#Corti internazionali
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Sergio Mattarella sul diritto d'asilo: un richiamo alla responsabilità internazionale
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui drammi migratori, evidenziando le derive sovraniste e l'importanza del rispetto delle convenzioni internazionali.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui drammi migratori, evidenziando le derive sovraniste e l’importanza del rispetto delle convenzioni internazionali. Sergio Mattarella, durante il suo intervento agli stati generali della diplomazia alla Farnesina, ha affrontato il delicato tema dei drammi migratori, sottolineando come questi siano spesso strumentalizzati da alcuni…
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Il Caso Ivan Errichiello: Tra Successo, Accuse e Difese sul Caso Time & Gold
Negli ultimi mesi, il nome di Ivan Errichiello, noto anche come Ivan Szydlik, è stato al centro di numerose discussioni. Conosciuto per essere un rivenditore di orologi di lusso e con un seguito di ben 1,4 milioni di follower su Instagram, la sua attività, Time & Gold, ha attirato l'attenzione non solo per i suoi successi nel mondo del lusso, ma anche per alcune accuse da parte di soci e clienti. Tuttavia, resta il quesito: tutti quei follower sono reali o frutto di strategie digitali discutibili?
In collaborazione con Stefano Corti, abbiamo deciso di approfondire nuovamente il caso legato a Time & Gold. La società, famosa per la compravendita di orologi pregiati, è stata spesso elogiata per la qualità dei prodotti offerti e per la sua capacità di attrarre una clientela esclusiva. Ma non mancano le ombre. Alcuni soci e clienti, infatti, hanno sollevato preoccupazioni riguardo la gestione dell’azienda e su alcune pratiche di business che, secondo loro, sarebbero tutt’altro che trasparenti.
Diversi investitori, che inizialmente avevano scommesso sull’espansione della società, hanno cominciato a esprimere malcontento. Alcuni hanno affermato di aver fatto brutte scoperte durante il loro coinvolgimento con Time & Gold. Tra queste, la presunta scarsa trasparenza finanziaria e operazioni poco chiare riguardo la provenienza degli orologi. Alcuni soci, in particolare, sostengono di non aver ricevuto i ritorni economici promessi, il che ha gettato un'ombra di dubbio sulla stabilità e l'integrità dell'azienda.
Ivan Errichiello, però, ha sempre respinto queste accuse, dichiarandosi estraneo a qualsiasi attività illecita o dubbia. Ha insistito sulla solidità della sua attività e sulla legittimità dei suoi follower su Instagram, che considera una prova del suo successo nel mondo degli affari. Secondo lui, le accuse sono state sollevate da un ristretto gruppo di individui insoddisfatti che cercano di danneggiare la sua reputazione per ragioni personali.
Errichiello ha inoltre sottolineato come Time & Gold continui a prosperare, con un portafoglio di clienti internazionali e una presenza digitale sempre più rilevante. Ha difeso con forza la sua trasparenza, assicurando che ogni transazione è eseguita nel rispetto delle normative e che l'azienda opera con i più alti standard di etica professionale. Tuttavia, non ha negato che possano esserci stati dei disguidi o incomprensioni con alcuni soci, ma ha sottolineato che queste sono state prontamente affrontate.
D'altra parte, i soci critici affermano che le risposte fornite da Errichiello non sono sufficienti. Alcuni di loro hanno persino minacciato azioni legali per ottenere chiarezza sulla gestione interna dell'azienda. Queste voci critiche ritengono che la crescita esponenziale dei follower sui social non sia necessariamente un indicatore di successo reale, ma piuttosto una strategia di marketing per attirare investitori e clienti.
Con il caso ancora in evoluzione, non è chiaro quale sarà il futuro di Time & Gold. Ciò che è certo, però, è che Ivan Errichiello continua a difendere con forza la sua posizione e la reputazione della sua azienda, mentre gli occhi di molti restano puntati su di lui e sul suo prossimo passo.
#IvanErrichiello#IvanSzydlik#TimeAndGold#LuxuryWatches#StefanoCorti#InstagramFollowers#BusinessControversy#OrologiDiLusso#Investitori#AccuseEControversie
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Gianni Sassi
A cura di: Fondazione Mudima Collana Fluid XXX a cura di: Gino Di Maggio, Achille Bonito Oliva, Daniele Lombardi. Testi di: Sergio Albergoni, Gino Di Maggio, Nanni Balestrini, Monica Palla, Arrigo Lora Totino, Alberto Capatti, Jean-Jacques Lebel, Aldo Colonetti, Marco Maria Sigiani, Roberto Masotti.
Fondazione Mudima, Milano 2015, 324 pagine, 17x14,5cm, ISBN 978-88 86072- 94-6
euro 40,00
email if you want to buy [email protected]
Non ci crede nessuno a che Gianni Sassi fosse soltanto “uno di noi”. Difficile pensarlo, vista la mole di lavoro che è riuscito a metter su in circa trent’anni di attività imprenditoriale e culturale. Una quantità impressionante di idee, spunti e riflessioni, soprattutto di fatti ed eventi artistici così prestigiosi che al solo pensarci oggi ti viene ancora il mal di testa. Facile insomma descriverlo come un non umano. In realtà è una frase usata da chi ci ha lavorato assieme, utile per sentirsi ancora vicino a un personaggio amato e discusso come lui. Ma cosa ha fatto di così importante? La Gola: eterogenea rivista di cultura del cibo che ha praticamente dato il via al movimento Slow Food, quello che Carlo Petrini fonda a Bra, in Piemonte, a metà degli anni Ottanta circa. Milano Poesia: con ospiti internazionali come Gregory Corso, Walter Marchetti e outsider come Victor Cavallo, Il Treno Di John Cage: splendida avventura sonora nel corso della quale l’autore di “4’33”” interagiva coi suoni d’ambiente delle carrozze, aiutato da ospiti prestigiosi: Daniel Charles, Walter Marchetti, Stratos e Hidalgo tra gli altri, che si muovevano da Bologna a Porretta Terme, o da Rimini a Ravenna. La rivista Alfabeta con Nanni Balestrini del Gruppo 63, dove trovavano posto menti raffinate come quelle di Maria Corti e Umberto Eco. La Cramps Records: Area (il ruolo di Sassi è centrale nella formazione della band di Stratos & soci), Claudio Rocchi, Eugenio Finardi, Alberto Camerini, Skiantos. L’ormai storica etichetta ai tempi vantava pure delle “strane sorelle”, nate per far uscire apposite collane di “ricerca” come DIVerso, Multhipla Records e nova musicha col socio Gianni-Emilio Simonetti: cito i dischi di Walter Marchetti, John Cage, Demetrio Stratos, Juan Hidalgo, Gruppo Di Improvvisazione Nuova Consonanza. Non vanno dimenticate le campagne pubblicitarie per la sua agenzia pubblicitaria Al.Sa: celebre quella con un giovane Franco Battiato col viso truccato di calce bianca che guarda dritto all’obiettivo mentre sta seduto su una “comoda poltrona Busnelli”. Sassi muore di una brutta malattia, fumava troppo, nel 1993.
04/05/24
#Gianni Sassi#La Gola#Alfabeta#Il Treno di John Cage#Cramps Records#Fondazione Mudima#fashionbooksmilano
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La Protezione Complementare: Un’Analisi Giuridica Essenziale
La protezione complementare, disciplinata in Italia dall'art. 19 del d.lgs. 286/1998, rappresenta una forma di tutela fondamentale per coloro che, pur non rientrando nei requisiti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità. Negli ultimi anni, questa misura è divenuta sempre più rilevante, in particolare alla luce delle trasformazioni normative e delle interpretazioni giurisprudenziali.
Protezione Complementare e Diritto all'Incolumità
L'art. 19, commi 1 e 1.1, vieta esplicitamente l’espulsione o il respingimento verso Paesi in cui il richiedente possa essere esposto al rischio di tortura, trattamenti inumani o degradanti, o altre violazioni gravi dei diritti umani. Questa norma, derivata dai principi internazionali sui diritti umani, si pone come un pilastro del sistema italiano di protezione.
Il Ruolo della Giurisprudenza
Le corti italiane, in particolare i Tribunali specializzati in materia di immigrazione, hanno avuto un ruolo cruciale nel delineare i confini applicativi della protezione complementare. Un esempio significativo è il decreto del Tribunale di Venezia (R.G. 17451/2024), che ha sottolineato l’importanza della sospensione ex lege in caso di impugnazione dei provvedimenti di diniego in procedura accelerata. Questa decisione ribadisce il diritto del ricorrente a permanere sul territorio nazionale fino alla conclusione del processo.
Analogamente, il Tribunale di Bologna, con il decreto R.G. 13196/2024, ha confermato la sospensione automatica di un rigetto amministrativo in procedura accelerata, evidenziando la necessità di rispettare i termini procedurali per garantire i diritti dei richiedenti.
Criticità e Prospettive
Nonostante i progressi giurisprudenziali, permangono alcune criticità, in particolare legate alle modalità operative delle questure. La sentenza del Tribunale di Bologna (R.G. 15491/2023) ha evidenziato come le modalità burocratiche non debbano ostacolare il diritto alla protezione, ma ha ribadito che queste non possono essere contestate in assenza di un danno effettivo ai diritti soggettivi del richiedente.
In questo contesto, diventa cruciale sensibilizzare sia le istituzioni che gli operatori legali sull’importanza di un’applicazione coerente delle normative e sull’urgenza di procedure amministrative più accessibili.
Conclusioni
La protezione complementare continua a rappresentare un’area in evoluzione nel diritto dell’immigrazione italiano. È essenziale che le interpretazioni giurisprudenziali, insieme all’applicazione amministrativa, garantiscano un equilibrio tra sicurezza nazionale e tutela dei diritti fondamentali. In questo percorso, il ruolo degli avvocati e degli operatori legali rimane centrale, non solo nella difesa dei diritti individuali ma anche nella costruzione di una cultura giuridica basata sulla solidarietà e sul rispetto delle norme internazionali.
Avv. Fabio Loscerbo
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Verona Piano Festival: la musica classica tra ville e palazzi storici
Verona Piano Festival: la musica classica tra ville e palazzi storici Musica, arte, eccellenze del territorio. Torna il Verona Piano Festival, cartellone di concerti nei luoghi della cultura di Verona e provincia promosso dall'Associazione Musicale Liszt 2011. E lo fa con un cartellone, per l'estate 2024, più che raddoppiato. Ben 14, infatti, gli appuntamenti in programma per questa 12^ edizione. Quattro mesi di bellezza, dal 6 giugno al 6 ottobre, con un unico filo conduttore: la musica e i suoi protagonisti. Orchestre, gruppi da camera vocali e strumentali, solisti, giovani artisti vincitori di premi internazionali e musicisti già acclamati in tutto il mondo allieteranno infatti le serate estive in dieci location da sogno: corti, pievi, dimore storiche dal centro storico, alla Valpolicella, alla Valpantena, che per l'occasione verranno valorizzate da accompagnamenti culturali e degustazioni di vini veronesi. "Una grande manifestazione musicale che unisce le forze migliori della città – sottolinea il presidente della 4^ Commissione consiliare – per rendere possibile nell'arco di quattro mesi la realizzazione di un ampio cartellone di appuntamenti in città e in provincia. Un Festival che arricchisce, con spettacoli musicali di altissima qualità, la programmazione culturale della nostra città. Musica che diventa anche l'occasione per scoprire luoghi importanti del nostro patrimonio, in una veste diversa e suggestiva". Il programma è stato presentato questa mattina a Palazzo Barbieri. Sono intervenuti anche il direttore artistico Roberto Pegoraro, presidente dell'Associazione Liszt 2011, il vicepresidente di BCC Valpolicella Benaco Banca, il presidente della Società di Belle Arti di Verona Gianni Lollis, la direttrice dei Musei civici Francesca Rossi e il professore ordinario di Slavistica all'Università di Verona e presidente della International Dostoevsky Society Stefano Aloe. Programma del Festival mesi giugno/luglio Il Festival debutta con un'anteprima e un concerto inaugurale entrambi gratuiti, in collaborazione con i Musei Civici di Verona, nel Cortile del Museo di Castelvecchio. Giovedì 6 giugno, anteprima con il Coro della University of Alabama at Birminghman, che proporrà 'Musiche per coro dall'America contemporanea' (visita del Cortile a cura di Gianni Lollis). Il concerto inaugurale si terrà invece martedì 11 giugno con 'Passione Kreutzer: da Beethoven a Tolstoj': introduzione al romanzo 'La Sonata a Kreutzer' di Lev Tolstoj a cura di Anna Giust e Stefano Aloe, adattamento teatrale di Andrea de Manincor, quindi Sonata 'A Kreutzer' eseguita da Davide Alogna al violino e Roberto Pegoraro al pianoforte. Martedì 18 giugno alla Pieve di San Giovanni in Valle (illustrata dai volontari di Verona Minor Hierusalem) in scena 'Violino e violoncello: geometrie variabili', con Enzo Ligresti al violino e Giorgio Fiori al violoncello. Intenso il programma del mese di luglio. Si comincia martedì 2 luglio al Teatro Filarmonico con il grande pianista australiano Leslie Howard in 'Franz Liszt tra Borodin e Glazunov'. Una settimana dopo ad animarsi sarà Villa Mosconi Bertani di Negrar con 'Giovani orchestrali... vecchi capolavori', con la St. Alban's Orchestra diretta da Robert Hodge. Domenica 14 luglio si torna in città: il Bastione delle Maddalene ospiterà infatti 'Dalla classica al Jazz', con la Exeter Orchestra diretta da Peter Tamblyn e Matt Davies (ingresso gratuito), concerto preceduto dalla visita al bastione a cura di Daniele Bressan. Lunedì 22 luglio ci si sposta a Zevio, dove alla Chiesa di San Pietro Apostolo andrà in scena 'Armonie visive', con l'Ensemble At the Movies e Paolo Savio al pianoforte. Una settimana dopo, 'Danze spagnole' a Villa Arvedi di Grezzana, con uno dei più grandi chitarristi europei, Giulio Tampalini, accompagnato dalla danza di Anna Beschi (introduzione sulla villa a cura di Silvia Baschirotto, degustazione di vini offerta da Cantine di Verona). Il calendario di luglio si chiude, martedì 30, alla Cantina Fratelli Zanoni di Lazise con 'Un secolo e mezzo di pianoforte', con il pianista Maurizio Moretta. Programma completo sul sito: https://veronapianofestival.it/programma.html Per informazioni è possibile contattare il numero 345 160 4938 o consultare il sito veronapianofestival.it e inviare una mail a [email protected] Biglietti. Prevendita su veronapianofestival.it, vivaticket.it e punti vendita autorizzati - in loco dalle ore 19.30. Inizio concerti ore 21. Introduzione artistica della location, ove prevista, ore 20.30. (l'ingresso è riservato ai possessori del biglietto per il concerto). "Il Verona Piano Festival trasmette il grande patrimonio della musica colta, e del suo accesso a questa, ad un pubblico trasversale e quindi alle nuove generazioni – spiega il direttore artistico Roberto Pegoraro –. Un Festival che affonda le sue radici nei territori dell'affascinante provincia scaligera, che ci accoglieranno diventando essi stessi luoghi sociali di arricchimento culturale e di aggregazione. Spazi - alcuni già noti, altri meno conosciuti - capaci di presentare i contenuti artistici in una nuova dimensione esperienziale e che, a nostra volta, cercheremo di valorizzare con l'aiuto di esperti storici dell'arte, per un viaggio meraviglioso attraverso secoli di architettura, di arte, di musica".... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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Mosca, 'citeremo in giudizio Kiev per terrorismo'
La Russia sta preparando la documentazione per citare in giudizio davanti a Corti internazionali il governo di Kiev con l’accusa di coinvolgimento in atti di terrorismo sul suolo russo. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, aggiungendo che una nota in proposito è stata già trasmessa all’Ucraina attraverso un canale stabilito tramite la Bielorussia. La…
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Lucca Film Festlval 2023
Si terrà dal 23 settembre al 1 ottobre il Lucca Film Festival, uno degli eventi di punta del panorama culturale e cinematografico, giunto alla 19^ edizione. Presieduto da Nicola Borrelli, il festival vedrà due concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi, oltre alla serata del decennale di Lucca Effetto Cinema e il nuovo concorso per cortometraggi, il Lucca Film Festival for Future. A Stefania Sandrelli, che riceverà il Premio Outstanding Woman in Film Award in collaborazione con Donne all’ultimo grido e il Premio alla Carriera del Lucca Film festival, verrà dedicata una rassegna di alcuni dei suoi film più noti, da Io la conoscevo bene (1965) a Divorzio all'Italiana (1961), e una mostra sugli anni Ottanta. Il regista Mario Martone, il 24 settembre, diventerà il protagonista di una masterclass e in serata riceverà il Premio alla Carriera e una speciale onorificenza della Fondazione Giacomo Puccini, oltre alla proiezione di Il giovane favoloso (2014). Il 30 settembre sul palco ci sarà il regista premio Oscar Gabriele Salvatores e anche a lui sarà consegnato il Premio alla Carriera, cui seguirà la proiezione della versione restaurata del film Nirvana. In seconda serata Salvatores parteciperà al decennale di Lucca Effetto Cinema con uno evento dal vivo che il festival organizzerà in Piazza San Michele e che renderà omaggio al suo cinema con scenografie, performance e le musiche dal vivo di Federico De Robertis, oltre alle proiezioni di Educazione siberiana (2013), Tutto il mio folle amore (2019), Il ritorno di Casanova (2023) e Io non ho paura (2003). Il 1 ottobre sarà dedicata a Kim Rossi Stuart, che alla mattina terrà una masterclass e la sera riceverà il Premio alla Carriera del festival. Già vincitore di un David di Donatello, cinque Nastri d'argento e tre Globi d'oro, di Rossi Stuart verranno proiettate tre regie cinematografiche: Anche libero va bene (2005), Tommaso (2016) e Brado (2022). Sono 12 i lungometraggi selezionati che competeranno per l’assegnazione di Miglior lungometraggio, Miglior lungometraggio – Giuria studentesca, Miglior lungometraggio – Giuria popolare e il Premio Marcello Petrozziello, assegnato dalla giuria stampa. Parte della storia del Festival, la sezione Cortometraggi giunge nel 2023 alla XIX edizione e i 12 corti in concorso saranno proiettati in anteprima nazionale e alcuni in prima europea, oltre a 9 film fuori concorso tra cui un’anteprima mondiale. Una novità è il concorso di cortometraggi Lucca Film Festival for Future, frutto anche della rinnovata collaborazione con i festival della rete internazionale “Film For Our Future” e con la rete European network of science communicators, filmmakers, film producers and festival organizers, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza verso le necessità di una nuova cultura di tutela e valorizzazione dell’ambiente e della natura. I 15 cortometraggi in concorso metteranno in scena le più innovative e interessanti modalità di racconto narrativo, documentario e di animazione, oltre ad essere al centro di un incontro pubblico sul rapporto fra narrazione cinematografica e salvaguardia ambientale, nell’ottica di una ricerca di nuove strade per coinvolgere la cittadinanza e renderla partecipe di un comune sforzo per proteggere il pianeta. Tutta la selezione del concorso 2023 sarà proiettata sia in orario mattutino per le scuole sia in orario pomeridiano per il pubblico, ma durante la settimana del festival sarà disponibile gratuitamente tramite la visione on demand sul portale Festival Scope. Tornano anche gli eventi di LFF Educational, rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, che si svolgeranno al mattino e ruoteranno intorno al tema green ma anche ad arte, letteratura e cultura. Ma Lucca Film Festival è anche Lucca Effetto Cinema, da questa edizione coprodotto dal Comune di Lucca e dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, che anima il centro storico con micro-performance co-prodotte dal festival insieme alle associazioni amatoriali di recitazione e alle compagnie di danza, non solo del territorio ma anche da tutta Italia ed è aperto ai performer, ai pubblici esercizi, ai negozi e agli hotel del centro storico di Lucca. Read the full article
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Teatri Riflessi, festival del corto. Iscrizioni aperte fino al 23 marzo
Teatri Riflessi, festival del corto. Iscrizioni aperte fino al 23 marzo
Teatri Riflessi 8: una novità per tutti i corti semifinalisti. Confermato il taglio internazionale anche per l’ottava edizione di Teatri Riflessi, festival internazionale di corti teatrali e coreutici; infatti, manca un mese esatto alla scadenza del bando e delle tantissime candidature arrivate più della metà sono di compagnie internazionali, provenienti da 16 stati differenti. Finalmente la…
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I 10 peggiori aeroporti del mondo dove disservizi, cancellazioni e ritardi sono all’ordine del giorno
Viaggiare e scoprire il mondo è una delle esperienze più belle che possiamo fare nella vita. Purtroppo, però, in alcuni casi arrivano degli imprevisti che rendono il viaggio decisamente stressante e faticoso. Alcuni di questi imprevisti si verificano in aeroporto e il più temuto di tutti si chiama cancellazione del volo. Oggi capiremo come fare a sopravvivere a questa brutta esperienza e scopriremo i 10 peggiori aeroporti del mondo per quanto riguarda disservizi, ritardi e brutte sorprese (nel 2018 per almeno 10 milioni di passeggeri). Se possiamo scegliere dovremmo possibilmente evitarli. Quando ho diritto a un rimborso per la cancellazione Come dicevamo in precedenza la cancellazione del volo è una delle cose più brutte che potrebbe capitarci. Per fortuna, però, la legge difende i passeggeri in moltissimi casi e per quanto riguarda le cancellazioni più o meno improvvise. Soprattutto se voliamo in Europa dove le tutele sono decisamente maggiori e sono sancite dal Regolamento CE 261. Nel Vecchio Continente è infatti spesso possibile ottenere un rimborso per il volo cancellato. Questo avviene nella maggior parte dei casi a meno che la compagnia ci avvisi della cancellazione con più di 14 giorni di preavviso, che essa sia dovuta a circostanze eccezionali oppure che il preavviso sia compreso tra i 13 e i 7 giorni precedenti alla partenza e il volo venga sostituito con uno che parte non più di due ore prima e arriva con massimo 4 ore di ritardo. O ancora che l’avviso arrivi una settimana prima di partire e il volo sostitutivo parta con meno di un’ora di anticipo e arrivi al massimo con 2 ore di ritardo. Più difficile ottenere un risarcimento per la cancellazione se voliamo fuori dall’Europa. Per i voli internazionali è previsto solo il rimborso delle spese causate direttamente dal disservizio. Per i voli USA non c’è nessuna tutela se non la possibilità di contrattare con la compagnia aerea un eventuale rimborso. Come si calcola il rimborso Rimanendo in ambito dell’Unione Europea è importante sapere che il rimborso economico per la cancellazione si calcola in base alla lunghezza della tratta, al ritardo accumulato e alla nostra decisione, o meno, di accettare un volo alternativo. Molto dipende da una decisione che dobbiamo prendere: ovvero quella di accettare o meno un volo sostitutivo proposto dalla compagnia. Se non lo accettiamo avremo diritto al rimborso del biglietto oltre al risarcimento economico massimo previsto nelle fasce che stiamo per scoprire: - i voli comunitari più corti di 1.500 km che arrivano con meno di due ore di ritardo rispetto al precedente danno diritto a una compensazione di 250 euro; - per quelli di lunghezza compresa tra 1.500 e 3.500 km il rimborso varia da 200 euro (con ritardo massimo di 4 ore) a 400 euro (ritardo superiore); - per i voli più lunghi il rimborso oscilla tra 300 euro (ritardo compreso tra 2 e 4 ore) e 600 euro (ritardo superiore). Come chiedere il risarcimento per il volo cancellato e cosa serve Una volta capito se abbiamo diritto o meno al rimborso dobbiamo muoverci per inoltrare la pratica di richiesta risarcimento cancellazione. Per farlo ci serviranno: - la carta d’imbarco - la conferma della prenotazione - le ricevute delle eventuali spese affrontate durante l’attesa in aeroporto. Se abbiamo accettato un volo alternativo dovremo anche produrre testimonianze video o foto dell’eventuale ritardo. Messi insieme i documenti possiamo recarci allo sportello della compagnia e far partire la richiesta oppure inoltrarla online. Un’altra valida alternativa è quella di affidarsi a società attive nella tutela dei diritti dei viaggiatori come AirHelp, che aiutano gli utenti a reclamare il risarcimento di voli cancellati e rimborsi. I peggiori aeroporti del mondo: dalla posizione 10 alla 6 La cancellazione è un’eventualità di cui dobbiamo sempre tenere di conto. Soprattutto se voliamo in uno dei dieci scali peggiori al mondo. In questa poco lusinghiera classifica troviamo al decimo posto, secondo le celebri classifiche di AirHelp, l’aeroporto di Gatwick, a Londra, carente per quanto riguarda puntualità, servizi per i bambini e affollamento. Alla posizione numero nove c’è il Billy Bishop di Toronto, anch’esso noto per la scarsa puntualità, seguito a ruota dall’aeroporto di Porto che non brilla per gli aerei in orario, per il cibo e per le lunghe attese. Settima e sesta piazza, rispettivamente per l’aeroporto di Parigi Orly e per quello di Manchester. Nel primo caso i problemi maggiori riguardano puntualità e orari dei negozi. Nel secondo i ritardi nella consegna dei bagagli e gli elevati costi dei parcheggi. La top 5 Apre la top 5 negativa l’aeroporto di Malta, decisamente sottodimensionato rispetto al numero di passeggeri. Situazione che crea non pochi problemi in merito a posti a sedere, code e ritardi. Ai piedi del podio troviamo un altro scalo europeo, quello di Bucarest in cui le pecche sono l’obsolescenza delle strutture e un personale di terra non troppo amichevole. Medaglia di bronzo per l’aeroporto di Eindhoven, piccolissimo in rapporto al traffico e con personale decisamente non all’altezza delle aspettative. Piazza d’onore, a sorpresa, per l’aeroporto internazionale del Kuwait, mestamente noto per la scarsissima puntualità e per le interminabili code agli imbarchi.Il peggior aeroporto del mondo, infine, è quello di Lisbona, capitale del Portogallo, dove il problema maggiore è la lentezza nelle procedure d’imbarco accoppiata a lunghissimi ritardi. Read the full article
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Team Diana MX – 2022 Internazionali d’Italia MX, Riola Sardo: Press Release
Nell’impegnativa sabbia di Riola Sardo, ultimo round degli Internazionali d’Italia MX, Della Valle, Angeli e Zancarini portano a termine le manche, nonostante qualche piccola ‘sbavatura’. Nel complesso, l’esperienza in Sardegna si conclude positivamente per il Team Diana MX.
#125#2022 Internazionali Italia Motocross#24MX#Alghero#comunicato stampa#Davide della Valle#Giacomo Zancarini#Giuseppe Diana#Go Up Noleggi#Lazzaretto#Leonardo Angeli#Lorenzo Corti#Luca Pedica#MC Motor School Riola#motocross#Motocross Article#Motocross News#motocrossaddiction.com#Motoservice#MV Line#mx1#mx2#OffRoad Pro Racing#Paolo Pignataro#Pietro Razzini#press release#Riola Sardo#Team Diana Mx#Unibat
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👋 ... ed eccoci qui, uno alla volta! Chi sono "Il Mare nel Bosco (chiudo gli occhi e vedo)"? Gushi & Raffunk 🙋🏻♀️🙋🏻♂️ Progetto nato a Buenos Aires dove si crea la chimica per la realizzazione del loro primo album "Eyes". Realizzano #soundtracks ad hoc per opere filmiche, documentari, corti e spot commerciali. Hanno creato cicli musicali in collaborazione con #artisti plastici ed il #sounddesign del Bosco in Città, progetto in collaborazione con la @regionefvg e la Filiera del Legno. Attualmente stanno sviluppando la sperimentazione con frequenze non convenzionali, suoni #binaurali, l’azione delle frequenze nel territorio e l’interazione della #voce. Gushi. Autrice e compositrice di musiche originali per serie televisive in Argentina. La sua voce è presente nelle libraries della @rai1official, nelle #registrazioni di racconti in lingua spagnola per Trudi e nel progetto “Dancing Spirits” dove si ripropongono brani tradizionali dei nativi dell’ America del Nord. È parte integrante del progetto in friulano "Di Jerbas e Di Suns - Musica e parole per una Spoon River Carnica". Raffunk. Compositore, autore e sound designer. Lavora come produttore collaborando con artisti internazionali nel circuito della #musicaelettronica. Compositore ed esecutore di musiche originali per coreografie e compagnie di ballo e danza contemporanea. Produce musiche per agenzie pubblicitarie e si occupa del sound design in campagne promozionali. Compone ed esegue dal vivo musiche dedicate alla #meditazione ed a sessioni di #yoga. Foto scattate durante le prove dello spettacolo da Roberta Colacino e Amerigo Dorbolò (presso Srednje v Benečiji) https://www.instagram.com/p/CT7lSwuMaK7/?utm_medium=tumblr
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BAFTA 2020
British Academy of Film and Television Arts, anche conosciuti come gli oscar britannici, premiano annualmente le migliori produzioni cinematografiche al Royal Albert Hall di Londra. Quest’anno la cerimonia si svolta il 2 febbraio 2020 ed è stata presentata dal celebre conduttore tv e comico irlandese Graham Norton. Sul red carpet gran parte dello star system e del jet-set UK e non solo, accanto a star internazionali ed i duchi di Cambridge, Kate e William, presenti al primo evento mondano all’indomani dell’addio alla casa reale del Principe Harry e della definitiva rottura con l’Unione Europea.
Tutto sommato è stato un inizio 2020 piuttosto caldo per la politica britannica, una serata glamour ed ampi sorrisi non può certo stonare. I premi assegnati sono stati tantissimi, tanto per cominciare il premio per il contributo al cinema britannico, un riconoscimento alla carriera si può ben dire, è andato ad Andy Serkis, il primo seduto a sinistra nella foto di gruppo dei vincitori. Alcuni film si sono confermati un successo internazionale, ottenendo il secondo riconoscimento, dopo i Golden Globe di appena un mese fa.
Tra questi, a trionfare sicuramente 1917, di Sam Mendes, che si è aggiudicato ben 7 statuette, accostando ai premi già vinti ai Golden Globe, la maschera dei BAFTA 2020 per miglior regia e miglior film. La giuria britannica non si è limitata a considerarlo come il miglior film (dell’anno) ma ha scelto di ampliare il parterre di elogio premiandolo come miglior film britannico, per la fotografia, gli effetti speciali, il sonoro e la scenografia. Insomma, se non l’avete ancora visto, correte!
Il film evento del 2019, made in Corea, Parasite nonostante la candidatura come miglior regia e miglior film (dell’anno), si conferma anche a Londra come miglior film straniero ed aggiunge sulla mensola il premio per la migliore sceneggiatura originale.
E’ l’anno di Joker interpretato da Joaquin Phoenix come miglior attore, che nei suoi ringraziamenti ha fatto notare l’assenza di meritevoli colleghi di colore nella schiera dei nominati. Il villain della DC Comics aveva ottenuto 4 candidature ai Golden Globe vincendone 2 (miglior attore e miglior colonna sonora), gli stessi ottenuti anche a Londra, seppure le nominations fossero ben 10.
Altra conferma da Los Angeles per la miglior attrice: confermata Renée Zellweger anche dai cugini britannici. La sua interpretazione in Judy completerebbe la tripletta dei premi più prestigiosi al mondo con l’Oscar del 9 febbraio! Idem anche Laura Dern in Storia di un matrimonio e Brad Pitt in C’era una volta a… Hollywood per i ruoli da non protagonisti.
C’è delusione per l’ultimo film di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood, a Londra. Stessa sorte anche per Martin Scorsese che, nonostante le 10 nominations per The Irishman, torna a casa a mani vuote.
Torno a gioire per Klaus, il film d’animazione nuovamente vincitore! La produzione Netflix ha saputo dosare l’arte dell’animazione e la magia del Natale in un prodotto eccellente e meritevole di tanto prestigio. La conferma del successo anche al BAFTA 2020 è una riprova della crescita che il cinema spagnolo sta vivendo, grazie – e soprattutto #imho – alla presenza del colosso mondiale dello streaming.
La mia personale delusione è per Piccole Donne, l’adattamento e la regia di Greta Gerwig avrebbe certamente meritato molto più del solo premio al miglior costume. La concorrenza è spietata sul fronte interpretativo (nominations per: miglior attrice protagonista per Saoirse Ronan, non protagonista per Florence Pugh) ma continuo a pensare che Piccole Donne non abbia rivali per colonna sonora di Alexander Desplat, BAFTA 2020 invece vinto da Hildur Guðnadóttir per Joker e sceneggiatura non originale della Gerwig, vinto da Taika Waititi per Jojo Rabbit.
Nell’attesa dell’ultima e più importante tornata di premi Oscar di domenica 9 Febbraio, lascio la lista completa di nominati e vincitori dei BAFTA 2020 per futura memoria:
MIGLIOR FILM
1917 THE IRISHMAN JOKER C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD PARASITE
MIGLIORI FILM BRITANNICI
1917 BAIT – L’ESCA FOR SAMA ROCKETMAN SORRY WE MISSED YOU I DUE PAPI
MIGLIOR DEBUTTO PER UNO SCENEGGIATORE, REGISTA O PRODUTTORE BRITANNICO
BAIT Mark Jenkin (Writer/Director), Kate Byers, Linn Waite (Producers) FOR SAMA Waad al-Kateab (Director/Producer), Edward Watts (Director) MAIDEN Alex Holmes (Director) ONLY YOU Harry Wootliff (Writer/Director) RETABLO Álvaro Delgado-Aparicio (Writer/Director)
MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE
PARASITE Bong Joon-ho THE FAREWELL Lulu Wang, Daniele Melia FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts PAIN AND GLORY Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar PORTRAIT OF A LADY ON FIRE Céline Sciamma, Bénédicte Couvreur
MIGLIOR DOCUMENTARIO
FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts AMERICAN FACTORY Steven Bognar, Julia Reichert APOLLO 11 Todd Douglas Miller DIEGO MARADONA Asif Kapadia THE GREAT HACK Karim Amer, Jehane Noujaime
MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE
KLAUS Sergio Pablos, Jinko Gotoh FROZEN 2 Chris Buck, Jennifer Lee, Peter Del Vecho A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON Will Becher, Richard Phelan, Paul Kewley TOY STORY 4 Josh Cooley, Mark Nielsen
MIGLIOR REGISTA
1917 Sam Mendes THE IRISHMAN Martin Scorsese JOKER Todd Phillips C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD Quentin Tarantino PARASITE Bong Joon-ho
MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE
PARASITE Han Jin Won, Bong Joon-ho BOOKSMART Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman KNIVES OUT Rian Johnson STORIA DI UN MATRIMONIO Noah Baumbach C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD Quentin Tarantino
MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE
JOJO RABBIT Taika Waititi THE IRISHMAN Steven Zaillian JOKER Todd Phillips, Scott Silver PICCOLE DONNE Greta Gerwig THE TWO POPES Anthony McCarten
MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA
RENÉE ZELLWEGER Judy JESSIE BUCKLEY Wild Rose SCARLETT JOHANSSON Storia di un Matrimonio SAOIRSE RONAN Piccole Donne CHARLIZE THERON Bombshell
MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA
JOAQUIN PHOENIX Joker LEONARDO DICAPRIO Once Upon a Time… In Hollywood ADAM DRIVER Storia di un Matrimonio TARON EGERTON Rocketman JONATHAN PRYCE I due Papi
MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA
LAURA DERN Storia di un matrimonio SCARLETT JOHANSSON Jojo Rabbit FLORENCE PUGH Piccole Donne MARGOT ROBBIE Bombshell MARGOT ROBBIE Once Upon a Time… in Hollywood
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA
BRAD PITT Once Upon a Time… in Hollywood TOM HANKS Un Amico Straordinario ANTHONY HOPKINS I due Papi AL PACINO The Irishman JOE PESCI The Irishman
MIGLIORI MUSICHE ORIGINALI
JOKER Hildur Guđnadóttir 1917 Thomas Newman JOJO RABBIT Michael Giacchino PICCOLE DONNE Alexandre Desplat STAR WARS: L’ASCESA DI SKYWALKER John Williams
CASTING
JOKER Shayna Markowitz STORIA DI UN MATRIMONIO Douglas Aibel, Francine Maisler C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD Victoria Thomas THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD Sarah Crowe I DUE PAPI Nina Gold
MIGLIOR FOTOGRAFIA
1917 Roger Deakins THE IRISHMAN Rodrigo Prieto JOKER Lawrence Sher LE MANS ’66 Phedon Papamichael THE LIGHTHOUSE Jarin Blaschke
MIGLIOR MONTAGGIO
LE MANS ’66 Andrew Buckland, Michael McCusker THE IRISHMAN Thelma Schoonmaker JOJO RABBIT Tom Eagles JOKER Jeff Groth ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Fred Raskin
PRODUCTION DESIGN
1917 Dennis Gassner, Lee Sandales THE IRISHMAN Bob Shaw, Regina Graves JOJO RABBIT Ra Vincent, Nora Sopková JOKER Mark Friedberg, Kris Moran C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD Barbara Ling, Nancy Haigh
COSTUME DESIGN
PICCOLE DONNE Jacqueline Durran THE IRISHMAN Christopher Peterson, Sandy Powell JOJO RABBIT Mayes C. Rubeo JUDY Jany Temime C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD Arianne Phillips
MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO
BOMBSHELL Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan 1917 Naomi Donne JOKER Kay Georgiou, Nicki Ledermann JUDY Jeremy Woodhead ROCKETMAN Lizzie Yianni Georgiou
MIGLIORI EFFETTI SONORI
1917 Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson JOKER Tod Maitland, Alan Robert Murray, Tom Ozanich, Dean Zupancic LE MANS ’66 David Giammarco, Paul Massey, Steven A. Morrow, Donald Sylvester ROCKETMAN Matthew Collinge, John Hayes, Mike Prestwood Smith, Danny Sheehan STAR WARS: L’ASCESA DI SKYWALKER David Acord, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson, Matthew Wood
MIGLIORI EFFETTI SPECIALI
1917 Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy AVENGERS: ENDGAME Dan Deleeuw, Dan Sudick THE IRISHMAN Leandro Estebecorena, Stephane Grabli, Pablo Helman IL RE LEONE Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman, Adam Valdez STAR WARS: L’ASCESA DI SKYWALKER Roger Guyett, Paul Kavanagh, Neal Scanlan, Dominic Tuohy
MIGLIORI CORTI D’ANIMAZIONE BRITANNICI
GRANDAD WAS A ROMANTIC. Maryam Mohajer IN HER BOOTS Kathrin Steinbacher THE MAGIC BOAT Naaman Azhari, Lilia Laurel
MIGLIORI CORTOMETRAGGI
LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL) Carol Dysinger, Elena Andreicheva AZAAR Myriam Raja, Nathanael Baring GOLDFISH Hector Dockrill, Harri Kamalanathan, Benedict Turnbull, Laura Dockrill KAMALI Sasha Rainbow, Rosalind Croad THE TRAP Lena Headey, Anthony Fitzgerald
EE RISING STAR AWARD
Si tratta del premio per stelle nascenti in ambito artistico, assegnato con voto del pubblico
MICHEAL WARD AWKWAFINA JACK LOWDEN KAITLYN DEVER KELVIN HARRISON JR.
#british academy of film and television arts#bafta 2020#jojo rabbit#piccole donne#1917#the irishman#cinema#cinema industry
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Ancora una volta una decisione della giurisdizione in materia di protezione umanitaria, al di là della sua effettiva portata, diventa occasione per un totale capovolgimento della narrazione dei fatti ed offre il pretesto per l’ennesimo strumentale attacco a quei giudici che applicano correttamente la legge, tenendo conto del principio di gerarchia delle fonti e del dettato della Costituzione italiana. Per Salvini, «Sui permessi umanitari aveva ragione la Lega. È la migliore risposta agli ultrà dei porti aperti e che vorrebbero cancellare i decreti sicurezza». Come al solito non si va oltre gli slogan propagandistici. Come se la portata degli istituti che prevedono il diritto alla protezione, materia sulla quale si è intervenuti con il decreto sicurezza n. 113/2018, poi convertito nella legge n. 132/2018, fosse collegata alla ricorrenza dei divieti di accesso alle acque territoriali stabilite successivamente dal cd. decreto sicurezza bis n. 53/2019. Se un nesso si vuole trovare tra i due provvedimenti questo non si rinviene nelle fonti normative ma nella propaganda diffusa dall’ex ministro dell’interno che, per giustificare misure amministrative e poi legislative di interdizione dell’ingresso nelle acque territoriali per le sole ONG, ha confusamente fornito dati infondati sullo scarso numero di “naufraghi”. Perché in acque internazionali non ci sono “clandestini” o richiedenti asilo, che avrebbero avuto diritto alla protezione internazionale o umanitaria. Come se fosse legittimo abbandonare in alto mare o alle motovedette libiche tutti gli altri. Persone e non numeri da portare in contabilità come un successo personale in vista della campagna elettorale permanente.
Secondo una parte della stampa, da tempo cassa di risonanza della propaganda leghista, le decisioni della Cassazione costituirebbero un successo della lega e sarebbero uno “schiaffo in faccia” nei confronti di quei giudici che avevano riconosciuto la protezione umanitaria dando rilievo alla integrazione sociale del richiedente, dopo anni di presenza regolare e di studio in Italia. Come è noto infatti, in base alla legge tuttora vigente i richiedenti asilo possono iscriversi a corsi universitari, frequentare tirocini, stipulare contratti di lavoro. La lettura capovolta delle decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione è stata la linea scelta da chi vedeva sconfitta la propria tesi della retroattività del decreto Salvini, che avrebbe comportato il respingimento della maggior parte delle domande (si stima attorno a 60.000 richieste di protezione) e dei ricorsi ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento (5 ottobre 2018). Domande e ricorsi che adesso, dopo il triplice pronunciamento della Corte di Cassazione, dovranno essere esaminati con gli stessi criteri previsti in passato per il riconoscimento della protezione umanitaria. Come chiariva già il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione all’udienza del 24 settembre 2019 di fronte alle Sezioni unite.
Con il deposito di tre diverse decisioni a Sezioni unite (n.29459, 29460 e 29461 [1], due per conflitto armato e l’altra per l’esistenza di legami familiari in Italia) la Corte di Cassazione respinge le ordinanze di rimessione che, in conformità a quanto ritenuto dal ministero dell’interno, sostenevano la natura retroattiva del decreto legge n.113 del 2018 (poi convertito nella legge 132 dello stesso anno) che aboliva l’istituto della protezione umanitaria. Il decreto Salvini per questa parte risulta inapplicabile retroattivamente alle domande già pendenti alla data del 5 ottobre 2018 e il riconoscimento della protezione va valutata con la vecchia normativa e dunque alla stregua dei criteri che comportavano in precedenza il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ex art. 5.6 del Testo unico n.286/98 anche se il permesso rilasciato sarà quello “speciale annuale rinnovabile” previsto dal Decreto n.113/2018 (articolo 9, comma 1).
Tutte e tre le sentenze depositate ieri dalle Sezioni unite accolgono invece i ricorsi presentati dal Ministero dell’interno con cui erano state impugnate pronunce di Corti d’Appello (Firenze e Trieste) favorevoli al riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in tre distinti procedimenti: il primo riguardava un cittadino bengalese che aveva ottenuto un’assunzione in Italia, il secondo un gambiano che “studia e coltiva i suoi principali legami sociali” nel nostro Paese, mentre in Gambia “non ha rapporti familiari di rilievo”, e il terzo un altro gambiano per il quale i giudici di Trieste avevano riconosciuto la protezione sulla base era “situazione critica dovuta al disordine complessivo del Gambia e alle primitive strutture giudiziarie e carcerarie sotto il profilo della tutela dei diritti individuali, considerato che sarebbe stato sottoposto a procedimento penale ove fosse rientrato nel Paese di provenienza”.
Ma, secondo Nazzarena Zorzella, avvocato dell’Asgi, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, “La Cassazione ha ribadito principi già sanciti dalla stessa corte con due recenti sentenze, ovvero la 4455/2018, che eleva l’integrazione sociale a motivo rilevante per la determinazione della vulnerabilità individuale, e la 4890/2019 che stabilisce la non retroattività del decreto”. Ed è quest’ultima la ragione vera delle ultime tre sentenze della Corte.
In realtà le Sezioni unite sono state costrette a pronunciarsi per una opposta interpretazione sulla disciplina del diritto intertemporale derivante del Decreto Salvini da parte di due diverse sezioni della stessa Corte di Cassazione. A gennaio infatti la prima sezione presieduta dal giudice dott. Stefano Schirò aveva evidenziato l’irretroattività del decreto sicurezza, la stessa sezione, la prima civile, aveva cambiato orientamento con un diverso giudice, il dott. Genovese, che aveva poi chiesto alle Sezioni Unite di stabilire i criteri di applicabilità delle norme. Nel frattempo migliaia di casi erano stati risolti con criteri incerti, o erano stati sospesi, con migliaia di persone allo sbando e un ulteriore aggravamento della situazione degli uffici giudiziari.
Con la Sentenza. n. 4890/2019, depositata il 19 febbraio scorso, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione sembrava risolvere i dubbi in tema di retroattività della nuova disciplina sulla protezione umanitaria. In quella sentenza la Corte rilevava innanzitutto che nel decreto sicurezza, poi convertito nella legge 132/2018,“non vi e’ una espressa disciplina legislativa di carattere intertemporale riguardante i giudizi in corso che seguano ad un accertamento positivo od ad un diniego delle Commissioni territoriali o espressamente rivolta ai procedimenti amministrativi in itinere alla data di entrata in vigore della nuova legge. L’unica regola inequivoca che si può cogliere dall’art. l, comma 9, riguarda il segmento conclusivo dell’accertamento positivo del diritto che, anche ove accertato alla stregua del parametro legislativo applicabile prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, non può che assumere la denominazione ed il contenuto indicati nella norma non essendo più legislativamente previsto il permesso di soggiorno per motivi umanitari”.
La sentenza 4890/2019 aveva quindi affermato la non retroattività della norma abolitrice della protezione umanitaria, contenuta nel decreto sicurezza 113/2018, adottando una motivazione sostanziale che si basava sulla natura della situazione soggettiva inerente la protezione umanitaria. Su questo aspetto vanno messi dei punti fermi perché le successive ordinanze della Cassazione che affermavano al contrario la natura retroattiva della nuova normativa, non richiamavano tali aspetti di diritto sostanziale, e meno che mai il fondamento costituzionale della protezione umanitaria, istituto che nel 2018 il legislatore ordinario avrebbe inteso abrogare.
Secondo i giudici della Cassazione, la qualificazione giuridica del diritto, fornita nel corso degli anni anche dalle Sezioni Unite, ha svolto un’incidenza determinante sull’intervento nomofilattico della giurisprudenza di legittimità in relazione al contenuto e all’azionabilità del diritto d’asilo. (ex multis Cass.10636 del 2012 e 16362 del 2016, il principio è richiamato anche nella pronuncia n. 4455 del 2018). “Secondo tale costante orientamento, il diritto d’asilo costituzionale è integralmente compiuto attraverso il nostro sistema pluralistico della protezione internazionale, anche perché non limitato alle protezioni maggiori ma esteso alle ragioni di carattere umanitario, aventi carattere residuale e non predeterminato, secondo il paradigma normativo aperto dell’art. 5, c.6, d .lgs. n. 286 del 1998”.
La sentenza n. 4890/2019, depositata il 19 febbraio scorso aveva quindi escluso l’applicabilità del decreto “sicurezza” 113/2018 ai procedimenti amministrativi già iniziati davanti alle Commissioni Territoriali o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti di accertamento o diniego del diritto, escludendo, in particolare, che si potesse precludere l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria se la Commissione Territoriale non l’avesse già riconosciuto alla data della entrata in vigore del decreto, dunque al 4 ottobre 2018, in adesione peraltro alla prevalente giurisprudenza di merito e sulla base di conclusioni conformi espresse dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
Con tre “ordinanze interlocutorie” (relatore Lamorgese) depositate il 3 maggio scorso, sulla disciplina intertemporale del decreto sicurezza, i giudici della prima sezione civile della stessa Corte di cassazione avevano trasmesso gli atti al primo presidente Giovanni Mammone per “l’eventuale assegnazione” alle Sezioni unite della Corte. Nelle ordinanze si sostiene che le nuove norme “in materia di permessi umanitari contenute nel decreto Sicurezza entrato in vigore lo scorso 5 ottobre devono essere applicate a tutti i giudizi in corso”.
Con la sentenza n. 29459 delle Sezioni unite la Corte di Cassazione depositata ieri ha affermato che il decreto legge 113/2018 non si applica alle cause in corso perché il diritto alla protezione è espressione di quello di asilo tutelato dalla Costituzione e sorge al momento in cui lo straniero arriva in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio che siano compromessi i diritti umani fondamentali. La protezione umanitaria “attua il diritto d’asilo costituzionale”, cioè “scaturisce direttamente dal precetto dell’art. 10 della Costituzione”: “il che vale anche per i nuovi istituti” del legislatore, che devono “rispettare Costituzione e vincoli internazionali”, che può soltanto definire i criteri di accertamento e le modalità di esercizio di quel diritto.
Una volta riconosciuta l’esistenza dei vecchi requisiti, il permesso di soggiorno rilasciato dalle questure sarà quello nuovo ”per casi speciali”, più breve e non convertibile. Secondo la Cassazione “la permanente rilevanza della protezione umanitaria o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano discende dalla irretroattività della novella, che l’ha espunta dall’ordinamento; il concreto atteggiarsi del permesso che pur sempre risponde a quella protezione, è dettato dall’interpretazione conforme a Costituzione, che valorizza la volontà del legislatore”. Secondo la Corte "in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile".
La Cassazione aggiunge poi, ai fini del riconoscimento della protezione, che “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”. Quindi occorre attribuire”rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”.
La stessa sentenza della Cassazione n. 4455/2018, che ridefiniva le possibilità di riconoscimento della protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale e sembrava rendere più ardua la prova del diritto alla protezione, con riferimento alla situazione nel paese di origine, appare oggi ridimensionata dalla successiva ordinanza n. 11312/2019 della stessa Corte (sesta sezione civile), secondo cui, prima di respingere la richiesta di protezione, il giudice deve verificare se realmente il rimpatrio mette a rischio la sua vita. In particolare si osserva che “Questa Corte ha più volte chiarito che, ai fini dell’accertamento della fondatezza o meno di una simile domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, del d.lgs del 28 gennaio 2008, n.25, a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate e non di formule generiche come il richiamo a non specificate fonti internazionali“.
Lo stesso principio dovrebbe valere anche per la prova di possibili lesioni degli altri diritti fondamentali comunque riferibili alla persona in quanto tale. Non può dunque ritenersi motivata una decisione negativa dei giudici di merito, che sia adottata sulla base di generiche “fonti internazionali” che attesterebbero l’assenza di conflitti nei paesi di provenienza dei migranti che chiedono di rimanere in Italia facendo valere motivi umanitari. Si deve comunque osservare, e la prassi sembra orientarsi in questo senso, che, al di là dell’ampliamento dell’onere probatorio in capo al giudice, questa ordinanza reintroduce criteri importanti per il riconoscimento, anche della protezione sussidiaria, a casi che in precedenza ottenevano il riconoscimento della protezione umanitaria.
Il diritto alla protezione dipende, dunque, dalle condizioni di vulnerabilità “per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali” e non può essere riconosciuto considerando in maniera isolata e astratta il “contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”.
L’assunto più recente delle Sezioni unite della Cassazione non costituisce una novità, come alcuni commentatori vorrebbero fare credere. Già nella circolare ministeriale del 4 luglio 2018 i “parametri” per il riconoscimento della protezione umanitaria venivano ristretti in base ad un precedente giurisprudenziale che si continua a citare nelle ultime decisioni della Cassazione a Sezioni Unite (la nota sentenza della Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018) in base alla quale i “seri motivi” previsti dalla normativa nazionale per il riconoscimento della protezione umanitaria (art. 5 comma 6 del Testo Unico n.286 del 1998) sarebbero stati “tipizzati” dalla ratio di tutelare situazioni di vulnerabilità, calate in concreto nella complessiva condizione del richiedente, emergente sia da "indici soggettivi che oggettivi”, senza che “nessuna singola circostanza possa di per sé, in via esclusiva, costituire il presupposto per l’attribuzione del beneficio”. Si aggiungeva già allora quanto affermato dalla sentenza n. 4455/2018 della Cassazione, secondo cui “l’accertamento della situazione oggettiva del paese di origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere”.Un criterio già adottato dai giudici di merito, che però facevano, e continueranno probabilmente in futuro, a fare richiamo ai principi costituzionali ed agli obblighi di fonte internazionale evocati dall’art. 5. 6 del T.U. n. 286 del 1998, che la circolare ministeriale del 4 luglio 2018 sembrava invece ignorare del tutto. Malgrado le numerose sentenze di annullamento adottate dai Tribunali le decisioni delle Commissioni territoriali restavano fortemente condizionate dall’indirizzo impresso dal ministro dell’interno con la sua circolare, in totale dispregio della autonomia di giudizio imposta alle Commissioni dalla normativa europea, e il calo dei casi di riconoscimento della protezione umanitaria continuava indipendentemente dalle oscillazioni della giurisprudenza della Cassazione.
Per tutti e tre i casi decisi adesso dalle Sezioni unite della Cassazione con identiche motivazioni, si dovrà svolgere un nuovo processo d’appello, che tenga conto dei principi enunciati. Occorrerà sempre operare una valutazione comparativa della posizione soggettiva del richiedente con riferimento al proprio Paese a confronto con la situazione di integrazione raggiunta in Italia. Principio che non è nuovo e che è stato affermato anche da precedenti sentenze della Corte di Cassazione, che avevano già comportato una forte riduzione dell’area di applicabilità del vecchio istituto della protezione umanitaria, con la condanna alla clandestinità di migliaia di persone giunte in Italia mediamente da tre o quattro anni, (già vittime della lunghezza delle procedure e poi dei processi) molte delle quali già inserite nel nostro contesto economico e sociale e per le quali appare del tutto irrealizzabile il progetto, di evidente portata elettorale, di rimpatri di massa con accompagnamento forzato (e magari anche connessa detenzione amministrativa nei Centri di detenzione per i rimpatri, che ad oggi offrono circa mille posti in tutta Italia).
2. Le ultime decisioni delle Sezioni unite della Cassazione potrebbero sembrare il classico bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, e tutti potrebbero dire di avere avuto ragione, ma in realtà non è così, per due ragioni fondamentali.
Innanzitutto escono irrimediabilmente sconfitti dal giudizio della Cassazione a Sezioni unite coloro che avevano sostenuto una interpretazione retroattiva del Decreto Salvini, come il ministero dell’interno ed i giudici che sul punto specifico, dopo una diversa decisione della stessa sezione della Corte, avevano rimesso la questione alle Sezioni unite.
Il diritto alla protezione umanitaria è stato considerato, da tempo manifestazione del diritto di asilo di cui all’art. 10, terzo comma Cost. Ma le situazioni che impediscono – nel Paese di provenienza dello straniero − "l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana" non sono solo quelle che precludono l’esercizio dei diritti che più direttamente attengono alla democrazia (libertà di espressione, di associazione etc.) ma tutte quelle che incidono sui diritti fondamentali e sulle condizioni minime di una vita sicura e dignitosa.
La stessa Cassazione, a Sezioni unite, conferma in queste tre pronunce come l’istituto della protezione umanitaria costituisca diretta attuazione del dettato costituzionale (art. 10 comma 3) pur riconoscendo al legislatore ampi poteri per le modalità di riconoscimento, e non certo di “concessione” di tale diritto. Quanto deciso dalla Corte nelle tre decisioni depositate ieri spalanca dunque la via ad una serie di ricorsi alla Corte Costituzionale per verificare quanto il legislatore, con i decreti sicurezza che hanno “abolito” la protezione umanitaria, abbia esercitato quel potere senza violare i principi solidaristici affermati dall’art. 10 della Costituzione, e per rimando anche dalla normativa euro-unitaria, in virtù dell’art. 117 della stessa Costituzione.
3. La protezione umanitaria era prevista nel testo unico 286/98 (art. 5 c. 6) quando, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale riteneva di chiedere al questore il riconoscimento di una forma di protezione per seri motivi di carattere umanitario.
Prima del decreto legge n. 113/2008, poi convertito nella legge 132/2018, l’art. 5, comma 6, T.U. immigrazione (d.lgs 286/1998) così disponeva: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione".
Secondo l’orientamento consolidato negli ultimi anni in Cassazione, "il diritto di asilo è […] interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 (adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sì che non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale" (Cass. civile, sez. VI, n. 10686/2012, confermata da Cass. civile, sez. VI, n. 16362/2016). Secondo questa lettura della normativa costituzionale, la legge cui rinvia l’art. 10, terzo comma, Cost. ha il compito di precisare le condizioni del rilascio e i requisiti del richiedente, di regolare la procedura del riconoscimento e i casi di cessazione ma non può limitare il diritto di asilo a un gruppo di soggetti (gli aventi diritto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria), escludendo tutti coloro che si trovano in altri modi privati dei diritti fondamentali nel Paese di provenienza.
In materia di protezione umanitaria appare dunque difficilmente contestabile quanto rilevava la Corte di Cassazione, secondo cui “la qualificazione giuridica di diritto soggettivo perfetto appartenente al catalogo dei diritti umani, di diretta derivazione costituzionale e convenzionale, è stata affermata e mantenuta costante dalle S.U. di questa Corte a partire dall’ordinanza n. 19393 del 2009 fino alle più recenti (ex multis S.U.5059 del 2017; 30658 del 2018; 30105 del 2018; 32045 del 2018; 32177 del 2018). Tale peculiare natura, del tutto coerente con il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali indicati nell’art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998, ha avuto un notevole rilievo nella ricognizione dei presupposti per l’accertamento del diritto al permesso umanitario, svolta dalla giurisprudenza di legittimità. Si è ritenuto che essi fossero diversi da quelli posti a base delle protezioni maggiori e che la protezione umanitaria avesse carattere residuale (Cass. 4131 del 2011; 15466 del 2014), dal momento che le condizioni di vulnerabilità suscettibili di integrare i “seri motivi umanitari” non possono che essere correlati al quadro costituzionale e convenzionale al quale sono ancorati (Cass. 28990 del 2018)”.
4. La qualificazione giuridica del diritto alla protezione umanitaria, almeno fino al 4 ottobre 2018, e la natura meramente ricognitiva del giudizio di accertamento cui esso è assoggettato nella fase amministrativa e giudiziale dell’esame dei presupposti, come adesso riconosce la stessa Cassazione, inducono dunque a ritenere che la nuova disciplina legislativa non sia applicabile ai procedimenti in corso. Rimane incontestabile, ed incontestato, il principio affermato da anni dalla prevalente giurisprudenza di merito e consolidato negli orientamenti della Cassazione, secondo cui il diritto soggettivo, anche nel caso della protezione umanitaria, e comunque in tutti i casi riconducibili all’art. 10 comma 3 della Costituzione italiana, preesiste alla verifica delle condizioni cui la legge lo sottopone, mediante il procedimento amministrativo ed eventualmente giudiziale. Il risultato positivo o negativo dell’accertamento, dipende dal quadro probatorio posto a base della domanda ma non incide sulla natura giuridica della situazione giuridica soggettiva azionata e sulla incontestata natura dichiarativa della verifica amministrativa e giudiziale. Quanto appena affermato non e’ contraddetto dalla circostanza che in alcuni casi specifici l’integrazione sociale possa costituire un elemento sopravvenuto e comunque fondante, seppure non da solo, per il riconoscimento di uno status di protezione, quale che sia la denominazione che gli vuole attribuire il legislatore, ma comunque rientrante nella vasta garanzia costituzionale offerta dall’art.10 comma 3.
Il cittadino straniero che manifesti la volontà di chiedere una qualsiasi forma di protezione matura quindi da quel momento il diritto ad un titolo di soggiorno fondato sui motivi desumibili dal quadro degli “obblighi costituzionali ed internazionali” assunti dallo Stato. Il legislatore può anche mutare la portata del riconoscimento dei casi diversi, dall’asilo e dalla protezione sussidiaria, rientranti nell’ampia copertura dell’art. 10 della Costituzione, ma non può modificare con effetto retroattivo gli effetti maturati rispetto ai presupposti della preesistente normativa, nel caso di specie l’art. 5 comma 6 del T.U. 286 del 1998, in assenza di una specifica disposizione intertemporale, che allo stato non appare certo rinvenibile nella formulazione del decreto “sicurezza” 113 del 2018, poi convertito nella legge n.132 dello stesso anno.
Toccherà adesso alla giurisdizione nel suo complesso, dunque ai singoli giudici ed avvocati, affrontare questa materia tenendo presenti i principi costituzionali e sollevando nei singoli casi questioni di costituzionalità.
Quando il Presidente della Repubblica Mattarella, il 4 ottobre dello scorso anno, aveva firmato il Decreto Legge “immigrazione e sicurezza” n.113/2018, aveva allegato al provvedimento una lettera in cui si avvertiva "l’obbligo di sottolineare che, in materia, restano ‘fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo", non si poteva prevedere che il provvedimento sarebbe stato convertito in legge con un testo ancora più restrittivo (inserendo una lista di “paesi terzi sicuri”) e con procedure tali da snaturare il ruolo del Parlamento, previsto nella nostra Costituzione. Il Presidente della Repubblica ricordava in particolare “quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”.
In materia, riguardo ai possibili profili di illegittimità costituzionale, si rinvia ai più recenti contributi che hanno evidenziato la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa, piuttosto che un ricorso diretto alla Corte Costituzionale, che avrebbe tempi di definizione e margini di incertezza anche assai elevati.
Le decisioni più recenti della Cassazione, per quanto adottate a Sezioni Unite, non andranno comunque nella direzione di una riduzione della conflittualità in questa materia. Né si può scaricare sulla giurisprudenza il peso di scelte legislative di chiara matrice ideologica e propagandistica.
Come ricorda il Corriere della Sera ”una prassi sbrigativa da mesi induce molte Questure a eseguire l’espulsione dei richiedenti asilo che dopo un primo rigetto si presentino a reiterare domanda di protezione internazionale, che una norma del decreto Salvini 2018 dispone nemmeno venga presa in considerazione per un esame neanche preliminare degli eventuali nuovi motivi di protezione addotti dal migrante. Ma il Tribunale civile di Milano disapplica appunto questa norma italiana, e al suo posto applica direttamente la contrastante (ma sovraordinata) regola della Direttiva comunitaria 2013/32, che (come chiarito già dalla Corte Ue nel caso del Belgio) pretende almeno "un esame preliminare" dei possibili "elementi nuovi". Compito di cui dunque non può essere spossessata la competente Commissione Territoriale (il che ferma intanto le espulsioni)”. Per un altro verso si nota che la Corte di Cassazione, nelle sue più recenti pronunce in tema di protezione umanitaria, a causa anche dell’abolizione del grado di appello, si trasforma in un giudice del fatto, e vede messa fortemente in crisi la sua naturale funzione di giudice di legittimità.
Spetta ai politici ed al Parlamento prendere atto del fallimento, “sul campo” dell’applicazione concreta, dei decreti sicurezza Salvini (incluso quello sulla chiusura dei porti e sulle sanzioni alle ONG) e adottare quanto prima provvedimenti che ne cancellino gli effetti, che oggi si stanno traducendo in decine di migliaia di persone alle quali si nega il diritto ad esistere legalmente, se non lo stesso diritto alla vita ed alla dignità umana.
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L’arte delle pietre dure
Annamaria Giusti
euro 39,50
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Le Lettere, Bagno a Ripoli 2012, 264 pagine, 32,5 x 24,5 cm.,brossura, ISBN 978-8860875969
Nel corso del tempo le pietre dure hanno esercitato un fascino perenne nel panorama artistico italiano ed europeo. La raffinatezza, l’eleganza e la finezza dei manufatti hanno incantato mecenati e collezionisti di ogni epoca, celebrato i fasti di corti regie e aristocratici casati. Il volume ricostruisce sapientemente, all’interno di un quadro storico completo ed esaustivo, le forme, l’utilizzo e l’impiego di questi nobili materiali nel corso delle varie epoche, attraverso un appassionante percorso corredato di suggestive e affascinanti illustrazioni a colori. Dopo brevi cenni storici – dai tempi antichi fino all’epoca medievale – il viaggio di Annamaria Giusti comincia nel Cinquecento, a Roma, dove la nuova tecnica a mosaico in pietre dure trova largo impiego nella lavorazione di preziosi ornamenti architettonici e sontuosi arredi, adornando i lussuosi ambienti di ricche e nobili famiglie, e diffondendosi così nelle corti aristocratiche di tutta la penisola. Ma è a Firenze che, durante il periodo mediceo, la produzione di mosaici si affina e si perfeziona, arrivando al suo massimo splendore sotto la corte di Ferdinando I de’ Medici quando, nel 1588, viene fondato per volere del sovrano l’Opificio delle Pietre Dure. In seguito al successo della manifattura fiorentina, nel corso del Seicento nascono e si sviluppano presso altre corti europee (a Praga sotto gli Asburgo, in Francia sotto Luigi XIV) laboratori regali per la lavorazione di arredi in pietre dure. Affiancata a quella di Carlo di Borbone a Napoli e a Madrid, e di Caterina II in Russia, la tradizione manifatturiera dell’Opificio fiorentino continua anche nel secolo successivo, sotto i Lorena, quando l’illustre struttura rinverdisce la sua notorietà e il suo prestigio internazionali. Il volume ne tratteggia efficacemente le principali tappe storiche – dal periodo napoleonico alla restaurazione – fino alla seconda metà del XIX secolo, quando l’Opificio vede il suo tramonto come laboratorio artistico delle pietre dure, e viene destinato ad attività di restauro. Un efficace sguardo agli ultimi decenni dell’Ottocento, alle prime esposizioni universali dell’artigianato «tra invenzione e serialità» conclude e completa adeguatamente il volume.
06/10/22
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Alcune registrazioni audio (disponibili sul canale Youtube di Avvenire) ottenute nel corso di indagini difensive, rischiano di trascinare le autorità della penisola davanti alle corti internazionali che stanno investigando sui respingimenti e i morti in mare.
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Modena, "Future Film Festival", la libertà di creare con pochi mezzi
Modena, "Future Film Festival", la libertà di creare con pochi mezzi Animazioni di qualità pur con mezzi ridotti e rapporto tra creatività e intelligenza artificiale. Sono alcuni temi del Future Film Festival, il primo festival italiano dedicato a cinema d’animazione, effetti visivi, realtà virtuale e realtà aumentata, gaming e media art, che torna a Modena per il terzo anno, da venerdì 24 a domenica 26 novembre, con la novità dell’accesso libero e gratuito alle iniziative, fino a esaurimento posti. Conclusa nei giorni scorsi la prima parte del festival, nella sede storica di Bologna, la manifestazione, giunta alla 23esima edizione, arriva infatti al Cinema Astra in via Rismondo 21 e al Laboratorio aperto in via Buon Pastore 43, dove sono in programma workshop sulla progettazione, conferenze e proiezioni non stop di corti d’animazione. Tema di questa edizione è “Be Kind Remake”, ovvero la possibilità di creare e produrre cinema con pochi mezzi, privilegiando l’inventiva degli autori e l’iper-tecnologia. Il Future Film Festival è promosso ed organizzato da Rete Doc, il maggiore network italiano di professionisti della cultura e della creatività, in collaborazione con l’Associazione Amici del Future Film Festival, e con il sostegno del Comune di Modena. “La città dei Festival continua il suo percorso di crescita – commenta l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi – con il Future Film Festival portiamo a Modena il meglio dell'animazione, in un programma fatto di innovazione e sperimentazione. Un festival che ha trovato nella nostra città terreno fertile per radicarsi e crescere, in rete, con il sistema culturale cittadino." La rassegna modenese si apre venerdì 24 novembre al Cinema Astra. Tra gli appuntamenti in programma spicca, alle ore 10, in sala Turchese, la proiezione del film d’animazione “Slide” (Usa, 2023), creato dall’animatore statunitense Bill Plympton, tra i protagonisti internazionali dell’animazione indipendente, a cui il Festival rende quest’anno omaggio. Dalle ore 10 alle 22, nel foyer, prende avvio, con tanto di appositi caschi, la proiezione delle opere selezionate per “New frontiers”, il concorso dedicato alla realtà aumentata e alla realtà virtuale, vinto quest’anno da Pedro Harres con il suo “From the main square”; la proiezione verrà riproposta anche nelle due giornate successive del Festival. Alle ore 15, invece, in sala Smeraldo, è in programma “Experience Cinema”, un convegno dedicato al futuro delle sale cinematografiche, coordinato dal giornalista Stefano Radice, con la partecipazione di Rai cinema, Nexo, Cinema Troisi, Cinema Anteo e Cinema Astra. Sempre in sala Smeraldo, dalle ore 20, verranno proclamati i vincitori del Future film festival 2023, con la proiezione speciale del film e dei cortometraggi premiati. Sabato 25 novembre, al Laboratorio aperto, è il giorno di “Future Videogames Hackaton”, una vera e propria maratona (dalle ore 10 alle 22) che vede impegnati giovani sviluppatori e realizzatori di videogame per la creazione di un videogioco originale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Power up Team, Laboratorio aperto, Smart life festival, AD Consulting Modena e Orbital Games. Alle 16.30, al Cinema Astra, in sala Rubino, si tiene “Generazioni”, una masterclass condotta da Fabrizio Modina di Fondazione M-Cube, dedicata all’attualità di eroi e mondi fantastici generati dall’animazione, dal cinema, dal fumetto, dal videogame, dalla televisione e dalla letteratura. Dalle ore 18, in sala Smeraldo, vengono proiettati alcuni cortometraggi portoghesi d’animazione provenienti dal Monstra Festival; l’iniziativa è organizzata in collaborazione con Tecnica Mista e l’Ambasciata del Portogallo in Italia. Alle 20, sempre in sala Smeraldo, è in programma la proiezione speciale del documentario “Michel Gondry, Do it yourself” di Francois Nemeta, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre. Per l’ultima giornata del festival, domenica 26 novembre, è in programma il workshop “Colorare mondi”, dedicato alla realizzazione e alla coloritura di sfondi per l’animazione. L’iniziativa, che si tiene alle ore 15, al Cinema Astra, è curata da Arts and Crafts Modena. Tra gli appuntamenti finali, anche diverse proiezioni, tra cui, dalle ore 17, nel foyer, “A occhi aperti/Future film festival 2023”, una selezione di cortometraggi animati dalla vasta programmazione ufficiale del Future Film Festival curata dal fumettista e illustratore Manuele Fior. Alle ore 20, in sala Smeraldo, proiezione di “Blind Willow, Sleeping Woman” di Pierre Foldes, insignito del premio miglior film del Future Film Festival 2023. Il programma completo delle proiezioni e delle iniziative del festival è disponibile online sul questo sito... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
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