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alessandropedone · 16 days ago
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Trasporto aereo - Domanda di compensazione e risarcimento per ritardo di volo interno - Giurisdizione - Criteri di determinazione - Convenzione di Montreal del 1999, Regolamento CE n. 261 del 2004, Regolamento UE n. 1215 del 2012.
Le Sezioni Unite civili – pronunciando sulle questioni rimesse dalle stesse Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 20103 del 22 luglio 2024 e, in precedenza, dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 5614 del 1° marzo 2024 – hanno affermato il seguente principio: Conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicati nel biglietto di trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai consumatori, inapplicabili ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento (CGUE, sentenza 11/4/2019, C-464/18); invece, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni supplementari, si devono impiegare i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli interni), che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato. scarica il documento Read the full article
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alessandropedone · 16 days ago
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Frazionamento del credito - Abuso del diritto e abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze
Le Sezioni Unite civili – pronunciando sulle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 3643 dell’8 febbraio 2024 – hanno affermato i seguenti principî: «a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.», e, inoltre, circa l’abusivo frazionamento in relazione alla proposizione di più azioni esecutive o allo svolgimento di più attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito, che: «… si è di fronte non tanto ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto, nel caso dei molteplici precetti o dell’ingiustificato moltiplicarsi delle azioni esecutive, l’accertamento del credito è già stato fatto, ed è nella maggior parte dei casi, definitivo, ma piuttosto ed esclusivamente ad una abusiva moltiplicazione delle azioni processuali, ad un dispiego ingiustificato dell’attività processuale che non ha altra finalità se non quella della moltiplicazione dei compensi professionali … In queste ipotesi, è naturale che la reazione dell’ordinamento si concentri a sanzionare la violazione del principio di probità processuale azionando la leva delle spese …». Scarica il documento Read the full article
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alessandropedone · 19 days ago
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Compensazione pecuniaria - valida la clausola di deroga della giurisdizione nei contratti - ma i consumatori italiani dovranno davvero andare in Irlanda per chiedere la compensazione pecuniaria?
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Con la sentenza 8802 pubblicata il 3 aprile 2025 la Corte di Cassazione a SS.UU. ha confermato la validità della clausola attributiva di giurisdizione contenuta nelle condizioni generali del contratto di trasporto, sottoscritto mediante prenotazione online. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (CGUE, C-213/18, Guaitoli c. EasyJet; C-94/14, Flight Refund), è stato ribadito che la modalità di accettazione “point and click”, in cui le condizioni contrattuali sono accessibili tramite link al momento della conclusione del contratto, soddisfa i requisiti di forma scritta previsti dall’art. 25 del Regolamento n. 1215/2012. Sul punto, le Sezioni Unite precisano che la semplice disponibilità del testo contrattuale, purché effettivamente accessibile e redatto in modo comprensibile, è sufficiente a rendere opponibile la clausola, anche in assenza di firma autografa o digitale. La Corte ha dunque ritenuto legittima la previsione di competenza in favore del foro estero, escludendo il difetto di trasparenza o di informazione. Infine, la Corte ha escluso l’applicazione delle disposizioni a tutela del consumatore di cui agli artt. 17-19 del Regolamento 1215/2012. Sebbene i passeggeri siano, di fatto, soggetti privati, la prenotazione di un volo semplice, privo di servizi accessori, non è sufficiente a integrare un contratto “pluricomposto” tale da giustificare l’applicazione della disciplina consumeristica. Read the full article
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alessandropedone · 3 months ago
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COVID19: disposta l'imputazione coatta dal GIP del Tribunale di Roma
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Oggi è una giornata storica per il team dei legali dei familiari delle vittime del Covid19 che da cinque anni portano avanti la battaglia di circa 600 familiari (di tutta Italia) contro le istituzioni (e i loro funzionari) colpevoli di aver omesso di porre in essere tutte le necessarie misure per "contenere" e "limitare" gli effetti devastanti della pandemia del 2020. Finalmente un Giudice, e per l'esattezza il GIP del Tribunale di Roma dr.ssa Gavoni, ha riconosciuto la fondatezza di quanto da anni continuiamo a ripetere e che, fino ad oggi, ha visto solo una serie di archiviazioni da parte di diverse procure italiane (oltre che del Tribunale dei Ministri di Brescia). Questo dà un nuovo vigore anche all'azione civile di risarcimento del danno da perdita parentale attualmente ancora pendente (su due diversi giudizi) avanti allo stesso Tribunale di Roma. Il GIP richiama nella propria motivazione la forza cogente della decisione UE 1082/2013 e il concetto di "urgenza sostanziale" che più volte è stata messa in secondo piano da precedenti provvedimenti di archiviazione. In materia di sanità pubblica il principio precauzionale dettato (dalla stessa decisione) costituisce una delle declinazioni del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 comma 2 Cost. e sicuramente esso rappresenta uno dei parametri di valutazione dell'operato dei pubblici poteri con intuibili ricadute in tema di responsabilità penale laddove il rapporto di causalità della condotta necessitata è di tipo cogente proprio perché esso non stabilisce obblighi ma consente l'adozione di misure anticipatorie o detto altrimenti in prevenzione rispetto a rischi che si vogliono evitare e/o a eventi dannosi che si intendono scongiurare. Il rifiuto penalmente rilevante sussiste se il soggetto è competente, se si trova materialmente nelle condizioni di compiere l'atto e se questo deve essere compiuto senza ritardo, non già se lo ha omesso ma questo avrebbe potuto essere compiuto in base a una complessiva valutazione dell'azione amministrativa condotta alla luce delle migliori prassi del settore o del principio di precauzione sopra esplicitato. Nel caso di specie la decisione n. 1082/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero adottata con la procedura legislativa ordinaria è una fonte di grado primario, immediatamente obbligatoria per gli Stati membri. Sussistendo dunque in stratto l'elemto oggettivo ed attesa l'urgenza sostanziale impositiva dell'atto che valuta anche la eventuale decentralizzazione dei poteri la prova della necessità indifferibile di intervento la cui omissione viene ad integrare la situazione del rifiuto, nel caso che ci occupa, richiede indubbiamente il vaglio dibattimentale. Da qui la richiesta di imputazione per i quattro indagati come responsabili del mancato aggiornamento del piano pandemico Nazionale del 2006 e della omessa definizione dei piani di dettaglio e per i direttori generali della Prevenzione del Ministero della Salute nonché i Direttori dell'ufficio 5 che si sono succeduti nel tempo anche in relazione alla decisione n. 1082/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 per l'ipotesi di cui all'art. 328 c.p. La strada è ancora lunga ed impervia ma l'esito della opposizione dal team proposta contro la richiesta di archiviazione formulata dal PM della Procura di Roma che non fu neppure comunicata alle persone offese e della quale venimmo a conoscenza solo dalla stampa nazionale è un risultato per noi eccezionale. Dobbiamo ringraziare l'avv. Consuelo Locati per la perseveranza e il coraggio di non aver mai mollato neppure quando tutto sembrava ormai destinato all'oblio delle archiviazioni e ai miei colleghi avv. Giovanni Benedetto, Piero Pasini e Luca Berni per aver continuato a crederci. E un plauso va anche all'associazione #Sereniesempreuniti - Associazione dei Familiari delle Vittime del Covid19 che continua a supportare i familiari in questa battaglia storica. Speriamo che la coscienza degli italiani si risvegli e che non siano solo 600 i parenti che lottano per avere giustizia. Avv. Alessandro Pedone Read the full article
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alessandropedone · 7 months ago
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Esecuzione - Interessi - Calcolo
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Quesito pregiudiziale ex art. 363 bis cpc posto dal Tribunale di Milano: «se in tema di esecuzione forzata - anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo». Decisione delle Sezioni Unite n. 12449 del 7 maggio 2024: massima “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.” Breve commento: Le SS.UU. della Suprema Corte su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano hanno deciso che ove il giudice disponga in sentenza il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna ulteriore specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, co. 1, c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. , per il periodo successivo alla proposizione della domanda. Nella motivazione si evidenzia che il compito di valutare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 1284 co. 4 c.c. spetta unicamente al giudice del merito che, ove sussistano i presupposti applicativi di tale disposizione, dovrà esplicitarlo in motivazione, diversamente non potendosi etero-integrare il titolo giudiziale in sede esecutiva e dovendo di conseguenza la parte vittoriosa sulla sorte, che ritenga di avere diritto ai “super-interessi”, impugnare la sentenza. I principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 appaiono applicabili anche in materia di titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo. Read the full article
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alessandropedone · 10 months ago
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Compravendita - Garanzia per i vizi - Riconoscimento - Decadenza
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Cass. civ., 3 aprile 2024 n. 8775  In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma, c.c., esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa, nella specie, dell’intera fornitura di calzature. Inoltre, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell’art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite.  Read the full article
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alessandropedone · 11 months ago
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Responsabilità civile - risarcimento danni - responsabilità medica
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Cass. civ., 15 marzo 2024 n. 7074  Nella ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest’ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente; la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale con il medico che diviene quindi direttamente responsabile ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo. Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma a essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l’inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità.  Read the full article
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alessandropedone · 11 months ago
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Proprietà - Diritti reali - Distanze
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Cass. civ., 21 marzo 2024 n. 7604  I balconi di un appartamento rientrano nel calcolo delle distanze. Sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (per esempio le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili) e non le sporgenze degli edifici che hanno particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.  Read the full article
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alessandropedone · 11 months ago
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Successioni - donazione remuneratoria
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Cass. civ., 11 gennaio 2024 n. 1123  La donazione remuneratoria si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a donare, nel senso che l’intento di rimunerare il donatario deve risultare il motivo determinante della disposizione. Occorre che l’attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi ricevuti o promessi, che ad essa non venga data funzione di corrispettivo e che il donante sia indotto al beneficio spontaneamente, consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un’obbligazione naturale, distinguendosi la donazione rimuneratoria dall’ipotesi regolata dal secondo comma dell’art. 770 c.c. per il fatto che una liberalità in occasione di servizi resi o in conformità degli usi, che non è vera e propria donazione, deve essere effettuata come corrispettivo o in adempimento di un’obbligazione di un dovere derivante dalla legge o da norme sociali o morali, sempre che sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato.  Read the full article
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alessandropedone · 11 months ago
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Successioni - testamento olografo - revoca
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Cass. civ., 12 gennaio 2024 n. 1318  Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione, il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente; per vincere tale presunzione occorre allora provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non voleva revocarlo. La prova contraria può essere data anche per presunzioni, non solo attraverso la prova della esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, non rinvenuto prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del de cuius.  Read the full article
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alessandropedone · 11 months ago
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Diritto di famiglia - assegno divorzile - convivenza
Cass. civ., 7 marzo 2024 n. 6111 In tema di diritto all’assegno di divorzio, lo stesso permane in assenza di un nuovo matrimonio nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche qualora il coniuge assegnatario instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, ossia che venga provato da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia determinato un mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente. L’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. Read the full article
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alessandropedone · 11 months ago
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Diritto di famiglia - adozione
 Cass. civ., 8 marzo 2024 n. 6339  Nell’attività di accertamento dello stato di adottabilità, il giudice di merito deve esprimere una previsione sull’effettiva e attuale possibilità di recupero della capacità genitoriale, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento in primo luogo alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.  Read the full article
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alessandropedone · 11 months ago
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Illecito endofamiliare
Cass. civ., 18 marzo 2024 n. 7171 La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all’interno del nucleo familiare, compiute da un membro nei confronti di uno o più parti della medesima compagine. Gli obblighi genitoriali si fondano sullo status di genitore, che sorge al momento della nascita del figlio, tant’è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o all’accertamento giudiziale della paternità o della maternità. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l’art. 30 Cost.. Alla luce di ciò, si dà luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché in capo al figlio sorge, sin dalla nascita, il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Read the full article
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alessandropedone · 1 year ago
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Diritto di famiglia - mantenimento figlio maggiorenne
 Cass. civ., 27 marzo 2024 n. 8240  In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, è il richiedente che deve fornire prova del ricorrere delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento. Se il figlio è maggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Al contrario, per il figlio adulto, in virtù del principio dell’autoresponsabilità, la prova a suo carico sarà più esigente, in quanto dovrà motivare attraverso circostanze oggettive ed esterne il motivo del mancato conseguimento di una autonoma posizione lavorativa  Read the full article
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alessandropedone · 1 year ago
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Diritto di famiglia - Diritto degli ascendenti ad intrattenere rapporti con i nipoti minorenni
Cass. civ., 16 aprile 2024 n. 10250  Il giudice, nel disporre il mantenimento del diritto degli ascendenti a intrattenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, dovrà valutare sia che tale rapporto non arrechi pregiudizio ai minori, ma anche il concreto beneficio che deriverà ai nipoti dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda. Il giudice non potrà imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti ultra-dodicenni o di quelli che risultino capaci di giudizio, piuttosto dovrà individuare strumenti in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.  Read the full article
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alessandropedone · 1 year ago
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Inaugurazione dell'anno giudiziario 2024
Sul sito della Corte di cassazione sono stati pubblicati i testi delle relazioni sull'amministrazione della giustizia nel 2023 tenutesi in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 svoltasi a Roma, presso la Corte di cassazione, giovedì 25 gennaio 2024. Per la Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2023 pronunziata dalla Prima Presidente Dott. ssa Margherita Cassano, clicca qui; per le relative considerazioni finali, clicca qui.  Per l'intervento del Vice Presidente del CSM Avv. Fabio Pinelli, clicca qui.  Per l'intervento del Ministro della Giustizia on. Carlo Nordio, clicca qui.  Per l'intervento del Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, clicca qui.   Per l'intervento dell'Avvocato Generale dello Stato Avv. Gabriella Palmieri Sandulli, clicca qui.  Per l'intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Francesco Greco, clicca qui. Read the full article
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alessandropedone · 1 year ago
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Ricorso CEDU familiari delle vittime del Covid19
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E' con grande soddisfazione che riceviamo la comunicazione dalla cancelleria della CEDU di iscrizione a ruolo del ricorso presentato insieme ai colleghi Consuelo Locati, Giovanni Benedetto, Piero Pasini, Luca Berni, Antongiulio Lana e Alessio Sangiorgi alla Corte di Giustizia sulla gestione della pandemia nel periodo gennaio / marzo 2020 e sulle archiviazioni emesse dai Tribunali dei Ministri di Brescia e Roma. E'un primo passo verso la verità che da ormai quasi quattro anni cerchiamo di far emergere e cioè che il nostro paese, pur in presenza di chiari e pacifici avvertimenti sullo possibile scoppio della pandemia, non solo non era dotato di un piano pandemico aggiornato secondo le disposizioni emanate dal Parlamento Europeo ma anche il piano pandemico esistente, pur non adeguato, non era mai stato aggiornato né attivato; che nelle strutture ospedaliere mancavano i dispositivi di sicurezza, mancava la preparazione, mancava l'adeguamento tecnico. Tra i mesi di gennaio e febbraio 2020 gli amministratori pubblici, dal Governo al Ministero della Salute fino ai Sindaci dei paesi coinvolti nei primi casi di infezione hanno privilegiato, salvaguardano l'economia, a discapito della salute dei cittadini permettendo, così, che la pandemia dilagasse in modo incontrollato facendo collassare il sistema sanitario nazionale e provocando così un eccesso di mortalità (soprattutto in Lombardia e in particolare nella provincia di Bergamo) che si poteva evitare se si fosse agito diversamente. I provvedimenti di chiusura, giunti quando ormai, l'infezione era dilagata hanno certamente evitato il peggio ma ciò non solleva gli amministratori pubblici dalle responsabilità per quanto accaduto nei mesi precedenti. La battaglia sarà ancora lunga ma noi non demordiamo. Read the full article
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