#cartella di pagamento notifica
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m-comparini · 8 months ago
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FLASH NEWS - Prova della notifica tramite Pec
☞ FLASH NEWS – Prova della notifica tramite Pec ☜ Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sentenza n. 225/2024), per provare la consegna della cartella di pagamento tramite Pec è necessario fornire il file in formato .eml o .msg, formati tipici dei messaggi di posta elettronica certificata. Infatti, per sua natura, quel file consente al giudice di esaminarne il…
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cinquecolonnemagazine · 2 years ago
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Rottamazione cartelle 2023, attenti alle scandenze
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Manca meno di un mese alla scadenza dell'invio delle domande per la rottamazione delle cartelle fiscali previsto dalla nuova pace fiscale 2023. Andiamo, quindi, a vedere i passaggi per poter ottenere questa rottamazione che potrà essere in soluzione unica oppure in 18 rate mensili. Rottamazione cartelle 2023, lo "sconosciuto" concetto di pace fiscale La pace fiscale è un accordo tra il contribuente e le autorità fiscali per risolvere controversie fiscali in modo amichevole. Questo accordo implica il pagamento di eventuali imposte dovute, anche con l'utilizzo di strumenti come la rateizzazione dei debiti e la riduzione degli interessi e delle sanzioni. In tal modo, il contribuente evita procedimenti giudiziari e le autorità fiscali recuperano i debiti in modo più rapido ed efficiente. Cos’è la Rottamazione quater? Tramite la rottamazione- quater, il contribuente non pagherà le sanzioni ma anche sugli interessi. Questa è, infatti, la differenza più grane rispetto all’ultima finestra di rottamazione. In pratica, il contribuente dovrà pagare solo: - la maggiore imposta contestata; - le spese di rimborso per le procedure esecutive (come i pignoramenti); - le spese di notifica della cartella di pagamento; - gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria. I passaggi: il modulo online La procedura per richiedere la rottamazione della propria cartella esattoriale parte dall’invio entro il 30 Aprile 2023 del modulo online. La domanda deve essere inviata dal sito Ader (Agenzia delle Entrate Riscossione), più precisamente dalla propria area riservata del sito (potete accedere a questa sezione tramite SPID, CIE o CNS). Aspetto importantissimo da tenere sott’occhio è l’indicazione del numero dei carichi per cui si intende pagare con lo sconto. Durante la compilazione del modulo, infatti, non c’è alcun suggerimento in merito all’identificativo della cartella ricevuta. Proprio per questo motivo, sarà necessario essere particolarmente cauti nel controllare le cifre prima di procedere all’invio. La raccomandazione è, quindi, quella di prestare molta attenzione nell’inserire correttamente tutte le informazioni all’interno del modulo telematico. Quali sono le cartelle che possono rientrare nella rottamazione? Questa è una domanda molto importante perché è fondamentale per avere una risposta positivia dall'Agenzia delle Entrate. I contribuenti interessati sono quelli che aderiscono alla 'rottamazione' dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Read the full article
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esattoria · 4 years ago
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Procedure cautelari ed esecutive www.esattoriariscossioni.it Le procedure cautelari sono attivate per legge, alla scadenza della notifica della cartella, a garanzia delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori. In particolare, il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. In un primo momento il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo corrispondente alla targa indicata. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività svolta dall’impresa o per la professione esercitata dal proprietario del veicolo (Dl n. 69 del 2013). Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento oppure alla rateizzazione di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La cancellazione del fermo può essere effettuata al saldo del debito o, in caso di rateazione, contestualmente al pagamento della prima rata, consegnando al PRA la liberatoria rilasciata dall’ente impositore. Nel caso in cui il contribuente e proprietario del veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta. L’ipoteca immobiliare, invece, è l’atto che Agenzia delle Riscossioni iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori. L’ipoteca sugli immobili può essere iscritta, sempre previa comunicazione scritta e per debiti complessivamente non inferiori a 20 mila euro, indirizzata al contribuente (c.d. comunicazione di preavviso di iscrizione d’ipoteca), con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso il termine senza che il contribuente abbia dato seguito alla rateizzazione o al pagamento di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca. La cancellazione dell’ipoteca avviene, senza aggravio di ulteriori spese per il contribuente, contestualmente al saldo del debito; quindi, in caso di rateazione con il pagamento dell’ultima rata. Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, Agenzia delle Riscossioni potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile. Le procedure esecutive per legge, invece, sono attivate, dopo gli atti previsti dalle procedure cautelari, per il recupero delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori. Le procedure prevedono il pignoramento di somme, e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili. Prima dell’avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione, inviati per cartelle consegnate almeno un anno prima e per le quali non sono state attivate altre procedure. L’avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo (ovvero il maggior tempo previsti dalle singole disposizioni di legge in base alle quali si opera) per pagare o rateizzare oppure, per i casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato. www.esattoriariscossioni.it
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economiapertutti · 7 years ago
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Agenzia Entrate: le nuove cartelle di pagamento
http://www.finanzaeinvestimenti.it/rubriche/osservatorio-fiscale/05102-la-nuova-cartella-di-pagamento.html
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assistenzafiscale · 3 years ago
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LA DECADENZA DALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI
LA DECADENZA DALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI
Il Comune può accertare l’IMU non versata fino al quinto anno successivo all’anno del dovuto pagamento a pena di decadenza. Quando si riceve la notifica di un avviso di accertamento o una cartella esattoriale con cui viene richiesto il pagamento di tributi di competenza degli enti locali, come ad esempio l’IMU, si guarda sempre alla prescrizione del tributo, senza porre attenzione al fatto che…
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hellogiuseppemerolafan · 4 years ago
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Due modelli di ricorso per difendersi dalle cartelle equitalia
Due modelli di ricorso per difendersi dalle cartelle equitalia
Mettiamo in evidenza due modelli di ricorso, eccellenti, estratti da istanze reali che hanno permesso l’annullamento delle cartelle di pagamento di Equitalia. Il primo ricorso che proponiamo è un utilissimo modello occorrente per chiedere la sospensiva di un avviso di intimazione ed esproprio di Equitalia. La soluzione escogitata nel ricorso è quella della errata notifica della cartella, che nel…
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fiscogenova · 4 years ago
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Cartelle, per i versamenti rinviati la chance della rateizzazione Le somme non versate dovrebbero essere pagate, in un’unica soluzione, entro il 1° marzo 2021. C’è tempo fino al 28 febbraio per pagare le somme sospese dovute all’agente della riscossione, anche se non sempre ciò è obbligatorio. Le trattenute riprenderanno a febbraio. La prima riguarda il caso del debitore che ha ricevuto una cartella di pagamento per la quale, all’8 marzo scorso, non era ancora scaduti i 60 giorni dalla notifica. L’interessato potrà certamente trasmettere l’istanza di dilazione nel mese di febbraio. In tutti questi casi, se si presenta la domanda entro la fine del 2021, si beneficia anche dell’allungamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal beneficio del termine. Inoltre, con domanda trasmessa sempre entro la fine dell’anno in corso, i soggetti che avevano piani di rientro decaduti a marzo 2020 possono accedere ad una nuova rateazione, senza pagare le rate scadute. Si ricorda ancora che, fino al 31 dicembre 2021, per debiti non superiori a 100 mila € non si deve documentare lo stato di difficoltà e dunque si può scegliere liberamente il numero delle rate del piano di rientro. #fiscogenova #commercialistagenovaromano (presso Studio Commercialista Romano Sabrina) https://www.instagram.com/p/CKZHCtgJs2R/?igshid=1x3x629q2jyl2
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zuleimtequiere · 4 years ago
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Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
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Quale responsabilità Fiscale c’è per i debiti del cedente?
E’ prevista la responsabilità per debiti fiscali solidale tra acquirente e cessionario, salva la preventiva escussione del cedente, per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui è effettuata la cessione e ai due precedenti.
La cessione d’azienda quindi  trasferisce un complesso di beni e di rapporti che comprendono anche i debiti.
Tra questi debiti, quelli fiscali sono i più “pericolosi”, sia per i particolari poteri di riscossione di cui il Fisco dispone, sia perché l’acquirente dell’azienda, nel momento in cui la compra, potrebbe non essere a conoscenza della loro esistenza e del loro ammontare.
Ci sono delle situazioni in cui questo può accadere perché il venditore non glieli ha comunicati, oppure perché il Fisco non li ha ancora accertati, sicché potrebbero esistere delle violazioni, alle quali il compratore dell’azienda è estraneo.
Bisogna sapere sia come individuare tali debiti prima di ricevere l’azienda, sia come proteggersi dalle richieste che il Fisco potrebbe formulare a chi, come l’acquirente, non era responsabile di tali debiti al momento della loro formazione.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, il Codice Civile prevede una continuità tra cedente e cessionario nella responsabilità verso terzi e debiti fiscali: infatti, al fine di tutelare i terzi, l’art. 2560 del c.c. prevede che l’acquirente sia responsabile solidalmente col cedente in relazione ai debiti contratti dal precedente proprietario del complesso aziendale, se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
L’art. 2560 cc  dice che in caso di trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti dell’azienda (pregressi al trasferimento) anche l’acquirente dell’azienda, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori [2214].
Tra i debiti aziendali di cui il cessionario è solidalmente responsabile rientrano i debiti tributari, per i quali il Legislatore ha previsto l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/97. Il comma 1 dell’art. 14 prevede che
“il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Tale norma rafforza la posizione dell’amministrazione finanziaria creditrice, garantendo che si possa rivalere su entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione di cessione d’azienda in merito a:
imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, anche se non ancora contestate dall’amministrazione finanziaria;
imposte e sanzioni già irrogate e contestate, anche se riferite e a violazioni commesse in periodi precedenti al secondo anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento d’azienda.
L’estensione della responsabilità al cessionario è mitigata da due limitazioni importanti:
la sussidiarietà della responsabilità;
la limitazione della responsabilità al valore dell’azienda oggetto di cessione.
Il cessionario può richiedere all’Amministrazione finanziaria un certificato, in bollo, sull’esistenza delle contestazioni incorso e di quelle già definite che presentano debiti tributari non soddisfate dal cedente alla data del trasferimento.
La responsabilità del cedente è così limitata solo ai debiti risultanti dal certificato di debenza e nel limite massimo del valore dell’azienda.
Lo scopo del certificato di debenza: perché serve?
Proprio per garantire il cessionario da “sorprese” riguardanti debiti precedenti e ad egli sconosciuti, dei quali il Fisco potrebbe un domani richiedergli il pagamento, esiste l’utile strumento del certificato di debenza.
Esso è un documento ufficiale, rilasciato, su richiesta dell’interessato, dagli Uffici finanziari competenti (innanzitutto l’Agenzia delle Entrate ma anche gli altri Enti impositori per i tributi di propria competenza), e che attesta l’eventuale esistenza di debiti ed il loro esatto ammontare, indicando anche la ragione e gli estremi della pretesa tributaria, cioè ad esempio il numero preciso della cartella esattoriale o dell’avviso di accertamento, il tipo di imposta -IVA, IRES, IRAP, ecc. – il periodo cui si riferisce, la data di iscrizione a ruolo e della notifica.
Proprio per queste sue caratteristiche il certificato di debenza viene anche chiamato, nella pratica, “certificato dei carichi pendenti fiscali”.
  In questa crisi senza precedenti, le aziende stanno affrontando una grande sfida: pagare i debiti verso banche e fornitori, nonostante molte attività siano chiuse e non fatturino. Noi di ISI Srl siamo scesi in campo fin dai primi giorni di questa pandemia e abbiamo offerto i nostri servizi a centinaia di imprenditori. Qualunque sia la tua esigenza, sappi che possiamo aiutarti. Compila subito il form che vedi quì sotto!!! Ti risponderemo entro 24 ore.
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rad-lad · 4 years ago
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Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
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Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
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Quale responsabilità Fiscale c’è per i debiti del cedente?
E’ prevista la responsabilità per debiti fiscali solidale tra acquirente e cessionario, salva la preventiva escussione del cedente, per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui è effettuata la cessione e ai due precedenti.
La cessione d’azienda quindi  trasferisce un complesso di beni e di rapporti che comprendono anche i debiti.
Tra questi debiti, quelli fiscali sono i più “pericolosi”, sia per i particolari poteri di riscossione di cui il Fisco dispone, sia perché l’acquirente dell’azienda, nel momento in cui la compra, potrebbe non essere a conoscenza della loro esistenza e del loro ammontare.
Ci sono delle situazioni in cui questo può accadere perché il venditore non glieli ha comunicati, oppure perché il Fisco non li ha ancora accertati, sicché potrebbero esistere delle violazioni, alle quali il compratore dell’azienda è estraneo.
Bisogna sapere sia come individuare tali debiti prima di ricevere l’azienda, sia come proteggersi dalle richieste che il Fisco potrebbe formulare a chi, come l’acquirente, non era responsabile di tali debiti al momento della loro formazione.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, il Codice Civile prevede una continuità tra cedente e cessionario nella responsabilità verso terzi e debiti fiscali: infatti, al fine di tutelare i terzi, l’art. 2560 del c.c. prevede che l’acquirente sia responsabile solidalmente col cedente in relazione ai debiti contratti dal precedente proprietario del complesso aziendale, se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
L’art. 2560 cc  dice che in caso di trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti dell’azienda (pregressi al trasferimento) anche l’acquirente dell’azienda, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori [2214].
Tra i debiti aziendali di cui il cessionario è solidalmente responsabile rientrano i debiti tributari, per i quali il Legislatore ha previsto l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/97. Il comma 1 dell’art. 14 prevede che
“il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Tale norma rafforza la posizione dell’amministrazione finanziaria creditrice, garantendo che si possa rivalere su entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione di cessione d’azienda in merito a:
imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, anche se non ancora contestate dall’amministrazione finanziaria;
imposte e sanzioni già irrogate e contestate, anche se riferite e a violazioni commesse in periodi precedenti al secondo anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento d’azienda.
L’estensione della responsabilità al cessionario è mitigata da due limitazioni importanti:
la sussidiarietà della responsabilità;
la limitazione della responsabilità al valore dell’azienda oggetto di cessione.
Il cessionario può richiedere all’Amministrazione finanziaria un certificato, in bollo, sull’esistenza delle contestazioni incorso e di quelle già definite che presentano debiti tributari non soddisfate dal cedente alla data del trasferimento.
La responsabilità del cedente è così limitata solo ai debiti risultanti dal certificato di debenza e nel limite massimo del valore dell’azienda.
Lo scopo del certificato di debenza: perché serve?
Proprio per garantire il cessionario da “sorprese” riguardanti debiti precedenti e ad egli sconosciuti, dei quali il Fisco potrebbe un domani richiedergli il pagamento, esiste l’utile strumento del certificato di debenza.
Esso è un documento ufficiale, rilasciato, su richiesta dell’interessato, dagli Uffici finanziari competenti (innanzitutto l’Agenzia delle Entrate ma anche gli altri Enti impositori per i tributi di propria competenza), e che attesta l’eventuale esistenza di debiti ed il loro esatto ammontare, indicando anche la ragione e gli estremi della pretesa tributaria, cioè ad esempio il numero preciso della cartella esattoriale o dell’avviso di accertamento, il tipo di imposta -IVA, IRES, IRAP, ecc. – il periodo cui si riferisce, la data di iscrizione a ruolo e della notifica.
Proprio per queste sue caratteristiche il certificato di debenza viene anche chiamato, nella pratica, “certificato dei carichi pendenti fiscali”.
  In questa crisi senza precedenti, le aziende stanno affrontando una grande sfida: pagare i debiti verso banche e fornitori, nonostante molte attività siano chiuse e non fatturino. Noi di ISI Srl siamo scesi in campo fin dai primi giorni di questa pandemia e abbiamo offerto i nostri servizi a centinaia di imprenditori. Qualunque sia la tua esigenza, sappi che possiamo aiutarti. Compila subito il form che vedi quì sotto!!! Ti risponderemo entro 24 ore.
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mov-scootaloo · 4 years ago
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Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
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Quale responsabilità Fiscale c’è per i debiti del cedente?
E’ prevista la responsabilità per debiti fiscali solidale tra acquirente e cessionario, salva la preventiva escussione del cedente, per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui è effettuata la cessione e ai due precedenti.
La cessione d’azienda quindi  trasferisce un complesso di beni e di rapporti che comprendono anche i debiti.
Tra questi debiti, quelli fiscali sono i più “pericolosi”, sia per i particolari poteri di riscossione di cui il Fisco dispone, sia perché l’acquirente dell’azienda, nel momento in cui la compra, potrebbe non essere a conoscenza della loro esistenza e del loro ammontare.
Ci sono delle situazioni in cui questo può accadere perché il venditore non glieli ha comunicati, oppure perché il Fisco non li ha ancora accertati, sicché potrebbero esistere delle violazioni, alle quali il compratore dell’azienda è estraneo.
Bisogna sapere sia come individuare tali debiti prima di ricevere l’azienda, sia come proteggersi dalle richieste che il Fisco potrebbe formulare a chi, come l’acquirente, non era responsabile di tali debiti al momento della loro formazione.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, il Codice Civile prevede una continuità tra cedente e cessionario nella responsabilità verso terzi e debiti fiscali: infatti, al fine di tutelare i terzi, l’art. 2560 del c.c. prevede che l’acquirente sia responsabile solidalmente col cedente in relazione ai debiti contratti dal precedente proprietario del complesso aziendale, se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
L’art. 2560 cc  dice che in caso di trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti dell’azienda (pregressi al trasferimento) anche l’acquirente dell’azienda, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori [2214].
Tra i debiti aziendali di cui il cessionario è solidalmente responsabile rientrano i debiti tributari, per i quali il Legislatore ha previsto l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/97. Il comma 1 dell’art. 14 prevede che
“il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Tale norma rafforza la posizione dell’amministrazione finanziaria creditrice, garantendo che si possa rivalere su entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione di cessione d’azienda in merito a:
imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, anche se non ancora contestate dall’amministrazione finanziaria;
imposte e sanzioni già irrogate e contestate, anche se riferite e a violazioni commesse in periodi precedenti al secondo anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento d’azienda.
L’estensione della responsabilità al cessionario è mitigata da due limitazioni importanti:
la sussidiarietà della responsabilità;
la limitazione della responsabilità al valore dell’azienda oggetto di cessione.
Il cessionario può richiedere all’Amministrazione finanziaria un certificato, in bollo, sull’esistenza delle contestazioni incorso e di quelle già definite che presentano debiti tributari non soddisfate dal cedente alla data del trasferimento.
La responsabilità del cedente è così limitata solo ai debiti risultanti dal certificato di debenza e nel limite massimo del valore dell’azienda.
Lo scopo del certificato di debenza: perché serve?
Proprio per garantire il cessionario da “sorprese” riguardanti debiti precedenti e ad egli sconosciuti, dei quali il Fisco potrebbe un domani richiedergli il pagamento, esiste l’utile strumento del certificato di debenza.
Esso è un documento ufficiale, rilasciato, su richiesta dell’interessato, dagli Uffici finanziari competenti (innanzitutto l’Agenzia delle Entrate ma anche gli altri Enti impositori per i tributi di propria competenza), e che attesta l’eventuale esistenza di debiti ed il loro esatto ammontare, indicando anche la ragione e gli estremi della pretesa tributaria, cioè ad esempio il numero preciso della cartella esattoriale o dell’avviso di accertamento, il tipo di imposta -IVA, IRES, IRAP, ecc. – il periodo cui si riferisce, la data di iscrizione a ruolo e della notifica.
Proprio per queste sue caratteristiche il certificato di debenza viene anche chiamato, nella pratica, “certificato dei carichi pendenti fiscali”.
  In questa crisi senza precedenti, le aziende stanno affrontando una grande sfida: pagare i debiti verso banche e fornitori, nonostante molte attività siano chiuse e non fatturino. Noi di ISI Srl siamo scesi in campo fin dai primi giorni di questa pandemia e abbiamo offerto i nostri servizi a centinaia di imprenditori. Qualunque sia la tua esigenza, sappi che possiamo aiutarti. Compila subito il form che vedi quì sotto!!! Ti risponderemo entro 24 ore.
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cinquecolonnemagazine · 2 years ago
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Rottamazione quater: come funzione la nuova pace fiscale italiana?
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La Legge di Bilancio 2023 vede la presenza della nuova pace fiscale ovvero la famosa "Rottamazione quater" per quanto riguarda le cartelle esattoriali. In cosa consiste? Quali sono i passaggi da fare? Cosa si deve presentare per poter "sfruttare" questa nuova rottamazione? Quali sono i tempi per "aderire"? Rottamazione quater: andiamo con calma Prima di procedere a spigare quali sono i passaggi fondamentali per la Rottamazione quater occore porsi una domanda: sappiamo, davvero, cos'è una pace fiscale? La pace fiscale è un accordo tra un contribuente e un'autorità fiscale che permette al contribuente di pagare un importo inferiore rispetto a quello che sarebbe dovuto per regolare i debiti fiscali arretrati. Questo tipo di accordo è solitamente utilizzato per evitare azioni legali o per risolvere situazioni in cui il contribuente non è in grado di pagare il debito fiscale completo. In alcuni casi, la pace fiscale può anche prevedere la cancellazione di interessi e sanzioni, oltre alla riduzione del debito principale. Cos'è la Rottamazione quater? Tramite la rottamazione- quater, il contribuente non pagherà le sanzioni ma anche sugli interessi. Questa è, infatti, la differenza più grane rispetto all’ultima finestra di rottamazione. In pratica, il contribuente dovrà pagare solo: - la maggiore imposta contestata; - le spese di rimborso per le procedure esecutive (come i pignoramenti); - le spese di notifica della cartella di pagamento; - gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria. I passaggi: il modulo online La procedura per richiedere la rottamazione della propria cartella esattoriale parte dall'invio entro il 30 Aprile 2023 del modulo online. La domanda deve essere inviata dal sito Ader (Agenzia delle Entrate Riscossione), più precisamente dalla propria area riservata del sito (potete accedere a questa sezione tramite SPID, CIE o CNS). Aspetto importantissimo da tenere sott'occhio è l’indicazione del numero dei carichi per cui si intende pagare con lo sconto. Durante la compilazione del modulo, infatti, non c'è alcun suggerimento in merito all’identificativo della cartella ricevuta. Proprio per questo motivo, sarà necessario essere particolarmente cauti nel controllare le cifre prima di procedere all’invio. La raccomandazione è, quindi, quella di prestare molta attenzione nell’inserire correttamente tutte le informazioni all’interno del modulo telematico L'approvazione (o meno) della richiesta e i tempi per i pagamenti Dopo la domanda di adesione, la "palla" passa all’Agente della Riscossione che invierà al contribuente (entro il 30 giugno 2023) una comunicazione che potrebbe comportare l’accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo dovuto per la ‘rottamazione quater‘, le scadenze relative ai pagamenti stabiliti nella fase di presentazione della domanda, i moduli di pagamento precompilati ed informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazioni dei pagamenti sul proprio conto corrente. Read the full article
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economiaaziendale2 · 4 years ago
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Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
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Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
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Quale responsabilità Fiscale c’è per i debiti del cedente?
E’ prevista la responsabilità per debiti fiscali solidale tra acquirente e cessionario, salva la preventiva escussione del cedente, per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui è effettuata la cessione e ai due precedenti.
La cessione d’azienda quindi  trasferisce un complesso di beni e di rapporti che comprendono anche i debiti.
Tra questi debiti, quelli fiscali sono i più “pericolosi”, sia per i particolari poteri di riscossione di cui il Fisco dispone, sia perché l’acquirente dell’azienda, nel momento in cui la compra, potrebbe non essere a conoscenza della loro esistenza e del loro ammontare.
Ci sono delle situazioni in cui questo può accadere perché il venditore non glieli ha comunicati, oppure perché il Fisco non li ha ancora accertati, sicché potrebbero esistere delle violazioni, alle quali il compratore dell’azienda è estraneo.
Bisogna sapere sia come individuare tali debiti prima di ricevere l’azienda, sia come proteggersi dalle richieste che il Fisco potrebbe formulare a chi, come l’acquirente, non era responsabile di tali debiti al momento della loro formazione.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, il Codice Civile prevede una continuità tra cedente e cessionario nella responsabilità verso terzi e debiti fiscali: infatti, al fine di tutelare i terzi, l’art. 2560 del c.c. prevede che l’acquirente sia responsabile solidalmente col cedente in relazione ai debiti contratti dal precedente proprietario del complesso aziendale, se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
L’art. 2560 cc  dice che in caso di trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti dell’azienda (pregressi al trasferimento) anche l’acquirente dell’azienda, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori [2214].
Tra i debiti aziendali di cui il cessionario è solidalmente responsabile rientrano i debiti tributari, per i quali il Legislatore ha previsto l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/97. Il comma 1 dell’art. 14 prevede che
“il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Tale norma rafforza la posizione dell’amministrazione finanziaria creditrice, garantendo che si possa rivalere su entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione di cessione d’azienda in merito a:
imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, anche se non ancora contestate dall’amministrazione finanziaria;
imposte e sanzioni già irrogate e contestate, anche se riferite e a violazioni commesse in periodi precedenti al secondo anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento d’azienda.
L’estensione della responsabilità al cessionario è mitigata da due limitazioni importanti:
la sussidiarietà della responsabilità;
la limitazione della responsabilità al valore dell’azienda oggetto di cessione.
Il cessionario può richiedere all’Amministrazione finanziaria un certificato, in bollo, sull’esistenza delle contestazioni incorso e di quelle già definite che presentano debiti tributari non soddisfate dal cedente alla data del trasferimento.
La responsabilità del cedente è così limitata solo ai debiti risultanti dal certificato di debenza e nel limite massimo del valore dell’azienda.
Lo scopo del certificato di debenza: perché serve?
Proprio per garantire il cessionario da “sorprese” riguardanti debiti precedenti e ad egli sconosciuti, dei quali il Fisco potrebbe un domani richiedergli il pagamento, esiste l’utile strumento del certificato di debenza.
Esso è un documento ufficiale, rilasciato, su richiesta dell’interessato, dagli Uffici finanziari competenti (innanzitutto l’Agenzia delle Entrate ma anche gli altri Enti impositori per i tributi di propria competenza), e che attesta l’eventuale esistenza di debiti ed il loro esatto ammontare, indicando anche la ragione e gli estremi della pretesa tributaria, cioè ad esempio il numero preciso della cartella esattoriale o dell’avviso di accertamento, il tipo di imposta -IVA, IRES, IRAP, ecc. – il periodo cui si riferisce, la data di iscrizione a ruolo e della notifica.
Proprio per queste sue caratteristiche il certificato di debenza viene anche chiamato, nella pratica, “certificato dei carichi pendenti fiscali”.
  In questa crisi senza precedenti, le aziende stanno affrontando una grande sfida: pagare i debiti verso banche e fornitori, nonostante molte attività siano chiuse e non fatturino. Noi di ISI Srl siamo scesi in campo fin dai primi giorni di questa pandemia e abbiamo offerto i nostri servizi a centinaia di imprenditori. Qualunque sia la tua esigenza, sappi che possiamo aiutarti. Compila subito il form che vedi quì sotto!!! Ti risponderemo entro 24 ore.
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enigmaticgoddess · 4 years ago
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Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
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Quale responsabilità Fiscale c’è per i debiti del cedente?
E’ prevista la responsabilità per debiti fiscali solidale tra acquirente e cessionario, salva la preventiva escussione del cedente, per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui è effettuata la cessione e ai due precedenti.
La cessione d’azienda quindi  trasferisce un complesso di beni e di rapporti che comprendono anche i debiti.
Tra questi debiti, quelli fiscali sono i più “pericolosi”, sia per i particolari poteri di riscossione di cui il Fisco dispone, sia perché l’acquirente dell’azienda, nel momento in cui la compra, potrebbe non essere a conoscenza della loro esistenza e del loro ammontare.
Ci sono delle situazioni in cui questo può accadere perché il venditore non glieli ha comunicati, oppure perché il Fisco non li ha ancora accertati, sicché potrebbero esistere delle violazioni, alle quali il compratore dell’azienda è estraneo.
Bisogna sapere sia come individuare tali debiti prima di ricevere l’azienda, sia come proteggersi dalle richieste che il Fisco potrebbe formulare a chi, come l’acquirente, non era responsabile di tali debiti al momento della loro formazione.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, il Codice Civile prevede una continuità tra cedente e cessionario nella responsabilità verso terzi e debiti fiscali: infatti, al fine di tutelare i terzi, l’art. 2560 del c.c. prevede che l’acquirente sia responsabile solidalmente col cedente in relazione ai debiti contratti dal precedente proprietario del complesso aziendale, se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
L’art. 2560 cc  dice che in caso di trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti dell’azienda (pregressi al trasferimento) anche l’acquirente dell’azienda, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori [2214].
Tra i debiti aziendali di cui il cessionario è solidalmente responsabile rientrano i debiti tributari, per i quali il Legislatore ha previsto l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/97. Il comma 1 dell’art. 14 prevede che
“il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Tale norma rafforza la posizione dell’amministrazione finanziaria creditrice, garantendo che si possa rivalere su entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione di cessione d’azienda in merito a:
imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, anche se non ancora contestate dall’amministrazione finanziaria;
imposte e sanzioni già irrogate e contestate, anche se riferite e a violazioni commesse in periodi precedenti al secondo anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento d’azienda.
L’estensione della responsabilità al cessionario è mitigata da due limitazioni importanti:
la sussidiarietà della responsabilità;
la limitazione della responsabilità al valore dell’azienda oggetto di cessione.
Il cessionario può richiedere all’Amministrazione finanziaria un certificato, in bollo, sull’esistenza delle contestazioni incorso e di quelle già definite che presentano debiti tributari non soddisfate dal cedente alla data del trasferimento.
La responsabilità del cedente è così limitata solo ai debiti risultanti dal certificato di debenza e nel limite massimo del valore dell’azienda.
Lo scopo del certificato di debenza: perché serve?
Proprio per garantire il cessionario da “sorprese” riguardanti debiti precedenti e ad egli sconosciuti, dei quali il Fisco potrebbe un domani richiedergli il pagamento, esiste l’utile strumento del certificato di debenza.
Esso è un documento ufficiale, rilasciato, su richiesta dell’interessato, dagli Uffici finanziari competenti (innanzitutto l’Agenzia delle Entrate ma anche gli altri Enti impositori per i tributi di propria competenza), e che attesta l’eventuale esistenza di debiti ed il loro esatto ammontare, indicando anche la ragione e gli estremi della pretesa tributaria, cioè ad esempio il numero preciso della cartella esattoriale o dell’avviso di accertamento, il tipo di imposta -IVA, IRES, IRAP, ecc. – il periodo cui si riferisce, la data di iscrizione a ruolo e della notifica.
Proprio per queste sue caratteristiche il certificato di debenza viene anche chiamato, nella pratica, “certificato dei carichi pendenti fiscali”.
  In questa crisi senza precedenti, le aziende stanno affrontando una grande sfida: pagare i debiti verso banche e fornitori, nonostante molte attività siano chiuse e non fatturino. Noi di ISI Srl siamo scesi in campo fin dai primi giorni di questa pandemia e abbiamo offerto i nostri servizi a centinaia di imprenditori. Qualunque sia la tua esigenza, sappi che possiamo aiutarti. Compila subito il form che vedi quì sotto!!! Ti risponderemo entro 24 ore.
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fitzcoolio · 4 years ago
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Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
Cessione azienda responsabilità acquirente debiti fiscali
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Quale responsabilità Fiscale c’è per i debiti del cedente?
E’ prevista la responsabilità per debiti fiscali solidale tra acquirente e cessionario, salva la preventiva escussione del cedente, per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui è effettuata la cessione e ai due precedenti.
La cessione d’azienda quindi  trasferisce un complesso di beni e di rapporti che comprendono anche i debiti.
Tra questi debiti, quelli fiscali sono i più “pericolosi”, sia per i particolari poteri di riscossione di cui il Fisco dispone, sia perché l’acquirente dell’azienda, nel momento in cui la compra, potrebbe non essere a conoscenza della loro esistenza e del loro ammontare.
Ci sono delle situazioni in cui questo può accadere perché il venditore non glieli ha comunicati, oppure perché il Fisco non li ha ancora accertati, sicché potrebbero esistere delle violazioni, alle quali il compratore dell’azienda è estraneo.
Bisogna sapere sia come individuare tali debiti prima di ricevere l’azienda, sia come proteggersi dalle richieste che il Fisco potrebbe formulare a chi, come l’acquirente, non era responsabile di tali debiti al momento della loro formazione.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, il Codice Civile prevede una continuità tra cedente e cessionario nella responsabilità verso terzi e debiti fiscali: infatti, al fine di tutelare i terzi, l’art. 2560 del c.c. prevede che l’acquirente sia responsabile solidalmente col cedente in relazione ai debiti contratti dal precedente proprietario del complesso aziendale, se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
L’art. 2560 cc  dice che in caso di trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti dell’azienda (pregressi al trasferimento) anche l’acquirente dell’azienda, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori [2214].
Tra i debiti aziendali di cui il cessionario è solidalmente responsabile rientrano i debiti tributari, per i quali il Legislatore ha previsto l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/97. Il comma 1 dell’art. 14 prevede che
“il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Tale norma rafforza la posizione dell’amministrazione finanziaria creditrice, garantendo che si possa rivalere su entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione di cessione d’azienda in merito a:
imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, anche se non ancora contestate dall’amministrazione finanziaria;
imposte e sanzioni già irrogate e contestate, anche se riferite e a violazioni commesse in periodi precedenti al secondo anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento d’azienda.
L’estensione della responsabilità al cessionario è mitigata da due limitazioni importanti:
la sussidiarietà della responsabilità;
la limitazione della responsabilità al valore dell’azienda oggetto di cessione.
Il cessionario può richiedere all’Amministrazione finanziaria un certificato, in bollo, sull’esistenza delle contestazioni incorso e di quelle già definite che presentano debiti tributari non soddisfate dal cedente alla data del trasferimento.
La responsabilità del cedente è così limitata solo ai debiti risultanti dal certificato di debenza e nel limite massimo del valore dell’azienda.
Lo scopo del certificato di debenza: perché serve?
Proprio per garantire il cessionario da “sorprese” riguardanti debiti precedenti e ad egli sconosciuti, dei quali il Fisco potrebbe un domani richiedergli il pagamento, esiste l’utile strumento del certificato di debenza.
Esso è un documento ufficiale, rilasciato, su richiesta dell’interessato, dagli Uffici finanziari competenti (innanzitutto l’Agenzia delle Entrate ma anche gli altri Enti impositori per i tributi di propria competenza), e che attesta l’eventuale esistenza di debiti ed il loro esatto ammontare, indicando anche la ragione e gli estremi della pretesa tributaria, cioè ad esempio il numero preciso della cartella esattoriale o dell’avviso di accertamento, il tipo di imposta -IVA, IRES, IRAP, ecc. – il periodo cui si riferisce, la data di iscrizione a ruolo e della notifica.
Proprio per queste sue caratteristiche il certificato di debenza viene anche chiamato, nella pratica, “certificato dei carichi pendenti fiscali”.
  In questa crisi senza precedenti, le aziende stanno affrontando una grande sfida: pagare i debiti verso banche e fornitori, nonostante molte attività siano chiuse e non fatturino. Noi di ISI Srl siamo scesi in campo fin dai primi giorni di questa pandemia e abbiamo offerto i nostri servizi a centinaia di imprenditori. Qualunque sia la tua esigenza, sappi che possiamo aiutarti. Compila subito il form che vedi quì sotto!!! Ti risponderemo entro 24 ore.
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loredanamerighii · 4 years ago
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Il mondo tributario si divide in due comparti Tributario =cartelle esattoriali, atti esattivi Importi maggiori a 20.000€ Microtributario =cartelle esattoriali, atti esattivi Importi sino a 20.000€ Sono titoli esecutivi, attraverso i quali la pubblica amministrazione italiana, attiva il procedimento di riscossione del credito vantato nel confronto del contribuente Attraverso la verifica delle cartelle esattoriali è possibile richiedere L'ANNULLAMENTO della cartella stessa o LA RIDUZIONE della somma richiesta. Tutto questo a fronte dell'accertamento di eventuali errori di contenuto, di notifica e/o di calcolo della stessa. ESEMPIO atti impugnabili: • Cartella di pagamento scaduta, rateizzata, estratti di ruolo • cartella di pagamento nei termini • atti cautelari (ipoteche su immobili e fermi amministrativi) nei termini • atti esecutivi (pignoramenti beni immobili e beni mobili) nei termini Noi ci siamo 📞 +39 3392509799 https://www.instagram.com/p/CEEEa1QKGnT/?igshid=1nrzibopwmlqy
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hellogiuseppemerolafan · 4 years ago
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La notifica irregolare di Equitalia salva contro l'avviso di intimazione.
La notifica irregolare di Equitalia salva contro l’avviso di intimazione.
MODELLO PROFESSIONALE RICORSO AVVERSO AVVISO DI INTIMAZIONE. ESTRATTO DA OPPOSIZIONE REALE. Ricorso (pronto) contro “un avviso di intimazione di Equitalia” con espropriazione forzata. Scarica il “ricorso” contro notifica irregolare viziata di cartella di pagamento  e istanza di sospensione del procedimento esecutivo di espropriazione forzata. Trattasi di modello di Ricorso reale contro notifica…
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