#C.C. Dell
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‘These guys must be desperate!’
‘GAGS’ magazine (Jan, 1942)
Artist: C.C. Dell
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Nuove soglie per i bilanci delle microimprese, abbreviati e consolidati
L’articolo 16 del Dlgs n. 125/2024 ha aumentato i limiti dimensionali per l’utilizzo del bilancio abbreviato (art. 2435-bis, 1 comma, c.c.), del bilancio delle microimprese (art. 2435-ter, 1 comma, c.c.) e per l’obbligo di redigere il bilancio consolidato (art. 27, 1 comma, Dlgs. 127/1991. Continue reading Nuove soglie per i bilanci delle microimprese, abbreviati e consolidati
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Esecuzione - Interessi - Calcolo
Quesito pregiudiziale ex art. 363 bis cpc posto dal Tribunale di Milano: «se in tema di esecuzione forzata - anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo». Decisione delle Sezioni Unite n. 12449 del 7 maggio 2024: massima “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.” Breve commento: Le SS.UU. della Suprema Corte su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano hanno deciso che ove il giudice disponga in sentenza il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna ulteriore specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, co. 1, c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. , per il periodo successivo alla proposizione della domanda. Nella motivazione si evidenzia che il compito di valutare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 1284 co. 4 c.c. spetta unicamente al giudice del merito che, ove sussistano i presupposti applicativi di tale disposizione, dovrà esplicitarlo in motivazione, diversamente non potendosi etero-integrare il titolo giudiziale in sede esecutiva e dovendo di conseguenza la parte vittoriosa sulla sorte, che ritenga di avere diritto ai “super-interessi��, impugnare la sentenza. I principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 appaiono applicabili anche in materia di titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo. Read the full article
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FLASH NEWS - La posta elettronica ordinaria è un documento informatico
☞ FLASH NEWS – La posta elettronica ordinaria è un documento informatico ☜ La Cassazione, nella sentenza n. 14046/2024, ha affermato che il messaggio di posta elettronica ordinaria sottoscritto con firma “semplice” (nel senso di “non elettronica”), costituisce un documento informatico ex art. 2712 c.c.: fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non ne sono contestati la provenienza…
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Ozieri, si reca al pronto soccorso dell'ospedale armato di pistola
Ozieri, si reca al pronto soccorso dell'ospedale armato di pistola Nei giorni scorsi a Ozieri (Sassari), durante una notte di routine presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Ozieri, il personale in servizio si è ritrovato a gestire una situazione di potenziale pericolo determinata dall’imprudenza e dalla sconsideratezza di un paziente in ingresso che era stato prelevato da un’ambulanza del servizio d’emergenza 118; l’uomo – C.C., un disoccupato 50enne originario di Mores – giunto in evidente stato di alterazione dovuto allo smodato consumo di bevande alcoliche, aveva sollecitato i sanitari presenti ad assisterlo per un sopraggiunto stato di malessere. Nel corso delle operazioni preliminari della visita, il medico di guardia – invitando la persona a liberarsi di una parte degli abiti indossati in quel momento – si accorgeva però che il paziente, alquanto riottoso ed in evidente imbarazzo, aveva occultato nella cinta dei pantaloni un oggetto di metallo che non avrebbe voluto estrarre in presenza della dottoressa e che, dopo diverse insistenze, si era invece convinto a mostrare: una grossa pistola in metallo completa di caricatore, cartucce ed addirittura con un colpo in canna!. Alla vista dell’arma da fuoco, ancorché l’interessato ne avesse dichiarato l’inoffensività specificando che era una semplice “scacciacani”, il personale sanitario – rivolgendosi al Numero Unico per le Emergenze 112 – aveva sollecitato l’intervento dei militari dell’Arma: sul posto intervenivano subito una pattuglia della Stazione Carabinieri di Ittireddu (Sassari) ed un’autoradio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ozieri. I militari giunti, oltre a prendere subito in consegna l’arma ed avendo accertato che la stessa era stata privata del tappo occlusivo di colore rosso previsto dalla legge – normativamente, questi manufatti vengono indicati come “strumenti per le segnalazioni acustiche” – hanno quindi chiesto spiegazioni all’uomo sollecitandolo a giustificare adeguatamente il porto, fuori dalla propria abitazione, di tale simulacro di un’arma da fuoco; l’interessato, seppur ebbro dall’alcool ingerito, aveva così chiarito di essersi dotato di una pistola a salve solo per una generica difesa personale. Tenuto conto che la spiegazione fornita era stata alquanto sommaria e non supportata da specifiche e più pertinenti motivazioni, i Carabinieri hanno proceduto con il sequestro della “scacciacani” e con il conseguente deferimento dell’interessato alla Procura della Repubblica di Sassari; il protagonista di questa vicenda non si è però rivelato nuovo a comportamenti del genere ed infatti, due mesi addietro, egli era stato già denunciato per lo stesso identico motivo e gli era stata sequestrata un’altra pistola a salve a cui, ancora una volta, aveva rimosso il tappo di colore rosso previsto dalla legge. È bene ricordare che le modifiche di questo tipo che vengono effettuate sugli strumenti da segnalazione come le pistole “scacciacani”, oltre a costituire un’autonoma violazione di legge se vengono poi portati fuori dalle abitazioni, possono anche costituire un serio pericolo per l’incolumità delle persone: infatti, come pure sarebbe potuto accadere nell’episodio in questione, qualora la Guardia Giurata in servizio al Pronto Soccorso o anche i Carabinieri intervenuti non si fossero subito accorti dell’inoffensività dell’arma, ne sarebbe potuta scaturire una sparatoria con le immaginabili conseguenze per tutti i presenti; le repliche a salve, pur non potendo utilizzare le munizione reali, sono costruite in maniera identica alle armi vere a cui si ispirano e solo il tappo di colore rosso apposto anteriormente sulla canna ne consente un’immediata e sicura identificazione come strumenti inoffensivi per le persone. ... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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https://notizieoggi2023.blogspot.com/2024/03/hanno-capito-male-altro-che.html "Hanno capito male...". Altro che fraintedimento, ecco la verità sulla Ferragni "Pensati fraintesa". Questo, in estrema sintesi, è il succo del discorso di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. "Fraintesa" è stata la parola più pronunciata dall'influencer durante l'intervista e non è sicuramente un caso. I suoi avvocati, d'altronde, devono trovare una strategia difensiva per far uscire la loro cliente dall'impasse di un'accusa per truffa aggravata. E tutto, ma proprio tutto, quel che Ferragni sta facendo da dicembre a oggi è orientato a costruire l'impalcatura per la convocazione con il procuratore di Milano, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ma, soprattutto, per un giudice nel caso di rinvio a giudizio. Di sincerità e verità, in quell'intervista ampiamente concordata, non se n'è vista. E non si può nemmeno dire che Ferragni potrebbe avere un futuro come attrice, se mai dovesse abbandonare la carriera di influencer. Perché non ha evidentemente il talento dell'arte. "Se c'è stato un fraintendimento, se delle persone hanno capito male, le cose potevano essere fatte meglio. Se qualcuno l'ha capita così c'è stato un errore", ha detto Ferragni da Fazio con la voce impostata, melliflua, cercando di essere convincente in quelle che secondo lei sarebbero delle scuse accettabili. Ha trattato gli italiani da incapaci, ma nel suo mondo queste sono delle scuse. Al di là di questo, soffermandosi sulla frase di Ferragni, lei dice che "le cose potevano essere fatte meglio" e quindi chi ha comprato il pandoro pensando di contribuire all'operazione benefica ha frainteso e capito male. Pagina 8 del documento in cui l'Antitrust giustifica l'ammenda da oltre un milione per le società di Ferragni. Alla fine del foglio si legge: "In una e-mail del 14 novembre 2022, inviata dalla [omissis] al suo team si legge: “Ciao a tutte, aggiungo ----- in c.c. Per me ok ma massima attenzione all’attività benefica che ci espone a pubblicità ingannevole se correlata alle vendite [...] Occorre spiegarglielo bene, meglio forse per telefono". Questa è una comunicazione interna all'azienda dolciaria, in cui una persona del team Balocco scrive alle altre della sua squadra, quindi non alla parte Ferragni, che le formule usate nei post e nelle storie, che da lì a poco l'influencer avrebbe pubblicato, andavano oltre le corrette pratiche di mercato. Lo dice esplicitamente: "Ci espone a pubblicità ingannevole se correlata alle vendite". Era il 14 novembre e il comunicato in cui esiste la correlazione tra operazione benefica e vendite era già uscito da dodici giorni. E quattro giorni dopo questa comunicazione interna, il 18 novembre, da Balocco parte un'altra mail, stavolta indirizzata al team Ferragni, nella quale l'azienda dolciaria chiede ancora modifiche ai testi proposti per la comunicazione social: "Per noi è molto importante sottolineare il sostegno al progetto benefico senza menzionare le vendite (in quanto si tratta di una donazione che non è legata all’andamento del prodotto sul mercato)". Certo, dal 2 novembre in poi nei post di Ferragni non ci sono riferimenti alle vendite, ma alla fine non erano nemmeno necessari, visto che tutti i media avevano già riportato il comunicato del 2 novembre senza che sia stata fatta alcuna rettifica. Quindi, quella correlazione era come se fosse implicita nella comunicazione di Ferragni. Ma come mai gli alert Balocco non sono stati presi in considerazione? È l'AgCm stesso a rivelare il nodo contrattuale: "Risulta la facoltà di TBS Crew di decidere in ultima istanza i contenuti da veicolare". Quindi, l'ultima parola era sempre e comunque del team Ferragni. Alla luce di tutto questo, il discorsetto sul "fraintendimento" non regge, perché c'è stata una precisa volontà di veicolare il messaggio in un determinato modo.
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Alcuni articoli, di Stefano Ligorio, su: Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Giurisprudenza, Procedimento e Processo Penale…
Legge e Diritto – La frode processuale art. 374 c.p.
Legge e Diritto – Il privato cittadino (ai sensi dell’art. 383 c.p.p.) ha il potere di arrestare, in flagranza di reati perseguibili d’ufficio (di cui all’art. 380 c.p.p.), il presunto colpevole.
Legge e Diritto – La corruzione: male comune più insidioso delle mafie…
Legge e Diritto – In tema di reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, o psicotrope, quando qualificare il reato da comma 1 o da comma 5 ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990?
Legge e Diritto – Reato di falsa perizia e di falsa testimonianza: chi è parte offesa?
Legge e Diritto – In tema di falso ideologico (art. 479 c.p.), falso materiale (art. 476 c.p.), e soppressione e distruzione di atti veri (art. 490 c.p.), i registri nosologici (ambulatoriali) sono equiparati alla cartella clinica, e alla sua valenza medico legale.
Legge e Diritto – La registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima.
(brevi note su legge e diritto) – Elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia – dolo specifico o solo generico?
(brevi note su legge e diritto) – Ricettazione: l’ipotesi attenuata.
(brevi note su legge e diritto) – Reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) nel processo civile – punibilità.
(brevi note su legge e diritto) – Deposito documenti probanti in sede di udienza camerale.
(brevi note su legge e diritto) – Reato di falsa perizia – il dolo del perito.
(brevi note su legge e diritto) – Lasciare da solo l’anziano genitore, incapace di badare a se stesso, è reato.
(brevi note su legge e diritto) – Prendere a parolacce il coniuge è reato.
(brevi note su legge e diritto) – Ai sensi dell’art. 1587 c.c. le molestie ai condomini, da parte del conduttore, legittimano la risoluzione del contratto di locazione.
(brevi note su legge e diritto) – Reato di corruzione in atti giudiziari la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste e da questi accettata.
(brevi note su legge e diritto) – E’ reato di maltrattamenti, art. 572 c.p., usare la violenza per educare i figli.
(brevi note su legge e diritto) – Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 319-ter c.p. è ‘atto giudiziario’ anche l’atto, funzionale a un procedimento giudiziario, del funzionario di cancelleria.
(brevi note su legge e diritto) – E’ violenza sessuale costringere la moglie ad avere rapporti sessuali.
(brevi note su legge e diritto) – E’ reato di violenza privata bloccare un’altra auto.
(brevi note su legge e diritto) – E’ reato (art. 490 c.p.) coprire la targa della propria auto.
(brevi note su legge e diritto) – Fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico -art. 476, co. 2, c.p.-.
(brevi note su legge e diritto) – Anche il disprezzo nei confronti del coniuge integra il reato per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).
(brevi note su legge e diritto) – Reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.).
(brevi note su legge e diritto) – Nel reato di falsa testimonianza parte offesa è unicamente lo Stato-collettività.
(brevi note su legge e diritto) – Il reato è improcedibile se nella querela non viene esposta la volontà punitiva.
(brevi note su legge e diritto) – Impossessarsi di un cellulare smarrito integra il reato di furto.
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🔴 Separazione giudiziale. ⚖️ [👆 Leggi l'articolo - LINK IN BIO] ➡️ Vuoi separarti, ma i rapporti con tuo marito/moglie sono talmente tesi da voler intraprendere l’iter separazione giudiziale? Se vuoi conoscere tutta la procedura e anche tutto ciò che la separazione giudiziale comporta, in questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie di cui hai bisogno. Oggigiorno infatti le esperienze di separazione giudiziale sono davvero tante e si tratta di una delle questioni che maggiormente gli studi legali si trovano ad affrontare. La separazione giudiziale è disciplinata dall’art.151 c.c., secondo...
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Il Convegno del 28/06/2023 organizzato dall’Associazione Avvocati nella Polis insieme con l’Ordine degli Avvocati di Torino sulla coordinazione genitoriale trova ampio risalto qui di seguito in un dettagliato resosconto
Con l’accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di Torino, il 28/06/2023 si è tenuto il Convegno promosso dall’Associazione Avvocati nella Polis, sia in presenza nell’aula 74 presso il Palazzo di Giustizia di Torino, in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 130, sia online sulla piattaforma Zoom, avente come titolo: “La coordinazione genitoriale: uno strumento per superare i conflitti familiari”.
Sono intervenute, nell’ordine:
1) l’Avv. Germana Bertoli – Avvocato del Foro di Torino e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torino, la quale ha illustrato, nel dettaglio, il tema avente per oggetto:
- la figura del Coordinatore Genitoriale e suo inquadramento legislativo;
2) la Dott.ssa Maria Lamacchia – Psicoterapeuta e CTU presso il Tribunale di Torino, la cui esposizione ha riguardato:
- i tratti distintivi tra la CTU e la Co. Ge.;
3) la Dott.ssa Daniela Giannone – Già Magistrato presso la Sezione Famiglia del Tribunale di Torino, che ha dato conto de:
- la coordinazione genitoriale in seguito alla Riforma Cartabia: le prime applicazioni.
L’incontro formativo è stato coordinato dall’Avv. Fabrizio Reale, avvocato del Foro di Torino, il quale dapprima ha rivolto il doveroso ringraziamento all’Ordine degli Avvocati di Torino, alle relatrici, ai partecipanti (da remoto e in presenza) e ai membri dell’Associazione Avvocati nella Polis.
Le relazioni sono state precedute dall’introduzione del medesimo Avv. Fabrizio Reale che si è articolata in due parti.
1) RITO UNICO
Il quadro che emerge con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, in materia civile, con le innovazioni apportate dal D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, ha rammentato l’Avv. Reale, è quello di un procedimento unico, il “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” ed inserito nel libro II del codice di rito, titolo IV-bis.
Il nuovo rito si applicherà, tra l’altro, alle azioni di status (riconoscimento, disconoscimento, dichiarazione giudiziale di paternità), ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e correlate modifiche; amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione ed ai procedimenti de potestate.
Entro due anni è prevista l’istituzione del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
Tale unico organo giurisdizionale avrà composizione monocratica e sede circondariale per il primo grado e composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado.
Innanzi ad esso verranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile che attualmente sono di competenza del T.O., del T.M. e del Giudice Tutelare.
L’attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà, di fatto, in sezione distrettuale alla quale verranno assegnate solo le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza. Si occuperà, inoltre, del riesame di tutti i provvedimenti, sia definitivi sia provvisori con contenuto decisorio che verranno emessi dalle sezioni circondariali.
2) UN UNICO ARTICOLO: L’ART. 473-bis c.p.c. (composto di 71 punti)
- Prima dell’art. 473-bis c.p.c. in Italia mancava una norma che istituisse e disciplinasse il coordinatore genitoriale, salvo richiamare il polivalente potere del giudice di adottare “ogni altro provvedimento relativo alla prole” di cui all’art. 337-ter comma 2, c.c..
- La coordinazione genitoriale adesso, con l’art. 473-bis c.p.c., ENTRA NEL CODICE DI RITO: diversa terminologia, ausiliari, ma si tratta dei coordinatori genitoriali.
L’Art. 473-bis.26 c.p.c. (come rubrica), prevede la Nomina di un esperto su richiesta delle parti:
«Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli».
Esistono anche altri strumenti a disposizione del Giudice per risolvere conflitti familiari:
- a) l’art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti) prevede che il Giudice può «formulare una motivata proposta conciliativa della controversia»;
- b) l’art. 473-bis.10 c.p.c. così dispone: «Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore» (MEDIAZIONE FAMILIARE).
- Però il D.Lgs. n. 149 del 2022, con l’introduzione del punto 43 (473-bis.43, comma 1, c.p.c.) prevede l’espresso divieto di intraprendere il percorso di mediazione familiare se vi è stata una pronuncia di condanna per uno dei reati di violenza domestica o di genere, o anche solo se pende un procedimento per tali reati successivamente alla notifica dell’avviso di conclusione indagini, ma anche quando tali condotte vengano solo allegate; qualora episodi di violenza emergano nel corso della mediazione, questa deve essere immediatamente interrotta (473-bis.43, comma 2, c.p.c.).
- Nella stessa prospettiva, per come prima riferito, l’art. 473-bis.42, comma 6, c.p.c. prevede che il giudice non possa effettuare il tentativo di conciliazione in caso di procedimenti pendenti per abusi o violenze.
- Non pare essere stabilito altrettanto per il coordinatore genitoriale, ma pare da escluderne la nomina in siffatte condizioni.
- L’art. 6 del D.L. 132/2014 prevede la NEGOZIAZIONE ASSISTITA in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, e con il comma 1-bis di recente introduzione (Articolo 9 del Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149, ossia la Riforma Cartabia) anche per i figli nati fuori dal matrimonio e per i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la determinazione degli alimenti;
- ai sensi dell’art. 473-bis.12 (Forma della domanda), al ricorso introduttivo, nei procedimenti relativi ai minori, «è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute» (tra l’altro, la violazione del piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dai genitori, costituisce autonomo comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 473 bis.39 c.p.);
- la nomina di tali ausiliari è solo facoltativa e su istanza delle stesse parti;
- i costi degli ausiliari gravano sulle parti (ne sono escluse solo se ammesse al patrocinio a spese dello Stato);
Considerando dunque che sono previsti:
1 – la possibilità di proposta conciliativa;
2 – la possibilità di mediazione;
3 – la possibilità di negoziazione assistita;
4 – il piano genitoriale;
5 – la sola facoltà e non l’obbligo per il Giudice di nominare uno o più ausiliari su richiesta delle parti che comunque si farebbero carico degli onorari di tali professionisti (se non ammesse al patrocinio a spese dello Stato);
viene da chiedersi se il ricorso ai coordinatori genitoriali avverrà di frequente e se tali figure saranno spesso presenti nelle controversie familiari oppure se resteranno sullo sfondo della recente riforma che ha investito anche il diritto di famiglia.
Dopo queste osservazioni e, anche per rispondere a quest’ultimo quesito, l’Avv. Fabrizio Reale ha dato la parola alle relatrici, aprendo al primo intervento, quello dell’Avv. Germana Bertoli.
La relatrice ha, innanzi tutto, doverosamente distinto tra il coordinatore endoprocessuale e quello extraprocessuale.
Anche prima della novella legislativa questa figura veniva nominata, ma l’individuazione avveniva con criteri diversi a seconda del Tribunale.
Il Tribunale di Monza, ad esempio, ha nominato i servizi sociali.
Il Tribunale di Treviso ha affidato l’incarico ad un CTU.
Il Tribunale di Catania ha nominato un coordinatore “puro”, vale a dire un coordinatore endoprocessuale.
Il Tribunale di Pavia ha deciso che il coordinatore venisse individuato dalle parti (da ricercarsi nell’Albo degli Avvocati).
Il Tribunale di Pordenone ha disposto la nomina di un coordinatore prescrivendo che si faccia liquidare da un Giudice Tutelare.
È la relazione illustrativa della riforma Cartabia che ci fa capire che quello previsto dall’art. 473-bis.26 c.p.c. è il coordinatore genitoriale. C’è un albo dei consulenti tecnici d’ufficio da cui attingere, ma le parti, concordemente, possono individuare come coordinatore un soggetto esterno ad esso.
In caso di dissidio tra il Co.Ge. e i genitori il Giudice può prendere provvedimenti (sanzioni ai genitori o anche rimozione dell’esperto e sua sostituzione).
Un legittimo interrogativo, rileva la relatrice, è il seguente: il punto 26 ci consente solo la nomina di un coordinatore genitoriale endoprocessuale o anche di quello extraprocessuale? Parrebbe, la norma, riferirsi solo a quello endoprocessuale, atteso il richiamo ai termini per il deposito di relazioni. Potrebbe poi esserci un Co.Ge. nominato alla fine del processo per assistere i genitori dopo di esso.
Fuori dal processo però, di sicuro, il costo per il Co.Ge. dovrebbe essere sostenuto dai genitori perché il patrocinio a spese dello Stato opera solo nell’ambito di un giudizio.
Ci si interroga a questo punto sulla possibilità di investire il servizio pubblico (compatibilmente con le risorse possibili)
Proprio a Torino, il Tribunale, nel 2022 ha disposto la nomina di un coordinatore all’interno dei servizi sociali con relazione da depositare 10 giorni prima dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e il servizio ha risposto che non c’era la risorsa. Si è attinto così, poi, dall’Albo dei CTU.
Dopo questa relazione, che ha avuto il merito di tracciare anche un quadro di come, prima e dopo la riforma Cartabia, è mutato l’approccio nei confronti del coordinatore genitoriale, ha preso la parola la Dott.ssa Maria Lamacchia la quale ha impreziosito il suo intervento con delle slides.
La relatrice, molto cortesemente, ha messo a disposizione una ricognizione scritta del suo approfondito intervento che riportiamo, testualmente, qui di seguito.
«Quando mi è stato chiesto di parlare in questo momento di incontro ho iniziato a riflettere sui diversi e vari aspetti relativi agli istituti in cui così tanto figure legali e psicologiche e professionisti della relazione sono impegnati. Ho cercato di capire come affrontare il tema indicato, vista alche l’alta competenza di chi mi sarei trovata di fronte. Ho modificato più e più volte le mie idee su come affrontare la riflessione, ma alla fine sono giunta alla conclusione di considerare dapprima i due Istituti singolarmente e successivamente proporvi un confronto tra loro.
Chi si trova a lavorare nell’ambito della psicologia forense ha dovuto far fronte a situazioni estremamente delicate e spesso difficili da decodificare, situazioni in cui l’alta conflittualità dei genitori investe, in maniera prorompente i minori che si incastrano all’interno di dinamiche relazionali disfunzionali che appesantiscono il percorso di crescita dei figli, ma che si riverberano anche sulle aree personologiche e sulle modalità di reazione agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno, nonché sulle modalità relazionali, ma anche sulla lettura e l’interpretazione dei dati di realtà, interpretazione che spesso viene sporcata dagli appesantimenti emotivi che si strutturano allorquando i minori vengono esposti a modalità conflittuali costanti, continue e dirompenti.
Ciò che accade è che allorquando tali situazioni approdano in ambito giudiziario, ci si trova dinnanzi ad empasse relazionali che spesso coinvolgono i diversi componenti del nucleo; più che mai in questi ultimi anni si sta assistendo a situazioni connotate dall’espulsione di una delle figure genitoriali da parte dei figli minori, fenomeno che risulta essere fortemente in crescita, connotando molte richieste di indagine peritale da parte dei Giudici che necessitano dal consulente nominato di risposte e considerazioni al fine di reperire i migliori supporti e sostegni orientati, quando possibile, alla ripresa dei rapporti padre-madre/figlio o alla ricerca delle migliori condizioni in tutela del minore e del suo benessere psicofisico.
Partiamo dunque dal comprendere cosa è una Consulenza tecnica di ufficio:
1 La Consulenza tecnica nel processo civile è l'attività esercitata da un esperto, munito di specifiche competenze e conoscenze, è quello strumento che consente al Giudice di ottenere informazioni indispensabili per formare la sua decisione.
Questo significa che in alcuni casi il Giudice ritenendo necessario un parere ed una valutazione tecnica degli elementi che emergono nel processo e che sono esibite dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni, richiede il parere di un professionista specializzato nel settore al fine di ricevere le informazioni più complete ed utili orientate a permettergli di prendere la decisione più adeguata alla tutela del minore.
2 Scopo della consulenza è dunque
quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che formula il giudice nell’udienza di conferimento incarico. I risultati della valutazione vengono esposti nell’elaborato peritale che prende il nome di consulenza tecnica di ufficio.
3 Quindi il Giudice, mediate la CTU chiede aiuto ad un esperto, per risolvere una questione di fatto, cioè un problema di interpretazione non di una norma giuridica, ma di un fatto storico che emerge dagli atti di un processo.
Sarà il consulente tecnico nominato, attraverso dunque il suo un articolato lavoro di osservazione, analisi, interpretazione e dunque valutazione dei dati forniti dalle parti, a portare al giudice considerazioni, riflessioni, dati, al fine di permettere allo stesso di considerare la situazione negli aspetti di globalità, ma anche nelle peculiarità delle singole parti, ricercando la miglior soluzione al fine di tutelare il minore. Il consulente è un tecnico dunque in quanto riceve una richiesta specifica del giudice attraverso i quesiti dallo stesso formulato e a cui il consulente deve rispondere. Il termine “d’ufficio” sta a significare che, come vedremo nei prossimi paragrafi, l’iniziativa di disporre la consulenza è appannaggio del giudice, anche se su eventuale richiesta delle parti processuali.
Quindi il Giudice ricorre al consulente tecnico per “leggere” meglio la realtà dei fatti e per ricavare, da un fatto noto, altri fatti che risultano ignoti al momento della disposizione della consulenza. Questo perché la controversia deve essere decisa sulla base della migliore scienza ed esperienza disponibile.
4 COMPITO DEL CTU
Non è quello di decidere la causa. Tale incombenza è del Giudice che essendo il perito dei periti può anche discostarsi dalle valutazioni del CTU fornendone motivazione
La funzione della CTU non è quella di determinare immediatamente il convincimento del giudice, ma di fornirgli un sostegno per l’interpretazione degli elementi che emergono dal processo, ivi compresi gli stessi mezzi di prova. In altre parole, è errato definire la ctu un mezzo di prova, essendo invece uno strumento di valutazione delle prove.
5 Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l'intervento del CTU, questi deve assolvere il compito fondamentale di "bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità" e tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte) di intervenire alle operazioni peritali e proporre istanze ed osservazioni. Deve rispondere alle domande poste dal "quesito", senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta. Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano i dettagli, si formulano usualmente delle risposte "sintetiche" alle domande poste. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti.
6 Il CTU dunque, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve:
· rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza superare i limiti. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale
· essere assolutamente obiettivo nell'espletamento dell'incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il CTU - quando richiesto - esprima valutazioni e considerazioni soggettive, ma solo sulla base della propria teoria di riferimento
· adottare il medesimo "metro" con le Parti (rigido, oppure flessibile, evitando "due pesi e due misure")
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· confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
· chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico
· può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto "ausiliario", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del CTU.
Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula "noto all'Ufficio"). In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).
L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente
«Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità»
È uso frequente (odierno) che il CTU - sempre su disposizione del Tribunale - esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti, quindi il consulente nominato dovrà inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d'ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della sintetica risposta alle stesse.
8 Ma adesso consideriamo le varie attività che il CTU svolge all’interno del processo civile
Egli deve rispondere al quesito (o spesso ai quesiti) formulato dal giudice, che come detto è l’unico soggetto che può disporre la c t u (mentre le parti processuali possono solamente richiederla). Si tratta, in sostanza, di un procedimento all’interno del processo in cui i compiti del c t u sono riassunti in: – rispondere ai quesiti posti dal giudice – essere presente alle udienze indicate dal giudice - Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell’incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice”
Passiamo adesso a parlare della coordinazione genitoriale, altro istituto ampiamente utilizzato da alcuni anni nelle controversie genitoriali.
9 Ma vediamo cosa è la coordinazione genitoriale
LA COORDINAZIONE GENTIORIALE
è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution) che ha come obiettivo la tutela del minore, bambino o adolescente che sia. E’ rivolto ai genitori la cui perdurante conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli.
Da alcuni anni si sta facendo strada questo nuovo istituto che se inizialmente veniva utilizzato all’esterno del processo, quando lo stesso era già terminato o in sostituzione della consulenza, solo in determinate e specifiche situazioni, attualmente inizia a rientrare all’interno del processo, venendo disposto dal Giudice stesso al fine di comprendere al meglio le caratteristiche delle parti ed al fine di evidenziare le possibilità di cambiamento e la disponibilità delle parti stesse di discostarsi dal conflitto riconoscendo appieno i bisogni del minore, allontanandosi dalle rigidità che nel tempo si sono strutturate anche in forma reattiva a situazioni vissute nei confronti del partner.
La coordinazione genitoriale è dunque un istituto a cui si può ricorrere in momenti diversi delle situazioni affrontate:
In particolare la Co.ge può:
10 -Essere disposta o consigliata dal Giudice al termine di un percorso peritale, avendo considerato le indicazioni fornite dal CTU che rileva nell’adesione alla coordinazione la possibilità di aiutare i genitori a trovare una condivisione genitoriale, permettendo al contempo al minore di ritrovare una genitorialità reale e scevra da pregiudizi e da conflitti in cui questi è spesso invischiato, inconsapevolmente e senza volontà.
Essere richiesta dalle parti o dai legali in precedenza al processo o in alternativa alla CTU.
Essere disposta dal Giudice durante il processo. In questo caso il coordinatore diviene ausiliario del Giudice e deve assolvere alle indicazioni/richieste dello stesso, stilando, periodicamente secondo le tempistiche indicate dal Giudice stesso una relazione e stilando anche una relazione finale al termine del percorso disposto.
Ma vediamo nello specifico gli obiettivi della coordinazione genitoriale:
11 La coordinazione prevede che un terzo imparziale, professionista adeguatamente formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica la co-genitorialità attraverso l’implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall’autorità giudiziaria e di quelle che saranno prese all’interno del processo di CO.GE sulla base del riconoscimento dei bisogni dei figli.
Il coordinatore genitoriale, previo consenso dei genitori, potrà suggerire soluzioni, fornire raccomandazioni e nei limiti del mandato ricevuto, assumere decisioni nell’interesse dei figli.
E’ da rilevare che spesso, all’interno del percorso di coordinazione il coordinatore si trova a dover assumere decisioni, in particolare all’inizio del percorso, essendo i genitori ancora vivamente toccati dalle tensioni che hanno contraddistinto la relazione e le dinamiche di vita insieme. Si auspica che la coordinazione, soprattutto nell’assunzione delle decisioni, possa divenire, per i genitori, esempio delle modalità da seguire al fine di raggiungere decisioni adeguate e costruttive per i figli.
12 Quindi la coordinazione è rivolta, nel proprio oggetto di intervento
La coordinazione è rivolta ai genitori, è orientata a garantire ai figli un cammino di crescita sereno, teso a non far incorrere gli stessi in un rischio evolutivo,
La Co.ge prevede la presenza di un terzo imparziale che aiuti i genitori conflittuali ad assumere comportamenti rispettosi del diritto del minore di poter godere della bigenitorialità.
13 Ma passiamo a capire come si nomina un coordinatore genitoriale
Il coordinatore genitoriale può essere nominato con un provvedimento previo consenso dei genitori. Tale provvedimento può essere stilato in maniera molto dettagliata o generica.
Può essere nominato con un provvedimento di invio ai Servizi Sociali con indicazione a questi di utilizzare il metodo CO.GE
Oppure può essere nominato con nomina diretta dal Giudice come ausiliario dello stesso
O ancora la Nomina può avvenire su accordi tra i genitori
14 A questo punto ritengo utile considerare il ruolo del coordinatore genitoriale che è utile distinguere al fine di comprendere al meglio gli obiettivi a cui una eventuale nomina di coordinazione mira:
il Co.Ge. Ha un ruolo educativo: trasmette conoscenze sulla psicologia infantile e sulle tecniche di comunicazione efficace; inoltre attraverso l’assunzione di decisioni o l’avvicinamento dei genitori stessi a strategie che possano permettergli di assumere le migliori decisioni per i figli, il coordinatore propone un ruolo educativo, tratto peculiare dell’istituto della coordinazione.
- il Co.Ge. vigila sull’osservanza dei provvedimenti emessi dal Tribunale e sull’aderenza, da parte dei genitori, rispetto alle indicazioni ricevute; Quindi il co.ge monitora e nel caso interviene in caso i genitori non rispettino i provvedimenti emessi dall’Ill.mo Giudice, considerando ed intervenendo anche rispetto alle indicazioni fornite dallo stesso. Tali azioni possono essere agite anche attraverso il raccordo con le figure vicine alle parti o con le figure istituzionali impegnate nel sostegno dei genitori
- il Co.Ge. può incontrare i minori coinvolti nel conflitto, coordinandosi con tutti i professionisti coinvolti nel caso anche quelli che si occupano dei minori stessi, considerando e valutando insieme agli stessi il percorso orientato ai figli.
- il Co.Ge. infine può, in caso tale azione sia stata concordata precedentemente o in caso il coordinatore sia stato nominato all’interno del processo, riferire al Tribunale l’andamento del caso. Sarà il Giudice ad indicare i termini intermedi in cui il coordinatore dovrà inviare le relazioni informative rispetto al percorso e la relazione finale rispetto al termine dello stesso, sempre fissato dal Giudice.
15 Per meglio esprimere il senso della coordinazione genitoriale ritengo si possano utilizzare alcune parole che definisco chiave e che specificano ed indicano gli intenti del percorso di coordinazione. Le parole che meglio indicano dunque l’istituto sono:
Guidare-coordinare-assistere i genitori ad attuare il piano genitoriale (scelte, decisioni, provvedimenti ed indicazioni fornite dal Giudice in tutela del minore)
Facilitare la risoluzione delle dispute
Aiutare i genitori a comunicare e negoziare
Coordinare gli interventi di tutti gli operatori di rete
Nel caso, riferire al Giudice gli esiti dei diversi percorsi affrontati dal nucleo e gli esiti della coordinazione
16 Quindi la coordinazione offre ai genitori l’opportunità di comunicare in modo efficace, rispettare gli accordi genitoriali e i provvedimenti del Tribunale, proteggendo i propri figli dall'impatto del conflitto genitoriale. Un Coordinatore Genitoriale formula raccomandazioni, suggerisce soluzioni, assumendo anche, come precedentemente rilevato, decisioni nell’interesse del minore.
17 Ma quali sono le sfere di intervento del coordinatore genitoriale?
Il coordinatore può decidere in merito a varie questioni:
• Piccole modifiche o chiarimenti sul tempo di permanenza o sulle condizioni delle visite tra cui, vacanze, festività e variazioni temporanee rispetto al piano genitoriale esistente;
• Procedure per il passaggio o lo scambio dei figli, inclusi data, ora, luogo, mezzi di trasporto e trasportatore;
• Gestione dell'assistenza sanitaria, per esempio: visite mediche, odontoiatriche, oculistiche, ecc..
Inoltre il coordinatore può intervenire anche in merito a:
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· Aspetti legati allo sviluppo dei figli quali: interventi educativi, orario di gestione del sonno, alimentazione e aiuto nello svolgimento dei compiti a casa;
· Psicoterapia o altre cure per la salute dei figli
· Istruzione o strutture di assistenza all’infanzia, come la scelta della scuola, tutoraggio, centri estivi, partecipazione a programmi di educazione speciale o altre importanti decisioni educative;
Può inoltre lavorare sulle:
· Attività extracurricolari, sport, campi estivi gite scolastiche o vacanze studio ecc.;
· Pratica ed insegnamento della religione;
· Organizzazione di viaggi e delle pratiche per il passaporto o dei documenti dei figli;
· Abbigliamento e beni personali dei figli;
· Comunicazione verbale o scritta tra genitori in merito ai figli;
Infine il Co.ge si occupa:
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· Cambiamenti dell'aspetto esteriore dei figli, inclusi tagli di capelli, tatuaggi, piercing all'orecchio e al corpo e chirurgia estetica;
· Ruoli e contatti con altre figure significative e gestione delle famiglie allargate;
Infine è importante evidenziare che :
· Un Coordinatore Genitoriale non deve prendere decisioni che potrebbero cambiare l’affidamento o modificare sostanzialmente il piano genitoriale.
Chi si è occupato di coordinazione genitoriale sa che nel corso dell’intervento può capitare di occuparsi di molte incombenze, tra le più disparate:
mi è capitato, per esempio di occuparmi di chi avrebbe dovuto comprare la coroncina per la comunione di una bimba. Il padre avrebbe avuto con sé la piccola nel giorno della comunione e richiedeva di comprare lui l’acconciatura per la figlia, la madre evidenziava il desiderio di occuparsene, rilevando la volontà della figlia di condividere la scelta con lei, in quanto femmina.
I due genitori si erano bloccati in una impasse che stava mettendo la piccola in una posizione di fatica emotiva. La bimba era venuta a conoscenza che i due non si erano ancora accordati rispetto alla scelta di chi avrebbe fatto con lei o per lei l’acquisto e questo l’aveva messa in grande agitazione. In tale situazione ho cercato di comprendere quale fosse il bisogno della minore, ascoltando anche la figura paterna che non si era, in quel caso preoccupata di considerare il momento delicato della figlia. Facendo riflettere i signori sulla possibilità di occuparsi in maniera egualitaria dei preparativi della cerimonia abbiamo stilato una lista di incombenze per la giornata della comunione, dividendo i compiti. Ciò che è venuto fuori è stato che i signori hanno avuto chiara la percezione di potersi occupare entrambi della comunione della figlia rilassandosi rispetto alle prese di potere in cui si erano bloccati fino a quel momento e riuscendo a divedersi i compiti, anche con il mio aiuto e in base alle proprie attitudini. La mamma ha dunque comprato la coroncina, si è occupata di portare la bimba dal parrucchiere ed acquistare il vestito che è stato indossato a casa del padre che ha poi portato la bimba presso la mamma per gli ultimi ritocchi. Il signore si è occupato delle fotografie e delle bomboniere, accompagnando la bimba in chiesa per la cerimonia.
In un’altra occasione, in una situazione in cui il figlio dei signori sarebbe stato bocciato nella scuola frequentata per tutto l’anno, compito del coordinatore è stato quello di far riflettere i genitori rispetto alla possibilità di continuare il percorso presso la stessa scuola, anche in considerazione delle fatiche emotive mostrate dal minore, sia a causa dell’altissima conflittualità presente tra i genitori, sia a causa del momento peculiare del ciclo di vita in cui lo stesso si trovava: l’adolescenza. Mi sono trovata dunque a condividere con i genitori la riflessione del momento faticoso in cui il minore versava facendo loro considerare la mancanza di forza ed energia necessarie al fine di perseguire un percorso scolastico positivo ed adeguato. Sicuramente una delle difficoltà sperimentate da me in quel momento è stata mettere i genitori dinnanzi alle fragilità del proprio figlio, genitori che fino a quel momento avevano considerato il minore come manipolatorio ed opportunista, anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso davanti al giudice nel momento della sua audizione. Pian piano i genitori hanno compreso di dover riconsiderare l’immagine costruita del figlio, permettendo a se stessi, e dunque anche a lui, di affrontare un percorso scolastico più adeguato alle sue peculiarità del momento alle sue attitudini, aiutandolo a vivere l’ambito scolastico in maniera meno ansiogena ed angosciata. Nel tempo, successivamente a tale presa di contatto dei genitori, abbiamo considerato un paio di istituti ed indirizzi scolastici al fine di effettuare il cambio. Mi sono occupata dunque di organizzare con i genitori l’eventuale cambio scolastico considerando con gli stessi l’importanza di andare a fare un sopralluogo negli eventuali istituti scelti, parlando con preside o vicepreside e reperendo la disponibilità di acquisizione del minore presso il loro istituto. Nel frattempo abbiamo considerato come comunicare questa possibilità al minore evidenziandogli quanto il possibile cambio non fosse da considerarsi punitivo rispetto alle sue competenze e alle sue attitudini, ma rilevando allo stesso le fatiche vissute nell’anno affrontato e la necessità di preservare forza ed energia al fine di potersi occupare, oltre che del suo percorso scolastico, anche del suo riassetto emotivo imparando a gestire la rabbia, la frustrazione e la grande tensione percepita e mal gestita fino a quel momento.
E ancora:
In un altro percorso di coordinazione genitoriale per esempio è stato necessario dirimere la scelta del dentista per un minore che avrebbe dovuto essere curato con delle otturazioni, ma vi era anche la necessità di considerare il preventivo fornito dagli specialisti per un percorso odontoiatrico che avrebbe richiesto un apparecchio dentale. In quel caso i signori da tempo non convergevano rispetto alla scelta del professionista da incaricare non essendo fiduciosi della scelta proposta dalla controparte. Purtroppo i signori erano da molto tempo bloccati in questa non scelta, tanto che più di una volta era stato necessario ricorrere ad un pronto soccorso a causa del dolore importante. In questa situazione ciò che ho svolto è stata un’attenta analisi dei due preventivi proposti dai signori richiedendo anche una consulenza ad un professionista terzo al fine di dirimere aspetti tecnici che da me non potevano essere conosciuti in quanto non di mia competenza. Alla luce delle risultanze ho proposto ed evidenziato i pro e i contro delle scelte indicate dai genitori, rilevando che la mamma aveva comunicato di rifiutarsi di portare la bimba dal dentista eventualmente scelto dal padre in quanto troppo distante scomodo dal proprio luogo di residenza. Alla luce dei dati raccolti, dopo una lunga riflessione condivisa con i genitori considerando le spese di trasporto per il raggiungimento di entrambi i professionisti scelti e la disponibilità paterna nell’accompagnare la bambina presso lo studio dentistico, ma anche l’indisponibilità della mamma derivante dei problemi di lavoro ad occuparsi dell’accompagnamento, con grande fatica e difficoltà è stato possibile effettuare una scelta del professionista che ha iniziato sin da subito ad occuparsi del caso della minore. Non nego che per esempio in quella situazione il genitore che ha dovuto rinunciare alla propria proposta ha sicuramente fatto fatica a “recedere da ciò che fino ad allora aveva evidenziato in merito a quelle che egli riteneva fossero migliori condizioni da lui proposte rispetto a quelle evidenziate dalla controparte; compito del coordinatore è stato anche quello di far comprendere al genitore che tale scelta è stata adeguata per la minore che avrebbe potuto avere una costanza negli accompagnamenti considerando anche il risparmio che ci sarebbe stato nel trasporto della piccola presso il dentista stesso in quanto il padre avrebbe accompagnato la bimba presso il professionista nei giorni di sua competenza. Al fine di rassicurare la signora è stato concordato che la stessa potesse, allorquando ella avrebbe ritenuto necessario, contattare telefonicamente il dentista al fine di ricevere direttamente notizie di informazioni sul percorso della figlia.
In un’altra occasione ancora è stato considerato un temporaneo cambio dei fine settimana tra i due genitori in quanto uno dei due non risultava concorde a far partecipare il bimbo ad un torneo successivo ad un corso a cui il bimbo aveva partecipato durante l’anno scolastico. In tale situazione, considerando il desiderio del bimbo di voler chiudere, insieme ai propri compagni, il percorso affrontato, ma valutando anche che il papà avrebbe avuto piacere, come dichiarato, di trascorrere il fine settimana con il figlio facendo attività diverse da quella disposta nella giornata contesa, la mamma ha accettato di modificare il fine settimana di sua competenza accogliendo l’istanza del minore, ma anche quella del padre. Pur avendo risolto la contesa ed il conflitto in quella situazione mi sono però anche occupata di cercare di evidenziare papà che il tempo utilizzato per accompagnare il figlio al torneo, attività non direttamente condivisa con il bambino, non sarebbe stata una perdita del tempo condiviso con il figlio, evidenziando al signore che il bimbo si sarebbe sicuramente ricordato nel tempo il momento in cui era stato accompagnato al torneo dal papà facendo comprendere al padre la ricchezza e l’importanza di condividere anche solo quelli che egli riteneva essere “trasporti del figlio”.
20 Consideriamo adesso i benefici dell’istituto della coordinazione genitoriale sui figli:
• Riduce i danni legati all’esposizione del conflitto cronico
• Garantisce la presenza attiva di entrambi i genitori nella vita dei figli
• Permette ai figli di comprendere che possono continuare ad amare entrambi i genitori, manifestando liberamente il loro amore, senza temere che ciò che provano per un genitore possa ferire l’altro
• Sposta l’idea che la ‘colpa’ della separazione sia tutta di un genitore che spesso viene evitato o rifiutato
• Preserva la dignità del ruolo di genitore al di là della coniugalità
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• Pone l’attenzione sul ruolo dei figli, permettendo agli stessi di concentrarsi su aspetti a loro più attinenti: scuola, amici, sport ecc.
• Garantisce la soddisfazione dei desideri e dei bisogni dei minori e non quelli degli adulti
• Migliora la capacità di adattamento dei figli alla nuova situazione familiare
• Garantisce l’accesso del figlio all’altro genitore
• Garantisce al minore una vita sufficientemente accettabile
22 Nonostante i benefici presenti nell’istituto della coordinazione in merito alla relazione genitoriale e all’ allentamento dei conflitti, vi sono in esso anche alcuni limiti in particolare allorquando la
nomina del coordinatore avviene all’interno del processo. Tale situazione rischia di far perdere al professionista la completa neutralità, limitando le parti che percepiscono una forma di valutazione.
Quando il Co.ge è dentro il processo dunque, non è più svincolato dai meccanismi processuali e giuridici.
Vi è infatti, alla base della scelta di utilizzare la coordinazione genitoriale, una motivazione differente tra chi accede alla coordinazione prima o dopo il processo e durante lo stesso. Da ciò può modificarsi il risultato o la tenuta dei cambiamenti raggiunti in quanto essi dipendono molto e prevalentemente dalla motivazione e dalla consapevolezza della necessità del cambiamento da parte delle figure adulte di riferimento dei minori.
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Quando il Coordinatore è un ausiliario del Giudice, essendo da lui nominato, questi è in una posizione meno svincolata poiché dentro il processo; ci si deve chiedere dunque:
- Come reagiscono le parti?
- Le parti si pongono con reale autenticità o assumono un atteggiamento funzionale alla relazione?
E’ da rilevare che in tale situazione:
- Il coordinatore può funzionare come coordinamento della rete
- Successivamente al processo, il coordinatore potrebbe funzionare, insieme al curatore e /o ai legali, come sostegno.
A questo punto credo sia d’obbligo proporvi, in maniera concisa e sintetica, ma soprattutto visibile, una contrapposizione tra CTU e Coordinazione.
Partiamo da chi e quando vengono disposti i due istituti
24 Se la CTU viene sempre disposta dal Giudice che chiede aiuto ad un esperto per risolvere una questione di fatto, cioè un fatto storico che emerge dagli atti, il contesto della CTU è dunque endoprocessuale.
La Coordinazione invece è un istituto che può essere proposto dai legali e concordato tra le parti. Può essere anche attivata all’interno del processo e in questo caso il coordinatore diviene ausiliario del Giudice che ne dispone l’attivazione. E’ un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che ha come obiettivo la tutela del minore, bambino o adolescente che sia. E’ rivolto ai genitori la cui perdurante conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli.
25 Nella CTU dove si presenti la necessità, il Giudice può richiedere dunque di essere assistito, per il compimento del processo, da un professionista dotato di particolare competenza tecnica ed iscritto in un apposito albo che svolge il ruolo di consulente ausiliario e che tramite un’accurata indagine, possa trovare risposta a quesiti di natura tecnica importanti per la risoluzione della causa.
Nella coordinazione invece, il Coordinatore Genitoriale dovrebbe agire a seguito del provvedimento del Tribunale o del mandato delle Parti o dei loro rispettivi Avvocati. Il coordinatore viene dunque scelto/proposto dai legali stessi tra i professionisti in possesso dei titoli di studio e della formazione necessaria per intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale. Spesso accade che sia il CTU ad indicare la necessità di un percorso di coordinazione, lasciando ai CCTTP la possibilità di raccordarsi e concordare il nome del professionista.
Passiamo adesso alla tipologia di percorso
26 Quindi la CTU e’ un percorso valutativo. Raccoglie informazioni da riferire al Giudice, leggendo i dati acquisiti, sia nel contenuto, sia nelle modalità in cui gli stessi vengono riportati e leggendoli in senso clinico.
La coordinazione non è valutativa, ma è un istituto di accompagnamento e supporto, essa ha un taglio educativo. Tutela la genitorialità, accompagnandola nella stesura di un progetto condiviso per il benessere del/dei figli.
Inoltre penso sia necessario contrapporre gli obiettivi della coordinazione con quelli della CTU. Nel particolare, la CTU e la Coordinazione hanno come obiettivi:
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CTU
§ Valutazione delle capacità genitoriali
§ Valutazione del benessere psicofisico dei figli minori
§ Valutazione della relazione dei genitori con ciascun figlio
§ Valutazione della capacità del singolo genitore di garantire la figura dell’altro
Inoltre la CTU è orientata alla
CO.GE
§ Monitoraggio del rispetto del decreto del Giudice
§ Riduzione del livello di conflittualità
§ Riduzione del rischio di danno per i minori
§ Verifica dei bisogni della famiglia
Per quanto riguarda la Co.GE essa si occupa
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§ Valutazione del tipo di affidamento più adatto per garantire le esigenze del minore
§ La CTU fornisce poi Indicazioni su:
§ Eventuali interventi di sostegno a favore della prole o dei genitori
§ Migliore collocazione abitativa dei figli
§ Proposta di calendario di visita per il genitore non collocatario
· Esecuzione decisioni rispetto ai figli
· Contatti e raccordo con tutti i soggetti di riferimento per il nucleo familiare
· Accompagnamento verso una comunicazione più efficace e funzionale
· Proteggere e sostenere e preservare la relazione genitoriale
· Accompagnamento nelle scelte che riguardano la prole
· Elaborazione ed implementazione del progetto genitoriale
29 Altra contrapposizione riguarda le funzioni, l’atteggiamento, lo stile, le figure coinvolte e la possibile riservatezza dei due istituti e del professionista che li conduce, ma anche la documentazione utilizzata all’interno del percorso ed i tempi di ciascuno di essi, possiamo dunque distinguere:
FUNZIONI CTU
Osservazione
Descrizione
Valutazione
Interpretazione
Ipotesi
ATTEGGIAMENTO CTU
Obiettivo
Imparziale
FUNZIONI CO.GE
Osservazione
Monitoraggio
Descrizione
Orientamento
Accompagnamento
Educazione
Coordinamento
ATTEGGIAMENTO CO.GE
Obiettivo
Imparziale
Equidistante o equivicino
Correttivo
Contenitivo
30
STILE CTU
Autorevole
Direttivo
FIGURE COINVOLTE NELLA CTU
Genitori
Figli minori
Famiglie di origine
Adulti di riferimento per la prole (insegnanti, medici, altri eventuali specialisti)
Operatori del Servizio Sociale e/o sanitario
RISERVATEZZA
Non dovuta
STILE CO.GE
Autorevole
Direttivo
Contenitivo
FIGURE COINVOLTE NELLA CO.GE
Genitori
Legali
Figli minori
Adulti di riferimento per la prole (insegnanti, medici, eventuali altri specialisti)
Operatori del Servizio Sociale e/o sanitario
RISERVATEZZA
Non dovuta
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DOCUMENTAZIONE CTU
Nomina e successivo giuramento
Relazione peritale
Risposte alle osservazioni dei consulenti di parte
TEMPI CTU
60-90 Giorni +15 +15 a discrezione del Giudice
Eventuale richiesta di proroga (per specifici approfondimenti o con valenza conciliativa se richiesta dal Giudice).
DOCUMENTAZIONE CO.GE
Contratto iniziale
Sintesi scritta di ciascun incontro
Relazione periodica a documentazione di cosa avviene nel percorso di CO.GE (se richiesta dal Giudice e se la CO.GE si svolge all’interno del processo per cui il coordinatore diviene ausiliario).
TEMPI CO.GE
9 mesi circa rinnovabili fino a 24 mesi
32 Inoltre altra contrapposizione possibile tra i due istituti riguarda i possibili benefici tratti dagli stessi:
BENEFICI CTU
Aiuto ai genitori nel considerare e riconoscere le proprie fragilità, nel ruolo genitoriale, ma anche nella gestione delle dinamiche relazionali.
Consapevolizzazione della necessità di eventuali aiuti e sostegni, sia per se stessi, sia per la prole.
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Riconoscere la conflittualità presente all’interno della coppia genitoriale, prendendone atto ed accettandola come dato di fatto e prendendo atto della ricaduta della stessa sui figli
I BENEFICI DELLA COGE
Aiuto ai genitori per imparare nuove modalità e tecniche di comunicazione
Sostegno alla coppia genitoriale nell’obiettivo di riconoscere i bisogni del minore, sganciandosi dai propri principi ed accogliendo i bisogni del figlio
Educare i genitori ad un atteggiamento realmente bi-genitoriale, permettendo la gestione di una genitorialità condivisa e mostrandolo al minore.
34 Ritengo infine importante evidenziare quanto, gli interventi di cui abbiamo discusso oggi, risultino, nella loro attivazione, una risorsa uno per l’altro. In particolare, nell’effettuazione di una consulenza tecnica di ufficio, emergeranno elementi utili al percorso di coordinazione. In particolare sarà utile al coordinatore conoscere le condizioni psicofisiche dei minori, le competenze genitoriali dei genitori, punti di forza e punti di debolezza, l’analisi del conflitto considerato dal consulente nominato e la valutazione degli ambiti specifici rilevati dal consulente del Giudice sui quali il coordinatore può iniziate a lavorare.
Dott.ssa M. Lamacchia»
Al termine di questa lunga ed interessante disamina l’Avv. Reale ha ceduto la parola alla Dott.ssa Daniela Giannone, per l’ultimo intervento.
La Co.Ge., ha premesso la relatrice, ha una natura privatistica ed è anche uno strumento di prevenzione della conflittualità.
Dal calendario degli incontri, a chi va a prendere il minore, le decisioni più legate al quotidiano sono poi anche quelle che hanno ingresso nel giudizio. I provvedimenti dei Giudici, su aspetti così concreti, non possono più di tanto risolvere i problemi.
Poi spesso intervengono condanne della CEDU per questi affidamenti di incarichi a servizi che, essendo oberati, restano inerti.
Le parti possono liberamente scegliere in qualsiasi momento di affidarsi ad una coordinazione genitoriali e la Dott.ssa Giannone stessa - ha ricordato - ha usufruito dei risultati di una mediazione intrapresa volontariamente dalle parti.
Il Co.Ge. deve intervenire sulla quotidianità, si questioni pratiche.
Imporre d’ufficio un ausiliario non avrebbe senso perché non sarebbe una scelta partecipata.
La non tempestività d’intervento potrebbe comportare la rovina di una relazione genitore-figlio.
Se si devono ad esempio aspettare i servizi con i loro tempi (quando per di più ci sono di mezzo le vacanze estive) per recuperare un rapporto familiare si finisce per perdere tutto irrimediabilmente.
Il Tribunale di Mantova (05/05/2017) ha disposto la nomina di un coordinatore genitoriale su indicazione del CTU.
Il Tribunale di Pordenone ha visto nel Co.Ge. quasi un’alternativa al curatore speciale del minore, ma meno invasivo.
Il Tribunale di Modena non ha accolto la richiesta considerando il Co.Ge. una figura esterna al nostro ordinamento.
Il Tribunale di Torino non l’ha nominato in assenza di una normativa che lo legittimasse.
A volte però il Tribunale ha recepito l’accordo raggiunto anche con il ricorso di questa figura terza, esterna al processo.
Il Tribunale di Milano, su mandato privato a base volontaria, ha nominato un esperto.
Il Tribunale di Civitavecchia ha siglato un Protocollo con le ASL.
Il Tribunale di Milano (29/07/2016) ha riconosciuto al Co.Ge. funzioni su aspetti concreti (decisioni di taglio pragmatico-organizzativo) che però non entrano in valutazioni sulla genitorialità.
A differenza dei servizi il Co.Ge., dunque, è una persona fisica specifica che può intervenire tempestivamente.
La rassegna giurisprudenziale offerta dalla relatrice, dunque, in sostanza ha fatto emergere due poli interpretativi: quello dei tribunali favorevoli all’affidamento dell’incarico (anche prima della riforma) e quelli dei tribunali, compreso quello di Torino, che non è contrario ad accogliere soluzioni concordate dalle parti, fuori dal processo, anche con l’intervento di una figura terza.
L’intervento della Dott.ssa Giannone ha così concluso magistralmente il quadro della materia affrontata nel convegno.
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Se non c’è spazio sufficiente per tutte le automobili l’assemblea del condominio può disciplinare le modalità d’uso del parcheggio
Ciascun partecipante del condominio può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Parcheggio nel cortile condominiale, cosa dice la Cassazione Riferendosi proprio a quanto disposto da questo articolo del Codice Civile, come evidenziato da Italia Oggi, la Cassazione ha più volte sottolineato “che non costituisce violazione della fondamentale regola paritaria dettata dall’art. 1102 c.c. un uso più intenso della cosa da parte del partecipante, che non ne alteri la destinazione, nei casi in cui il relativo esercizio non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini, fermo restando che, per quanto attiene ai cortili, ove le caratteristiche e le dimensioni lo consentano e i titoli non vi ostino, l’uso degli stessi per l’accesso e la sosta dei veicoli non è incompatibile con la funzione primaria e tipica di tali beni”. Quindi, fermo restando il principio stabilito dall’articolo 1102 del Codice Civile, i condomini possono intervenire per disciplinare al meglio l’utilizzo delle parti comuni. Questo significa che l’assemblea condominiale può ad esempio deliberare a maggioranza l’utilizzo a turni dei posti auto nel cortile. La delibera condominiale assunta a maggioranza relativa all’utilizzo turnario dei posti auto nel cortile può anche innovare il regolamento condominiale. Questo perché la clausola che disciplina le modalità d’uso dei beni comuni non è di tipo contrattuale e quindi non necessita dell’unanimità dei consensi. L’assemblea condominiale può inoltre autorizzare la realizzazione di nuovi posti auto nel cortile condominiale da cedere annualmente in uso ai condòmini proprietari di una seconda auto a fronte del versamento di un contributo, non trattandosi di attribuzione in via esclusiva e per un tempo indefinito. Read the full article
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Vivere da Pensionati all'estero dove conviene?
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Vivere da Pensionati all'estero dove conviene?
Se sei un pensionato italiano in cerca di un Paese in cui trasferirti per ottenere una tassazione ridotta sulla tua pensione, questo report è quello che fa per te. In questa guida ti illustrerò il miglior paese in cui emigrare se sei un pensionato alla ricerca di una tassazione ridotta.
La scelta del Paese in cui emigrare è un passo importante da prendere in considerazione. Oltre al livello di vita, alle aspettative e al costo della vita, è fondamentale valutare anche gli aspetti fiscali. In particolare, è importante tenere in considerazione i vantaggi fiscali che uno Stato può offrire ai pensionati stranieri.
In questo report ti illustrerò perchè l’Albania e il miglior paese con il più basso livello di tassazione per i pensionati. Questi paese ha un regime fiscale particolare volto ad attrarre i pensionati provenienti da altri Paesi del mondo.
È importante sottolineare che, per ogni Paese, è fondamentale rispettare la normativa fiscale nazionale e convenzionale legata al trasferimento di residenza fiscale all’estero. In questo modo, potrai evitare eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Non perdere l’opportunità di trovare il Paese perfetto per te e la tua pensione. Scopri il miglior paese in cui emigrare se sei un pensionato alla ricerca di una tassazione ridotta e valuta attentamente le diverse opzioni a tua disposizione.
Residenza fiscale per i pensionati all’estero
Trasferirsi all’estero può avere importanti convenienze fiscali. L’articolo 3 del DPR n. 917/86 (TUIR) stabilisce le regole di tassazione per i soggetti residenti e non residenti in Italia. I soggetti fiscalmente residenti in Italia devono dichiarare in Italia tutti i loro redditi, ovunque prodotti, secondo il principio della “worldwide taxation”, mentre i soggetti non residenti fiscali sono tenuti a dichiarare in Italia solo i redditi ivi prodotti (a meno che non siano soggetti a particolari convenzioni bilaterali).
È importante capire come diventare residenti fiscali all’estero. Per essere considerati tali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (ovvero per 183 giorni negli anni normali, 184 nei bisestili) e contemporaneamente iscritti all’A.I.R.E.; non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno (ex art. 43 c.c.); non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno (ex art. 43 c.c.).
Se anche solo una di queste condizioni viene meno, si è considerati residenti fiscali in Italia. Inoltre, ai sensi della legislazione italiana, si è considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (ex art. 2, co. 2-bis del TUIR). Si tratta di territori individuati con decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Nessun problema Azeta Consulting segue tutte le pratiche in Ambasciata d’Italia a Tirana per il cambio di residenza e iscrizione AIRE.
Vivere da pensionati in Albania
Contrariamente ad altri paesi che sono lontani e che possono avere una barriera linguistica, come Portogallo e Romania, l‘Albania rappresenta una meta interessante per i pensionati Italiani (molte persone parlano Italiano) stranieri grazie al suo regime fiscale favorevole.
I residenti fiscali in Albania pagano le tasse solo sui redditi guadagnati nel paese, senza essere tassati sulle pensioni estere (la tassazione è solo all’1%). Inoltre, il paese ha sottoscritto accordi fiscali bilaterali con molti altri paesi, evitando la doppia imposizione. (azeta consulting segue tutte le tue pratiche di cambio residenza e iscrizione all’AIRE)
Il tenore di vita in Albania è in costante miglioramento e offre una buona qualità della vita a un costo accessibile. Il paese vanta una bassa criminalità e una popolazione accogliente e amichevole. Inoltre, l’Albania offre una varietà di paesaggi mozzafiato, dalle coste del Mediterraneo alle montagne delle Alpi albanesi.
L’Albania ha anche una stabilità finanziaria grazie alle riforme economiche degli ultimi anni. Il paese ha registrato un’espansione economica costante, un tasso di inflazione moderato e un debito pubblico relativamente basso. Il sistema sanitario pubblico e privato è molto sviluppato, con medici e operatori sanitari altamente qualificati e costi inferiori rispetto ad altri paesi europei.
Infine, l’Albania offre interessanti opportunità immobiliari per i pensionati che desiderano acquistare proprietà a prezzi convenienti, (agenzia immobiliare convenzionata) in particolare lungo la costa. Il prezzo medio delle case in Albania è inferiore rispetto ad altri paesi europei. In generale, l’Albania rappresenta una meta ideale per i pensionati che desiderano vivere in un paese economicamente stabile, con un basso costo della vita e un clima piacevole e accogliente a 1 ora di traghetto dall’Italia.
Per tutte le pratiche di Residenza, Iscrizione AIRE presso Ambasciata d’Italia a Tirana e apertura del tuo conto corrente presso Banca INtesa in Albania, Azeta consulting ti accompagna nelle procedure per evitarti errori.
Sei un pensionato Italiano? Che aspetti scrivici subito per conoscere le modalità di spostamento della tua pensione e della residenza siamo quì per seguirti.
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Responsabilità civile - risarcimento danni - responsabilità medica
Cass. civ., 15 marzo 2024 n. 7074 Nella ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest’ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente; la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale con il medico che diviene quindi direttamente responsabile ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo. Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma a essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l’inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità. Read the full article
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Perquisizioni calcio: il mondo del pallone al centro dell'attenzione
Perquisizioni e calcio, un binomio che ultimamente è spesso al centro dell'attenzione. Le vicende della Juventus legate a plusvalenze, falsi in bilancio, manovre stipendi ed aggiotaggio hanno messo sotto la lente d'ingrandimento un mondo del pallone ormai non più così affascinante come qualche decennio fa. Le ultime, in ordine temporale, sono state le perquisizioni nelle sedi di Lazio, Roma e Salernitana. Perquisizioni calcio: cos'è successo negli ultimi giorni? Un pomeriggio, tre perquisizioni in contemporanea. Interessate sono state tre club di Serie A ovvero Roma, Lazio e Salernitana che hanno accolto squadre della Guarda di Finanza nei loro centri sportivi. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito, secondo la nota poi emessa dalla GdF, "nell'ambito di una indagine sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di taluni calciatori". Perché ci sono state le perquisizioni? Bisogna ,però, distinguere bene le motivazioni delle perquisizioni. Sempre tramite la nota della Guardia di Finanza, la AS Roma ha "subito" questa provvedimento alla luce delle "attività di polizia giudiziaria che si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021. Il provvedimento in esecuzione è stato emesso nell'ambito della fase delle indagini preliminari (tuttora in corso), allo stato delle attuali acquisizioni probatorie ed è doveroso sottolineare che, sino a un giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati" Le perquisizioni alla SS Lazio ed alla US Salernitana, invece, fanno seguito alle "attività di polizia giudiziaria che si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società avvenute nelle stagioni sportive 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Le indagini in corso, di cui è titolare la Procura della Repubblica di Tivoli, competente sul luogo ove ha sede legale la "S.S Lazio SpA", non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica di cui vi è stata notizia sugli organi di informazione. Si procede per i reati di cui agli artt. 8 e 2 D.Lvo 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), nonché per i reati di cui agli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. (delitti di false comunicazioni sociali) nei confronti di alcune persone che, come ricordato, devono ritenersi innocenti fino a una condanna definitiva" Ennesimo scandalo del pallone? Alla luce di questi nuovi risvolti, siamo di fronte al nuovo scandalo del pallone? La domanda che tutti si pongono, però, non è questa. Il quesito che tutti i tifosi si pongono, infatti, è: siamo di fronte alla diretta conseguenza dei fatti che coinvolgono la Juventus? Non è mistero che a causa dei processi penali, amministrativi e sportivi che vedono la Juventus imputata abbiano "risvegliato" le varie procure italiane. Domande, indagini, accuse, processi e sentenze. Un dejà vu datato 2006 che il calcio italiano aveva l'obbligo di non far ripetere mai più ed invece ha fallito. Ancora un volta, il mondo del pallone tricolore ha fallito. Gli alibi non mancano, le scuse sono infinite tra i vari "i costi sono aumentati in maniera spropositata", "il covid ha "ucciso" le società calcistiche" oppure il sempreverde "lo fanno tutti". La realtà, però, è una sola una: il prodotto calcio, ancora una volta, subisce un colpo durissimo. Il maltrattato prodotto calcio Colpi su colpi che rendono il prodotto calcio italiano un pugile che non riesce ad uscire dall'angolo di ring nel quale è stato buttato. Un pugile, però, colpevole di non voler reagire e di tenere la guardia abbassata. Un prodotto calcio, infatti, sempre meno protagonista in Europa (nonostante le 6 squadre italiane nei quarti delle coppe europee) dal punto di vista dell'appetibilità. Sempre meno persone guardano il campionato italiano, sempre meno persone sono interessate a quello che succede nella Serie A italiana. Non è una impressione ma un dato di fatto se si vanno a controllare i dati degli ascolti forniti da DAZN dopo la messa in onda di ogni turno di campionato. Scandali, squadre sempre più in difficoltà economica con bilanci disastrati, strutture fatiscenti che faticano ad essere rinnovati sperando che la UEFA dià all'Italia la "gestione" dell'Europeo 2032. Cosa bisogna fare per rialzare questo pugile ferito? Read the full article
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Bologna, partono i lavori per l'elettrificazione della linea Ferrara-Codigoro: 42 milioni di euro per viaggi a zero emissioni
Bologna, partono i lavori per l'elettrificazione della linea Ferrara-Codigoro: 42 milioni di euro per viaggi a zero emissioni. Bologna, i treni sulla Ferrara-Codigoro viaggeranno a zero emissioni. Stanno per aprire i cantieri che permetteranno, sui 52 chilometri della tratta, il passaggio completo al sistema di trazione elettrica. I lavori, a cura di Fer, per 42 milioni di euro di risorse messe a disposizione della Regione, completeranno entro la prima metà del 2025 l'elettrificazione di tutte le linee ferroviarie regionali. Un intervento strategico voluto da viale Aldo Moro per migliorare il comfort di viaggio e la sicurezza dei viaggiatori, oltre ad abbassare l'impatto ambientale, con benefici per la qualità dell'aria, e a rendere più competitive le linee sia per trasporto dei passeggeri che per il traffico merci. La flotta dei mezzi sarà integralmente rinnovata da mezzi a diesel a mezzi elettrici. "Apre un cantiere importante non solo per il ferrarese, ma per l'intera regione- commentano gli assessori regionali Andrea Corsini (Infrastrutture e Trasporti) e Paolo Calvano (Bilancio)-. Con i lavori che prendono il via in questi giorni porteremo, dal prossimo anno, tutti i treni regionali a viaggiare in modo sostenibile. Un cambiamento che porterà vantaggi per l'ambiente e l'aria che respiriamo, ma che si ripercuoterà anche sull'affidabilità dei treni e la puntualità del traffico delle persone e delle merci. Un passo avanti verso la transizione ecologica della mobilità e un incentivo significativo per chi ogni giorno potrà scegliere il mezzo collettivo per gli spostamenti di lavoro e studio, o per le imprese che, optando per il ferro, contribuiranno a diminuire i camion dalle strade. Siamo convinti che questa sia la direzione giusta- chiudono- per portare l'Emilia-Romagna a essere sempre più competitiva e per far aumentare benessere, buona occupazione ed economia nei nostri territori. Un impegno che ci eravamo presi e che adesso diventa realtà". "Accogliamo con grande soddisfazione l'inizio dei lavori che porteranno all'elettrificazione della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro- aggiunge la sindaca di Codigoro, Alice Sabina Zanardi-. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna e gli assessori Corsini e Calvano che hanno accelerato la realizzazione dei lavori, un impegno che avevano preso con me e l'assessore comunale Stefano Adami. L'elettrificazione della linea ha un'importanza vitale per l'interconnessione del nostro territorio con il capoluogo e tutti i comuni sulla tratta. Un impegno che la Regione aveva preso e che ha mantenuto andando così a beneficio di famiglie, lavoratori e imprese del territorio e del turismo". L'elettrificazione della Ferrara-Codigoro Il progetto rientra nell'ambito del programma di sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria regionale che ha l'obiettivo, oltre a una significativa riduzione dell'inquinamento ambientale grazie all'utilizzo di veicolo elettrici, di incrementare i sistemi di sicurezza e sviluppare gli standard di regolarità, puntualità e qualità del traffico passeggeri e merci. Inoltre, sono previste soluzioni tecnologiche in grado di migliorare l'accessibilità e l'interscambio anche attraverso la soppressione di passaggi a livello. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di nuovi impianti di trazione elettrica con tensione pari a 3 kV c.c. e l'installazione di nuovi apparati di telecontrollo degli impianti stessi, oltre alla dotazione di un parco fotovoltaico per l'autoproduzione di energia elettrica al fine di calmierare i costi di servizio. Ognuna delle tre sottostazioni previste in costruzione sarà, infatti, corredata da un campo fotovoltaico idoneo a integrare la fornitura di energia con quantità autoprodotte.... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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Chiara Bersani in residenza per “Sottobosco”
19 Marzo 2023 - 29 Marzo 2023
Inizia oggi la residenza creativa per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo di Chiara Bersani. Bersani è l’artista selezionata per l’ottavo Tandem di produzione che vede coinvolti come coproduttori Teatro di Sardegna, Cagliari (Italia); Bunker, Ljubljana (Slovenia). La selezione è avvenuta attreverso una call aperta il 29 aprile e chiusa il 27 maggio 2022; la seconda delle due call promosse dal progetto per artisti residenti in Italia.
Sottobosco
[2° inverno di pandemia – inizio campagna vaccinale italiana. A causa di una mancanza di linee guida nazionali sulle categorie prioritarie da vaccinare, le regioni iniziarono a muoversi autonomamente ponendo professionisti/e della giustizia, giornalisti/e, politici/e (…) come prioritari rispetto alle persone fragili e vulnerabili]
No, non c’è alleanza tra i corpi ora. È calato il silenzio nelle ossa, le pieghe delle articolazioni creano grotte cave. Toccarti è sovversivo, fare l’amore è carbonaro e a chiunque mi chieda una parola di conforto io riservo lo sguardo più feroce. No, non c’è alleanza e non c’è conforto. Non posso essere culla accogliente perché mi avete resa selvatica. In biologia è classificata come “vulnerabile” quella specie, animale o vegetale, a rischio di estinzione. Questo tempo mi ha incoronata tale. Sono crollate quelle strutture le cui lunghe dita accarezzavano la mia testa sussurrandomi all’orecchio che ero ben accolta, ben accettata. No, non c’è alleanza, non c’è conforto, ma se ti arrendi mi posso prendere cura di te. Perché le ferite sono un fatto, le fratture sono un evento concreto e noi che non abbiamo nemmeno una priorità vaccinale non ti confortiamo, no, ma ti curiamo se serve. Tu però ti devi adagiare. (Chiara Bersani)
Un gruppo di bambini con disabilità si perde nel bosco. O forse sono stati abbandonati. Forse inseguivano un amore. Forse il bosco, un giorno, gli è semplicemente cresciuto attorno. Cosa potrebbe accadere? Cosa ne sarà dei loro corpi? Cosa dei loro cuori? Delle carrozzine e delle stampelle? Cosa guarderanno i loro occhi? Che lingua parleranno? E chi li trova per caso o desiderio, come deve avvicinarli? Può farlo? Saprà chiedere permesso?
Sottobosco costruisce un ambiente in cui gruppi estemporanei di persone con disabilità si potranno incontrare e diventare comunità. Di questo ambiente, ad oggi, conosciamo solamente la stratificazione. Ci sarà un cielo sopra le nostre teste, inaccessibile e orizzontale, nel quale si muoveranno suoni e luci con la stessa inesorabile andatura dell’universo che si espande. Ci sarà un sottobosco che vivrà sotto quel cielo e sarà abitato dai performer, dal pubblico, da altri suoni e altre luci che vivranno tremanti come i corpi e le piante. Cosa ci sia tra il cielo e il sottobosco ancora non lo sappiamo. La dimensione sonora della performance rimanda al tracciato multiforme e multidimensionale che può percorrere un meridiano, dal polo nord al polo sud. L’evoluzione del suono durante l’opera ospita un movimento iperbolico che attraversa stati, spazi di luce e di oscurità, texture di materie differenti, pulite e nebbiose, vuote, largei o strette. Micro suoni, mondi piccolissimi che abitano queste macroforme, dettagli che costruiscono un ambiente spaziale vivo e in ascolto, in continua trasformazione.
SOTTOBOSCO di Chiara Bersani con Elena Sgarbossa suono e supporto alla drammaturgia Lemmo spazio, luce e direzione tecnica Valeria Foti costumi Ettore Lombardi drammaturgia Giulia Traversi / Chiara Bersani promozione e cura Giulia Traversi childcare Chiara Boitani logistica e organizzazione Eleonora Cavallo comunicazione e ufficio stampa Dalila D’Amico amministrazione Chiara Fava
produzione corpoceleste c.c.00# co-produzione Theaterfestival Boulevard (s-Hertogembosh, Olanda), Centrale Fies (Dro, Italia), Tanzt Im August HAU Hebbel am Ufer (Berlin, BE), Rosendal Teatre (Trondehim, NO) , Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts–de-France (FR), Kunstencentrum VIERNULVIER vzw / Arts Centre VIERNULVIER, Gent (BE), Snaporazverein, Samaden (CH), Stronger Peripheries: a southern coalition, Santarcangelo Festival (Santarcangelo Di Romagna, ITA), Tanzhaus nrw (Düsseldorf, DE). con il sostegno di Skånes Dansteater (Malmo, Svezia), IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia (Milano, Ita), Homonovus Festival (Riga, Lettonia), IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia. spettacolo vincitore di Toscana Terra Accogliente, un progetto di R.A.T. Residenze Artistiche Toscane, in collaborazione con Teatro Metastasio, Fondazione Toscana Spettacolo, Virgilio Sieni Danza, Fabbrica Europa. dal 2020-2024, Chiara Bersani è un’artista supportata da apap – FEMINIST FUTURES, un progetto co-fondato con Creative Europe Programme of the European Union.
Tandem 8 #Connecting Dots
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Here are some names that aren’t strictly for females or males
Alpha Astrix/Asterisk Axis Blur Bolt Brick Cube Cyan Data Delta Echo Entity Error Exa/Exo Form Friday Hazard Idea Impulse Infinity Ion Kilo Kite Limit Name Nebula Neon Obsidian Plastic Point Quartz Qwerty Radar Retina Reverb Rocket Scavenger Sigma Sonar Swing Tank Tax Tera Valence Vertex Virus Vortex Audience Beat Binary Brass Cable Canon Canvas Chord Clash Coarse Crash Discord Double Feedback Forte Genre Hack Hollow Hook Impulse/Pulse Ink Key Lyric Mellow Memory Neon Noise Note Omen Phase Quaver Riddle Shallow Sharp Shiny Snare Treble Tune Twang Aloe Arrow Atlas Azure Balsa Bee Beetle Branch Bread Bridge Candle Cedar Cello Chameleon Cherry Cloud Clover Coffee East Echo Egg Ember Fern Finch Flannel Forest Gecko Gem Goose Grey Jay Kale Lake Leaf Mango Maple Moss Oak Pond Poppy Rain Raven Rock Silver Topaz Violet Wednesday Willow Wood Frog Max Alex Shawn/Shawne Kai SCP 834 Nyx Ares War Criminal Cas Sky/Skie Bee Ash Arson Vin Sal Cat/Kat Tax Fraud Liminal Dream Fade Angel Glitch Tooth Centipede Chlorine Crayon Fever Bones Ghost Eye Omen Nurse Band-aid Tape Glow Legs Decay Poison Blowfly Needle Finger Mold Doll Wasp Moth Dirt Bunny Trinket Shell Cicada Ariel Astra Aurora Celeste Luna Nova Starling Starr Stella Sunshine Aldrin Apollo Callisto Castor Comet Hercules Leo Neptune Rocket Solar Aries Eclipse Galaxy Halo Mars Mercury Moon Saturn Star Sun book strawberry cherry tea soup lace butters melody lyric bunny slime apple Saturn star venus kandi/kandy/candy glitter monster zero/zee/z neo gutz/guts brainz/brains trixie roxy rex Moss Bones Arson Rain Feather Cloud Deep Raven Fall captain bone/bones patch/patches sparrow flynn skipper boots hook reef treasure Winter Midnight Crow Corvid Raven Siren Shade Nova Veil Salem Ash Aster Devin Day Hyde Dagger Knife Psyche Osiris Pandora Haven Jade Blade Gray Ember Ebony Blue Dee Day Dove Sky Rain Ash Coin Pax Rex Mick Reef Rory Ari Bug River Dane Finn Lumi Lux Ore Roux Note Tone Melody Piper Sonata Violin Coda Riff Alto Lyre Lyric Calypso Cadence Chorus Canto Chanson Harper Lorelei Octave Song Muse Canon Clef Motif Legato Nonet Pan Rhapsody Trill Vevace Dusk Indigo Orion Onyx Obsidian Somnus Hypnos Morpheus Noctis Noir Nero Umbra Ash Omega Orpheus Crow Jinx Hex Grey Pandora Morrigan Shade Silver Zephyr Storm Crimson sprinkle Bunny cloud Skittle kitty birdie bee flower Grass peach strawberry cherry Berry Apple Berry Apricot Huckleberry Mulberry Honeydew Lychee Peach Cherry Basil Bayleef Pepper Anise Clove Coriander Ginger Nutmeg Rosemary Rue Sesame Thyme Saffron exe/txt/pdf/gif web/website tech emoji sci beta dell chip zip Arson Blue Blur Brick. Cloud Detective Dice Egg Elmers Error Gremlin Icon Jester Lake Leaf Mischief Nike Nintendo Pi Royal Skull Spark Ten Tesla Vortex Yoshi Zero Zoom angela/angelo/angie angelonia/angel andy/andi ann/annie/anny antares andromeda bone/bones biscuit/biskit paw fluffy fetch scout chase skull corpse blade jinx hex bat bandit rogue trick/tricky smoke lee leo/lio pluto mars orion redd avery aster cyrus cleo miles quinn indigo amber ruby sugar lace/lacey boba rosie mae merry dottie plush/plushie cinnabun pompom teddy peach smile/smiles/smiley alphabet blocks bug snail paint crayon slime sticker rainbow gummy candy/kandi button bandaid glitch static disc pixel robot/bot glitter wire/wires code key/keys virus byte bunny/bunnie/bun kitty/kit/kitten plush/plushie milk fluff cloud bubble/bubbles angel ghost tea cookie bow / ribbon bonbon puff / creampuff Nintendo Mossy Quill Spark Vermillion Cotton Candy (or C.C. for short) Cocoa Indigo Sunset Elmers Snowy Sketchpad Frost Jester Poltergeist Spirit Cricket Poem Puck Mischief Truffle Golden Clay Feather Hatchet Gremlin Stone Brad Chad Thad Zoom Crayon Detective Otter Sonic Armadillo Ocelot Puggles (name for baby platypus) Dylan Logan River Fince Ellory Finn Converse Sage Saint Sal Saturday Saxon Scan Scatter Scoop Scorpion Scout Scream Sea Senti Sentinel September Serene Seven Shade Shadow Shake Shatter Shaw Silent/Silence Silver Siphon Skill
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