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Esecuzione - Interessi - Calcolo
Quesito pregiudiziale ex art. 363 bis cpc posto dal Tribunale di Milano: «se in tema di esecuzione forzata - anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo». Decisione delle Sezioni Unite n. 12449 del 7 maggio 2024: massima “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.” Breve commento: Le SS.UU. della Suprema Corte su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano hanno deciso che ove il giudice disponga in sentenza il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna ulteriore specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, co. 1, c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. , per il periodo successivo alla proposizione della domanda. Nella motivazione si evidenzia che il compito di valutare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 1284 co. 4 c.c. spetta unicamente al giudice del merito che, ove sussistano i presupposti applicativi di tale disposizione, dovrà esplicitarlo in motivazione, diversamente non potendosi etero-integrare il titolo giudiziale in sede esecutiva e dovendo di conseguenza la parte vittoriosa sulla sorte, che ritenga di avere diritto ai “super-interessi”, impugnare la sentenza. I principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 appaiono applicabili anche in materia di titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo. Read the full article
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Compravendita - Garanzia per i vizi - Riconoscimento - Decadenza
Cass. civ., 3 aprile 2024 n. 8775 In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma, c.c., esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa, nella specie, dell’intera fornitura di calzature. Inoltre, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell’art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite. Read the full article
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Responsabilità civile - risarcimento danni - responsabilità medica
Cass. civ., 15 marzo 2024 n. 7074 Nella ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest’ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente; la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale con il medico che diviene quindi direttamente responsabile ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo. Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma a essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l’inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità. Read the full article
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Proprietà - Diritti reali - Distanze
Cass. civ., 21 marzo 2024 n. 7604 I balconi di un appartamento rientrano nel calcolo delle distanze. Sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (per esempio le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili) e non le sporgenze degli edifici che hanno particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie. Read the full article
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Successioni - donazione remuneratoria
Cass. civ., 11 gennaio 2024 n. 1123 La donazione remuneratoria si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a donare, nel senso che l’intento di rimunerare il donatario deve risultare il motivo determinante della disposizione. Occorre che l’attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi ricevuti o promessi, che ad essa non venga data funzione di corrispettivo e che il donante sia indotto al beneficio spontaneamente, consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un’obbligazione naturale, distinguendosi la donazione rimuneratoria dall’ipotesi regolata dal secondo comma dell’art. 770 c.c. per il fatto che una liberalità in occasione di servizi resi o in conformità degli usi, che non è vera e propria donazione, deve essere effettuata come corrispettivo o in adempimento di un’obbligazione di un dovere derivante dalla legge o da norme sociali o morali, sempre che sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato. Read the full article
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Successioni - testamento olografo - revoca
Cass. civ., 12 gennaio 2024 n. 1318 Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione, il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente; per vincere tale presunzione occorre allora provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non voleva revocarlo. La prova contraria può essere data anche per presunzioni, non solo attraverso la prova della esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, non rinvenuto prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del de cuius. Read the full article
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Diritto di famiglia - assegno divorzile - convivenza
Cass. civ., 7 marzo 2024 n. 6111 In tema di diritto all’assegno di divorzio, lo stesso permane in assenza di un nuovo matrimonio nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche qualora il coniuge assegnatario instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, ossia che venga provato da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia determinato un mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente. L’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. Read the full article
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Diritto di famiglia - adozione
Cass. civ., 8 marzo 2024 n. 6339 Nell’attività di accertamento dello stato di adottabilità, il giudice di merito deve esprimere una previsione sull’effettiva e attuale possibilità di recupero della capacità genitoriale, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento in primo luogo alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali. Read the full article
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Illecito endofamiliare
Cass. civ., 18 marzo 2024 n. 7171 La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all’interno del nucleo familiare, compiute da un membro nei confronti di uno o più parti della medesima compagine. Gli obblighi genitoriali si fondano sullo status di genitore, che sorge al momento della nascita del figlio, tant’è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o all’accertamento giudiziale della paternità o della maternità. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l’art. 30 Cost.. Alla luce di ciò, si dà luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché in capo al figlio sorge, sin dalla nascita, il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Read the full article
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Diritto di famiglia - mantenimento figlio maggiorenne
Cass. civ., 27 marzo 2024 n. 8240 In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, è il richiedente che deve fornire prova del ricorrere delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento. Se il figlio è maggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Al contrario, per il figlio adulto, in virtù del principio dell’autoresponsabilità, la prova a suo carico sarà più esigente, in quanto dovrà motivare attraverso circostanze oggettive ed esterne il motivo del mancato conseguimento di una autonoma posizione lavorativa Read the full article
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Diritto di famiglia - Diritto degli ascendenti ad intrattenere rapporti con i nipoti minorenni
Cass. civ., 16 aprile 2024 n. 10250 Il giudice, nel disporre il mantenimento del diritto degli ascendenti a intrattenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, dovrà valutare sia che tale rapporto non arrechi pregiudizio ai minori, ma anche il concreto beneficio che deriverà ai nipoti dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda. Il giudice non potrà imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti ultra-dodicenni o di quelli che risultino capaci di giudizio, piuttosto dovrà individuare strumenti in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. Read the full article
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Inaugurazione dell'anno giudiziario 2024
Sul sito della Corte di cassazione sono stati pubblicati i testi delle relazioni sull'amministrazione della giustizia nel 2023 tenutesi in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 svoltasi a Roma, presso la Corte di cassazione, giovedì 25 gennaio 2024. Per la Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2023 pronunziata dalla Prima Presidente Dott. ssa Margherita Cassano, clicca qui; per le relative considerazioni finali, clicca qui. Per l'intervento del Vice Presidente del CSM Avv. Fabio Pinelli, clicca qui. Per l'intervento del Ministro della Giustizia on. Carlo Nordio, clicca qui. Per l'intervento del Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, clicca qui. Per l'intervento dell'Avvocato Generale dello Stato Avv. Gabriella Palmieri Sandulli, clicca qui. Per l'intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Francesco Greco, clicca qui. Read the full article
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Ricorso CEDU familiari delle vittime del Covid19
E' con grande soddisfazione che riceviamo la comunicazione dalla cancelleria della CEDU di iscrizione a ruolo del ricorso presentato insieme ai colleghi Consuelo Locati, Giovanni Benedetto, Piero Pasini, Luca Berni, Antongiulio Lana e Alessio Sangiorgi alla Corte di Giustizia sulla gestione della pandemia nel periodo gennaio / marzo 2020 e sulle archiviazioni emesse dai Tribunali dei Ministri di Brescia e Roma. E'un primo passo verso la verità che da ormai quasi quattro anni cerchiamo di far emergere e cioè che il nostro paese, pur in presenza di chiari e pacifici avvertimenti sullo possibile scoppio della pandemia, non solo non era dotato di un piano pandemico aggiornato secondo le disposizioni emanate dal Parlamento Europeo ma anche il piano pandemico esistente, pur non adeguato, non era mai stato aggiornato né attivato; che nelle strutture ospedaliere mancavano i dispositivi di sicurezza, mancava la preparazione, mancava l'adeguamento tecnico. Tra i mesi di gennaio e febbraio 2020 gli amministratori pubblici, dal Governo al Ministero della Salute fino ai Sindaci dei paesi coinvolti nei primi casi di infezione hanno privilegiato, salvaguardano l'economia, a discapito della salute dei cittadini permettendo, così, che la pandemia dilagasse in modo incontrollato facendo collassare il sistema sanitario nazionale e provocando così un eccesso di mortalità (soprattutto in Lombardia e in particolare nella provincia di Bergamo) che si poteva evitare se si fosse agito diversamente. I provvedimenti di chiusura, giunti quando ormai, l'infezione era dilagata hanno certamente evitato il peggio ma ciò non solleva gli amministratori pubblici dalle responsabilità per quanto accaduto nei mesi precedenti. La battaglia sarà ancora lunga ma noi non demordiamo. Read the full article
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Cassazione SS.UU. - tutela del consumatore
Vuoi un parere legale su una questione che ti riguarda direttamente su quest'argomento? Puoi fissare un appuntamento on line o di persona qui Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. su una questione di particolare importanza sorta a seguito delle decisioni della CGUE, in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) – hanno affermato i seguenti principî: Fase monitoria Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia; b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione; c) all’esito del controllo: c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso; c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione; c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.Fase esecutiva Il giudice dell’esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;(ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.Fase di cognizione Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale; b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.». Read the full article
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Cass. SS.UU. su clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. su una questione di particolare importanza sorta a seguito delle decisioni della CGUE, in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) – hanno affermato i seguenti principî: Fase monitoria Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia; b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione; c) all’esito del controllo: c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso; c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione; c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Fase esecutiva Il giudice dell’esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito; (ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore. Fase di cognizione Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale; b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.». Read the full article
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Elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo
Elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo 25-26-27 gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso la sede dell'Ordine degli Avvocati via Borfuro n. 11/c Vai a votare!!! Gent. collega, desidero rammentarTi che nei giorni 25-26-27 gennaio p.v. si terranno le elezioni per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo per il quadriennio 2023 - 2026. Ho appena terminato il primo mandato nel Consiglio e ho deciso di riproporre la mia candidatura unitamente ad altri consiglieri uscenti (Paola Giammaria, Enrico Cortesi, Alessandra Calegari, Cristina Gardini e Rino Gibilaro) unendoci ad altri nuovi e volenterosi colleghi (Alessandro Corvino, Maria Giovanna Cattaneo, Simona Russo, Giulio Chiesa, Elena Gambirasio e Laura Testa) esponenti di alcune delle più rappresentative associazioni forensi operanti nel nostro foro (CAMERA CIVILE, AIAF, AIGA, NAD, ONDIF) proprio per permetterci di rappresentare le esigenze di tutti gli iscritti all'albo. COAlista 2023 - 2026
Ti ricordo che:– ciascun elettore può̀ esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere: si potranno pertanto indicare fino a 14 preferenze– se si esprime il numero massimo di voti consentito, si dovrà attribuire almeno un terzo dei voti al genere meno rappresentato– laddove si esprima il voto esclusivamente a favore di candidati di un solo genere, non si potranno esprimere più di due terzi dei voti consentiti come indicato nella tabella A allegata alla Legge n. 113 del 2017. In sintesi: Fino a 9 candidati non c’è il vincolo di genere (si possono votare anche 9 uomini o 9 donne). Esprimendo 10 preferenze, almeno 1 deve essere del genere meno rappresentato. Esprimendo 11 preferenze, almeno 2 devono essere del genere meno rappresentato. Esprimendo 12 preferenze, almeno 3 devono essere del genere meno rappresentato. Esprimendo 13 preferenze, almeno 4 devono essere del genere meno rappresentato. Esprimendo 14 preferenze, almeno 5 devono essere del genere meno rappresentato. Read the full article
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CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 32061 del 31/10/2022
Principio di diritto: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” Read the full article
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