho ricominciato a vivere» .
da Il Dubbio di stamani 18 giugno 2019
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editorialstaff2020 · 2 years ago
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Parità di genere, un’opportunità per creare valore nell'impresa
Coltivare la diversità all’interno delle imprese crea valore. Open-es mostra come tradurre ciò in realtà attraverso il confronto diretto tra le aziende della sua community ed esperti di ESG
(Rinnovabili.it) - Parità di genere e inclusione delle diversità possono rendere le imprese più competitive. Un’azienda più equa ed inclusiva può contare, infatti, su un patrimonio diversificato e sfaccettato, in grado di determinare non solo un arricchimento interno ma anche un vantaggio economico sul lungo periodo migliorando la reputazione. Tradotto in termini di strategie ESG (Environmental, Social and Governance) ciò può significare un riposizionamento aziendale e una maggiore appetibilità nei confronti degli investitori. Questi i temi al centro dell’ultimo degli incontri “Competenze ESG: la community incontra gli esperti”, appuntamenti mensili organizzati della piattaforma digitale Open-es.
Nata a marzo 2021 dalla partnership tra Eni, Boston Consulting Group e Google Cloud, Open-es ha creato per le aziende uno spazio dove crescere e migliorare le rispettive performance economiche seguendo i principi ESG, con l’obiettivo ultimo di dar vita ad un ecosistema virtuoso basato sulla collaborazione, la valorizzazione e la condivisione delle esperienze. Come? Mettendo a disposizione servizi finanziari e una serie strumenti per misurare l’impatto ambientale, supportando l’implementazione di strategie che coniughino sostenibilità e business, organizzando incontri gratuiti con esperti ESG.
L’evento di giugno si è focalizzato su una tematica chiave per il mondo del lavoro: il miglioramento della competitività e dell’innovazione aziendale attraverso la valorizzazione sociale e la parità di genere.
“Le politiche aziendali che riguardano le persone e la governance giocano un ruolo fondamentale per il posizionamento della sostenibilità di un’impresa – ha spiegato Letizia Macrì, Vice Presidente di ESG European Institute – e sono oggi sempre più centrali nelle valutazioni effettuate da investitori e grandi clienti nei propri processi di procurement”. D’altra parte diversi studi hanno provato l’esistenza di un solido legame tra la diversità, definita come una percentuale maggiore di donne e una composizione etnica e culturale mista nella leadership delle grandi aziende, e la sovraperformance finanziaria delle stesse. Poter valutare e misurare questi aspetti diviene, pertanto, fondamentale. Ecco perché Open-es Competenze ESG ha permesso di approfondire l’argomento, descrivendo i modelli di valutazione e certificazione presenti sul mercato. A partire dalla recente UNI/PdR 125:2022, la prassi di riferimento che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere.
L’incontro ha anche evidenziato i vantaggi offerti dai recenti interventi governativi in materia, in particolare il nuovo Sistema nazionale di certificazione della parità di genere che incentiva le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre l’attuale gap. “Gli interventi sono stati pensati per fornire una linea guida ed uno strumento utile per tutte le imprese, dai grandi gruppi aziendali alle piccole e medie imprese” ha sottolineato l’avvocato l’Avvocato Ciro Cafiero, Giuslavorista ed Esperto di diritto del lavoro della Presidenza del Consiglio presso il Ministero delle Pari Opportunità, spiegando che “le imprese che intraprendono il percorso di certificazione possono usufruire di diversi vantaggi, tra cui benefici contributivi e punteggi premiali non solo ai fini dell’aggiudicazione degli appalti pubblici in forza delle modifiche al Codice degli Appalti, ma anche dell’ottenimento di aiuti di Stato e cofinanziamenti da parte delle Autorità europee”.
“All’interno della piattaforma – spiega Stefano Fasani, Program Manager di Open-es – le imprese possono trovare tutto il necessario per intraprendere questo percorso di consapevolezza, miglioramento e certificazione, grazie all’area di collaborazione e all’hub di sviluppo, un nuovo e fondamentale spazio, dove sono disponibili numerosi servizi e prodotti offerti da provider o realtà innovative in ambito ESG, tra cui proprio il percorso di valutazione e certificazione sulla parità di genere e sulla diversità e inclusione nelle politiche aziendali”.
Link: https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/imprese-competenze-esg-parita-di-genere-inclusione/
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