#scheda di votazione
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Elections in Fiume/Rijeka after World War 2.
All candidates are from the U.A.I.S. list: Unione Antifascista Italo-Slava, meaning Slavic-Italian Anti-Fascist Union.
GKR, Rijeka/Fiume, 16 April 2024
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Comaneci Nadia, Lettera a una giovane ginnasta, il Saggiatore, 2004/2022
scheda dell’editore: https://www.ilsaggiatore.com/libro/lettera-a-una-giovane-ginnasta 18 luglio 1976, Olimpiadi di Montréal: una giovane ginnasta rumena esegue l’esercizio alle parallele asimmetriche. La votazione tarda ad arrivare, poi sullo schermo appare un misterioso 1.00, che lascia tutti confusi e interdetti; infine giunge la rivelazione: i computer sono programmati per segnalare un…
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Italia al voto: seggi aperti dalle 15 per Europee ed Amministrative
Italia al voto: seggi aperti dalle 15 per Europee ed Amministrative. È tutto pronto per l'Election day. Oggi, dalle 15 alle 23, e domani, dalle 7 alle 23, seggi aperti per eleggere i 76 membri italiani del Parlamento europeo, per le amministrative in circa 3.700 Comuni e per rinnovare il presidente ed il Consiglio della Regione Piemonte. Gli elettori dovranno presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi è sprovvisto di quest'ultima potrà richiederla, anche nei giorni della votazione, all'ufficio elettorale del proprio Comune. Per le Europee gli elettori possono tracciare un simbolo sulla lista scelta, anche non indicando alcun candidato. È bene ricordare, però, che si può votare per una sola lista. Inoltre, è possibile esprimere accanto al simbolo fino ad un massimo di tre preferenze, indicando il cognome dei candidati scelti che dovranno appartenere alla lista votata. Non è ammesso il voto disgiunto, che annullerebbe la scheda. Se si sceglie di esprimere due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso, per non annullare la seconda e la terza preferenza. Il sistema elettorale è proporzionale, con soglia di sbarramento fissata al 4% dei voti. Per le Amministrative, gli eventuali turni di ballottaggio si svolgeranno domenica 23 e lunedì 24 giugno. Oltre 17 milioni gli italiani chiamati a votare. Per le Regionali, gli elettori piemontesi sono 3,6 milioni. I 50 consiglieri saranno eletti con un sistema misto: proporzionale per 40 seggi, maggioritario per 10.... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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Come si vota alle europee 2024
Come si vota alle europee 2024? A pochi giorni dall'appuntamento elettorale facciamo il punto della situazione. Quando si vota Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le elezioni si dovranno svolgere nei 27 Paesi membri tra il 6 e il 9 giugno. Ogni Paese può stabilire, all'interno di questo range, due giorni da dedicare alle votazioni secondo le proprie abitudini. In Italia si voterà sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Sono ammessi al voto tutti i cittadini europei che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno delle elezioni. I cittadini che risiedono nel proprio Paese votano presso i seggi elettorali indicati sulle loro schede elettorali. I cittadini che invece risiedono in un Paese comunitario diverso dal proprio voteranno nel Paese di residenza. Per quanto riguarda l'Italia, i cittadini italiani residenti in altri Paesi comunitari devono risultare iscritti d’ufficio nell’Aire del Comune di origine o di residenza. I cittadini comunitari residenti in Italia devono essere presenti nelle liste elettorali aggiunte. Il loro nome deve essere stato registrato nelle liste entro 90 giorni prima delle elezioni. Per tutti è necessario esibire agli addetti del seggio elettorale un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale. Le categorie particolari Una procedura di votazione alternativa è prevista per le categorie di elettori cosiddette particolari. Vediamo quali sono: - Elettori infermi confinati in casa. Questi elettori possono votare da casa facendo richiesta al Sindaco e allegando alla richiesta la certificazione sanitaria rilasciata dall'Asl. - Elettori ricoverati in ospedale. Possono votare presso la struttura ospedaliera in cui sono ricoverati dopo aver fatto richiesta al Sindaco e ottenuto l'autorizzazione. - Elettori residenti nelle case di riposo. Possono votare nella struttura che li ospita se autorizzati dal Sindaco dopo avergli presentato la richiesta. - Elettori detenuti negli istituti penitenziari: possono fare richiesta al Sindaco e, una volta autorizzati, possono votare presso l'istituto di pena. - Gli elettori fisicamente impediti possono avvalersi dell'assistenza di un familiare elettore o da un accompagnatore presentando relativa documentazione sanitaria rilasciata dall'Asl. - Gli elettori ciechi hanno diritto al voto assistito. Basta esibire il libretto nominativo rilasciato dall'Inps. - Gli agenti delle forze dell'ordine possono votare presso il Comune di residenza o nel Comune nel quale si trovano in servizio. - Gli studenti fuori sede possono votare nel Comune di residenza o in quello in cui studiano. Nel secondo caso devono aver fatto richiesta entro il 5 maggio. Come si vota alle europee Ogni Paese membro dell'Unione può decidere se considerare il proprio territorio circoscrizione elettorale unica o suddividerlo in più circoscrizioni. L'Italia è stata suddivisa in 5 circoscrizioni sovra-regionali: - Italia Nord-occidentale (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Lombardia) - Italia Nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) - Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Toscana) - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) - Isole (Sardegna e Sicilia) Il sistema elettorale per le europee previsto è il proporzionale. I seggi sono assegnati, cioè, in proporzione ai voti ricevuti. Lo scorso anno, infatti, il Parlamento europeo ha votato a favore di un aumento del numero degli eurodeputati. Da 705 sono passati a 720 per rispecchiare le variazioni demografiche degli Stati membri. Una volta entrato in cabina elettorale, l'elettore si troverà una scheda con i simboli delle diverse liste candidate affiancate ognuna da tre righe. Per esprimere la propria preferenza, infatti, l'elettore potrà: - segnare una semplice X sulla lista scelta - segnare con la X la lista scelte e in più esprimere fino a tre preferenze di candidati all'interno della stessa lista - nel caso in cui si esprima più di una preferenza, i candidati scelti devono essere di genere diverso I candidati possono essere scelti indicando: - solo il cognome - con nome e cognome. Questo diventa obbligatorio nel caso in cui due o più candidati abbiano lo stesso cognome - nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di omonimie, quindi se i candidati hanno lo stesso nome e cognome. E' bene ricordare che se si appone la X su più liste il voto è considerato nullo. Quella che ci apprestiamo a eleggere è la X legislatura e la prima dall'uscita della Gran Bretagna. In copertina foto di Greg Montani da Pixabay Read the full article
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LE NOTIZIE...QUELLE BELLE
Parigi ospiterà presto il picnic più grande del mondo sugli Champs-Élysées
Sei a Parigi a fine maggio? Beh, assicurati di restare in giro per "Le Grand Pique Nique", o per quelli di voi che hanno scelto il tedesco, lo spagnolo o l'italiano per imparare al liceo, "The Grand Picnic". Dall'Arco di Trionfo all'incrocio con Avenue George V, nove cucine effimere scandiranno un viaggio lungo i famosi Champs-Élysées per un picnic gastronomico sulla più grande coperta da picnic del mondo.
Domenica 26 maggio, "LG Electronics" sponsorizza questo enorme evento gastronomico e di passeggio, durante il quale 4.000 fortunati turisti e gente del posto avranno l'opportunità di riunirsi attorno a un gigantesco tappeto da picnic a scacchi bianchi e rossi per assaggiare la cucina parigina.
Anche se è un peccato che l’evento sia una competizione determinata tramite un sistema di votazione, gli Champs-Élysées sono forse l’arteria stradale più battuta di tutta Europa, dove passavano 100.000 pedoni ogni giorno in epoca pre-COVID. Oggi, con il turismo più popolare e richiesto che mai, e con Parigi che mantiene ancora il suo posto come destinazione più visitata al mondo in termini di visitatori per chilometro quadrato, la prudenza è giustificata. Ad ogni visitatore prescelto viene consegnato un cestino da picnic per gustare i campioni delle nove cucine, e ogni quadrato sul gigantesco tappeto a scacchi può ospitare 6 persone. Ci sono anche eventi musicali, giochi e altri ambienti all'aperto. Per partecipare, i visitatori possono compilare la scheda della lotteria sul sito LG qui:
https://legrandpiqueniquedeschamps.fr/fr/p3bygb2rjg6mdmysb
Possono selezionare fino a 6 partecipanti aggiuntivi e uno dei due servizi, alle ore 12:00 e alle ore14:00.
Oltre a regalare ai buongustai nazionali e internazionali il tempo della loro vita, la città mira anche a stabilire il Guinness World Record per la più grande coperta da picnic, come affermano che conterà il loro tappeto.
I presenti potranno vedere in anticipo alcuni dei lavori di ristrutturazione che l'architetto Philippe Chiambaretta
sta progettando per il rinnovamento post-olimpico da 300 milioni di euro degli Champs-Élysées, che l'ufficio del sindaco ha ammesso di apparire "consumati" nel 2021. Il piano è quello di dimezzare il numero dei parcheggi, trasformare alcune strade in aree pedonali e trasformare l’intera area in “un giardino straordinario”.
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Ma vi sembra normale che il Parlamento sia arrivato così impreparato, confuso, diviso e improponibile a un appuntamento così importante? Come si fa a “votare” scheda bianca alla prima votazione, dopo avere avuto mesi (anzi anni) per trovare il nome giusto? Che cosa ha fatto questa gente fino a oggi? È sconcertante e terrificante come la politica italiana, ogni volta che può dare un bel segnale, finisca invece col perdere un’altra volta la faccia. Berlusconi, Casini, Amato, Cartabia… le tattiche, le schede bianche, i veti incrociati, i Kingmaker, i retroscenisti, stocazzo… e in tutto questo, là fuori, il paese reale è in ginocchio per la pandemia e la crisi economica. Una vergogna totale. Abbiamo una classe dirigente quasi sempre imbarazzante. Ma muovetevi a trovare un accordo (al rialzo, non il solito meno peggio) e regalate all’Italia un bel presidente, invece di questo teatrino avvilente fatto di mummie, catafalchi, ladri, furbastri e incompetenti! Andrea Scanzi
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Quirinale, tutto fa spettacolo - di Giuseppe Careri
Quirinale, tutto fa spettacolo – di Giuseppe Careri
Fumata nera anche alla quarta votazione per l’elezione del 13esimo Presidente della Repubblica. Nella votazione di ieri il Centro Destra si è astenuto con 441 parlamentari, una decina in meno della loro forza in Parlamento. Il Centro Sinistra, invece, ha deciso di votare scheda bianca, mentre i 5 Stelle hanno lasciato libertà di coscienza ai suoi parlamentari. Il risultato delle votazioni della…
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Istituto Comprensivo "G.Puecher"Si vota dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di Domenica Presso Scuola Primaria di Via Battistie dalle ore 08,00 alle ore 13,30 Presso Tutti i Plessi di LunediSulla scheda di votazione si possono esprimere 2 preferenze.Candidati al Consiglio d'Istituto:AQUARO ELISABETTAARPINI TANIABILLITTERI CLAUDIABRAVI ANDREACAPIAGHI MAUROCAPUTO FRANCESCACATANESE ANTONIOCODEGA STEFANIACONTI ELENACUGNO SEBASTIANOFLAMINI ELENAMASIERO ROBERTOSACCO PATRIZIAIl vostro voto è importante, non mancate.
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Luisa Piacentini eletta presidente del consiglio delle autonomie del Lazio
Luisa Piacentini eletta presidente del consiglio delle autonomie del Lazio Si è svolta il 19 aprile la seduta d'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali del Lazio (Cal), presieduta dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, in cui sono stati eletti i membri dell'ufficio di presidenza della nuova consiliatura. Luisa Piacentini è stata eletta presidente alla seconda votazione, con 33 voti su 34 (una scheda nulla). Alla prima votazione, la consigliera comunale di Marano Equo (RM) si era fermata a 20 voti (il quorum era 21, la maggioranza assoluta dell'Assemblea). Già vicepresidente nella scorsa consiliatura, Piacentini è anche componente del Consiglio direttivo di Anci Lazio. Sono poi stati eletti i due vicepresidenti dell'Assemblea, Giammarco Florenzani e Pietro Nocchi. Il primo, consigliere comunale di Torrice (FR), ha ottenuto 17 voti, mentre Nocchi, sindaco di Capranica (VT), ne ha ottenuti 14. Infine, l'Assemblea ha completato la composizione del nuovo ufficio di presidenza votando i tre consiglieri segretari. Sono stati eletti: Vincenzo La Pegna, consigliere comunale di Aprilia (LT), con 13 voti; Aura Contarino, consigliera comunale di Cisterna di Latina (LT), con 8 voti; Marco Benedetti, sindaco di Mentana (RM), anche lui con 8 voti. Il nuovo ufficio di presidenza rispetta le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 1/2007), secondo cui "è garantita un'equilibrata presenza di entrambi i generi, nonché la rappresentanza dei comuni non capoluogo". Il Decreto del Presidente della Regione Lazio per la costituzione e la nomina dei componenti del Cal era stato pubblicato lo scorso 19 marzo sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23, comprensivo anche dei nominativi dei membri dell'Assemblea. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, e l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali. Il Cal, pertanto, rappresenta la sede istituzionale nell'ambito della quale gli enti locali sono chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine alle scelte di politica legislativa e di programmazione territoriale ed economico-sociale che li vedano coinvolti o che comunque attengano ai loro interessi.... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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25 OTT 2019 18:34
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA MICCICHE’ È “AVVENUTA NELLA PIÙ TOTALE ILLEGALITÀ"? LA REPLICA AL “FATTO” DEL NUMERO 1 DELLA CONFINDUSTRIA DEL PALLONE – ZILIANI RICOSTRUISCE LA VOTAZIONE: "È VERGOGNOSO CHE OGGI NON SI VOGLIA AMMETTERE CHE TUTTO E’ AVVENUTO NELLA PIÙ APERTA ILLEGALITÀ. I SUOI GIGANTESCHI CONFLITTI D' INTERESSI NON RENDEVANO ELEGGIBILE MICCICHE’. ALLORA…”
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Dal “Fatto quotidiano”
DIRITTO DI REPLICA
In riferimento all' articolo a firma Paolo Ziliani "Malagò e Miccichè al passo d' addio", il giornalista afferma che l' elezione del presidente di Lega Serie A è "avvenuta nella più totale illegalità". Come si legge dai verbali dell' Assemblea, l' elezione di Gaetano Miccichè è avvenuta nel rispetto dello statuto: la votazione è stata fatta a scrutinio segreto e solo la volontà unanime dell' Assemblea, in cui ogni rappresentante ha espresso palesemente e individualmente il proprio voto al candidato, ha determinato l' elezione per acclamazione.
Il verbale è un atto pubblico redatto dal notaio Calafiori, inviato via Pec alle Società che hanno avuto a disposizione (oltre all' audio per verificarne la corretta verbalizzazione), 30 giorni, come previsto da statuto, per chiedere correzioni, cosa che non è mai avvenuta. Il parere pro veritate acquisito per valutare tutti gli aspetti dell' elezione conforta Lega Serie A sul fatto che il processo di votazione si sia svolto nella totale legittimità e nel rispetto delle regole.
Lo stesso vice commissario, tra l' altro con delega alle attività giuridiche per la Lega, il presidente del collegio dei revisori e il Giudice sportivo, presenti per verificare il corretto svolgimento dell' Assemblea, e che a detta del giornalista "sventarono la manovra" imponendo la votazione a scrutinio segreto, non si opposero alla successiva votazione palese, e nulla ebbero da eccepire sulla validità della stessa.
Il resto dell' articolo riguarda supposizioni e ricostruzioni giornalistiche nel merito delle quali non entriamo.
Ricordiamo che il Genoa, presieduto da Preziosi le cui dichiarazioni a un sito sono da voi citate, era presente in Assemblea e ha espresso gradimento palese per l' elezione.
Insieme agli altri presidenti ha approvato l' idea di non aprire l' urna perché superata dal voto spontaneo e palese di tutti, e qualche giorno dopo ha approvato il verbale senza nulla eccepire, come ha approvato tutti gli altri verbali della presidenza Miccichè.
Ufficio Stampa Lega Serie A
La risposta di Paolo Ziliani
Mi spiace ribadirlo, ma l' elezione di Miccichè a presidente di Lega è avvenuta, e lo ripeto, nella più totale illegalità.
Poiché i suoi giganteschi conflitti d' interessi non lo rendevano eleggibile (è nel Cda della RCS di Urbano Cairo, è presidente di Banca Imi che cura il titolo della Juventus per la quale ha magnificato il bond da 175 milioni ecc.), Malagò cambia lo statuto nottetempo con una modifica ad personam che ne consente la nomina purché a voto unanime. Nonostante l' art. 9, comma 8, dello Statuto stabilisca che "tutte le votazioni che riguardano persone devono tenersi a scrutinio segreto", a fine dibattito il presidente della Juventus Andrea Agnelli, col sostegno di Malagò, propone che Miccichè venga eletto per acclamazione.
"Non si può fare", si oppongono i garanti Mastrandrea e Simonelli, "è contro le regole".
Vengono così distribuite le 20 schede e si procede al voto segreto. Ma al momento dello scrutinio, temendo il pericolo-franchi tiratori (una sola scheda bianca metterebbe fuori gioco Miccichè) il vicepresidente della Roma Baldissoni ripropone la nomina del candidato per voto palese: la parola d' ordine è: "Le schede non devono essere aperte".
I garanti hanno appena spiegato che la prassi è vietata, ma la claque appoggia Baldissoni, e Malagò dichiara Miccichè nuovo presidente e dispone che le schede non vengano scrutinate, ma chiuse in un plico, sigillate e blindate in cassaforte.
Tutto nella più aperta illegalità. Ed è davvero vergognoso che oggi non lo si voglia nemmeno ammettere.
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Posa quel cellulare di Massimo Gramellini «Eadesso come dico a mia figlia che a tavola deve spegnere il telefonino?» si chiedeva un’amica scoraggiata, dopo avere visto la presidente del Senato incollarsi allo smartphone durante lo spoglio di una votazione che tra l’altro la riguardava personalmente. Stiamo parlando di uno dei riti più solenni della democrazia: la catena di montaggio istituzionale che si replica ogni sette anni davanti alle telecamere richiede un’intesa perfetta fra i due presidenti - quello della Camera legge il nome sulla scheda e la smista a quello del Senato, che la riceve e la smista a sua volta - ma soprattutto una concentrazione assoluta per mantenere il ritmo infernale. Invece ieri il povero Fico era costretto a fermarsi di continuo con la mano a mezz’aria, dato che la collega era sempre a testa bassa, tutta presa a digitare, scrollare, compulsare. Proprio come la figlia adolescente della mia amica, che a questo punto avrà buon gioco a eludere le reprimende della madre: «Se lo fa la presidente del Senato nel momento culminante del suo lavoro e forse della sua carriera, ti pare che non posso farlo io mentre sto mangiando la pasta e tu mi chiedi come è andata la verifica di matematica?» Nessuno mette in dubbio l’urgenza dei messaggi ricevuti dalla Casellati: immagino fossero tutti di Salvini che si dava del pirla e le chiedeva scusa. Ma quando ci decideremo a usare quell’aggeggio, anziché venire usati da lui? Ora però devo salutarvi perché mi è appena arrivata una notifica sul cellulare.
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PORCELLUM: dieci anni di illegittimita’ dello Stato italiano
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PORCELLUM: dieci anni di illegittimita’ dello Stato italiano
PORCELLUM: dieci anni di illegittimita’ dello Stato italiano
PREMESSE
La pronuncia della Corte Costituzionale
Il 4 Dicembre 2013, con una nota su una propria sentenza sulla Legge Calderoli:
« La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza (sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica) alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali ‘bloccate’, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza. »
Note
Legge elettorale,bocciato il Porcellum. Consulta: “Ora tocca al Parlamento” in TGcom24, 4 dicembre 2013. URL consultato il 5 dicembre 2013 (archiviato il 5 dicembre 2013).
Eva Bosco, L.elettorale: Porcellum addio, torna proporzionale in ANSA, 5 dicembre 2013. URL consultato il 5 dicembre 2013(archiviato il 5 dicembre 2013).
a b Sentenza 1/2014 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, dal Sito ufficiale della Corte Costituzionale dellaRepubblica italiana.
Calderoli: “La legge elettorale? – L’ho scritta io, ma è una porcata”, 15 marzo 2006. URL consultato il 26 febbraio 2013.
Giovanni Sartori, Il «porcellum» da eliminare in Corriere della Sera, 1 novembre 2006. URL consultato il 3 dicembre 2013(archiviato il 3 dicembre 2013).
La Consulta: «Il Porcellum è incostituzionale» in Corriere della Sera, 4 dicembre 2013. URL consultato il 4 dicembre 2013(archiviato il 4 dicembre 2013).
La Corte Costituzionale boccia il ‘Porcellum’. Illegittimi premio di maggioranza e liste in ANSA, 4 dicembre 2013. URL consultato il 4 dicembre 2013 (archiviato il 4 dicembre 2013).
Angelo Mina, Legge elettorale: bocciato Porcellum, rinasce proporzionale (per ora) in ASCA, 4 dicembre 2013. URL consultato il 4 dicembre 2013 (archiviato il 4 dicembre 2013).
Marco Brunazzo, Gli avvenimenti del 2005, in: Grant Amyot / Luca Verzichelli, Politica in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni, edizione 2006, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 34.
La riforma fu approvata dapprima il 13 ottobre 2005 alla Camera e in via definitiva il 14 dicembre 2005 al Senato. Gruppi parlamentari e partiti favorevoli alla Camera: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, Lega Nord Federazione Padania, Fiamma Tricolore e gruppi misti Ecologisti Democratici, Liberal-Democratici-Repubblicani-Nuovo PSI. Gruppi parlamentari che non parteciparono al voto per protesta alla Camera: Democratici di sinistra-L’Ulivo, Margherita-DL-L’Ulivo, Rifondazione Comunista e i gruppi misti Popolari, Comunisti Italiani, SDI-Unità Socialista, Verdi-L’Unione. Astensione del gruppo misto Minoranze linguistiche (Südtiroler Volkspartei). Vedi: STitolo16%2062 Dichiarazioni di voto finale, Titolo23%2092 Dichiarazione di voto finale Fiamma Tricolore e STitolo19%2091 Votazione finale ed approvazione alla Camera.
Scheda dell’atto su normattiva.it.
L. elettorale, Cassazione invia atti a Consulta:”Premio maggioranza altera equilibri”, la Repubblica, 17 maggio 2013. URL consultato il 17 maggio 2013.
Legge elettorale, Cassazione boccia il premio di maggioranza del Porcellum, il Fatto Quotidiano, 17 maggio 2013. URL consultato il 17 maggio 2013.
Legge elettorale, decisione rinviata al 2014 in Rai News, 3 dicembre 2013. URL consultato il 3 dicembre 2013 (archiviato il 3 dicembre 2013).
Slitta a gennaio la decisione della consulta sul Porcellum in Internazionale, 3 dicembre 2013. URL consultato il 3 dicembre 2013(archiviato il 3 dicembre 2013).
Legge elettorale, la Consulta rinvia decisione su Porcellum al 14 gennaio in il Fatto Quotidiano, 3 dicembre 2013. URL consultato il 3 dicembre 2013 (archiviato il 3 dicembre 2013).
Legge elettorale, la Consulta accelera. Da domani mattina la Camera di consiglio in la Repubblica, 3 dicembre 2013. URL consultato il 4 dicembre 2013 (archiviato il 4 dicembre 2013). «[…] Domani mattina, alle 9,30, inizierà la discussione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata sulla legge elettorale. E’ quanto ha stabilito il presidente della Corte, Gaetano Silvestri. […]».
Porcellum, oggi l’esame della Consulta in La Stampa, 4 dicembre 2013. URL consultato il 4 dicembre 2013 (archiviato il 4 dicembre 2013).
Emilia Patta, Porcellum: la Consulta verso l’ammissibilità del ricorso in Il Sole 24 ORE, 4 dicembre 2013. URL consultato il 4 dicembre 2013 (archiviato il 4 dicembre 2013).
Legge elettorale, la Consulta boccia il porcellu in la Repubblica, 4 dicembre 2013. URL consultato il 4 dicembre 2013 (archiviato il 4 dicembre 2013).
Porcellum bocciato dalla Consulta, accolto il ricorso dei cittadini in il Fatto Quotidiano, 4 dicembre 2013. URL consultato il 4 dicembre 2013 (archiviato il 4 dicembre 2013).
Legge elettorale: Calderoli, Porcellum nato per ricatto Casini
Calderoli: “Sempre detto che era anticostituzionale il Porcellum”
Obbligo imposto dall’art. 57, comma 1 della Costituzione italiana.
Lombardia, l’Ohio d’Italia
Per una maggiore chiarezza espositiva, sono state omesse alcune clausole minori presenti nella legge, ma il cui verificarsi è da considerarsi molto improbabile.
15º Censimento generale della popolazione
Le norme per le elezioni politiche, pag.39
Sentenze delle corte Costituzionale nn. 15, 16, e 17 del 2008. Vedi: Testo della sentenza 15/2008, Testo della sentenza 16/2008 e Testo della sentenza 17/2008.
Atti parlamentari, XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e commissioni, riassunto dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, 20 maggio 2009, intervento del senatore Mercatali, in ((http://www.fainotizia.it/2009/05/21/effetto-stocastico-della-legge-elettorale-denunciato-alla-corte-costituzionale)).
Ordinanza interlocutoria n. 12060 del 17 maggio 2013. URL consultato il 13 giugno 2013.
Incostituzionalità della Legge elettorale n. 270/2005 (PDF), Ufficio Stampa ― Corte Costituzionale, 4 dicembre 2013. URL consultato il 5 dicembre 2013 (archiviato il 5 dicembre 2013).
Voci correlate
Candidature multiple
Legge Mattarella
Collegamenti esterni
Legge 30 marzo 1957, n. 361, in materia di “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera del deputati, come modificato dalla legge Calderoli“
Legge 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, come modificato dalla legge Calderoli“
Legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica“
Partisan self-interest and electoral reform: The new Italian electoral law of 2005, by Alan Renwick, Chris Hanretty, David Hine, Electoral Studies, 2009, 1-11
The electoral law which will be used in the 2013 Italian elections is radically different from any other electoral system in Europe, by Matteo Garavoglia, LSE EUROPP, 12 febbraio 2013
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2013/12/03/Legge-elettorale-cominciata-udienza-Consulta_9717777.html
Napolitano: le Camere sono legittime
COMMENTO
Il commento di Napolitano e’ di parte ed anche lui ha ricevuto una nomina illegittima, in quanto nominato da elettori illegittimi.
I Governi Berlusconi, Prodi, Berlusconi, Monti, Letta e Renzi sono anch’essi illegittimi.
Molti menbri della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti e della Corte di Cassazione sono illegittimi.
Tutti i manager di Stato (Moretti e compagni) hanno ricevuto nomine illegittime.
APPELLO
Loscrivente invita pertanto l’Unione Europea a commissariare lo Stato della Repubblica italiana e tutti i suoi organi costitzionali usurpatori di un potere che loro non spetta di diritto, invitando al contempo tutti i lettori premurosi della salvezza della legalita’ in Italia ad inviare appello personale o collettivo alla Commissione europea per il commissariamento.
Il Commissario provvedera’ a formulare una legge elettorale che permetta immediatamente di tornare alle urne con norme democratiche che non permettano manipolazioni del consenso o acquisto di voti di scambio tramite organizzazioni criminali.
Enrico Furia
15 gennaio 2015
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bastava mettersi in tasca la schedagià votata per far contento il politico di turno, andare al seggio, per prelevarne una vergine, andare in cabina e mettersela in tasca fingendo di votare per poi consegnare quella già votata chiedendo in cambio soldi o favori di altro tipo.
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ELECTION 4parte
«Ti interrompo. Ho capito dove vuoi arrivare. Perché io! Sapete bene che Samuel in qualità di giudice supremo ha facoltà di eleggere il successore, e che il successivo è sempre stato scelto fra i membri del Jury. Quasi sempre, perché non è stato così in quattro occasioni…»
Dopo aver dato dimostrazione di conoscere alla perfezione la storia della congrega fin dalla nascita, li pone davanti a una scelta: «Samuel voleva evitare di mettervi l’uno contro l’altro, sapendo che sarebbe morto da un momento all’altro. D’altro canto è lo stesso motivo che lo ha spinto a nascondervi le sue condizioni e a non farsi da parte. Mai nella storia siamo stati così vicini all’obiettivo. Abbiamo bisogno di essere uniti e guidati da qualcuno che sia già a conoscenza di tutte le dinamiche che regolano la nostra congrega. Non ci sarebbe neanche il tempo materiale per istruire qualcun altro. Ma vi propongo questo; per il momento fidatevi di me, perseguiamo il nostro obiettivo e poi ne discutiamo. Sono pronto a fare un passo indietro e a istituire una libera votazione. Chi di noi vince, prende le redini. Che dite, in questo modo va bene?»
Capendo il particolare momento, tutti acconsentirono a questa soluzione.
«Bene, allora possiamo cominciare. Bob Kerr. Io non mi fido di lui, è troppo instabile mentalmente, e la sua storia lo conferma, ma siamo troppo avanti, quindi proseguiamo con il piano originario. Fra qualche minuto sarà qui, quindi vi consiglio di iniziare a indossare le tuniche e le maschere che trovate sul banco. Io vado a prendere le copie della sua scheda e ciò che voglio spiegargli.»
«Keep, vado io. Samuel delegava sempre qualcuno per questi lavori.»
«John, non voglio segretari. Noi siamo tutti uguali e ci dobbiamo mettere a disposizione l’uno dell’altro. Io in fin dei conti, ho più che altro un ruolo istituzionale, e quando si vota, la facoltà di decidere in caso di parità. A questo proposito vi rimando al comma sette, articolo quattro ter del nostro codice, che in caso di numero pari dei componenti, la mia carica mi concede un voto extra.»
«A proposito, come sostituiamo Harry?»
«Non ce n’è il tempo, e soprattutto nessuno ha ancora la capacità di entrare fra noi. In realtà penso che anche in sei si possa continuare, con il mio doppio voto, senza provocare scompensi.»
«Non mi sembra il…»
Scatta l’allarme e i sei si agitano.
«Tranquilli, è solo arrivato Kerr!»
Dopo due minuti entrano due persone che accompagnano un uomo incappucciato. Gli tolgono il cappuccio.
«Ben arrivato mister Kerr. Le chiedo scusa per i disagi che le abbiamo provocato e…»
«Partiamo male. E che fate incappucciati? Credo che me ne andrò, io non sono abituato così.»
«Mister Kerr… Bob, stai calmo, agitarsi fa male al cuore. Tu come noi vuoi un cambiamento, sei stato scelto per questo. E sapevi benissimo cosa ti aspettava, quindi rilassati, fai ciò che ti diciamo e tutto andrà bene.»
«Un cazzo!»
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La Sentenza del TAR Toscana sul Sindaco di Capoliveri
N. 01692/2019 REG.PROV.COLL. N. 00827/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2019, proposto da
Walter Montagna, Leonardo Cardelli, Gianluca Carmani, Gianfrancesco Ballerini, Giuseppe Linguanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Montana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza;
contro
Ufficio Elettorale del Comune di Capoliveri non costituito in giudizio;
Comune di Capoliveri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Grassi, Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
nei confronti
Andrea Gelsi, Antonello Colombi, Lorenzo Zini, Stefano Baldetti, Vittorio Ugo Morosi, Gabriele Puccini, Andrea Crispu, Gabriele Rotellini, Ruggero Barbetti, Italo Andrea Sapere, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27 maggio 2019, nella parte in cui ha assegnato alla Lista n. 1 “Competenze e valori per Capoliveri” n. 1148 voti anziché n. 1155 effettivamente riportati e, dunque, nella parte in cui (avendo riportato la lista n. 2 n. 1148 voti) non ha proclamato eletto Sindaco del Comune di Capoliveri il candidato della Lista n. 1 sig. Walter Montagna, nonchè nella parte in cui non ha attribuito 8 seggi e non ha proclamati eletti gli otto candidati della medesima Lista n. 1, secondo la graduatoria riportata alla pagina n. 12 del medesimo verbale;
- del verbale delle operazioni degli uffici elettorali del 26 maggio 2019 delle sezioni n.1 e n. 2 ed in particolare del verbale delle operazioni elettorali del 26 maggio 2019 della Sezione n.1 nella parte in cui non ha assegnato alla Lista n. 1 e al candidato Sindaco Walter Montagna n. 1 voto, come da pagina 42 del relativo verbale;
- del verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 2 nella parte in cui non ha assegnato n. 6 voti alla Lista n. 1 ed al candidato Sindaco Walter Montagna, ma bensì ha illegittimamente annullato n. 6 schede;
- solo in via subordinata, del verbale del 26 maggio 2019 delle operazioni di voto della Sezione n. 3, nella parte in cui ha assegnato n. 4 voti alla lista n. 2, con preferenza a tale Sapere Daniela, non candidata in alcuna lista, e quindi del verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione del 27 maggio 2019, nella parte in cui ha assegnato n. 1148 voti alla lista n. 2 anziché n. 1144 e n. 1148 voti alla Lista n. 1 anziché n. 1150 (aggiunti n. 1 voto sezione n. 1 e n. 1 voto sezione n. 2), con proclamazione anche in questo caso a Sindaco del sig. Walter Montagna ed a consiglieri comunali i primi 8 candidati della lista n. 1, in ordine di preferenze;
- del medesimo verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione del 27 maggio 2019, con il quale si è disposto il ballottaggio, che non doveva essere disposto, stante la maggioranza di n. 1155 voti conseguita dalla Lista n. 1;
- del verbale del 10 giugno 2019 dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per il completamento delle operazioni non ultimate dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 1 a seguito di turno di ballottaggio;
- del verbale del 10 giugno 2019 delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni, contenente la proclamazione degli eletti e l'attribuzione dei seggi;
- del verbale delle operazioni degli uffici elettorali del 9 giugno 2019 delle sezioni nn. 1, 2 e 3;
- dell'avviso di proclamazione degli eletti affisso all'albo pretorio del Comune in data 12.6.2019;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di convalida degli eletti n. 45 del 24.06.2019;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito;
Nonché per la correzione ex art. 130, comma 9, c.p.a. del risultato elettorale del 26 maggio 2019 delle elezioni amministrative del Comune di Capoliveri nel seguente modo:
- assegnazione alla Lista n. 1 n. 1155 voti e alla Lista n. 2 n. 1148 voti (o in subordine, rispettivamente, n. 1150 e 1144);
- dichiarare la Lista n. 1 vincitrice delle elezioni;
- proclamare eletto Sindaco il sig. Walter Montagna;
- proclamare eletti Consiglieri comunali della lista n. 1 i seguenti otto candidati (doc. 1 e 22): Cardelli Leonardo (218 preferenze), Carmani Gianluca (126 preferenze), Luperini Daniele (103 preferenze), Rossi Donatello (87 preferenze), Bellissimo Alessio (81 preferenze), Di Fazio Laura (54 preferenze), Niccolò Censi (48 preferenze), Gianfrancesco Ballerini (45 preferenze);
- proclamare eletti consiglieri della Lista n. 2 i seguenti candidati: sig. Andrea Gelsi (candidato Sindaco), Antonello Colombi (117 preferenze), Lorenzo Zini (103 preferenze), Italo Sapere (a seguito delle dimissioni di Barbetti) (40 preferenze);
In via subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi di ricorso n. 1 e 2, annullare le operazioni di scrutinio del turno del 26/27.5.2019 e del successivo ballottaggio del 9.6.2019 e disporre la rinnovazione delle elezioni, per quanto esposto sopra sub motivo n. 3;
In via ulteriormente subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi di ricorso n. 1, 2 e 3, annullare le operazioni di scrutinio del ballottaggio del 9.6.2019 e disporre la rinnovazione del turno di ballottaggio, per quanto esposto nel motivo n. 4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Andrea Gelsi e di Antonello Colombi e di Lorenzo Zini e di Stefano Baldetti e di Vittorio Ugo Morosi e di Gabriele Puccini e di Andrea Crispu e di Gabriele Rotellini e di Ruggero Barbetti e di Comune di Capoliveri e di Italo Andrea Sapere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 la dott.ssa Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il 26 maggio 2019 si sono svolte nel Comune di Capoliveri (comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco. Alla competizione elettorale hanno partecipato solo due liste: la n. 1 - “Competenze e Valori per Capoliveri” di cui il signor Montagna Walter era il candidato sindaco; la n. 2 - “Capoliveri Bene Comune“ con candidato sindaco il signor Gelsi Andrea.
Entrambi i candidati ottenevano al primo turno 1148 voti e a seguito del ballottaggio è stato eletto Sindaco il signor Gelsi Andrea con 1227 voti; il signor Montagna Walter otteneva, invece, 1206 voti.
Con il ricorso in oggetto Montagna Walter, nella sua qualità di candidato sindaco per la lista “Competenze e valori per Capoliveri”, e i candidati della medesima lista Cardelli Leonardo, Carmani Gianluca, Ballerini GianFrancesco e il signor Linguanti Giuseppe elettore nel Comune di Capoliveri, impugnano il risultato delle operazioni elettorali contestando il risultato di parità emerso dopo il primo turno elettorale e conseguentemente chiedono di invalidare il risultato del successivo turno di ballottaggio.
In via principale deducono l’illegittimo annullamento di almeno 7 schede contenenti voti che avrebbero dovuto essere attribuiti alla lista n. 1 escludendo così il ballottaggio.
In via subordinata, i ricorrenti contestano l’attribuzione di quattro voti alla lista numero 2: si tratterebbe di voti nulli e il riconoscimento di tale nullità sortirebbe il medesimo effetto sulla proclamazione del signor Montagna al sindaco al primo turno.
In via subordinata, rilevano poi che nella sezione n.1 vi sarebbe un errore nel numero complessivo dei votanti: tale errore che avrebbe determinato la mancanza di una scheda e di un voto, inficerebbe l’intera competizione che dovrebbe essere rinnovata.
In via ulteriormente subordinata, infine, contestano l’esito del ballottaggio per irregolarità procedurali che determinerebbero incertezza nel conteggio delle schede bianche e nulle e quindi necessità di ripetere il ballottaggio.
Il Comune di Capoliveri si è costituito in giudizio e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e mancanza di concretezza in ordine alle istanze istruttorie dedotte, ha contestato nel merito le violazioni dedotte e chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 17 settembre 2019, fissata per la discussione con decreto presidenziale 27 giugno 2019 n. 292, con ordinanza collegiale n. 1255, si disponeva di acquisire:
a) relativamente alla sezione 1 e alle operazioni elettorali del primo turno di votazione la scheda contestata e non attribuita di cui al paragrafo 27 del verbale delle operazioni elettorali della sezione e inserita nella busta n. 5-ter allegata al medesimo verbale;
b) relativamente alla sezione 2 la busta 5-ter allegata al verbale delle operazioni elettorali di sezione contenente le schede nulle.
Il giorno 7 ottobre 2019, alla presenza dei difensori delle parti, si è proceduto all’apertura del plico contenente le suindicate schede e alla acquisizione al fascicolo in copia in formato digitale.
In data 28 ottobre 2019 si sono costituiti in giudizio i controinteressati.
I ricorrenti nella memoria depositata il 21 novembre 2019 ne hanno eccepito la tardività.
All’udienza del 3 dicembre 2019, previa discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. - In primo luogo, con riferimento alla questione preliminare concernente la tardiva costituzione dei controinteressati il Collegio deve rilevare che la costituzione in giudizio è tardiva.
Infatti l'art. 130, comma 5, c.p.a., fissa nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti il termine entro il quale l'amministrazione resistente e i controinteressati devono depositare le proprie controdeduzioni, e tale termine, dato che il ricorso è stato loro notificato al più tardi l’8 luglio 2019, alla data di deposito della memoria di costituzione in giudizio (28 ottobre 2019) era abbondantemente scaduto.
Tuttavia, considerato che l'art. 130, c.p.a., a differenza di quanto statuiva l'articolo 82, comma quinto, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non definisce come perentorio il termine per la costituzione in giudizio, conformemente a quanto costituisce ius receptum per il rito ordinario, va affermato che è ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso, con la conseguenza che per effetto della costituzione tardiva la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove sia decorso il relativo termine.
Peraltro nella fattispecie i controinteressati hanno provveduto a depositare memoria difensiva nei termini assegnati dal Collegio a seguito del compimento dell’attività istruttoria di esame delle schede, sicché non sussistono ragioni per ragioni per disporre lo stralcio dagli atti del giudizio della memoria dagli stessi depositata.
2. – Ciò premesso si può passare ora a esaminare le schede acquisite al fascicolo a seguito dell’istruttoria svolta e il primo motivo con cui i ricorrenti, invocando il principio del favor voti e l’inesistenza di cause di nullità del voto, deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 71 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 54, 57, 64 e 69 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; la violazione di legge e/o eccesso di potere per violazione delle istruzioni ministeriali per le operazioni degli uffici delle sezioni elettorali; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
2.1 - La prima scheda in esame è quella contestata e non assegnata nella sezione 1, contenente croce segno sia nel riquadro della lista n.1 che in quello della lista n.2: il crocesegno posto sulla lista n. 2 appare sovrascritto con l’intento di cancellarlo, mentre il crocesegno apposto sulla lista 1 appare più volte rimarcato e a fianco del riquadro della lista 1 è scritto a caratteri maiuscoli “SI”.
Il Collegio, pur consapevole che in base al principio c.d. del favor voti la validità del voto deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell’elettore (e non appare irragionevole ritenere che, nella specie, l’elettore avesse voluto esprimere il proprio voto a favore del candidato Sindaco Walter Montagna e della lista n. 1 a lui collegata), non può non rilevare che nella scheda all’esame l’apposizione del segno “SI” a fianco del riquadro della lista sia indicativa di un ripensamento dell’elettore, espresso in maniera tale da integrare un segno di riconoscimento e un insanabile violazione della modalità di voto prescritta, posto che l’elettore, nel caso di errore materiale come quello in ispecie, aveva l’obbligo di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto.
Invero, a norma dell'art. 64, comma 2, n. 2), del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 sono nulli i voti contenuti in schede, "che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, V, 21 settembre 2005, n. 4933; idem, 11 dicembre 2015, n. 5654), l’espressione “in modo inoppugnabile” non può essere intesa in senso letterale, “come volta a prescrivere la sussistenza della certezza circa la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché la inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome”. Conseguentemente, "l'accertamento della idoneità di segni, scritture o errori sulla scheda a costituire elementi di riconoscimento dell'elettore deve essere inteso in senso oggettivo e non soggettivo, stante l'evidente impossibilità di approfondire lo stato soggettivo o l'elemento psicologico dell'elettore, in ragione della segretezza del voto" (Consiglio di Stato, V, 7 gennaio 2013, n. 12).
La cancellazione o la alterazione del voto già espresso costituisce, dunque, chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l'aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sancito (per i comuni fino a 15.000 abitanti) dall’art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000 che indica, cioè prescrive, come si effettua la votazione cosicché le modalità diverse non possono considerarsi idonee ad esprimere validamente il consenso elettorale (cfr. Consiglio di Stato, V, 19 agosto 2015, n. 3949).
In ragione di quanto sopra e tenuto conto dei su richiamati indirizzi interpretativi, può quindi affermarsi che la scheda all’esame, con l’uso di una espressione (“SI”) a fianco dell’area del segno sul contrassegno, rappresenta un’ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità di voto prescritta, che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale.
2.2 – Fra le schede annullate nella sezione 2 si prende innanzitutto in esame quella contenente crocesegno sul simbolo della lista n. 1 e voto di preferenza espresso tanto nel riquadro della lista n.1 quanto nel riquadro della lista n. 2 per il candidato BELLISSIMO” appartenente alla lista 1.
La scheda è stata legittimamente annullata in quanto, per le medesime considerazioni sopra svolte, il voto espresso dall’elettore non solo non consente di individuarne con certezza la volontà, ma rende nulla la scheda rinvenendosi nella specie un caso tipico di riconoscibilità del voto e violazione delle norme che regolano la modalità di espressione del voto.
Anche in questo caso, infatti, il crocesegno sul simbolo della lista n. 1 e l’indicazione del voto di preferenza per il candidato Bellissimo (candidato appartenente alla lista 1) tanto nel riquadro della lista 1, quanto nel riquadro della lista 2 rappresenta una condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sancito dall’art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000 e quindi un invalida manifestazione del consenso elettorale.
2.3 - Altra scheda annullata nella sezione 2 contiene croce segno a cavallo fra il simbolo della lista 1 e il nome del candidato sindaco “Walter Montagna”, nonché espressione del voto di preferenza nel riquadro della medesima lista per “VITTORIO”;
Va innanzitutto rilevato che in nessuna delle due liste esiste un candidato di nome o di cognome Vittorio.
Trattasi, dunque, all’evidenza di scheda nella quale l’elettore scrivendo il nome Vittorio nella riga delle preferenze nel medesimo riquadro della lista contrassegnata ha reso riconoscibile il suo voto rendendo nulla la scheda.
2.4 �� Per la loro identità si esaminano congiuntamente le altre schede annullate e acquisite al fascicolo, tutte contenenti croce segno sul simbolo della lista 1 ed espressione del voto di preferenza nel riquadro della medesima lista per un candidato appartenente alla lista n. 2: si tratta di 3 schede con preferenza al candidato “ROTELLINI” - “Rotellini Gabriele” - “GABRIELE ROTELLINI”; e di 2 schede, l’una con preferenza al candidato “PUCCINI”, l’altra con preferenza al candidato “BARBETTI”.
In queste schede, a parere del Collegio, non è possibile riscontrare “la volontà effettiva dell’elettore” e ciò in quanto appare molto più plausibile ritenere che in un Comune piccolo con popolazione di 4000 abitanti quale è Capoliveri, l’elettore – colpevolmente o meno o incurante delle regole per le modalità di espressione del voto – indicando specificamente la preferenza intendesse far eleggere alla carica di consigliere comunale quel candidato da lui conosciuto e di fiducia. L’attribuzione del voto alla lista contrassegnata non sarebbe perciò rispettosa della volontà dell’elettore.
Invero nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti la volontà dell’elettore si manifesta più efficacemente esprimendo il voto di preferenza che nelle Comunità meno numerose riflette la conoscenza del candidato prescelto. Il voto alla lista, che ha indubbiamente maggiore e determinante spessore politico nella formazione della maggioranza consiliare, invece assume particolare rilievo nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ove è ammesso il voto disgiunto e conseguentemente la validità del voto di lista per le elezioni a Sindaco, a norma dell’articolo 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 che espressamente sancisce l’inefficacia della preferenza espressa per un candidato diverso dalla lista votata facendo comunque salvo il voto di lista.
Tale disposizione, contrariamente quanto sostenuto dai ricorrenti, non può essere invocata nel caso di specie.
Ritiene, infatti il Collegio che nelle votazioni in Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ancorché le istruzioni ministeriali (pag. 104-105) annoverano fra i casi di schede contenenti voti di preferenza nulli proprio l’ipotesi in esame specificando che “la nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella sceda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista”, non può che darsi rilievo alle modalità di espressione del voto e alle specifiche disposizioni in materia.
In particolare, l’articolo 71 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, che detta le norme per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni sino a 15000 abitanti, al comma 5 dispone “Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. […]”.
Tale norma, riprende esattamente quanto stabilito l'articolo 5, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 che aveva sostituito l’articolo 55 del D.P.R. 570 del 1960 (che prevedeva la possibilità di voto disgiunto ammettendo l’espressione di voto a favore di una lista e a favore di candidati appartenenti ad altre liste) e introdotto per l’elezione dei consiglieri comunali il sistema maggioritario contestualmente all’elezione del Sindaco.
La giurisprudenza consolidatasi quando vigeva l’articolo 5 della legge n. 81 del 1993 ha fermamente affermato che l’articolo 5 citato, "per il suo carattere di specialità prevale sull'art. 57, co. 2, D.P.R. n. 570 del 1960 secondo cui sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata" (cfr. Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2007, n. 5913; idem, 14 novembre 2000, n. 6104; 18 agosto 1997, n. 923) e conseguentemente, "qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa":
Ecco perché in un comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non può ritenersi applicabile il principio del favor voti come risultante dalla lettura combinata degli articolo 57 e 64 del D.P.R. n. 570 citato: considerare inefficace l’espressione di preferenza e valido il voto di lista non salvaguarderebbe la volontà dell’elettore.
Tanto basta a ritenere l’infondatezza delle censure dedotte e la legittimità dello scrutinio delle schede votate nella prima e seconda sezione.
2.5 - Ciò posto vanno ora esaminate le censure dedotte, in via subordinata e per l’ipotesi che sia stato confermato il risultato di parità fra i candidati Sindaci per essere state respinte le censure rivolte avverso la nullità dei voti espressi a favore della lista 1 nelle schede sopra esaminate.
Affermano i ricorrenti che nella sezione 3 sarebbero state ritenute valide almeno 4 schede attribuite alla lista 2 contenenti crocesegno sul simbolo della lista n.2 ed espressione del voto di preferenza a favore di Daniela Sapere non presente fra i candidati della lista 2, né tanto meno nella lista 1. Essi sostengono, quindi, che per le stesse ragioni che hanno determinato il Collegio a respingere le censure dedotte in via principale devono essere dichiarati nulli i voti espressi a favore della lista 2 nelle schede sopra illustrate trattandosi di fattispecie identica a quella di cui alle 5 schede della sezione 2 con il voto al Sindaco Montagna e preferenza a candidati dell’altra lista.
In proposito il Collegio deve innanzitutto osservare che non si tratta di fattispecie identica atteso che le schede della sezione 3 in contestazione, come da dichiarazione sostitutiva del Presidente di seggio della terza sezione elettorale (v. doc. n. 24 ricorrenti), conterrebbero la croce sul simbolo della lista “Capoliveri Bene comune” e preferenza a Sapere Daniela, nominativo di persona conosciuta, vicepresidente del comitato promotore della lista Capoliveri Bene Comune, ma non candidata in nessuna delle due liste.
In questo caso è del tutto evidente e indubbio che l’elettore abbia inteso votare per la lista n. 2 e il suo candidato Sindaco.
La preferenza espressa non può costituire motivo di nullità del voto per le seguenti ragioni:
- la signora Daniela Sapere è il vicepresidente del comitato promotore della lista votata;
- nell’elenco dei candidati consiglieri in lista con “Capoliveri Bene comune” compare il signor Italo Sapere;
- anche se la circostanza non vale a sanare l’inefficacia del voto di preferenza, è del tutto ragionevole ritenere che l’elettore, in questo caso, abbia fatto confusione fra il candidato Italo Sapere e la vicepresidente del comitato promotore della lista;
- conseguentemente, nella specifica fattispecie, l’erronea indicazione del nome di battesimo del candidato alla carica di consigliere non giustifica dubbi di incertezza circa la volontà effettiva dell’elettore di votare la lista n. 2.
Tanto basta a ritenere l’infondatezza della istanza subordinata e la piena correttezza del risultato elettorale del primo turno.
3. - Con il motivo di ricorso rubricato sub n. 3, dedotto peraltro in via gradatamente subordinata, i ricorrenti assumono che tutto lo scrutinio del primo turno elettorale e, per illegittimità derivata e conseguente, del turno di ballottaggio sarebbero viziati in quanto la somma complessiva dei votanti nella prima sezione ammonterebbe a n. 601 e non a n. 600, come invece riportato in tutti i documenti e i verbali redatti fino al verbale dell’Adunanza dei Presidenti del 27 giugno 2019.
Il vizio denunciato, è del tutto privo di pregio.
Va infatti rilevata l’assoluta genericità e l’assenza di alcun supporto probatorio a sostegno della denunciata non corrispondenza “del numero totale delle schede al numero dei votanti”.
I ricorrenti, nel tentativo di invalidare le operazioni elettorali, vorrebbero trasformare una mera irregolarità nella compilazione del verbale della sezione n. 1 in un vizio invalidante le votazioni di quella sezione, nella quale, a loro dire, non sarebbe stata scrutinata ovvero non conteggiata una scheda elettorale: quella del seicentounesimo votante.
Una semplice e oggettiva lettura del verbale delle operazioni elettorali, al contrario, evidenzia che trattasi di errore materiale compiuto nella compilazione del verbale all’atto di riportare il dato frazionato e quello finale del numero delle elettrici e degli elettori votanti.
4. - La reiezione di tutte le doglianze fin qui esaminate impone di esaminare anche il motivo rubricato sub n. 4, dedotto in via ulteriormente subordinata per il caso di mancato accoglimento anche nel motivo n. 3, con il quale i ricorrenti contestano le operazioni di ballottaggio e in particolare il completamento delle operazioni non ultimate dell’ufficio elettorale della sezione n. 1 del Comune di Capoliveri a seguito del turno di ballottaggio operato dall’Adunanza dei Presidenti di Sezione in violazione dell’articolo 67 del D.P.R. n. 570 del 1960 che stabilisce espressamente che il Presidente dell’Adunanza dei Presidenti di sezione: “..riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato….”.
Il motivo è totalmente privo di fondamento e del tutto pretestuoso.
Tutte le affermazioni poste a fondamento del motivo all’esame sono ictu oculi smentite dall’analisi della documentazione in atti. In particolare i verbali dell’Adunanza dei Presidenti dimessi in atti dalla parte ricorrente e il verbale della I Sezione elettorale depositato dal Comune di Capoliveri dimostrano inequivocabilmente che da parte dell’Adunanza dei Presidenti non vi è stato alcun completamento delle operazioni elettorali non ultimate dall’Ufficio elettorale della prima sezione, né alcuna manipolazione dei risultati elettorali.
Al riguardo è sufficiente rilevare che nella I sezione, come risulta al § 24 – Schede bianche del verbale relativo alle operazioni elettorali del turno di ballottaggio, le schede bianche scrutinate sono
cinque e non diciassette.
E tanto basta a far cadere il “castello accusatorio” costruito dai ricorrenti.
Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, attesa la specificità della materia elettorale e la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore
Riccardo Giani, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosaria Trizzino
IL SEGRETARIO
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ANCONA – Saranno 38.063 maschi e 42.488 femmine per totale 80.551 anconetani, coloro che saranno chiamati alle urne il 10 giugno prossimo per la consultazione elettorale amministrativa. Tra costoro sono compresi anche 206 cittadini dell’Unione Europea ( 72 maschi e 134 femmine) residenti nel Comune di Ancona che hanno presentato domanda di iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta per esercitare il diritto di voto per le prossime elezioni amministrative.
Gli elettori residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ancona: sono in tutto 5.472 (di cui 2.748 maschi e 2.724 femmine). I 18enni chiamati al voto per la prima volta sono 223 (105 maschi e 118 femmine) e si tratta di giovani che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età nel periodo ricompreso tra il 4 marzo (data dell’ultima consultazione, elezioni politiche) e il 10 giugno (prossima consultazione, elezioni amministrative).
L’elettore più giovane e l’elettore più anziano: ci sono due elettrici che compiono gli anni proprio il giorno della votazione (10 giugno) e due elettori nati nel 1913 (rispettivamene a gennaio e ottobre) che rappresentano i votanti più anziani, con i loro 105 e 104 anni.
Dove si vota. Si potrà votare nelle sezioni collocate in tutto il territorio comunale e nei seggi speciali: saranno allestite 100 sezioni di cui 3 sezioni ospedaliere con 6 seggi speciali e 10 seggi volanti, allestiti in case di cura (elenco completo su https://ift.tt/2J8fCg8
La consultazione elettorale si svolgerà nella giornata di domenica 10 giugno, dalle 7.00 alle 23.00. Per votare occorre essere muniti dell’apposita scheda elettorale. Le schede elettorali che ancora non sono state ritirate sono in tutto 5.351 di queste n. 4.385 sono relative agli elettori residenti all’estero.
In vista della consultazione si invitano tutti i cittadini residenti ed elettori a verificare la propria tessera elettorale. Cosa fare in caso di: 1. Tessera elettorale esaurita, smarrita o deteriorata : gli elettori sono invitati a recarsi in tempo utile in Comune in piazza XXIV maggio 1 – salone Anagrafe (1° piano). E’ necessario portare con sé un documento di riconoscimento e, in caso di esaurimento degli spazi, la vecchia tessera elettorale. Per le persone che non possono recarsi in Comune è possibile delegare un incaricato. Per maggiori informazioni e/o la modulistica per la delega al ritiro della tessera elettorale si rinvia alla scheda relativa alle “Modalità per il rilascio di duplicato o di una nuova tessera in caso di esaurimento spazi” – Telefoni: 071 222 2287 / 071 222 2279 2. mancata consegna della tessera elettorale (perché l’elettore non è stato reperito dai messi incaricati e/o per i nuovi elettori del Comune) e comunicazioni elettorali: i cittadini sono invitati a recarsi in tempo utile in Comune in piazza XXIV maggio 1 – ufficio messi notificatori (2° piano). – Da lunedì 4 giugno a giovedì 7 giugno: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 – venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno: dalle ore 9.00 alle 18.00 – domenica 10 giugno: dalle ore 7.00 alle 23.00 per ulteriori informazioni https://ift.tt/2sl8ep4 o Link alla scheda: modalità per il rilasciodi duplicato o di una nuova tessera elettorale
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