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#Pubblici Registri delle PEC
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PC e TABLET gratis dall' Agenzia delle Entrate
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Con il Bando 2023 pubblicato anche sulla propria pagina internet le Entrate dettano le regole per partecipare alla Cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche dismesse dalle Entrate. In particolare, l’Agenzia intende cedere apparecchiature informatiche di diverse tipologie (PC, PC portatili, Server), non più utilizzabili per le sue attività.  Appurato che le apparecchiature potrebbero risultare ancora idonee per altri enti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà la cessione delle stesse a titolo gratuito a chi ne farà richiesta. Si informa che è attiva la procedura di domanda. Apparecchiature informatiche gratuite dall'Agenzia delle Entrate: presenta domanda I soggetti interessati possono presentare domanda entro le ore 12,00 del giorno 3 febbraio 2023. Destinatari del bando sono  - gli istituti scolastici statali e paritari,  - le pubbliche amministrazioni,  - gli enti e organismi non-profit (anche privati). In particolare, secondo le regole pubblicate dalla Agenzia, per l’assegnazione degli apparecchi avranno la precedenza: - gli istituti scolastici statali e paritari degli enti locali (articolo 1, comma 1-2, legge n. 62/2000) - le altre amministrazioni pubbliche (articolo 1, Dlgs n. 165/2001) - gli altri enti pubblici e privati appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità): - associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni - fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro - associazioni non riconosciute, di cui all'articolo 36 c.c., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative - organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all’estero per scopi umanitari - istituti scolastici paritari privati (determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, legge n. 62/2000) - altri enti e organismi, non compresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità. Le richieste per più enti dovranno essere inviate separatamente. Nel caso di più richieste da uno stesso ente, sarà considerata valida solo l’ultima inviata in ordine cronologico.Il codice identificativo della presente gara è “AE2023”.  Si specifica che al termine dell’inserimento dei dati l’applicazione genererà il file phoenice.xml che, una volta scaricato, dovrà essere inviato tramite Pec, pena l’esclusione della domanda.A parità di soddisfazione dei criteri suddetti, la graduatoria sarà ordinata mediante sorteggio da eseguirsi il giorno 4 febbraio 2023. Read the full article
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pctfacile · 4 years
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RENDIAMO L'IPA PUBBLICO ELENCO PER LE NOTIFICHE TELEMATICHE VERSO LA PA
Sulla piattaforma Change.org è aperta la petizione online, il cui obiettivo è quello di reinserire l’Indice PA tra i Pubblici Elenchi per le notifiche e comunicazioni telematiche verso la PA, che a oggi hanno disatteso la comunicazione del proprio domicilio digitale al Ministero della Giustizia. Costituisce un'ulteriore misura di contrasto e di contenimento al Covid-19 ed è volano verso la Pubblica amministrazione Digitale.
§ Quali sono i pubblici elenchi per le notifiche telematiche?
L’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 regolamenta la notificazione telematica di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, eseguita in proprio dagli avvocati. Stabilisce che l’avvocato deve utilizzare una casella di posta elettronica certificata, censita in un pubblico elenco, e che anche l’indirizzo PEC del destinatario, pubblico o privato a seconda dei casi, risulti da tale elenco.
L’art. 16-ter D.L. 179/2012, dal 15 dicembre 2013 indica i pubblici elenchi:
l’ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora attiva), che darà attuazione a quanto previsto dall’art. 62 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Prevede la facoltà per il cittadino di indicare tra i propri dati anagrafici un domicilio digitale (un indirizzo PEC) con il quale avere rapporti con la pubblica amministrazione;
l’INI-PEC, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito dal Ministero dello Sviluppo economico che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano (art. 6-bis CAD);
il ReGIndE, Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. Contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni (avvocati, curatori, CTU ed ausiliari del giudice in genere); è consultabile dai magistrati all’interno della rete giustizia tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero (http://pst.giustizia.it/PST/) e mediante autenticazione "forte" (login);
il Registro delle Pubbliche Amministrazioni, gestito sempre dal Ministero della Giustizia, contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche; è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati; anche questo visitabile, con autenticazione "forte" attraverso il PST. Entro il 30.11.2014 le PPAA dovevano comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC;
il Registro delle Imprese (http://www.registroimprese.it/);
l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non utenti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (art. 6-quater CAD). Non ancora attivo.
Dal 19 agosto 2014, tuttavia, non è più annoverato pubblico registro l’Indice PA, l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA), previsto dall’art. 6-ter del CAD, realizzato e gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che costituisce l’archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, al centro anche del sistema della fattura elettronica verso la PA, obbligatoria dal 31 maggio 2015.
§ L’IPA e la sua funzione strategica nella Fattura elettronica
Andrea Caccia, presidente del CEN/TC 434 sulla Fattura elettronica, evidenzia che l’IPA o IndicePA è un registro nato originariamente a supporto di FatturaPA, il progetto italiano di fatturazione elettronica obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione, poi esteso a molte altre informazioni utili a qualsiasi soggetto abbia necessità di interagire con gli enti pubblici.
L’IPA è stato uno degli elementi cardine del progetto FatturaPA. Tale progetto prevedeva due fasi successive: la prima riguardava l’obbligo di emissione di fatture elettroniche verso le PA centrali, la seconda riguardava tutte le PA locali. Uno dei problemi più difficili da risolvere per la buona riuscita del progetto era la mancanza di un’anagrafica completa e strutturata delle PA, per due motivi principali: * non era mai stato fatto un censimento delle PA e non se ne conosceva nemmeno il numero complessivo; * oltre a non sapere esattamente quante fossero, mancavano informazione sugli uffici periferici, ognuno dei quali poteva emettere un ordine di acquisto che richiedeva, naturalmente, l’emissione di una fattura da parte dell’operatore economico incaricato di fornire il servizio o bene ordinato.
Quanto al secondo punto, si pensi ad esempio a quelle PA che, pur essendo centrali, hanno una diffusione territoriale molto capillare. Ad esempio agli Uffici territoriale dell’INPS, alle Stazioni dei Carabinieri ricadenti sotto l'Arma dei Carabinieri o a tutte le scuole, che sono parte del Ministero dell’Istruzione.
L’IPA nacque proprio per coprire questa esigenza: fu richiesto ad ogni PA di censire all'interno dell'IPA tutti i propri uffici centrali e periferici potenzialmente destinatari di fatture elettroniche.
L’utilità dell’IPA non fu solo quella – ovvia – di consentire agli operatori economici di emettere fatture verso la PA. Una delle criticità più evidenti di un progetto di questo genere era evidentemente quello di poter portare, entro qualche mese, ogni PA alla condizione minima di ricevere fatture elettroniche e questo valeva sia per realtà molto avanzate o con cospicue disponibilità di risorse come in genere accade per le PA centrali, sia migliaia di microscopiche aziende pubbliche.
L’IPA fu il principale strumento di supporto per la riuscita del progetto nei tempi stabiliti, addirittura anticipando di qualche mese la scadenza originariamente prevista, caso forse unico. Grazie anche al supporto tecnico dell’AgID alle varie Amministrazioni, si è arrivati al risultato che oggi abbiamo completato il censimento di tutte le Pubbliche amministrazioni italiani diffuse sul territorio.
§ Un cortocircuito nelle notifiche telematiche verso la PA
È importante rilevare che l’iPA, per effetto di modifiche successive dell’art. 16-ter d.l. 179/12, è stato un “pubblico registro per le notifiche telematiche” ai fini della legge n. 53/1994 solo dal 15 dicembre 2013 al 18 agosto 2014. Pertanto, le notifiche effettuate su indirizzi presenti su questo registro, al di fuori di questo periodo, devono ritenersi nulle ai sensi dell’art. 11. Sul punto già la Giurisprudenza, soprattutto amministrativa, si è pronunciata [Cfr. Ex multis TAR Lombardia, I, 545/2020; CdS, III, 1379/2019; 7026/2018].
Allo stato (dato aggiornato a ottobre 2019, fonte: pst.giustizia.it/PST), solo il 65% delle Pubbliche Amministrazioni hanno comunicato al Ministero della Giustizia i propri indirizzi PEC, valevoli per le notifiche telematiche. Si rileva che tra le PPAA inottemperanti c'è lo stesso Ministero della Giustizia, chiamato a detenere il Pubblico Registro PPAA, ad eccezione del Dipartimento della Giustizia Minorile e dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, e, sopratutto, l’INPS, che in queste ora si è reso anche protagonista del più grandi data breach registrato nel nostro Paese.
È necessario soffermarsi sull’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per una sua caratteristica. L’INPS presenta un'articolazione organizzativa ramificata sul territorio, le cui singole strutture, coinvolti nei giudizi, sono identificate con il medesimo codice fiscale della sede centrale, ma hanno una propria posta elettronica certificata dedicata. In aggiunta, per come è stato progettato il Registro PPAA, a ogni codice fiscale di una Pubblica Amministrazione, si può registrare una sola PEC. Sarebbero escluse quindi tutte le PEC degli Uffici territoriali. Per i motivi sopra esposti, l’unico elenco che ha censito tutti gli indirizzi PEC dell’INPS è solo l’IPA, che oggi non è valido per le notifiche telematiche.
Una piccola omissione normativa nel richiamare l’art. 6-ter CAD tra i pubblici elenchi indicati nell’art. 16 ter DL 179/2012 provoca un cortocircuito nel sistema giudiziario: i cittadini, che devono introdurre giudizi o avanzare richieste verso la Pubblica Amministrazione, sono obbligati a esporsi al rischio contagio e alla diffusione di virus, quando si recano presso gli U.N.E.P. e gli Uffici Postali.
Tuttavia a causa dell'emergenza sanitaria in corso la notificazione degli atti giudiziari, una delle attività più rilevanti nel settore Giustizia, è ferma, con gravi pregiudizi dei diritti e ricadute drammatiche, sia per la sospensione dei termini, sia soprattutto perché gli Ufficiale giudiziari riducono il più possibile il contatto esterno. A riguardo i vari Uffici N.E.P. hanno preso provvedimenti restrittivi, che regolamentano gli accessi. Per le notifiche postali degli atti giudiziari il Decreto "Cura Italia” ha introdotto misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale, imponendo forti limitazioni alle stesse attività.
Si rileva anche un’altra incongruenza normativa: oggi sono pubblici elenchi per le notifiche registri, come “ANPR" e l’ "Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non utenti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”, che non sono ancora attivi, quindi inutilizzabili. È invece escluso l’Indice PA, operativo e funzionante, che è stato al centro di un’altra grande rivoluzione digitale nel nostro sistema: la fattura elettronica verso la PA. La sottoscrizione della petizione on line sarebbe un ulteriore stimolo per le nostre Istituzione a risolvere questa discrasia legislativa.
§ Quale soluzione?
Si ritiene di straordinaria necessità e urgenza adottare ulteriori misure di potenziamento delle modalità telematiche nel settore Giustizia per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale. Reinserire l’IPA tra i Pubblici elenchi sarebbe la soluzione immediata e ottimale in questa emergenza nazionale. Il Governo ha già esteso l’obbligo del deposito telematico nel settore civile per tutti gli atti fino al 30 giugno 2020; ha imposto il pagamento telematico delle spese di giustizia. Le udienze iniziano a svolgersi in modalità remota.
In nome anche dei principi generali di autoresponsabilità e di legittimo affidamento la mancata comunicazione da parte della PA del proprio indirizzo PEC al ReGIndE è un ostacolo e un danno nell’esercizio dei diritti dei cittadini, alla luce anche dei principi supremi di garanzia dell’ordinamento, nazionale e sopranazionale (art. 6 CEDU; art. 47 Carta di Nizza; artt. 24 e 113 Cost.).
Reinserire l’IPA tra i Pubblici Elenchi è un ulteriore passo di semplificazione e volano all’uso delle tecnologie ICT, le quali non solo favoriscono innovazione, progresso e crescita economica in un’ottica di mercato unico digitale, al centro dell’Agenda Digitale Europea, ma si stanno rivelando, in queste ore drammatiche per il nostro Sistema Paese, anche salvaguardia della Salute pubblica dei nostri cittadini.
Grazie alla Rete ora tocca a noi. Ancora di più in questo momento ognuno di noi deve fare Rete. SOTTOSCRIVI, SOSTIENI, CONDIVIDI nella tua rete sociale DIFFONDI (virtualmente ;-) ), questa PETIZIONE.
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pctfacile · 4 years
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