#giustizia minorile
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pier-carlo-universe · 1 month ago
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Alessandria, Rapinatore Minorenne Aggredisce la Direttrice del Negozio: Arrestato dai Carabinieri
Un tentativo di furto si trasforma in violenza ad Alessandria, con un giovane rapinatore fermato dalla prontezza delle forze dell’ordine. Un grave episodio di violenza si è verificato ad Alessandria, nel quartiere “Cristo”, dove un tentativo di furto è sfociato in un’aggressione fisica. La vicenda ha avuto luogo presso un esercizio commerciale, quando un giovane di 17 anni ha cercato di uscire…
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omarfor-orchestra · 1 year ago
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Oddio devo ancora guardare il documentario della fagnani
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ilblogdellestorie · 9 months ago
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Se non sono le storie di ragazzini e ragazzine finiti dietro le sbarre, che volete ascoltare per capire come mai il decreto Caivano - che doveva salvare le periferie - le perderà, allora preoccupiamoci dei numeri. Fingiamo di non vedere che quelle norme fanno finire in galera più minorenni di quanto sia mai accaduto in Italia, Paese virtuoso, studiato in Europa e negli Stati Uniti per i risultati della sua giustizia minorile. Almeno fino a oggi. Fingiamo di non sapere che se la pena deve sempre tendere alla rieducazione del reo - lo dice la Costituzione, lo impone la civiltà - questo non può che valere ancora di più quando il colpevole è un ragazzino. Una mente e un corpo ancora in formazione. Quasi sempre, esposto a una vita e un ambiente difficili. Sono tante le Caivano d’Italia. Non è un decreto che porta più minori in carcere a curarle.
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lamilanomagazine · 3 months ago
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Casalfiumanese: 17enne accusato di spaccio, estorsione, minacce e maltrattamenti è stato condotto in una struttura della giustizia minorile
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Casalfiumanese: 17enne accusato di spaccio, estorsione, minacce e maltrattamenti è stato condotto in una struttura della giustizia minorile.... Leggi articolo completo su La Milano Read the full article
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cinquecolonnemagazine · 4 months ago
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Freedom Energy: riscatto e mobilità sostenibile
Oggi si conclude un percorso formativo significativo, rivolto ai ragazzi dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida e a quelli in carico all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Napoli. Il progetto "Freedom Energy" è stato reso possibile grazie al protocollo d'intesa firmato tra il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania e l'azienda ITALIAINMOTO. ‘Freedom Energy’: non un semplice percorso formativo L'esperienza acquisita durante questo percorso formativo avrà un impatto positivo e concreto sul futuro di molti ragazzi. Alcuni di loro, infatti, avranno l'opportunità di essere assunti da Freedom Energy, un importante operatore nazionale nel settore della mobilità elettrica che offre servizi di ricarica per veicoli elettrici. Durante i laboratori pratici, i partecipanti hanno contribuito all'assemblaggio di due stazioni di ricarica, che saranno generosamente donate al Comune di Napoli, arricchendo così la città di infrastrutture utili per la mobilità sostenibile. L'importante questione del reinserimento sociale Questa iniziativa rappresenta un ulteriore esempio dell'impegno costante del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, che, coerente con la sua missione istituzionale, lavora incessantemente per l'inclusione e il recupero dei giovani coinvolti nel circuito penale. Il Dipartimento è fermamente convinto che il lavoro e la formazione siano elementi chiave per offrire una nuova partenza, una seconda possibilità, e un vero riscatto sociale a questi ragazzi. Attraverso programmi come questo, si cerca di costruire un ponte verso un futuro migliore, promuovendo il reinserimento sociale e professionale dei giovani, aiutandoli a superare le difficoltà e a sviluppare le competenze necessarie per una vita autonoma e soddisfacente. Read the full article
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paoloferrario · 7 months ago
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Rapporto Antigone sui giovani in carcere. Articolo di Chiara Daina in Corriere della Sera 16 aprile 2024
vai a: Settimo Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile
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agrpress-blog · 10 months ago
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Si svolgerà martedì 13 febbraio 2024 dalle ore 18.30 alle 20.00 il webinar gratuito in diretta Facebook sul libro di Daniela Mainenti Educazione e Giustizia. Francesca Laura Morvillo. Storia professionale e metodo di un magistrato al servizio della giustizia minorile nel quadro dell'evoluzione del sistema (Pacini Editore, 2023). Psicologia in Tribunale riprende il ciclo di incontri con l'autore con Storie di Vita in Tribunale, in collaborazione con Pacini Editore. L'incontro si focalizzerà sul volume Educazione e Giustizia. Francesca Laura Morvillo. Storia professionale e metodo di un magistrato al servizio della giustizia minorile nel quadro dell'evoluzione del sistema (Pacini Editore), che ripercorre la storia professionale di Francesca Laura Morvillo (1945-1992), una fra le prime donne magistrato (dal 1971 fino al 1988) ed unica donna magistrato vittima di un attentato mafioso in Europa, e che ha dedicato la sua carriera a comprendere e affrontare il disagio di bambini e adolescenti. La domanda che gli esperti si pongono è la seguente: «Cosa ci insegna l'impegno di Francesca Laura Morvillo e cosa è cambiato nel panorama della giustizia minorile della sua epoca? La recente Riforma Cartabia è davvero in grado di tutelare i minori, come auspichiamo?». Nel corso del webinar, l'autrice Daniela Mainenti, l'avvocata Maria Giovanna de Toma, e la psicologa e giudice onorario Sabrina Tosi affronteranno in modo approfondito e critico il complesso tema della giustizia minorile dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia. Sarà un'occasione unica per comprendere le sfide attuali e per riflettere sulle prospettive future della tutela dei diritti dei minori. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro i quali/le quali sono interessati/interessate a contribuire ad un sistema giudiziario più efficace e orientato alla tutela dei diritti dei più giovani. Il libro Daniela Mainenti, Educazione e giustizia. Francesca Laura Morvillo. Storia professionale e metodo di un magistrato al servizio della giustizia minorile nel quadro dell’evoluzione del sistema, Pacini Giuridica, Roma 2023 La vita della dottoressa Francesca Laura Morvillo è rimasta fissata nell’ultimo tragico istante della sua fine. Il vile attentato terroristico-mafioso di Capaci (23 maggio 1992) ha finito con il cristallizzare il senso di un’intera vita - sia umana sia professionale - in uno fra i simboli più nobili della lotta alla mafia. Della figura di donna conosciamo la riservatezza; della moglie di Giovanni Falcone (1939-1992), la cui levatura sembra farle ombra, appare la condizione di compagna dedita ad un amore difficile per ragioni di sicurezza. Tuttavia, occorre provare a ricostruire con più attenzione gli aspetti inesplorati dell’unica donna magistrato vittima di un attentato mafioso, non solo in Italia ma anche in Europa. “Primato”, però, non unico al mondo. Fa il paio, per esempio, con le uccisioni di due donne, giudici della Corte suprema, a Kabul all’inizio del 2021: tutte azioni con in comune l’esercizio di un’offensiva destabilizzante alla società civile e alle donne per indebolirne la fiducia nel futuro. Era nota, infatti, la sua presenza in macchina quel tragico giorno, e quindi non si può escludere che si sia voluto colpire anche la donna magistrato. Questa la domanda cui si prova a dare una risposta nel libro. Francesca Morvillo era un magistrato di altissimo valore, un vero talento del diritto. Non solo, dunque, un modello a cui ispirarsi per i giuristi, ma anche una figura di riferimento di enorme impegno sociale. Educazione e giustizia. Francesca Laura Morvillo. Storia professionale e metodo di un magistrato al servizio della giustizia minorile nel quadro dell’evoluzione del sistema di Daniela Mainenti, pubblicato da Pacini Giuridica (Roma) nella collana “Diritto”, è disponibile in libreria e online da giugno 2023. https://psicologiaintribunale.it/percorsi-di-giustizia-minorile-la-riforma-cartabia-tutela-realmente-i-piu-piccoli/
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aneddoticamagazinestuff · 6 years ago
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India e violenze ai bambini ...a centinaia, migliaia
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India e violenze ai bambini ...a centinaia, migliaia
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In India, il dicastero per lo Sviluppo della Condizione delle Donne e dell’Infanzia WCD, ha ordinato la chiusura di 539 strutture di accoglienza per bambini in difficoltà in India su indicazione della responsabile, Maneka Gandhi. La causa di questa decisione nasce dal sospetto che molti dei bambini ospiti delle case sono stati vittime di abusi. Per questo motivo i centri (377 in Maharastra, 78 in Andra Pradesh e 32 nel nuovo stato di Telangana) sono stati chiusi e i minori sono stati trasferiti in altre strutture.
La decisione finale è arrivata dopo quanto riscontrato a seguito delle indagini e della scoperta di ripetuti abusi sessuali ai danni di bambini e bambine in alcuni centri di accoglienza a Muzaffarpur, in Bihar, e a Deoria, in Uttar Pradesh. Una scoperta cui erano seguiti, a luglio scorso, controlli più approfonditi ordinati dal governo. In quell’occasione, il ministro Maneka Gandhi aveva dato mandato ai governi di tutti gli stati indiani di “ispezionare subito in tutto il paese ogni casa per la cura dei bambini”. L’indagine ha riguardato circa 9.000 istituzioni del paese per bambini abbandonati, resi orfani o soccorsi. Parlando al The Indian Express, Maneka Gandhi ha dichiarato: “Ho chiesto alla Commissione Nazionale per la Protezione dei Diritti dell’Infanzia (NCPCR) di garantire che l’audit sociale sia completato per tutte le istituzioni i prossimi sessanta giorni”.
Il caso è emerso a seguito della modifica del modello di verifica sociale precedentemente approvato dal Centro alla Corte Suprema (nell’ottobre 2015): una verifica che prevedeva solo controlli formali e strutturali e che non era in grado di scoprire gli abusi sessuali di cui erano stati vittime i minori accolti nei centri. Con la decisione del maggio 2017, il Comitato di Vigilanza aveva rilevato questa mancanza e aveva affermato che dovevano essere condotti ogni anno audit sociali e “non solo a scopo di introspezione, ma anche circa la trasparenza e la responsabilità nell’attuazione effettiva della legge JJ (Giustizia minorile) …”. A titolo di esempio, in quell’occasione, era stato riportato il caso di una casa di accoglienza nel Bihar, che aveva continuato a funzionare nonostante la licenza fosse stata revocata per irregolarità l’anno precedente.
Le conseguenze non si sono fatte attendere: dopo le verifiche avviate la scorsa estate, nelle scorse settimane la Commissione per la Protezione dei Diritti dell’Infanzia ha ordinato la chiusura di oltre cinquecento istituti! Il ministro ha spiegato che la gran parte delle strutture che sono state chiuse perché non offrivano gli standard richiesti e molte non rispondevano alle norme e alcune non erano neppure registrate.
Quello che si è verificato in India non è una novità: è solo l’ennesimo caso di violenza sui minori. Secondo le statistiche, quello degli abusi sessuali sui minori continua ad essere una piaga mai rimarginata della società. Solo negli USA, secondo le statistiche, si verifica un caso di violenza sessuale ogni 98 secondi (considerando solo vittime sopra i 12 anni). Secondo le ricerche condotte da David Finkelhor, direttore del Crimes Against Children Research Center, una ragazza su 5 e un ragazzo su 20 sono stati vittime di abusi sessuali (in un solo anno il 16% degli adolescenti americani tra 14 e 17 anni ha subito tali violenze, il 28% di tutti gli adolescenti tra 14 e 17 in tutti gli USA). In Europa la situazione non è molto migliore: nel Regno Unito un bambino su venti è stato vittima di abusi sessuali (Radford, L. Child abuse and neglect in the UK today), ma il loro numero reale potrebbe essere molto maggiore dato che un bambino su tre vittima di abusi non lo ha mai detto a nessuno. E per i bambini disabili il rischio di essere vittime di abusi è statisticamente maggiore.
In Italia, da un’indagine condotta qualche anno fa su una quarantina di Comuni (dei quali, però, solo 31 hanno risposto al questionario), è emerso che su 758.932 casi di adolescenti esaminati, ben 7.464 erano stati affidati ai servizi assistenziali perché maltrattati o vittime di violenza (ma i casi di violenza sessuale erano solo il 6,7% del totale degli assistiti, le altre erano “altre” forme di “violenza”), 1 minore su 6 fra quelli assistiti dai servizi sociali dei comuni italiani.
Quella delle violenze sessuali sui minori era e (in barba a tutte le promesse fatte) rimane una piaga.
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kritere · 1 year ago
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Riccione, a 15 anni finisce in carcere per un sexy ricatto a un 27enne
DIRETTA TV 8 Agosto 2023 Una ragazza di 15 anni è stata condotta nel carcere minorile di Bologna con l’accusa di estorsione ai danni di un maggiorenne. 0 CONDIVISIONI Ha soli 15 anni ma è già finita nei guai con la giustizia ed è attualmente reclusa nel carcere minorile di Bologna con l’accusa di aver estorto del denaro a un ragazzo di Riccione con un sexy ricatto. A denunciare l’adolescente…
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avvocatoreale · 1 year ago
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Il Convegno del 28/06/2023 organizzato dall’Associazione Avvocati nella Polis insieme con l’Ordine degli Avvocati di Torino sulla coordinazione genitoriale trova ampio risalto qui di seguito in un dettagliato resosconto
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Con l’accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di Torino, il 28/06/2023 si è tenuto il Convegno promosso dall’Associazione Avvocati nella Polis, sia in presenza nell’aula 74 presso il Palazzo di Giustizia di Torino, in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 130, sia online sulla piattaforma Zoom, avente come titolo: “La coordinazione genitoriale: uno strumento per superare i conflitti familiari”.
 Sono intervenute, nell’ordine:
1) l’Avv. Germana Bertoli – Avvocato del Foro di Torino e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torino, la quale ha illustrato, nel dettaglio, il tema avente per oggetto:
- la figura del Coordinatore Genitoriale e suo inquadramento legislativo;
2) la Dott.ssa Maria Lamacchia – Psicoterapeuta e CTU presso il Tribunale di Torino, la cui esposizione ha riguardato:
- i tratti distintivi tra la CTU e la Co. Ge.;
3) la Dott.ssa Daniela Giannone – Già Magistrato presso la Sezione Famiglia del Tribunale di Torino, che ha dato conto de:
- la coordinazione genitoriale in seguito alla Riforma Cartabia: le prime applicazioni.
 L’incontro formativo è stato coordinato dall’Avv. Fabrizio Reale, avvocato del Foro di Torino, il quale dapprima ha rivolto il doveroso ringraziamento all’Ordine degli Avvocati di Torino, alle relatrici, ai partecipanti (da remoto e in presenza) e ai membri dell’Associazione Avvocati nella Polis.
Le relazioni sono state precedute dall’introduzione del medesimo Avv. Fabrizio Reale che si è articolata in due parti.
 1) RITO UNICO
Il quadro che emerge con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, in materia civile, con le innovazioni apportate dal D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, ha rammentato l’Avv. Reale, è quello di un procedimento unico, il “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” ed inserito nel libro II del codice di rito, titolo IV-bis.
 Il nuovo rito si applicherà, tra l’altro, alle azioni di status (riconoscimento, disconoscimento, dichiarazione giudiziale di paternità), ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e correlate modifiche; amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione ed ai procedimenti de potestate.
 Entro due anni è prevista l’istituzione del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
 Tale unico organo giurisdizionale avrà composizione monocratica e sede circondariale per il primo grado e composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado.
 Innanzi ad esso verranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile che attualmente sono di competenza del T.O., del T.M. e del Giudice Tutelare.
 L’attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà, di fatto, in sezione distrettuale alla quale verranno assegnate solo le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza. Si occuperà, inoltre, del riesame di tutti i provvedimenti, sia definitivi sia provvisori con contenuto decisorio che verranno emessi dalle sezioni circondariali.
 2) UN UNICO ARTICOLO: L’ART. 473-bis c.p.c. (composto di 71 punti)
 - Prima dell’art. 473-bis c.p.c. in Italia mancava una norma che istituisse e disciplinasse il coordinatore genitoriale, salvo richiamare il polivalente potere del giudice di adottare “ogni altro provvedimento relativo alla prole” di cui all’art. 337-ter comma 2, c.c..
 - La coordinazione genitoriale adesso, con l’art. 473-bis c.p.c., ENTRA NEL CODICE DI RITO: diversa terminologia, ausiliari, ma si tratta dei coordinatori genitoriali.
L’Art. 473-bis.26 c.p.c. (come rubrica), prevede la Nomina di un esperto su richiesta delle parti:
«Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli».
 Esistono anche altri strumenti a disposizione del Giudice per risolvere conflitti familiari:
 - a) l’art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti) prevede che il Giudice può «formulare una motivata proposta conciliativa della controversia»;
 - b) l’art. 473-bis.10 c.p.c. così dispone: «Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore» (MEDIAZIONE FAMILIARE).
 - Però il D.Lgs. n. 149 del 2022, con l’introduzione del punto 43 (473-bis.43, comma 1, c.p.c.) prevede l’espresso divieto di intraprendere il percorso di mediazione familiare  se vi è stata una pronuncia di condanna per uno dei reati di violenza domestica o di genere, o anche solo se pende un procedimento per tali reati successivamente alla notifica dell’avviso di conclusione indagini, ma anche quando tali condotte vengano solo allegate; qualora episodi di violenza emergano nel corso della mediazione, questa deve essere immediatamente interrotta (473-bis.43, comma 2, c.p.c.).
 - Nella stessa prospettiva, per come prima riferito, l’art. 473-bis.42, comma 6, c.p.c. prevede che il giudice non possa effettuare il tentativo di conciliazione in caso di procedimenti pendenti per abusi o violenze.
 - Non pare essere stabilito altrettanto per il coordinatore genitoriale, ma pare da escluderne la nomina in siffatte condizioni.
 - L’art. 6 del D.L. 132/2014 prevede la NEGOZIAZIONE ASSISTITA in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, e con il comma 1-bis di recente introduzione (Articolo 9 del Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149, ossia la Riforma Cartabia) anche per i figli nati fuori dal matrimonio e per i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la determinazione degli alimenti;
- ai sensi dell’art. 473-bis.12 (Forma della domanda), al ricorso introduttivo, nei procedimenti relativi ai minori, «è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute» (tra l’altro, la violazione del piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dai genitori, costituisce autonomo comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 473 bis.39 c.p.);
 - la nomina di tali ausiliari è solo facoltativa e su istanza delle stesse parti;
 - i costi degli ausiliari gravano sulle parti (ne sono escluse solo se ammesse al patrocinio a spese dello Stato);
 Considerando dunque che sono previsti:
1 – la possibilità di proposta conciliativa;
2 – la possibilità di mediazione;
3 – la possibilità di negoziazione assistita;
4 – il piano genitoriale;
5 – la sola facoltà e non l’obbligo per il Giudice di nominare uno o più ausiliari su richiesta delle parti che comunque si farebbero carico degli onorari di tali professionisti (se non ammesse al patrocinio a spese dello Stato);
 viene da chiedersi se il ricorso ai coordinatori genitoriali avverrà di frequente e se tali figure saranno spesso presenti nelle controversie familiari oppure se resteranno sullo sfondo della recente riforma che ha investito anche il diritto di famiglia.
 Dopo queste osservazioni e, anche per rispondere a quest’ultimo quesito, l’Avv. Fabrizio Reale ha dato la parola alle relatrici, aprendo al primo intervento, quello dell’Avv. Germana Bertoli.
 La relatrice ha, innanzi tutto, doverosamente distinto tra il coordinatore endoprocessuale e quello extraprocessuale.
Anche prima della novella legislativa questa figura veniva nominata, ma l’individuazione avveniva con criteri diversi a seconda del Tribunale.
Il Tribunale di Monza, ad esempio, ha nominato i servizi sociali.
Il Tribunale di Treviso ha affidato l’incarico ad un CTU.
Il Tribunale di Catania ha nominato un coordinatore “puro”, vale a dire un coordinatore endoprocessuale.
Il Tribunale di Pavia ha deciso che il coordinatore venisse individuato dalle parti (da ricercarsi nell’Albo degli Avvocati).
Il Tribunale di Pordenone ha disposto la nomina di un coordinatore prescrivendo che si faccia liquidare da un Giudice Tutelare.
È la relazione illustrativa della riforma Cartabia che ci fa capire che quello previsto dall’art. 473-bis.26 c.p.c. è il coordinatore genitoriale. C’è un albo dei consulenti tecnici d’ufficio da cui attingere, ma le parti, concordemente, possono individuare come coordinatore un soggetto esterno ad esso.
In caso di dissidio tra il Co.Ge. e i genitori il Giudice può prendere provvedimenti (sanzioni ai genitori o anche rimozione dell’esperto e sua sostituzione).
Un legittimo interrogativo, rileva la relatrice, è il seguente: il punto 26 ci consente solo la nomina di un coordinatore genitoriale endoprocessuale o anche di quello extraprocessuale? Parrebbe, la norma, riferirsi solo a quello endoprocessuale, atteso il richiamo ai termini per il deposito di relazioni. Potrebbe poi esserci un Co.Ge. nominato alla fine del processo per assistere i genitori dopo di esso.
Fuori dal processo però, di sicuro, il costo per il Co.Ge. dovrebbe essere sostenuto dai genitori perché il patrocinio a spese dello Stato opera solo nell’ambito di un giudizio.
Ci si interroga a questo punto sulla possibilità di investire il servizio pubblico (compatibilmente con le risorse possibili)
Proprio a Torino, il Tribunale, nel 2022 ha disposto la nomina di un coordinatore all’interno dei servizi sociali con relazione da depositare 10 giorni prima dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e il servizio ha risposto che non c’era la risorsa. Si è attinto così, poi, dall’Albo dei CTU.
 Dopo questa relazione, che ha avuto il merito di tracciare anche un quadro di come, prima e dopo la riforma Cartabia, è mutato l’approccio nei confronti del coordinatore genitoriale, ha preso la parola la Dott.ssa Maria Lamacchia la quale ha impreziosito il suo intervento con delle slides.
 La relatrice, molto cortesemente, ha messo a disposizione una ricognizione scritta del suo approfondito intervento che riportiamo, testualmente, qui di seguito.
 «Quando mi è stato chiesto di parlare in questo momento di incontro ho iniziato a riflettere sui diversi e vari aspetti relativi agli istituti in cui così tanto figure legali e psicologiche e professionisti della relazione sono impegnati. Ho cercato di capire come affrontare il tema indicato, vista alche l’alta competenza di chi mi sarei trovata di fronte. Ho modificato più e più volte le mie idee su come affrontare la riflessione, ma alla fine sono giunta alla conclusione di considerare dapprima i due Istituti singolarmente e successivamente proporvi un confronto tra loro.
Chi si trova a lavorare nell’ambito della psicologia forense ha dovuto far fronte a situazioni estremamente delicate e spesso difficili da decodificare, situazioni in cui l’alta conflittualità dei genitori investe, in maniera prorompente i minori che si incastrano all’interno di dinamiche relazionali disfunzionali che appesantiscono il percorso di crescita dei figli, ma che si riverberano anche sulle aree personologiche e sulle modalità di reazione agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno, nonché sulle modalità relazionali, ma anche sulla lettura e l’interpretazione dei dati di realtà, interpretazione che spesso viene sporcata dagli appesantimenti emotivi che si strutturano allorquando i minori vengono esposti a modalità conflittuali costanti, continue e dirompenti.
Ciò che accade è che allorquando tali situazioni approdano in ambito giudiziario, ci si trova dinnanzi ad empasse relazionali che spesso coinvolgono i diversi componenti del nucleo; più che mai in questi ultimi anni si sta assistendo a situazioni connotate dall’espulsione di una delle figure genitoriali da parte dei figli minori, fenomeno che risulta essere fortemente in crescita, connotando molte richieste di indagine peritale da parte dei Giudici che necessitano dal consulente nominato di risposte e considerazioni al fine di reperire i migliori supporti e sostegni orientati, quando possibile, alla ripresa dei rapporti padre-madre/figlio o alla ricerca delle migliori condizioni in tutela del minore e del suo benessere psicofisico.
Partiamo dunque dal comprendere cosa è una Consulenza tecnica di ufficio:
1 La Consulenza tecnica nel processo civile è l'attività esercitata da un esperto, munito di specifiche competenze e conoscenze, è quello strumento che consente al Giudice di ottenere informazioni indispensabili per formare la sua decisione.
Questo significa che in alcuni casi il Giudice ritenendo necessario un parere ed una valutazione tecnica degli elementi che emergono nel processo e che sono esibite dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni, richiede il parere di un professionista specializzato nel settore al fine di ricevere le informazioni più complete ed utili orientate a permettergli di prendere la decisione più adeguata alla tutela del minore.
 2 Scopo della consulenza è dunque
quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che formula il giudice nell’udienza di conferimento incarico. I risultati della valutazione vengono esposti  nell’elaborato peritale che prende il nome di consulenza tecnica di ufficio.
 3 Quindi il Giudice, mediate la CTU chiede aiuto ad un esperto, per risolvere una questione di fatto, cioè un problema di interpretazione non di una norma giuridica, ma di un fatto storico che emerge dagli atti di un processo.
Sarà il consulente tecnico nominato, attraverso dunque il suo un articolato lavoro di osservazione, analisi, interpretazione e dunque valutazione dei dati forniti dalle parti, a portare al giudice considerazioni, riflessioni, dati, al fine di permettere allo stesso di considerare la situazione negli aspetti di globalità, ma anche nelle peculiarità delle singole parti, ricercando la miglior soluzione al fine di tutelare il minore. Il consulente è un tecnico dunque in quanto riceve una richiesta specifica del giudice attraverso i quesiti dallo stesso formulato e a cui il consulente deve rispondere. Il termine “d’ufficio” sta a significare che, come vedremo nei prossimi paragrafi, l’iniziativa di disporre la consulenza è appannaggio del giudice, anche se su eventuale richiesta delle parti processuali.
Quindi il Giudice ricorre al consulente tecnico per “leggere” meglio la realtà dei fatti e per ricavare, da un fatto noto, altri fatti che risultano ignoti al momento della disposizione della consulenza. Questo perché la controversia deve essere decisa sulla base della migliore scienza ed esperienza disponibile.
 4   COMPITO DEL CTU
„  Non è quello di decidere la causa. Tale incombenza è del Giudice che essendo il perito dei periti può anche discostarsi dalle valutazioni del CTU fornendone motivazione
La funzione della CTU non è quella di determinare immediatamente il convincimento del giudice, ma di fornirgli un sostegno per l’interpretazione degli elementi che emergono dal processo, ivi compresi gli stessi mezzi di prova. In altre parole, è errato definire la ctu un mezzo di prova, essendo invece uno strumento di valutazione delle prove.
 5 Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l'intervento del CTU, questi deve assolvere il compito fondamentale di "bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità" e tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte) di intervenire alle operazioni peritali e proporre istanze ed osservazioni. Deve rispondere alle domande poste dal "quesito", senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta. Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano i dettagli, si formulano usualmente delle risposte "sintetiche" alle domande poste. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti.
 6 Il CTU dunque, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve:
·       rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza superare i limiti. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale
·       essere assolutamente obiettivo nell'espletamento dell'incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il CTU - quando richiesto - esprima valutazioni e considerazioni soggettive, ma solo sulla base della propria teoria di riferimento
·       adottare il medesimo "metro" con le Parti (rigido, oppure flessibile, evitando "due pesi e due misure")
  7
·       confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
·       chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico
·       può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto "ausiliario", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del CTU.
Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula "noto all'Ufficio"). In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).
L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente
«Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità»
È uso frequente (odierno) che il CTU - sempre su disposizione del Tribunale - esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti, quindi il consulente nominato  dovrà inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d'ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della sintetica risposta alle stesse.
 8 Ma adesso consideriamo le varie attività che il CTU svolge all’interno del processo civile
Egli deve rispondere al quesito (o spesso ai quesiti) formulato dal giudice, che come detto è l’unico soggetto che può disporre la c t u (mentre le parti processuali possono solamente richiederla). Si tratta, in sostanza, di un procedimento all’interno del processo in cui i compiti del c t u sono riassunti in: – rispondere ai quesiti posti dal giudice – essere presente alle udienze indicate dal giudice - Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell’incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice”
  Passiamo adesso a parlare della coordinazione genitoriale, altro istituto ampiamente utilizzato da alcuni anni nelle controversie genitoriali.
 9 Ma vediamo cosa è la coordinazione genitoriale
LA COORDINAZIONE GENTIORIALE  
 è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution) che ha come obiettivo la tutela del minore, bambino o adolescente che sia. E’ rivolto ai genitori la cui perdurante conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli.
 Da alcuni anni si sta facendo strada questo nuovo istituto che se inizialmente veniva utilizzato all’esterno del processo, quando lo stesso era già terminato o in sostituzione della consulenza, solo in determinate e specifiche situazioni, attualmente inizia a rientrare all’interno del processo, venendo disposto dal Giudice stesso al fine di comprendere al meglio le caratteristiche delle parti ed al fine di evidenziare le possibilità di cambiamento e la disponibilità delle parti stesse di discostarsi dal conflitto riconoscendo appieno i  bisogni del minore, allontanandosi dalle rigidità che nel tempo si sono strutturate anche in forma reattiva a situazioni vissute nei confronti del partner.
La coordinazione genitoriale è dunque un istituto a cui si può ricorrere in momenti diversi delle situazioni affrontate:
 In particolare la Co.ge può:
  10 -Essere disposta o consigliata dal Giudice al termine di un percorso peritale, avendo considerato le indicazioni fornite dal CTU che rileva nell’adesione alla coordinazione la possibilità di aiutare i genitori a trovare una condivisione genitoriale, permettendo al contempo al minore di ritrovare una genitorialità reale e scevra da pregiudizi e da conflitti in cui questi è spesso invischiato, inconsapevolmente e senza volontà.
 Essere richiesta dalle parti o dai legali in precedenza al processo o in alternativa alla CTU.
 Essere disposta dal Giudice durante il processo. In questo caso il coordinatore diviene ausiliario del Giudice e deve assolvere alle indicazioni/richieste dello stesso, stilando, periodicamente secondo le tempistiche indicate dal Giudice stesso una relazione e stilando anche una relazione finale al termine del percorso disposto.
 Ma vediamo nello specifico gli obiettivi della coordinazione genitoriale:
  11 La coordinazione prevede che un terzo imparziale, professionista adeguatamente formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica la co-genitorialità attraverso l’implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall’autorità giudiziaria e di quelle che saranno prese all’interno del processo di CO.GE sulla base del riconoscimento dei bisogni dei figli.
Il coordinatore genitoriale, previo consenso dei genitori, potrà suggerire soluzioni, fornire raccomandazioni e nei limiti del mandato ricevuto, assumere decisioni nell’interesse dei figli.
E’ da rilevare che spesso, all’interno del percorso di coordinazione il coordinatore si trova a dover assumere decisioni, in particolare all’inizio del percorso, essendo i genitori ancora vivamente toccati dalle tensioni che hanno contraddistinto la relazione e le dinamiche di vita insieme. Si auspica che la coordinazione, soprattutto nell’assunzione delle decisioni, possa divenire, per i genitori, esempio delle modalità da seguire al fine di raggiungere decisioni adeguate e costruttive per i figli.
12 Quindi la coordinazione è rivolta, nel proprio oggetto di intervento
La coordinazione è rivolta ai genitori, è orientata a garantire ai figli un cammino di crescita sereno, teso a non far incorrere gli stessi in un rischio evolutivo,
La Co.ge prevede la presenza di un terzo imparziale che aiuti i genitori conflittuali ad assumere comportamenti rispettosi del diritto del minore di poter godere della bigenitorialità.
13 Ma passiamo a capire come si nomina un coordinatore genitoriale
Il coordinatore genitoriale può essere nominato con un  provvedimento previo consenso dei genitori. Tale provvedimento può essere stilato in maniera molto dettagliata  o generica.
Può essere nominato con un provvedimento di invio ai Servizi Sociali con indicazione a questi di utilizzare il metodo CO.GE
Oppure può essere nominato con nomina diretta dal  Giudice come ausiliario dello stesso
O ancora la Nomina può avvenire  su accordi tra i genitori
 14 A questo punto ritengo utile considerare il ruolo  del  coordinatore genitoriale che è utile distinguere al fine di comprendere al meglio gli obiettivi a cui una eventuale nomina di coordinazione mira:  
„  il Co.Ge. Ha un ruolo educativo: trasmette conoscenze sulla psicologia infantile e sulle tecniche di comunicazione efficace; inoltre attraverso l’assunzione di decisioni o l’avvicinamento dei genitori stessi a strategie che possano permettergli di assumere le migliori decisioni per i figli, il coordinatore propone un ruolo educativo, tratto peculiare dell’istituto della coordinazione.
„  - il Co.Ge. vigila sull’osservanza dei provvedimenti emessi dal Tribunale e sull’aderenza, da parte dei genitori, rispetto alle indicazioni ricevute; Quindi il co.ge monitora e nel caso interviene in caso i genitori non rispettino i provvedimenti emessi dall’Ill.mo Giudice, considerando ed intervenendo anche rispetto alle indicazioni fornite dallo stesso. Tali azioni possono essere agite anche attraverso il raccordo con le figure vicine alle parti o con le figure istituzionali impegnate nel sostegno dei genitori
„  - il Co.Ge. può incontrare i minori coinvolti nel conflitto, coordinandosi con tutti i professionisti coinvolti nel caso anche quelli che si occupano dei minori stessi, considerando e valutando insieme agli stessi il percorso orientato ai figli.
„  - il Co.Ge. infine può, in caso tale azione sia stata concordata precedentemente o in caso il coordinatore sia stato nominato all’interno del processo, riferire al Tribunale l’andamento del caso. Sarà il Giudice ad indicare i termini intermedi in cui il coordinatore dovrà inviare le relazioni informative rispetto al percorso e la relazione finale rispetto al termine dello stesso, sempre fissato dal Giudice.
 15 Per meglio esprimere il senso della coordinazione genitoriale ritengo si possano utilizzare alcune parole che definisco chiave e che specificano ed indicano gli intenti del percorso di coordinazione. Le parole che meglio indicano dunque l’istituto sono:
Guidare-coordinare-assistere i genitori ad attuare il piano genitoriale (scelte, decisioni, provvedimenti ed indicazioni fornite dal Giudice in tutela del minore)
Facilitare la risoluzione delle dispute
Aiutare i genitori a comunicare e negoziare
Coordinare gli interventi di tutti gli operatori di rete
Nel caso, riferire al Giudice gli esiti dei diversi percorsi affrontati dal nucleo e gli esiti della coordinazione
 16 Quindi la coordinazione offre ai genitori l’opportunità di comunicare in modo efficace, rispettare gli accordi genitoriali e i provvedimenti del Tribunale, proteggendo i propri figli dall'impatto del conflitto genitoriale. Un Coordinatore Genitoriale formula raccomandazioni, suggerisce soluzioni, assumendo anche, come precedentemente rilevato, decisioni nell’interesse del minore.
17 Ma quali sono le sfere di intervento del coordinatore genitoriale?
Il coordinatore può decidere in merito a varie questioni:
•       Piccole modifiche o chiarimenti sul tempo di permanenza o sulle condizioni delle visite tra cui, vacanze, festività e variazioni temporanee rispetto al piano genitoriale esistente;
•       Procedure per il passaggio o lo scambio dei figli, inclusi data, ora, luogo, mezzi di trasporto e trasportatore;
•       Gestione dell'assistenza sanitaria, per esempio: visite mediche, odontoiatriche, oculistiche, ecc..
Inoltre il coordinatore può intervenire anche in merito a:
18
·       Aspetti legati allo sviluppo dei figli quali: interventi educativi, orario di gestione del sonno, alimentazione e aiuto nello svolgimento dei compiti a casa;
·       Psicoterapia o altre cure per la salute dei figli
·       Istruzione o strutture di assistenza all’infanzia, come la scelta della scuola, tutoraggio, centri estivi, partecipazione a programmi di educazione speciale o altre importanti decisioni educative;
Può inoltre lavorare sulle:
·       Attività extracurricolari, sport, campi estivi gite scolastiche o vacanze studio ecc.;
·       Pratica ed insegnamento della religione;
·       Organizzazione di viaggi e delle pratiche per il passaporto o dei documenti dei figli;
·       Abbigliamento e beni personali dei figli;
·       Comunicazione verbale o scritta tra genitori in merito ai figli;
Infine il Co.ge si occupa:
19
·       Cambiamenti dell'aspetto esteriore dei figli, inclusi tagli di capelli, tatuaggi, piercing all'orecchio e al corpo e chirurgia estetica;
·       Ruoli e contatti con altre figure significative e gestione delle famiglie allargate;
Infine è importante evidenziare che :
·       Un Coordinatore Genitoriale non deve prendere decisioni che potrebbero cambiare l’affidamento o modificare sostanzialmente il piano genitoriale.
Chi si è occupato di coordinazione genitoriale sa che nel corso dell’intervento può capitare di occuparsi di molte incombenze, tra le più disparate:
mi è capitato, per esempio di occuparmi di chi avrebbe dovuto comprare la coroncina per la comunione di una bimba. Il padre avrebbe avuto con sé la piccola nel giorno della comunione e richiedeva di comprare lui l’acconciatura per la figlia, la madre evidenziava il desiderio di occuparsene, rilevando la volontà della figlia di condividere la scelta con lei, in quanto femmina.
I due genitori si erano bloccati in una impasse che stava mettendo la piccola in una posizione di fatica emotiva. La bimba era venuta a conoscenza che i due non si erano ancora accordati rispetto alla scelta di chi avrebbe fatto con lei o per lei l’acquisto e questo l’aveva messa in grande agitazione. In tale situazione ho cercato di comprendere quale fosse il bisogno della minore, ascoltando anche la figura paterna che non si era, in quel caso preoccupata di considerare il momento delicato della figlia. Facendo riflettere i signori sulla possibilità di occuparsi in maniera egualitaria dei preparativi della cerimonia abbiamo stilato una lista di incombenze per la giornata della comunione, dividendo i compiti. Ciò che è venuto fuori è stato che i signori hanno avuto chiara la percezione di potersi occupare entrambi della comunione della figlia rilassandosi rispetto alle prese di potere in cui si erano bloccati fino a quel momento e riuscendo a divedersi i compiti, anche con il mio aiuto e in base alle proprie attitudini. La mamma ha dunque comprato la coroncina, si è occupata di portare la bimba dal parrucchiere ed acquistare il vestito che è stato indossato a casa del padre che ha poi portato la bimba presso la mamma per gli ultimi ritocchi. Il signore si è occupato delle fotografie e delle bomboniere, accompagnando la bimba in chiesa per la cerimonia.
In un’altra occasione, in una situazione in cui il figlio dei signori sarebbe stato bocciato nella scuola frequentata per tutto l’anno, compito del coordinatore è stato quello di far riflettere i genitori rispetto alla possibilità di continuare il percorso presso la stessa scuola, anche in considerazione delle fatiche emotive mostrate dal minore, sia a causa dell’altissima conflittualità presente tra i genitori, sia a causa del momento peculiare del ciclo di vita in cui lo stesso si trovava: l’adolescenza. Mi sono trovata dunque a condividere con i genitori la riflessione del momento faticoso in cui il minore versava facendo loro considerare la mancanza di forza ed energia necessarie al fine di perseguire un percorso scolastico positivo ed adeguato. Sicuramente una delle difficoltà sperimentate da me in quel momento è stata mettere i genitori dinnanzi alle fragilità del proprio figlio, genitori che fino a quel momento avevano considerato il minore come manipolatorio ed opportunista, anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso davanti al giudice nel momento della sua audizione. Pian piano i genitori hanno compreso di dover riconsiderare l’immagine costruita del figlio, permettendo a se stessi, e dunque anche a lui, di affrontare un percorso scolastico più adeguato alle sue peculiarità del momento alle sue attitudini, aiutandolo a vivere l’ambito scolastico in maniera meno ansiogena ed angosciata. Nel tempo, successivamente a tale presa di contatto dei genitori, abbiamo considerato un paio di istituti ed indirizzi scolastici al fine di effettuare il cambio. Mi sono occupata dunque di organizzare con i genitori l’eventuale cambio scolastico considerando con gli stessi l’importanza di andare a fare un sopralluogo negli eventuali istituti scelti, parlando con preside o vicepreside e reperendo la disponibilità di acquisizione del minore presso il loro istituto. Nel frattempo abbiamo considerato come comunicare questa possibilità al minore evidenziandogli quanto il possibile cambio non fosse da considerarsi punitivo rispetto alle sue competenze e alle sue attitudini, ma rilevando allo stesso le fatiche vissute nell’anno affrontato e la necessità di preservare forza ed energia al fine di potersi occupare, oltre che del suo percorso scolastico, anche del suo riassetto emotivo imparando a gestire la rabbia, la frustrazione e la grande tensione percepita e mal gestita fino a quel momento.
E ancora:
In un altro percorso di coordinazione genitoriale per esempio è stato necessario dirimere la scelta del dentista per un minore che avrebbe dovuto essere curato con delle otturazioni, ma vi era anche la necessità di considerare il preventivo fornito dagli specialisti per un percorso odontoiatrico che avrebbe richiesto un apparecchio dentale. In quel caso i signori da tempo non convergevano rispetto alla scelta del professionista da incaricare non essendo fiduciosi della scelta proposta dalla controparte. Purtroppo i signori erano da molto tempo bloccati in questa non scelta, tanto che più di una volta era stato necessario ricorrere ad un pronto soccorso a causa del dolore importante. In questa situazione ciò che ho svolto è stata un’attenta analisi dei due preventivi proposti dai signori richiedendo anche una consulenza ad un professionista terzo al fine di dirimere aspetti tecnici che da me non potevano essere conosciuti in quanto non di mia competenza. Alla luce delle risultanze ho proposto ed evidenziato i pro e i contro delle scelte indicate dai genitori, rilevando che la mamma aveva comunicato di rifiutarsi di portare la bimba dal dentista eventualmente scelto dal padre in quanto troppo distante scomodo dal proprio luogo di residenza. Alla luce dei dati raccolti, dopo una lunga riflessione condivisa con i genitori considerando le spese di trasporto per il raggiungimento di entrambi i professionisti scelti e la disponibilità paterna nell’accompagnare la bambina presso lo studio dentistico, ma anche l’indisponibilità della mamma derivante dei problemi di lavoro ad occuparsi dell’accompagnamento, con grande fatica e difficoltà è stato possibile effettuare una scelta del professionista che ha iniziato sin da subito ad occuparsi del caso della minore. Non nego che per esempio in quella situazione il genitore che ha dovuto rinunciare alla propria proposta ha sicuramente fatto fatica a “recedere da ciò che fino ad allora aveva evidenziato in merito a quelle che egli riteneva fossero migliori condizioni da lui proposte rispetto a quelle evidenziate dalla controparte; compito del coordinatore è stato anche quello di far comprendere al genitore che tale scelta è stata adeguata per la minore che avrebbe potuto avere una costanza negli accompagnamenti considerando anche il risparmio che ci sarebbe stato nel trasporto della piccola presso il dentista stesso in quanto il padre avrebbe accompagnato la bimba presso il professionista nei giorni di sua competenza. Al fine di rassicurare la signora è stato concordato che la stessa potesse, allorquando ella avrebbe ritenuto necessario, contattare telefonicamente il dentista al fine di ricevere direttamente notizie di informazioni sul percorso della figlia.
In un’altra occasione ancora è stato considerato un temporaneo cambio dei fine settimana tra i due genitori in quanto uno dei due non risultava concorde a far partecipare il bimbo ad un torneo successivo ad un corso a cui il bimbo aveva partecipato durante l’anno scolastico. In tale situazione, considerando il desiderio del bimbo di voler chiudere, insieme ai propri compagni, il percorso affrontato, ma valutando anche che il papà avrebbe avuto piacere, come dichiarato, di trascorrere il fine settimana con il figlio facendo attività diverse da quella disposta nella giornata contesa, la mamma ha accettato di modificare il fine settimana di sua competenza accogliendo l’istanza del minore, ma anche quella del padre. Pur avendo risolto la contesa ed il conflitto in quella situazione mi sono però anche occupata di cercare di evidenziare papà che il tempo utilizzato per accompagnare il figlio al torneo, attività non direttamente condivisa con il bambino, non sarebbe stata una perdita del tempo condiviso con il figlio, evidenziando al signore che il bimbo si sarebbe sicuramente ricordato nel tempo il momento in cui era stato accompagnato al torneo dal papà facendo comprendere al padre la ricchezza e l’importanza di condividere anche solo quelli che egli riteneva essere “trasporti del figlio”.
20 Consideriamo adesso i benefici dell’istituto della coordinazione genitoriale sui figli:
•       Riduce i danni legati all’esposizione del conflitto cronico
•       Garantisce la presenza attiva di entrambi i genitori nella vita dei figli
•       Permette ai figli di comprendere che possono continuare ad amare entrambi i genitori, manifestando liberamente il loro amore, senza temere che ciò che provano per un genitore possa ferire l’altro
•       Sposta l’idea che la ‘colpa’ della separazione sia tutta di un genitore che spesso viene evitato o rifiutato
•       Preserva la dignità del ruolo di genitore al di là della coniugalità
21
•       Pone l’attenzione sul ruolo dei figli, permettendo agli stessi di concentrarsi su aspetti a loro più attinenti: scuola, amici, sport ecc.
•       Garantisce la soddisfazione dei desideri e dei bisogni dei minori e non quelli degli adulti
•       Migliora la capacità di adattamento dei figli alla nuova situazione familiare
•       Garantisce l’accesso del figlio all’altro genitore
•       Garantisce al minore una vita sufficientemente accettabile
 22 Nonostante i benefici presenti nell’istituto della coordinazione in merito alla relazione genitoriale e all’ allentamento dei conflitti, vi sono in esso anche alcuni limiti in particolare allorquando la
nomina del coordinatore avviene all’interno del processo. Tale situazione rischia di far perdere al professionista la completa neutralità, limitando le parti che percepiscono una forma di valutazione.
Quando il Co.ge è dentro il processo dunque, non è più svincolato dai meccanismi processuali e giuridici.
Vi è infatti, alla base della scelta di utilizzare la coordinazione genitoriale, una motivazione differente tra chi accede alla coordinazione prima o dopo il processo e durante lo stesso. Da ciò può modificarsi il risultato o la tenuta dei cambiamenti raggiunti in quanto essi dipendono molto e prevalentemente dalla motivazione e dalla consapevolezza della necessità del cambiamento da parte delle figure adulte di riferimento dei minori.
23    
Quando il Coordinatore è un ausiliario del Giudice, essendo da lui nominato, questi è in una posizione meno svincolata poiché dentro il processo; ci si deve chiedere dunque:
-       Come reagiscono le parti?
-       Le parti si pongono con reale autenticità o assumono un atteggiamento funzionale alla relazione?
E’ da rilevare che in tale situazione:
-       Il coordinatore può funzionare come coordinamento della rete
-       Successivamente al processo, il coordinatore potrebbe funzionare, insieme al curatore e /o ai legali, come sostegno.  
A questo punto credo sia d’obbligo proporvi, in maniera concisa e sintetica, ma soprattutto visibile, una contrapposizione tra CTU e Coordinazione.
Partiamo da chi e quando vengono disposti i due istituti
24   Se la CTU viene sempre disposta dal Giudice che chiede aiuto ad un esperto per risolvere una questione di fatto, cioè un fatto storico che emerge dagli atti, il contesto della CTU è dunque endoprocessuale.
La Coordinazione invece è un istituto che può essere proposto dai legali e concordato tra le parti. Può essere anche attivata all’interno del processo e in questo caso il coordinatore diviene ausiliario del Giudice che ne dispone l’attivazione. E’ un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che ha come obiettivo la tutela del minore, bambino o adolescente che sia. E’ rivolto ai genitori la cui perdurante conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli.
25 Nella CTU dove si presenti la necessità, il Giudice può richiedere dunque di essere assistito, per il compimento del processo, da un professionista dotato di particolare competenza tecnica ed iscritto in un apposito albo che svolge il ruolo di consulente ausiliario e che tramite un’accurata indagine, possa trovare risposta a quesiti di natura tecnica importanti per la risoluzione della causa.
Nella coordinazione invece, il Coordinatore Genitoriale dovrebbe agire a seguito del provvedimento del Tribunale o del mandato delle Parti o dei loro rispettivi Avvocati. Il coordinatore viene dunque scelto/proposto dai legali stessi tra i professionisti in possesso dei titoli di studio e della formazione necessaria per intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale. Spesso accade che sia il CTU ad indicare la necessità di un percorso di coordinazione, lasciando ai CCTTP la possibilità di raccordarsi e concordare il nome del professionista.
Passiamo adesso alla tipologia di percorso
26 Quindi la CTU e’ un percorso valutativo. Raccoglie informazioni da riferire al Giudice, leggendo i dati acquisiti, sia nel contenuto, sia nelle modalità in cui gli stessi vengono riportati e leggendoli in senso clinico.
La coordinazione non è valutativa, ma è un istituto di accompagnamento e supporto, essa ha un taglio educativo. Tutela la genitorialità, accompagnandola nella stesura di un progetto condiviso per il benessere del/dei figli.
Inoltre penso sia necessario contrapporre gli obiettivi della coordinazione con quelli della CTU. Nel particolare, la CTU e la Coordinazione hanno come obiettivi:
27
CTU
§  Valutazione  delle capacità genitoriali
§  Valutazione del benessere  psicofisico dei figli minori
§  Valutazione  della relazione dei genitori con ciascun figlio
§  Valutazione  della capacità del singolo genitore di garantire la figura dell’altro
 Inoltre la CTU è orientata alla
 CO.GE
§   Monitoraggio del rispetto del decreto del  Giudice
§  Riduzione del  livello di conflittualità
§  Riduzione del  rischio di danno per i minori
§  Verifica dei  bisogni della famiglia
  Per  quanto riguarda la Co.GE essa si occupa
28
§  Valutazione del  tipo di affidamento più adatto per garantire le esigenze del minore
§  La CTU fornisce  poi Indicazioni su:
§  Eventuali  interventi di sostegno a favore della prole o dei genitori
§  Migliore  collocazione abitativa dei figli
§  Proposta di  calendario di visita per il genitore non collocatario
   ·        Esecuzione decisioni rispetto ai figli
·        Contatti e raccordo con tutti i soggetti di  riferimento per il nucleo familiare
·        Accompagnamento verso una comunicazione più efficace  e funzionale
·        Proteggere e sostenere e preservare la relazione  genitoriale
·        Accompagnamento nelle scelte che riguardano la prole
·        Elaborazione ed implementazione del progetto  genitoriale
   29 Altra contrapposizione riguarda le funzioni, l’atteggiamento, lo stile, le figure coinvolte e la possibile riservatezza dei due istituti e del professionista che li conduce, ma anche la documentazione utilizzata all’interno del percorso ed i tempi di ciascuno di essi, possiamo dunque distinguere:
 FUNZIONI CTU
Osservazione
Descrizione
Valutazione
Interpretazione
Ipotesi
ATTEGGIAMENTO CTU
Obiettivo
Imparziale
FUNZIONI CO.GE
Osservazione
Monitoraggio
Descrizione
Orientamento
Accompagnamento
Educazione
Coordinamento
ATTEGGIAMENTO CO.GE
Obiettivo
Imparziale
Equidistante o equivicino
Correttivo
Contenitivo
 30
STILE CTU
Autorevole
Direttivo
FIGURE COINVOLTE NELLA CTU
Genitori
Figli minori
Famiglie di origine
Adulti di riferimento per la prole (insegnanti,  medici, altri eventuali specialisti)
Operatori del Servizio Sociale e/o sanitario
RISERVATEZZA
Non dovuta
   STILE CO.GE
Autorevole
Direttivo
Contenitivo
FIGURE COINVOLTE NELLA CO.GE
Genitori
Legali
Figli minori
Adulti di riferimento per la prole (insegnanti,  medici, eventuali altri specialisti)
Operatori del Servizio Sociale e/o sanitario
RISERVATEZZA
Non dovuta
 31
 DOCUMENTAZIONE CTU
Nomina e successivo giuramento
Relazione peritale
Risposte alle osservazioni dei consulenti di parte
 TEMPI CTU
60-90 Giorni +15 +15 a discrezione del Giudice
Eventuale richiesta di proroga (per specifici  approfondimenti o con valenza  conciliativa se richiesta dal Giudice).
 DOCUMENTAZIONE CO.GE
Contratto iniziale
Sintesi scritta di ciascun  incontro
Relazione periodica a  documentazione di cosa avviene nel percorso di CO.GE (se richiesta dal  Giudice e se la CO.GE si svolge all’interno del processo per cui il  coordinatore diviene ausiliario).
 TEMPI CO.GE
9 mesi circa rinnovabili fino  a 24 mesi
  32 Inoltre altra contrapposizione possibile tra i due istituti riguarda i possibili benefici tratti dagli stessi:
 BENEFICI CTU
Aiuto ai genitori nel considerare e riconoscere le  proprie fragilità, nel ruolo genitoriale, ma anche nella gestione delle dinamiche  relazionali.
Consapevolizzazione della necessità di eventuali  aiuti e sostegni,  sia per se  stessi, sia per la prole.
33
Riconoscere la conflittualità presente all’interno  della coppia genitoriale, prendendone atto ed accettandola come dato di fatto  e prendendo atto della ricaduta della stessa sui figli  
  I BENEFICI DELLA COGE
Aiuto ai genitori per imparare nuove modalità e  tecniche di comunicazione
Sostegno alla coppia genitoriale nell’obiettivo di  riconoscere i bisogni del minore, sganciandosi dai propri principi ed  accogliendo i bisogni del figlio
 Educare i genitori ad un atteggiamento realmente  bi-genitoriale, permettendo la gestione di una genitorialità condivisa e  mostrandolo al minore.
   34 Ritengo infine importante evidenziare quanto, gli interventi di cui abbiamo discusso oggi, risultino, nella loro attivazione, una risorsa uno per l’altro. In particolare, nell’effettuazione di una consulenza tecnica di ufficio, emergeranno elementi utili al percorso di coordinazione. In particolare sarà utile al coordinatore conoscere le condizioni psicofisiche dei minori, le competenze genitoriali dei genitori, punti di forza e punti di debolezza, l’analisi del conflitto considerato dal consulente nominato e la valutazione degli ambiti specifici rilevati dal consulente del Giudice sui quali il coordinatore può iniziate a lavorare.  
  Dott.ssa M. Lamacchia»
 Al termine di questa lunga ed interessante disamina l’Avv. Reale ha ceduto la parola alla Dott.ssa Daniela Giannone, per l’ultimo intervento.
La Co.Ge., ha premesso la relatrice, ha una natura privatistica ed è anche uno strumento di prevenzione della conflittualità.
Dal calendario degli incontri, a chi va a prendere il minore, le decisioni più legate al quotidiano sono poi anche quelle che hanno ingresso nel giudizio. I provvedimenti dei Giudici, su aspetti così concreti, non possono più di tanto risolvere i problemi.
Poi spesso intervengono condanne della CEDU per questi affidamenti di incarichi a servizi che, essendo oberati, restano inerti.
Le parti possono liberamente scegliere in qualsiasi momento di affidarsi ad una coordinazione genitoriali e la Dott.ssa Giannone stessa - ha ricordato - ha usufruito dei risultati di una mediazione intrapresa volontariamente dalle parti.
Il Co.Ge. deve intervenire sulla quotidianità, si questioni pratiche.
Imporre d’ufficio un ausiliario non avrebbe senso perché non sarebbe una scelta partecipata.
 La non tempestività d’intervento potrebbe comportare la rovina di una relazione genitore-figlio.
Se si devono ad esempio aspettare i servizi con i loro tempi (quando per di più ci sono di mezzo le vacanze estive) per recuperare un rapporto familiare si finisce per perdere tutto irrimediabilmente.
 Il Tribunale di Mantova (05/05/2017) ha disposto la nomina di un coordinatore genitoriale su indicazione del CTU.
Il Tribunale di Pordenone ha visto nel Co.Ge. quasi un’alternativa al curatore speciale del minore, ma meno invasivo.
Il Tribunale di Modena non ha accolto la richiesta considerando il Co.Ge. una figura esterna al nostro ordinamento.
Il Tribunale di Torino non l’ha nominato in assenza di una normativa che lo legittimasse.
A volte però il Tribunale ha recepito l’accordo raggiunto anche con il ricorso di questa figura terza, esterna al processo.
Il Tribunale di Milano, su mandato privato a base volontaria, ha nominato un esperto.
Il Tribunale di Civitavecchia ha siglato un Protocollo con le ASL.
Il Tribunale di Milano (29/07/2016) ha riconosciuto al Co.Ge. funzioni su aspetti concreti (decisioni di taglio pragmatico-organizzativo) che però non entrano in valutazioni sulla genitorialità.
A differenza dei servizi il Co.Ge., dunque, è una persona fisica specifica che può intervenire tempestivamente.
La rassegna giurisprudenziale offerta dalla relatrice, dunque, in sostanza ha fatto emergere due poli interpretativi: quello dei tribunali favorevoli all’affidamento dell’incarico (anche prima della riforma) e quelli dei tribunali, compreso quello di Torino, che non è contrario ad accogliere soluzioni concordate dalle parti, fuori dal processo, anche con l’intervento di una figura terza.
L’intervento della Dott.ssa Giannone ha così concluso magistralmente il quadro della materia affrontata nel convegno.
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‘Freedom Energy’: riscatto e mobilità sostenibile
Oggi si conclude un percorso formativo significativo, rivolto ai ragazzi dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida e a quelli in carico all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Napoli. Il progetto "Freedom Energy" è stato reso possibile grazie al protocollo d'intesa firmato tra il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania e l'azienda ITALIAINMOTO. ‘Freedom Energy’: non un semplice percorso formativo L'esperienza acquisita durante questo percorso formativo avrà un impatto positivo e concreto sul futuro di molti ragazzi. Alcuni di loro, infatti, avranno l'opportunità di essere assunti da Freedom Energy, un importante operatore nazionale nel settore della mobilità elettrica che offre servizi di ricarica per veicoli elettrici. Durante i laboratori pratici, i partecipanti hanno contribuito all'assemblaggio di due stazioni di ricarica, che saranno generosamente donate al Comune di Napoli, arricchendo così la città di infrastrutture utili per la mobilità sostenibile. L'importante questione del reinserimento sociale Questa iniziativa rappresenta un ulteriore esempio dell'impegno costante del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, che, coerente con la sua missione istituzionale, lavora incessantemente per l'inclusione e il recupero dei giovani coinvolti nel circuito penale. Il Dipartimento è fermamente convinto che il lavoro e la formazione siano elementi chiave per offrire una nuova partenza, una seconda possibilità, e un vero riscatto sociale a questi ragazzi. Attraverso programmi come questo, si cerca di costruire un ponte verso un futuro migliore, promuovendo il reinserimento sociale e professionale dei giovani, aiutandoli a superare le difficoltà e a sviluppare le competenze necessarie per una vita autonoma e soddisfacente. Read the full article
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paoloferrario · 1 year ago
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Galli Dina, Servizi sociali e giustizia minorile. Il quotidiano dell'assistente sociale: tra ascolto e documentazione, FrancoAngeli, 2008
scheda dell’editore: https://francoangeli.it/Libro/Servizi-sociali-e-giustizia-minorile.-Il-quotidiano-dell%27assistente-sociale:-tra-ascolto-e-documentazione?Id=16580 L’autrice, a lungo impegnata nel campo della tutela dei minori, ha posto in luce l’esigenza di procedere a una puntuale definizione degli strumenti tipici di coloro che operano nell’ambito dei servizi sociali e, particolarmente,…
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