#perdita di liberta
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yourtrashcollector · 3 months ago
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Come allora, nel primo giorno di scuola, sto cadendo in preda alla sensazione panica di dover entrare in un luogo misterioso e potente del quale non so niente, e dove niente ormai dipenderà più dalla mia volontà.
Goliarda Sapienza, L'università di Rebibbia
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amicidomenicani · 2 years ago
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Quesito Padre, io ho parlato col mio confessore ma mi ha detto che quando si dice che il peccato mortale porta all'inferno, per inferno non si intende l'inferno vero sotto la città di Gerusalemme, ma la tristezza dell'anima sulla terra. Risposta del sacerdote Carissimo,  1. dubito molto che il sacerdote ti abbia detto che l'inferno consiste nella tristezza dell’anima Sulla terra. Perché alcuni compiono gravi crimini e peccati e non provano alcuna tristezza. Anzi, se ne vantano e se ne gloriano. Dovremmo concludere che nel loro caso non si tratta di peccato mortale? Probabilmente avrai capito male. In ogni caso, se avesse detto quanto mi hai riportato, non solo si tratterebbe di un grave errore, ma porterebbe molto danno alle anime. 2. Alcuni peccati vengono detti mortali per due motivi: primo perché fanno perdere la vita di grazia nell’anima; secondo, perché chi muore in tale situazione rimane eternamente separato da Dio. In altre parole va all’inferno. È quello che si legge nel Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: “Il peccato mortale distrugge in noi la carità, ci priva della grazia santificante, ci conduce alla morte eterna dell’inferno se non ci si pente. Viene perdonato in via ordinaria mediante i sacramenti del battesimo e della penitenza o riconciliazione” (n. 395). 3. L'inferno non è la tristezza dell'anima, ma è l'auto separazione eterna da Dio. Ecco che cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Morire in peccato mortale senza essersene pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio, significa rimanere separati per sempre da lui per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva auto- esclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la parola “inferno” (CCC 1033). E ancora: “Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, il fuoco eterno.  La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira” (CCC 1035). 4. “Il peccato mortale è una possibilità radicale della liberta umana, come lo stesso amore. Ha come conseguenza la perdita della carità e la privazione della grazia santificante, cioè dello stato di grazia.  Se non è riscattato dal pentimento e dal perdono di Dio, provoca l'esclusione dal Regno di Cristo e la morte eterna dell'inferno; infatti la nostra libertà ha il potere di fare scelte definitive, irreversibili.  Tuttavia, anche se noi possiamo giudicare che un atto è in sé una colpa grave, dobbiamo però lasciare il giudizio sulle persone alla giustizia e alla misericordia di Dio” (CCC 1861).  5. La Chiesa non ha mai insegnato che l’inferno si trova sotto la città di Gerusalemme, o sotto terra o in qualche parte della terra. A questo proposito Sant’Agostino scrive: “In quale parte del mondo si trovi l’inferno penso che nessuno lo sappia, all’infuori di chi ne avuto una rivelazione dallo spirito di Dio” (De Civitate Dei, 20,16). San Gregorio Magno, interrogato su questo, rispose: “Su tale argomento non oso pronunciarmi in alcun modo. Poiché alcuni hanno pensato che l’inferno sia in qualche parte della terra; altri invece pensano che sia sotto terra” (Dialoghi 4,44). 6. È stata la parola inferi, che significa sottoterra, in basso, a indurre a pensare che l’inferno sia localizzato. Ma il magistero della Chiesa non ne ha mai parlato. Anzi, il Catechismo della Chiesa Cattolica dicendo che l’inferno è “lo stato di definitiva auto-esclusione dalla comunione con Dio e con i beati” (CCC 1033) esprime indirettamente il suo pensiero. Più che di un luogo si tratta di uno stato, di una condizione di vita. 7. Pertanto a questo proposito è preferibile ripetere con San Giovanni Crisostomo: “Non cerchiamo dove sia l’inferno, ma come evitarlo” (In Rom. hom., 31,5). Con l’aug
urio più cordiale che tu possa stare sempre insieme con Cristo e con i beati in paradiso, ti benedico e ti ricordo nella preghiera. Padre Angelo
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aneddoticamagazinestuff · 6 years ago
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Franco Cordero: quattro chiacchiere
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Franco Cordero: quattro chiacchiere
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“Per fortuna l’apparato lavora sur place, anzi in perdita, come i giocatori che puntano il pari , il dispari e lo zero: sebbene sia un assimilatore vorace, in ogni operazione si consuma un poco. Inoltre e’ vulnerabile in un punto: dispone di musici, cantori, mimi, liturghi, consacratori, esorcisti, turiferari, confessori, omileti, aspersori, glossolali, maliardi, visionari, stiliti, guaritori, indovini, giocolieri, consolatori, prefiche, eufemisti, necrofori, rianimatori, cerusici, epuloni, necrofori, mendicanti, elemosinieri, scomunicatori, apologeti, canonisti, dottori, falsari, pedagoghi, libellisti, araldi, agiografi, esegeti, casuisti, cortigiani, giullari, reggicoda, cicisbei, mezzani, banchieri, imbonitori, bottegai, sensali, reclutatori, barattieri, plagiari, aguzzini, legislatori, spie, balivi, sentinelle, censori, sbirri, gabellieri,sicari, istruttori, amanuensi, giudici, riconciliatori, carcerieri, flagellatori, carnefici, tirapiedi, un esercito smisurato, ma anche se fossero dieci volte di piu’, sarebbe impotente contro l’invito a librarsi come funanboli nell’etere della liberta’ assoluta.Cosi’ io intendo il messaggio evangelico”.
Franco Cordero (Risposta a monsignore – 1970, De Donato editore, Bari)
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latinabiz · 4 years ago
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Accordo raggiunto con i sindacati per la vigilanza armata del Tribunale di Latina
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Triobunale di Latina Raggiunto l'accordo tra le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil  e la societàUrban Security Investigation srl, società subentrata al servizio aggiudicato dalla Procura di Latina. La trattativa ufficiale era cominciata nella giornata di lunedi presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Latina e il primo confronto si era concluso con un rinvio per la giornata del 30 marzo.  Uno dei nodi della vertenza sindacali era la perdita di 10 posti di lavoro, quasi tutte persone impiegate da anni. Il caso è approdato sul tavolo del prefetto di Latina Maurizio Falco: l'azienda subentrante Usi aveva comunicato che non avrebbe assunto tutto il personale operante presso la procura e presso il tribunale e per questa ragione è stato organizzato un presidio permanente davanti alla Prefettura.  Dopo un'ampia discussione nella giornata del 30 marzo si è riusciti a raggiungere un accordo che tutela i lavoratori della vigilanza della procura e del tribunaòe.Nell'accordo si prevede il mantenimeno di tutte le condizioni economiche e normative, compresi gli accordi territoriali di settore, come previsto dalla procedura del cambio di appalti. Le guardie giurate continueranno a vigilare gli accessi in procura e in tribunale come hanno fatto per anni, mantenendo lo stesso salario: “Viste le criticita' che avrebbero determinato la perdita dei 10 posti di lavoro impiegati da anni in quell'appalto, abbiamo come categorie sindacali, in un incontro di ieri  gia' programmato in Prefettura, si notiziava S.E. il Prefetto Maurizio Falco della criticita' occupazionale che si stava concretizzando con il mancato accordo, la quale azienda subentrante USI non avrebbe assunto tutto il personale operante presso la Procura ed il Tribunale, abbiamo raccontato descritto come OOSS le difficolta' dei lavoratori, ieri pomeriggio in PRESIDIO/PERMANENTE innanzi la Prefettura in Pzza della Liberta' i quali hanno atteso sino a tardi l'esito del confronto anche in Prefettura, dopo aver sciolto il PRESIDIO nella tarda mattinata innanzi all'Ispettorato del Lavoro. Tutto è avvenuto con la mediazione della reponsabile dell'Area vertenze dell'Ispettorato del Lazio Giulia Caprì.” Read the full article
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cristianesimocattolico · 5 years ago
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Omofobia legge fascista, non ci arrenderemo mai
I milioni di morti nei campi di sterminio non hanno insegnato nulla nel vedere cosa succede a negare le evidenze ontologiche della natura? La proposta di legge Zan contro l'omofobia si rivela non tanto come uno strumento per arginare ipotetiche discriminazioni, quanto piuttosto un mezzo per adeguare la legge al sentimento giuridico dei detentori del potere di turno. Come avviene tuttora in Cina e in Corea del Nord e come avveniva nell’Unione Sovietica.
Pino Morandini (15-03-2020)
Proseguiamo con gli interventi degli esperti chiamati in audizione alla Camera per opporsi alla proposta di legge Zan sull'omofobia e che non sono stati ascoltati. Oggi tocca a Pino Morandini, presidente vicario del Movimento per La Vita.
Già a una prima lettura, la proposta di legge sottoscritta da vari parlamentari, primo firmatario l’on. Zan, appare un chiaro esempio di sciatteria legislativa, rivelandosi non tanto uno strumento per arginare ipotetiche discriminazioni, quanto piuttosto un mezzo per adeguare la legge al sentimento giuridico dei detentori del potere di turno. Come avviene tutt’ora in Cina e in Corea del Nord e come avveniva nell’Unione Sovietica sino alla fine degli anni ’50. Detta proposta infatti, presupponendo un’inesistente discriminazione a danno delle persone omosessuali, di fatto reprime pesantemente qualsivoglia tipo di dissenso, in tal modo violando la libera manifestazione del pensiero che, com’è noto, è tutelata finanche dalla Costituzione (art. 21).
Ma vi è di più. E’ da sempre sintomatico del carattere autenticamente democratico di qualsivoglia ordinamento, il fatto che esso riconosca e garantisca la piena libertà nell’esprimere il proprio pensiero, al punto che si può ben dire fondatamente che siffatta libertà e il carattere autenticamente democratico di ogni forma di Stato che voglia definirsi tale, debbono procedere di pari passo. Non solo. La portata della garanzia costituzionale è, sul punto, “...la più ampia, in quanto riferita a qualsivoglia espressione diretta non solo all’intelletto e alla ragione del destinatario, bensì anche a determinare, in aggiunta o esclusivamente, uno stato emotivo o passionale” (Zaccaria, Capecchi, 1990, 302; Barile, “Diritti dell’uomo e libertà fondamentali”, cit., 229).
Ciò nondimeno, noncuranti di tutto questo, l’on. Zan e sodali sospingono velocemente in avanti la loro proposta, tentando perfino di amputare una serie di audizioni di rappresentanti di mondi vitali, da anni impegnati generosamente e disinteressatamente sulle frontiere della vita umana e della famiglia naturale menzionata dalla Costituzione (artt. 29 e segg.)!
Solo l’emergenza sanitaria in atto è riuscita a bloccare, almeno temporaneamente, l’iter della loro proposta, a conferma della precedenza assoluta che l’attuale maggioranza (pressochè tutti i firmatari della proposta in questione provengono da area governativa) riserva alle questioni ideologiche! Urgenze sociali e crisi economica possono aspettare…Ma tant’è…      
Già la relazione accompagnatoria, dall’incipit allarmistico, con tanto di punto di domanda, pare più degna della tragicomica rappresentazione di un cinegiornale della guerra in Etiopia che di una proposta di legge di una “Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
La sostanza della proposta in esame è quella di apportare delle modifiche agli artt. 604-bis e 604-ter del C.P., dando prova di come, ad una già discutibile tecnica legislativa si possa senza meno apportare dei peggioramenti.
Passando all’analisi tecnica del testo, balza immediatamente agli occhi come esso presenti un profilo di incostituzionalità piuttosto grave, dal momento che è ictu oculi censurabile sotto il profilo della tassatività della fattispecie. Il principio di tassatività consiste, da un lato, nel dovere del Legislatore di procedere, nel momento di creazione della norma, a una precisa determinazione della fattispecie legale, in modo che risulti tassativamente stabilito ciò che è e ciò che non è penalmente vietato; d’altro lato, nel divieto, per il Giudice, di applicare la stessa a casi da essa non espressamente previsti. Quindi, il divieto dell’analogia. E il fatto è tassativo quando è determinato, è determinato in quanto intellegibile.
In tal modo, il principio di tassatività assicura la certezza della legge e con essa l’eguaglianza giuridica dei cittadini a parità di condotta, oltrechè la possibilità per gli stessi di conoscere ciò che è e ciò che non è penalmente vietato, in modo da poter decidere consapevolmente il proprio comportamento. E’ da sempre un principio di civltà quello per cui la libertà sia la regola e la pena l’eccezione, con la conseguenza che la tassatività costituisce un’esigenza irrinunciabile dell’azione penale.    
Le condotte punite nella fattispecie ad oggi in vigore sono caratterizzate dal mirare a reprimere atti il cui disvalore è ravvisabile nell’odio ovvero nella discriminazione tra esseri umani e ciò rappresenta  l’elemento apprezzabile della “ratio legis”. Infatti, è punito chi “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico”. Pertanto, la tutela è già presente, ed è piena, ed è per tutti i cittadini, ivi comprese le persone omosessuali.
Anche per questo, le modifiche contenute nella proposta di legge in discussione presentano un volto sinistro. Se non vi è dubbio alcuno che la tendenza sessuale ovvero le preferenze sessuali non implicano una perdita di diritti della personalità ovvero abbiano qualche influenza sulla dignità di persona riconosciuta a tali soggetti, una proposta di tal fatta è però da rigettare totalmente.
Essa, infatti, dimentica che vi sono delle differenze biologiche che le scelte personali non possono obnubilare. Muovendo da ciò, si giunge a costruire una fattispecie criminosa rappresentante un pericoloso scivolamento verso l’indeterminatezza delle stesse fattispecie criminose, che evoca un modello di  diritto penale simile a quello coniato dagli Stati totalitari come forma di repressione di qualsivoglia dissenso o diversità.
Infatti, cosa s’intenda per “discriminazione” non è chiaro. Se è ovvio, e’ già punito de jure condito il contegno penalmente rilevante di chiunque compia atti ingiuriosi ovvero lesivi dell’integrità fisica di dette persone.  Per cui non si capisce bene a cosa mirino i firmatari della proposta di legge in parola. O meglio, si comprende fin troppo quale sia il reale fine di una tale modifica al Codice Penale!
Quid juris, qualora uno sostenesse, per esempio, che una ginecologa non può ricevere un uomo? Si tratta di discriminazione, ovvero della presa d’atto che v’è una natura diversa. Una fattispecie del genere non conduce forse ad effetti applicativi risibili ?
L’unico effetto, chiarissimo nell’incriminazione di coloro che farebbero parte di Associazioni “discriminatorie”, è quello di impedire che, ad esempio, milioni di persone manifestino contro il Governo, come successe pochi anni fa!
In altri termini, a prescindere dalle discutibilissime finalità della proposta di legge “de qua”, si tratta di una modifica normativa che, oltre ad essere scritta male, mira ad obiettivi incostituzionali e repressivi. Una legge fascista, una fattispecie configurata ad arte in modo fumoso, chiara solo nel mostrare come, in piena crisi del principio di legalità, emerga il Potere ad arbitro della repressione penale. Alla faccia del garantismo.
Per di più, contro la ragionevolezza delle evidenze, se si pensa che l’Italia, dati alla mano, è una delle Nazioni più tolleranti verso l’omosessualità! E lo è invece meno verso gli obesi e gli stranieri. Si dovrebbe allora legiferare al fine di tutelare queste ultie categorie? No assolutamente: già sussiste la relativa tutela nei cennati artt. 604 bis e 604 ter del C.P., che invece la PDL in discussione intende modificare, prevedendo un di più di tutela per i soggetti omosessuali. Quasi questi, in barba alle cennate evidenze di segno opposto, abbisognassero di una protezione maggiore! Così operando, si lede palesemente il principio d’eguaglianza tra i cittadini (art. 3 Cost.), in quanto verrebbero discriminate tutte le persone non omosessuali, tra l’altro la maggioranza. Non è forse questo un minus di democrazia?  
I milioni di morti nei campi di sterminio non hanno insegnato nulla nel vedere cosa succede a negare le evidenze ontologiche della natura?
E’ amaro constatare come, nel nome dell’ideologia, si giunga a dar vita a proposte di legge dai piedi d’argilla,  proprio perché ideologicamente ispirate, in tal modo fossilizzando il diritto, perché lo si priva di una delle sue funzioni fondamentali: quella di garantire la libertà nella manifestazione del pensiero, uno dei pilastri sui quali è nata la nostra Costituzione repubblicana, all’indomani della caduta di regimi totalitari che di quella libertà avevano fatto strame.
E’ evidente che di fronte ad un simile vulnus alla democrazia, che ricadrebbe pesantemente su milioni di cittadini, non ci arrenderemo mai.  
-1/NONNI 2.0: “CONTRO LA LIBERTA' DI PENSIERO” -2/GANDOLFINI: “PERICOLOSA E INUTILE” -3/AGAPO: “DISCRIMINA GLI OMOSESSUALI”
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paoloxl · 8 years ago
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NO AI DECRETI CHE NEGANO LE LIBERTÀ E CRIMINALIZZANO I MIGRANTI IN PIAZZA PER UNA SETTIMANA DI LOTTA DAL 29 APRILE AL 6 MAGGIO “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” Art. 1 Carta Diritti Fondamentali dell’Uomo, 1948. L’approvazione del Decreto Minniti – Orlando, che accompagna il Decreto sulla sicurezza urbana dello stesso governo Gentiloni, conferma la prevalenza delle politiche che negano il diritto di asilo e la protezione internazionale, da un lato, e che portano alla ghettizzazione e alla marginalizzazione dei migranti, dall’altro, funzionali al loro sfruttamento lavorativo, con una sostanziale e radicale negazione dei diritti fondamentali dell’uomo sanciti a livello internazionale nel 1948. Con questi provvedimenti non si fa altro che alimentare le spinte xenofobe e razziste alla base di numerose campagne di criminalizzazione del soggetto migrante e si alimenta il circuito della cattiva gestione e dell’affarismo dei centri deputati all’accoglienza dei profughi. Parallelamente il Governo porta avanti operazioni di vera e propria deportazione (gli accordi Ue/Turchia o Ue/Unione Africana) e di detenzione attraverso i vecchi CIE ed i nuovi CPR (Centri Permanenti di Rimpatrio). Sono sempre più capillari le campagne di identificazione del migrante, e del profugo, come causa dell’attuale crisi economica e della perdita di diritti e servizi di welfare creando una vera e propria guerra tra poveri. Disoccupati, precari, poveri, senza casa e famiglie abbandonate dalle istituzioni sono solo alcuni attori di questa guerra che si sviluppa in particolare nelle periferie delle città dove lo Stato ha la responsabilità di aver abbandonato il territorio e la cittadinanza preferendo alimentare povertà, diversità sociale e marginalizzazione di tutti i soggetti fragili insieme ad una cultura fondata su razzismo e xenofoba. Non possiamo restare indifferenti né rassegnarci a questa situazione di privazione di diritti, alle ingiustizie che travolgono le fasce più deboli della popolazione senza distinzione di provenienza geografica; per questo ci opponiamo al Decreto Minniti – Orlando nella sua interezza, ed avviamo una campagna per la regolarizzazione del soggiorno, per rompere il legame tra contratto di lavoro e permessi di soggiorno, per il rinnovo del permesso di soggiorno a chi l’ha perso a causa della crisi, per chiudere i CPR/CIE e gli Hotspot, per il rilascio dei permessi umanitari, per l’accesso ad accoglienza, per il riconoscimento della residenza anagrafica e per un lavoro dignitoso attraverso reali percorsi di inclusione. Per queste ragioni invitiamo tutt@ ad attivarsi nei propri territori ad avviare percorsi di lotta per la giustizia sociale e contro il razzismo, costruendo percorsi comuni ed iniziative nella “settimana di lotta” dal 29 Aprile al 6 Maggio 2017. Per informazioni /comunicazioni ed adesioni: [email protected]   Coalizione Internazionale Sans -Papiers  Migranti e Rifugiati – CISPM Italia [email protected] Facebook: CISPM Italia – Coalizione Sans-Papiers Migranti e Rifugiati
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purpleavenuecupcake · 4 years ago
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Le sette sataniste ed il potere politico
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(di Massimo Montinari) Un articolo dirimente in merito agli argomenti trattati nella prima parte è quello di Maurizio Blondet, del 29 Aprile 2017, dal titolo significativo “Un culto di lucifero nell’alta finanza”. Esso riprende alcuni blog che riportano le dichiarazioni di un tale Ronald Bernard, forse pseudonimo di un professionista interno all’alta finanza, il quale affermava che in quegli ambienti si praticasse un culto luciferino. “Le prove non ci sono”, dice Blondet nel suo articolo, di cui si riportano alcuni stralci. È interessante leggere l’intervista fatta a Bernard… “Non solo le masse ovine, ma anche molti nostri lettori informati restano increduli di fronte ad azioni di personaggi come Soros: a che scopo, poniamo, paga e finanzia per inondare l’Europa di immigrati islamici non-integrabili che producono disordine sociale? E perché politici come la Merkel insistono in questa “soluzione” alla scarsa demografia, palesemente rovinosa? Perché gli stati spendono miliardi per questa “grande sostituzione” dei loro popoli, mentre non spendono per assegni di maternità che consentano alle famiglie di avere tanti figli (che in Russia, per esempio, sta funzionando bene)? Perché i grandi banchieri organizzano la miseria e la disoccupazione di massa? “Cosa ci guadagnano?”.Questa è la domanda da cui nasce, anche in lettori informati sui retroscena del mondo e delle oligarchie, l’impossibilità a credere cose così enormi; gli sembra impossibile che i Soros, i Rotschild, Goldman Sachs, Monsanto, questi “Illuminati”, le direzioni dei media, le eurocrazie facciano questo “in pura perdita”, e persino “contro i loro interessi” fondamentali. Ciò perché ci si ostina ad si attribuire a questi gruppi motivazioni ancora razionali,l’interesse materiale, l’avidità, la spinta all’arricchirsi – motivi umani, in fondo comprensibili da noi comuni mortali”. Bernard ci dice: “Lo fanno per odio puro. In purezza ascetica. Odio al genere umano. Odio alla natura (un tempo si diceva: alla creazione). Li vogliono entrambi annichiliti, distrutti, carbonizzati. Costoro fanno sacrifici umani e distruggono vite come offerta gratuita, liturgica, all’Essere cui danno culto: quello che fu chiamato “l’Omicida fin dall’Inizio” – che vuole distruggere l’uomo perché ne invidia il destino soprannaturale – che si rifiutò di servirlo, che gridò ”Non serviam”; è quello per cui “tutto ciò che esiste merita di morire”. Poiché è Principe di questo mondo, essi ne sono ricompensati con poteri preternaturali, o almeno così intendono i loro successi finanziari, i loro posti di comando mondiale, il loro potere di disporre la vita e la morte di milioni di “bestie da soma”. Infatti, più oltre Ronald aggiunge: “Sono pochi quelli che non sottovalutano la gravità di tutto questo. Perché questa è una forza annientatrice, che odia l’umanità. Odia la creazione, odia la vita. E farà di tutto per distruggerci completamente. E il loro modo per farlo è dividere l’umanità. Divide et impera è la loro verità”. E poi: “L’umanità e una manifestazione della luce, cioè la vera creazione. Fintanto che riescono a dividere sui partiti politici, colore della pelle, chi più ne ha più ne metta, allora, da un punto di vista luciferino, si sopprime la piena capacità del nemico, il suo potere integrale. Non possono far niente da soli; senza di noi, sarebbero finiti. Quest’avido mostro scomparirebbe”. “Tutto è finanziato”: primavere arabe, rivoluzioni colorate, il Califfato, il terrorismo, le strategie della tensione, i delinquenti marginali che “si radicalizzano” di colpo e fanno strage a Parigi o a Nizza o a Berlino, assassini solitari… ne abbiamo viste di queste scenografie, in questi anni. Eppure la maggior parte dei media continua a diramare i comunicati di Al Qaeda o i video dell’ISIS emanati dal SITE di Rita Katz; e il gran gregge pecorile crede alle versioni ufficiali. La creazione di assassini solitari e terroristi islamici, di stati d’animo collettivi a Kiev come in Macedonia, o al Cairo, non possono non sembrare al gregge fenomeni “spontanei” – non possono credere che sono atti di magia – magia nera – capacità speciali che possono persino sorgere dai poteri preternaturali che Lucifero dona ai suoi adepti. Il gregge ormai è progressista, si è liberato degli antichi tabù e delle superate superstizioni, è felicemente e integralmente secolarizzato…”. “C’è tutto un mondo invisibile”, dice Bernard. E aggiunge: “Nei miei studi e scoperte ho trovato un documento, che loro dicono che son tutte palle ovviamente. I Protocolli di Sion. Un documento incredibilmente noioso. Raccomando a tutti di leggerlo, perché se lo studi e lo capisci, è come leggere il giornale della vita quotidiana. Come da questa loro posizione di potere estremo – ed estremo è letteralmente divenuto – essi … Ma questo è solo perché la gente non si difende, non si oppone. Non capisce cosa è la realtà. E siamo stati tutti programmati; se osi dirlo, sei bollato di antisemita. Quindi sei neutralizzato. Essi si sforzano … Il negativo, chiamalo Male, luciferiani, satanisti, chiamalo come vuoi, è una entità reale. Si legge nella Bibbia. non solo nella Bibbia, ma in così tanti libri”. Ma oggi cosa sta accadendo veramente nel mondo? Pare che negli USA gli atei americani piu’ assatanati (come riporta Glauco Maggi con un suo articolo del30 aprile 2019) che avevano fondato un loro Tempio (Satanico) nel 1913 per combattere le religioni (su tutte la cristianità) avevano deciso di abbattere Trump. Infatti anche il “Satanic Temple” USA si era arruolato apertamente nella Resistenza al presidente e al suo vice Mike Pence (come riporta Maggi) in quanto è sceso in campo per sloggiarli dalla Casa Bianca alle elezioni del 2020. Dalla sua fondazione “il Tempio a-religioso si era distinto per accogliere chiunque credesse nelle azioni politiche “secolari” e odiasse la destra politica-culturale. Organizzativamente, celebrava Messe Nere all’insegna del Demonio ed era ritenuto per quello che era: un gruppo fanatico, bizzarro, estremo nella sua estetica provocatoria e blasfema, che per loro è un complimento. Ma questo era il passato, era il mondo prima di Trump: quando i “riti demoniaci” si praticavano ‘underground’, di nascosto, cercando di evitare un’eccessiva visibilità”.. Ma il satanismo nella politica si è adeguato ai tempi che stiamo vivendo infatti la lotta che il Tempio Satanico sta conducendo contro la morale cristiana “richiede un livello di partecipazione politica”, una maggiore pubblicità ed una esposizione mediatica... Riporta il Daily Mail, citando la nuova impostazione spiegata dal cofondatore e portavoce del Tempio Satanico Lucien Greaves, che ha parlato ai giornalisti davanti alla Università di Boulder Colorado: “Tradizionalmente, i seguaci del Satanismo praticavano in privato, a porte chiuse, con le candele nere e al suono della musica nera metallica”. Il satanismo si è trasformato, si è adattato come un virus mutante alla nuova società, pretendendo di entrare direttamente nella vita politica e nella sfera pubblica. Negli USA “il Tempio Satanico ha attratto ‘migliaia’ di nuovi membri nelle prime 36 ore dopo l’elezione di Donald Trump, un picco di registrazioni mai visto prima. Fino al novembre 2016, dalla sua fondazione il gruppo aveva raccolto circa 50 mila iscritti”. Il satanista Greaves, nel suo discorso pubblico in Colorado, ha esposto il suo pensiero: “Oggi siamo definitivamente un movimento di resistenza. Ci sentiamo in netta opposizione all’idea che dobbiamo unificarci sotto un singolo messaggio religioso”. La sinistra liberale negli USA ha colto immediatamente il segnale lanciato dal satanista Greaves tanto da favorire un’alleanza “politica” con gli stessi satanisti. Paradossalmente è quello che sta avvenendo in Italia, subdolamente, con il coinvolgimento di fasce sempre più ampie del mondo del giornalismo, della cultura , dell’alta finanza, come si è potuto constatare nelle difese monolitiche erette immediatamente a tutela di sedicenti satanisti. Glauco Maggi continua… “Satan sta avendo il suo momento” (di gloria, sottinteso) ha titolato l’Huffington Post un articolo sul Tempio. E “Hail Satan?” È il nome di un documentario sulle sorprese positive che scopre chi guarda da vicino al movimento: ‘Oggi l’organizzazione è in parti uguali una religione dei tempi moderni, una coalizione di attivisti politici e una rivoluzione meta culturale. Rivendicando l’iconografia pop che ha sempre terrorizzato l’America evangelica – il culto del diavolo, i riti sacrificali, le corna, i pentagrammi, le cosiddette Messe Nere – il Tempio Satanico punta a catturare l’attenzione della gente e poi sorprenderla con un messaggio di liberta’ di pensiero, di compassione, di liberta’ e di giustizia per tutti’. L’intento degli antitrumpisti è di presentare i Satanisti, gli ultimi alleati, come una bene intenzionata organizzazione civica che lotta per la ‘giustizia sociale’ e per ‘la libertà di parola’, quando è ovvio che il tratto condiviso tra il Tempio ateo e i liberal è il disprezzo ormai paranoico di tutto cio’ che suona ‘cristiano’, a partire dal Natale. In una intervista pubblicata dal sito The Daily Beast (sinistra radicale), Greaves, che è ormai diventato un coccolo dei Never Trump, ridicolizza il presidente e condanna il suo vice: ‘Trump e’ troppo stupido per poter prevedere le sue mosse; questo tizio non ha alcuna idea dei suoi limiti. Ciò che comunque mi tranquillizza di Trump è che non ha una visione. Mike Pence invece mi fa veramente paura: ha una chiara, teocratica visione per gli Stati Uniti”. Una domanda sorge spontanea: ma in Italia stiamo già vivendo una realtà simile? Read the full article
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tmnotizie · 5 years ago
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ANCONA – “Nell’attuale temperie sociale e culturale il Festival del Pensiero plurale 2020 -scrive nella presentazione della manifestazione l’assessore alla cultura Poalo Marasca. vuole invitare a riflettere su “Pluralità possibili” per reagire sia al pensiero unico sia alla decadenza valoriale. Da qui l’indicazione di alcuni “stili di civiltà”, oggetto di quattro Incontri con i filosofi: Giulio Giorello, Stefano Zecchi, Giacomo Marramao e Elena Pulcini i quali indicano rispettivamente l’”ironia” come arma civile, l’”utopia” come progetto culturale, il “mondo” come orizzonte globale e la “cura” come metodologia relazionale.
In parallelo, la Scuola di filosofia di Giancarlo Galeazzi sollecita a ripensare tre ideali: la “libertà” come principio enfatizzato o valore equivocato, la “uguaglianza” come promessa disattesa o esigenza fraintesa, e la “fraternità” come principio dimenticato o aspirazione trascurata. Oltre a queste due sezioni, la 24^ edizione de “Le parole della filosofia” presenta due appuntamenti: quello con Embodyed Philosophy di Simona Lisi su “Dall’uno ai molti” e quello con il Debate filosofico degli studenti del Liceo scientifico su “Utilità o inutilità della filosofia?”.
Dunque, accanto ai due cicli (gli Incontri con i filosofi e la Scuola di filosofia), che fin dall’inizio hanno caratterizzato la rassegna, si sono successivamente aggiunti prima una originale sperimentazione filosofica di una danzatrice, poi un dibattito filosofico degli studenti su un tema, allo scopo di aprire la storica rassegna ai giovani, rendendoli protagonisti di alcuni momenti di riflessione filosofica. Con il mix di continuità e innovazione si vuole mostrare come la filosofia coinvolga da un punto di vista intergenerazionale: un rapporto, questo, che proprio nel nostro tempo ha bisogno di essere rinnovato e rinsaldato.
Dalla struttura della rassegna emerge che approcci e paradigmi diversi costituiscono un modo efficace di declinare il pensiero, che è plurale o non è. Si evidenzia così che la filosofia favorisce strutturalmente il pluralismo di metodo e di merito; il che appare anche più necessario quando la congiuntura è tale da metterlo a rischio.
Il fatto che la fortunata rassegna “Le parole della filosofia” (una delle prime in Italia) sia presente ad Ancona da ben 24 anni in continuità e con successo dice chiaramente che la filosofia può essere luogo privilegiato di socializzazione e di riflessione, capace di rispondere alle istanze di conversazione e di discussione, di disputa e di dialogo.
A questa funzione civile della filosofia richiama il Festival del pensiero plurale: un pensiero critico e creativo, esigente e includente, tant’è che “Le parole della filosofia” costituiscono oggi ad Ancona (e non solo) una manifestazione culturale molto attesa e partecipata, grazie anche a un team collaudato che permette di presentare un prodotto filosofico di qualità, apprezzato non solo in città -conclude l’assessore Marasca- ma anche a livello regionale e nazionale. Per tutto questo, il Comune di Ancona l’ha sostenuta fin dall’inizio”.
Questo il programma
INCONTRI CON I FILOSOFI
Stili di civiltà
Teatro Sperimentale “Lirio Arena” di Ancona (Via Redipuglia, 57)
IRONIA – lunedì 24 febbraio h. 21
Giulio Giorello, nato a Milano nel 1945, è ordinario di Filosofia della scienza all’Università di Milano. E’ stato presidente della Società Italiana di Logica e Filosofia della scienza. Collabora alle pagine culturali del “Corriere della sera”. E’ direttore della collana “Scienze e idee” dell’editore Cortina, Ha vinto il premio Nazionale “Frascati Filosofia” 2012.
Sul tema delle epistemologia ha pubblicato: Filosofia della scienza (Jaca Book 1992) e Introduzione alla filosofia della scienza (Bompiani 2006). Sul tema della libertà i volumi: Di nessuna chiesa. La libertà del laico (Cortina 2005), Libertà (Bollati Boringhieri 2015) e La libertà e i suoi vincoli (Castelvecchi 2017).
E’ inoltre autore del libro: Senza Dio. Del buon uso dell’ateismo (Tea 2010). Sul cardinale Martini ha scritto La lezione di Martini. Quello che da ateo ho imparato da un cardinale (Piemme 2013). E’ anche autore di: Il tradimento: in politica, in amore e non solo (Guanda 2014), Lussuria, la passione della conoscenza (Il Mulino 2010) e La filosofia di Topolino (con I. Cozzaglio, Guanda 2013)
Recentemente ha pubblicato il volume La danza della parola. L’ironia come arma civile per combattere schemi e dogmatismi (Mondadori, 2019).
Il punto centrale delle sue riflessioni è l’intreccio tra crescita della scienza e libertà individuale e civile.
UTOPIA – lunedì 30 marzo h. 21
Stefano Zecchi, nato a Venezia nel 1945, è ordinario di Estetica all’Università di Milano. E’ presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. E’ editorialista del quotidiano “Il giornale”.
Oltre ai saggi sulla fenomenologia e sull’estetica, sulla speranza e l’utopia, ha pubblicato da Mondadori i volumi: La fondazione utopica dell’arte (1984), L’artista armato: Contro i crimini della modernità (1998), L’arte di guardare (1999), Capire l’arte (2000), e inoltre: La bellezza (1990), Il brutto e il bello (1996), Le promesse della bellezza (2007). E’ anche autore del Sillabario del nuovo millennio e di L’uomo è ciò che guarda. Televisione e popolo (anche questi pubblicati da Mondadori rispettivamente nel 1993 e nel 2005)
Non è solo filosofo è anche autore di romanzi pubblicati da Mondadori: Estasi (1994), Sensualità (1995 premio Bancarella), Incantesimo (1997), Fedeltà (2001, premio Grinzane Hanbury), Amata per caso (2005), Il figlio giusto (2007), Quando ci batteva forte il cuore (2010) e Rose bianche a Fiume (2014).
Recentemente ha pubblicato il volume: Paradiso Occidente. La nostra decadenza e la seduzione della notte (Mondadori 2016)
Instaura un dialogo originale e fruttuoso con il Romanticismo, un’idea di civiltà densa di energia progettuale e di tensione utopica.
MONDO – mercoledì 22 aprile h. 21
Giacomo Marramao, nato a Catanzaro nel 1946, è stato nominato nel 2018 professore emerito all’Università di Roma Tre, dove ha insegnato Filosofia teoretica e Filosofia politica. E’ stato direttore scientifico della Fondazione Basso e membro del Collége international de philosophie di Parigi. Ha ricevuto lauree honoris causa dalle Università di Bucarest e di Cordoba, Ha ricevuto l’onorificenza delle “Palmes Philosophiques” dalla Presidenza della Repubblica Francese; ha ricevuto il Premio internazionale di filosofia “Karl-Otto Apel”.
Per due suoi libri (entrambi pubblicati Bollati Boringhieri 2008) ha ricevuto il Premio Pozzale “Luigi Russo” per La passione del presente , e il Premio di filosofia “Viaggio a Siracusa” per Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione. E’ autore anche del volume: Contro il potere. Filosofia e scrittura (2011) denuncia la valenza negativa del potere come “dominio sugli altri”.
Gli è stato dedicato un volume di studi in suo onore dal titolo Figure del conflitto, e gli è stata riservata una presentazione nel volume sui Filosofi italiani contemporanei della Storia della filosofia dell’editore Bompiani.
E’ impegnato a ricostruire l’universalità sul criterio della differenza, cercando di costruire una Cosmopoli Globale dove si può coltivare un sano politeismo dei valori.
CURA – mercoledì 6 maggio h. 21
Elena Pulcini, nata a L’Aquila nel 1950, è ordinario di Filosofia sociale all’Università di Firenze. Fa parte del Comitato scientifico di riviste filosofiche e politiche. E’ tra i coordinatori del Seminario di Filosofia Politica (Firenze), del Seminario di Teoria Critica (Gallarate/Cortona). E’ co-fondatrice del Seminario di Filosofia sociale (Firenze/Torino/Roma) e vice-presidente del Bureau del MAUSS (Movimento Anti – Utilitarista nelle Scienze Sociali).
E’ autrice dei libri: L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale (2001), Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura (2003),  La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale (2009) editi da Bollati Boringhieri. Ha inoltre pubblicato: Invidia. La passione triste (Il Mulino 2011) e “Specchio, specchio delle mie brame…” Bellezza e invidia (Orthotes 2017).
Recentemente ha curato con Sophie Bourgault il volume: Cura ed emozioni. Un’alleanza complessa (Il Mulino 2018).
Interessata al tema delle passioni, dell’individualismo moderno e del legame sociale, si occupa dei possibili fondamenti emotivi di una nuova etica, proponendo un’innovativa filosofia della cura.
A SCUOLA DI FILOSOFIA
Ideali da ripensare
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” – Piazzale Martelli – Aula A-
LIBERTA’ – venerdì 28 febbraio h. 17,30
UGUAGLIANZA – venerdì 13 marzo h. 17,30
FRATELLANZA – venerdì 3 aprile h. 17,30
Giancarlo Galeazzi, nato ad Ancona nel 1942, è docente emerito di Filosofia morale all’Istituto teologico marchigiano della Pontificia Università Lateranense ed è stato direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose “Lumen gentium”, dove ha insegnato Filosofia teoretica. È stato fondatore e presidente ed è presidente onorario della Società Filosofica Italiana di Ancona. Ha collaborato alla terza pagina de “L’Osservatore Romano”. È membro della Accademia marchigiana di scienze lettere e arti, e Benemerito della scuola, della cultura e dell’arte. È cittadino benemerito del Comune di Ancona, e cittadino onorario del Comune di Osimo.
Ha curato l’edizione italiana di alcune opere di Jacques Maritain: Per una filosofia dell’educazione (La Scuola 2000), Cultura e libertà (Boni 1986). È autore dei volumi: Personalismo (Bibliografica 2000), Jacques Maritain un filosofo per il nostro tempo (Massimo1999 ), Da cristiani nella società tra impegno e testimonianza (Studia Picena 2016). Nei “Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche” ha pubblicato i volumi: Il pensiero di papa Francesco (2016) e Il pensiero di Jacques Maritain. Il filosofo e le Marche (2018).
Embodiedphilosophy® – Filosofia in movimento
una via pratica alla comprensione di principi filosofici
Dall’uno ai molti
di e con Simona Lisi
Teatro Sperimentale “Lirio Arena” di Ancona (Via Redipuglia, 57)
mercoledì 22 aprile h. 17.30
Simona Lisi, marchigiana, è danzatrice, attrice, autrice. Laureata in Filosofia e specializzata in Antropologia filosofica, è stata allieva del prof. Giorgio Agamben con cui ha sviluppato il suo pensiero estetico sulla danza e la corporeità. E’ interprete per alcuni tra i maggiori nomi della scena contemporanea, docente di drammaturgia corporea, somatica e danza contemporanea in istituzioni pubbliche e private tra cui l’Accademia di Belle Arti di Brera e Macerata, l’Università di Macerata, il Laba di Rimini e altri. Autrice di spettacoli multimediali tra danza, voce e immagine in movimento, propone nella sua ricerca pedagogica un’originale commistione tra tecniche somatiche, training fisico e filosofia che ha denominato embodyphilosophy®.
Suoi contributi scritti sono presenti nei volumi collettanei: In cerca di danza (Costa & Nolan, 2000), Creatori di senso a cura di M. Schiavoni (Aracne, 2013), Light, body, space a cura di N. Tomasevic (Artdigiland) e nella rivista Agalma edita da Mimesis (2019), è in uscita un suo ultimo saggio su Scenari edito sempre da Mimesis. Dirige i festival ”A piedi nudi nel parco” a Napoli e “Cinematica” ad Ancona, dove cura anche i Convegni nazionali su “Corporeità e nuovi media”.
DEBATE FILOSOFICO
degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia – Benincasa” di Ancona.
Utilità o inutilità della filosofia?
Teatro Sperimentale “Lirio Arena” di Ancona (Via Redipuglia, 57)
 h. 10-12
lunedì 6 aprile
Impiegando la metodologia didattica del Debate, vengono poste a confronto due valutazioni della filosofia relative alla sua utilità o inutilità sulla base della riflessione sviluppata da Nuccio Ordine nel suo libro L’utilità dell’inutile (Bompiani)
Protagonisti del Debate sono studenti del Liceo Scientifico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia – Benincasa” di Ancona. che l’INDIRE ha riconosciuto come una delle venti “Avanguardie Educative” di Italia.
Hanno coordinato l’attività di preparazione del Debate i professori: Daniela Di Bari e Michele Gabbanelli, docenti dell’IIS “Savoia – Benincasa” e membri della Commissione Avanguardie Educative (gruppo di lavoro sul Debate).
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annuncipubblicitari-blog · 7 years ago
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regolamento europeo 2016/679, cenni e definizioni
Dopo un iter legislativo durato quattro anni il 25 maggio 2018 diventera' definitivamente applicabile il nuovo Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 sulla protezione dei dati che in Italia occupera' il posto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).Con l'evoluzione del mercato digitale e il mutamento degli scenari internazionali che ha comportato il consolidamento di innovazioni come per esempio i Big Data, Internet of Thinsgs, era necessario realizzare un unico quadro normativo come il regolamento di immediata applicazione agli stati membri della UE.Di questo citiamo alcuni articoli:Art. 24: Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalita' del trattamento, nonche' dei rischi aventi probabilita' e gravita' diverse per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento e' effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario;Art. 25: Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita;Art. 28: I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalita' del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui e' soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento.Art. 32: Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonche' della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalita' del trattamento, come anche del rischio di varia probabilita' e gravita' per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;la capacita' di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;la capacita' di ripristinare tempestivamente la disponibilita' e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui cio' sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III; assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che e' terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attivita' di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.L'Art. 4 fornisce le seguenti definizioni:«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che puo' essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o pio' elementi caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;«limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilita', il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;«pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano pio' essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalita' e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorita' pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/33 membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorita' pubbliche e' conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalita' del trattamento;«terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile;«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volonta' libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; «stabilimento principale»: per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in pio' di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facolta' di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni e' considerato essere lo stabilimento principale;con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in pio' di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attivita' di trattamento nel contesto delle attivita' di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile e' soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;«rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;«impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attivita' economica, comprendente le societa' di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attivita' economica;«gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;«norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o pio' paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attivita' economica comune;«autorita' di controllo»: l'autorita' pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51, L 119/34 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016;«autorita' di controllo interessata»: un'autorita' di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e' stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorita' di controllo;gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorita' di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppureun reclamo e' stato proposto a tale autorita' di controllo;«trattamento transfrontaliero»:trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attivita' di stabilimenti in pio' di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in pio' di uno Stato membro; oppuretrattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attivita' di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in pio' di uno Stato membro;«obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle liberta' fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;«servizio della societa' dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;«organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o pio' Stati. https://www.ipertop.it/regolamento-europeo-2016-679-cenni-e-definizioni-4294003514.htm?utm_medium=tumblr
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aneddoticamagazinestuff · 6 years ago
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Franco Cordero: quattro chiacchiere
New Post has been published on https://www.aneddoticamagazine.com/it/franco-cordero-quattro-chiacchiere/
Franco Cordero: quattro chiacchiere
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“Per fortuna l’apparato lavora sur place, anzi in perdita, come i giocatori che puntano il pari , il dispari e lo zero: sebbene sia un assimilatore vorace, in ogni operazione si consuma un poco. Inoltre e’ vulnerabile in un punto: dispone di musici, cantori, mimi, liturghi, consacratori, esorcisti, turiferari, confessori, omileti, aspersori, glossolali, maliardi, visionari, stiliti, guaritori, indovini, giocolieri, consolatori, prefiche, eufemisti, necrofori, rianimatori, cerusici, epuloni, necrofori, mendicanti, elemosinieri, scomunicatori, apologeti, canonisti, dottori, falsari, pedagoghi, libellisti, araldi, agiografi, esegeti, casuisti, cortigiani, giullari, reggicoda, cicisbei, mezzani, banchieri, imbonitori, bottegai, sensali, reclutatori, barattieri, plagiari, aguzzini, legislatori, spie, balivi, sentinelle, censori, sbirri, gabellieri,sicari, istruttori, amanuensi, giudici, riconciliatori, carcerieri, flagellatori, carnefici, tirapiedi, un esercito smisurato, ma anche se fossero dieci volte di piu’, sarebbe impotente contro l’invito a librarsi come funanboli nell’etere della liberta’ assoluta.Cosi’ io intendo il messaggio evangelico”.
Franco Cordero (Risposta a monsignore 1970, De Donato editore, Bari)
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aneddoticamagazinestuff · 6 years ago
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Franco Cordero: quattro chiacchiere
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Franco Cordero: quattro chiacchiere
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“Per fortuna l’apparato lavora sur place, anzi in perdita, come i giocatori che puntano il pari , il dispari e lo zero: sebbene sia un assimilatore vorace, in ogni operazione si consuma un poco. Inoltre e’ vulnerabile in un punto: dispone di musici, cantori, mimi, liturghi, consacratori, esorcisti, turiferari, confessori, omileti, aspersori, glossolali, maliardi, visionari, stiliti, guaritori, indovini, giocolieri, consolatori, prefiche, eufemisti, necrofori, rianimatori, cerusici, epuloni, necrofori, mendicanti, elemosinieri, scomunicatori, apologeti, canonisti, dottori, falsari, pedagoghi, libellisti, araldi, agiografi, esegeti, casuisti, cortigiani, giullari, reggicoda, cicisbei, mezzani, banchieri, imbonitori, bottegai, sensali, reclutatori, barattieri, plagiari, aguzzini, legislatori, spie, balivi, sentinelle, censori, sbirri, gabellieri,sicari, istruttori, amanuensi, giudici, riconciliatori, carcerieri, flagellatori, carnefici, tirapiedi, un esercito smisurato, ma anche se fossero dieci volte di piu’, sarebbe impotente contro l’invito a librarsi come funanboli nell’etere della liberta’ assoluta.Cosi’ io intendo il messaggio evangelico”.
Franco Cordero (Risposta a monsignore 1970, De Donato editore, Bari)
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annuncipubblicitari-blog · 7 years ago
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sicurezza dei dati, risk management, data breach
Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonche' della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalita' del trattamento, come anche del rischio di varia probabilita' e gravita' per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;la capacita' di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;la capacita' di ripristinare tempestivamente la disponibilita' e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in modo particolare dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.Il regolamento europeo 2016/679 recepisce la necessita' di uniformare le norme privacy alla moderna societa' dell'informazione, sotto il profilo socio tecnologico.L'atto legislativo comunitario mostra struttura normativa e profili sostanziali orientate all'informatica giuridica; l'approccio del legislatore europeo e' diametralmente opposto a quello mostrato dai precedenti atti regolativi comunitari in materia in quanto concede principale rilevanza al trattamento dei dati informatici digitali ma soprattutto telematici.Particolare attenzione e' concesso al trattamento dei dati effettuato da enti, pubblici e privati, affinche' questo sia lecito, trasparente ed esplicito quanto il consenso prestato dall'interessato, soprattutto quando e' legato alla fruizione delle della rete internet e dei servizi a questa correlati.Notevole attenzione e' stata dedicata alla sicurezza dei dati informatici in un'epoca dove gli attacchi hacking e cracking, ad infrastrutture digitali e telematiche, sono quotidiane, nonche' spesso rilevati solo a distanza di tempo.Sulla protezione dei dati e sicurezza delle informazioni, il regolamento impone livelli di sicurezza medio alti, affidando agli stati membri l'elaborazione e pio' performanti attivita' di ICT e cybersecurity, indicando comunque specifiche procedure per la comunicazione di data breach legate alla violazione dei dati al fine di consentire una pio' puntuale consapevolezza delle modalita' di trattamento dei dati e una pio' tempestiva conoscenza delle sue questioni problematiche.Rilevanza e infine concessa al Risk Management in modo esplicito attraverso il richiamo alla necessita' di una valutazione del rischio legato al trattamento dei dati in quanto attivita' per una corretta attivita' di security in campo privacy.Il Risk Management e, di cui gap analysis e risk analysis sono attivita' essenziali, puo' essere rappresentato come la procedura aziendale che ha ad oggetto l'identificazione, l'assessment (valutazione) e la priorizzazione dei rischi, cui devono seguire attivita' organizzative volte a mitigare, monitorare e controllare la probabilita', e gli effetti, di eventi dannosi.I dati personali conservati, trasmessi o trattati da aziende e pubbliche amministrazioni possono essere soggetti al rischio di perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' ('data breach is the intentional or unintentional release of secure or private/confidential information to an untrusted environment').Si tratta di situazioni che possono comportare pericoli significativi per la privacy degli interessati cui si riferiscono i dati.Per questa ragione, anche sulla base della normativa europea, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato negli ultimi anni una serie di provvedimenti che introducono in determinati settori l'obbligo di comunicare eventuali violazioni di dati personali(data breach) all'Autorita' stessa e, in alcuni casi, anche ai soggetti interessati. Il mancato o ritardato adempimento della comunicazione espone alla possibilita' di sanzioni amministrative.Notificare al Garante e comunicazione all'interessato dell'avvenuta violazione dei dati personaliLa violazione dei dati personali va affrontata e' gestita subito, al fine di evitare l'insorgenza o l'aggravamento di danni fisici, materiali o immateriali alle persone: perdita del controllo dei dati o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione di identita', perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudo minimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico sociale significativo alla persona fisica interessata.L'episodio pregiudizievole non deve essere celato, poiche' l'oscuramento della notizia amplifica gli effetti negativi dell'evento e inibisce forme di reazione pubblica e dell'interessato.L'ordinamento italiano conosce alcune ipotesi specifiche di obbligo di notificazione delle violazioni personali, ad esempio nel settore delle comunicazioni elettroniche, della biometria, del dei trattamenti sanitari, dei trattamenti effettuati da enti pubblici.Il regolamento generalizza l'obbligo di notificazione estendendolo a tutti i titolari di trattamento. Notificazione all'Autorita' Garante della violazione dei dati personali.Non appena viene a conoscenza di una avvenuta violazione dei dati personali trattati, il titolare del trattamento deve notificare la violazione dei dati personali all'autorita' di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, se possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza.L'obbligo non scatta nel caso in cui il titolare del trattamento ritiene di dimostrare che e' improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche.Decorso il termine di 72 ore, la notifica della violazione deve essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.Contenuto della notifica delle violazioni al Garante.La notifica delle violazioni devono almeno:descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, se possibile, le categorie il numero approssimativo di interessati;comunicare il nome e i dati di contatto del DPO o di altro punto di contatto presso cui ottenere pio' informazioni;descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio la violazione dei dati personali e anche se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.Se non e' possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornito in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.Il Titolare del Trattamento, oltre alla notifica, deve tenere una documentazione su qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, e le sue conseguenze provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche dell'Autorita' garante.Comunicazione della violazione all'interessato.Il titolare del trattamento deve comunicare all'interessato la violazione dei dati personali immediatamente, in caso di rischio elevato per i diritti e le liberta' della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie.La comunicazione deve indicare natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata Intesa ad attenuare i potenziali effetti negativi.Il regolamento prevede che le comunicazioni agli interessati siano effettuate non appena ragionevolmente possibile in conformita' agli orientamenti impartiti dell'Autorita' garante.Puo' essere che in concreto le comunicazioni agli interessati sia differita per avere modo di scoprire il trasgressore.La comunicazione all'interessato non e' richiesta quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:Il Titolare del Trattamento ha messo in atto le misure tecniche organizzative adeguate di protezione tali da rendere i dati personali incomprensibile a chiunque non sia autorizzato ad accedervi quali la cifratura;Il Titolare del Trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le liberta' degli interessati;La comunicazione richiederebbe costi enormi; in tal caso, si procede invece ho una comunicazione pubblica a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.La violazione degli obblighi del titolare del trattamento del responsabile trattamento previsto dagli articoli 33 e 34 comporta sanzioni pecuniarie fino a euro 10 milioni o per le imprese fino a 2% del fatturato mondiale totale hanno dell'esercizio precedente sia superiore. https://www.ipertop.it/sicurezza-dei-dati-risk-management-data-breach-4294003400.htm?utm_medium=tumblr
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annuncipubblicitari-blog · 8 years ago
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sicurezza dei dati, risk management, data breach Palermo
Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonche' della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalita' del trattamento, come anche del rischio di varia probabilita' e gravita' per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;la capacita' di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;la capacita' di ripristinare tempestivamente la disponibilita' e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in modo particolare dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.Il regolamento europeo 2016/679 recepisce la necessita' di uniformare le norme privacy alla moderna societa' dell'informazione, sotto il profilo socio tecnologico.L'atto legislativo comunitario mostra struttura normativa e profili sostanziali orientate all'informatica giuridica; l'approccio del legislatore europeo e' diametralmente opposto a quello mostrato dai precedenti atti regolativi comunitari in materia in quanto concede principale rilevanza al trattamento dei dati informatici digitali ma soprattutto telematici.Particolare attenzione e' concesso al trattamento dei dati effettuato da enti, pubblici e privati, affinche' questo sia lecito, trasparente ed esplicito quanto il consenso prestato dall'interessato, soprattutto quando e' legato alla fruizione delle della rete internet e dei servizi a questa correlati.Notevole attenzione e' stata dedicata alla sicurezza dei dati informatici in un'epoca dove gli attacchi hacking e cracking, ad infrastrutture digitali e telematiche, sono quotidiane, nonche' spesso rilevati solo a distanza di tempo.Sulla protezione dei dati e sicurezza delle informazioni, il regolamento impone livelli di sicurezza medio alti, affidando agli stati membri l'elaborazione e pio' performanti attivita' di ICT e cybersecurity, indicando comunque specifiche procedure per la comunicazione di data breach legate alla violazione dei dati al fine di consentire una pio' puntuale consapevolezza delle modalita' di trattamento dei dati e una pio' tempestiva conoscenza delle sue questioni problematiche.Rilevanza e infine concessa al Risk Management in modo esplicito attraverso il richiamo alla necessita' di una valutazione del rischio legato al trattamento dei dati in quanto attivita' per una corretta attivita' di security in campo privacy.Il Risk Management e, di cui gap analysis e risk analysis sono attivita' essenziali, puo' essere rappresentato come la procedura aziendale che ha ad oggetto l'identificazione, l'assessment (valutazione) e la priorizzazione dei rischi, cui devono seguire attivita' organizzative volte a mitigare, monitorare e controllare la probabilita', e gli effetti, di eventi dannosi.I dati personali conservati, trasmessi o trattati da aziende e pubbliche amministrazioni possono essere soggetti al rischio di perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' ('data breach is the intentional or unintentional release of secure or private/confidential information to an untrusted environment').Si tratta di situazioni che possono comportare pericoli significativi per la privacy degli interessati cui si riferiscono i dati.Per questa ragione, anche sulla base della normativa europea, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato negli ultimi anni una serie di provvedimenti che introducono in determinati settori l'obbligo di comunicare eventuali violazioni di dati personali(data breach) all'Autorita' stessa e, in alcuni casi, anche ai soggetti interessati. Il mancato o ritardato adempimento della comunicazione espone alla possibilita' di sanzioni amministrative.Notificare al Garante e comunicazione all'interessato dell'avvenuta violazione dei dati personaliLa violazione dei dati personali va affrontata e' gestita subito, al fine di evitare l'insorgenza o l'aggravamento di danni fisici, materiali o immateriali alle persone: perdita del controllo dei dati o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione di identita', perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudo minimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico sociale significativo alla persona fisica interessata.L'episodio pregiudizievole non deve essere celato, poiche' l'oscuramento della notizia amplifica gli effetti negativi dell'evento e inibisce forme di reazione pubblica e dell'interessato.L'ordinamento italiano conosce alcune ipotesi specifiche di obbligo di notificazione delle violazioni personali, ad esempio nel settore delle comunicazioni elettroniche, della biometria, del dei trattamenti sanitari, dei trattamenti effettuati da enti pubblici.Il regolamento generalizza l'obbligo di notificazione estendendolo a tutti i titolari di trattamento. Notificazione all'Autorita' Garante della violazione dei dati personali.Non appena viene a conoscenza di una avvenuta violazione dei dati personali trattati, il titolare del trattamento deve notificare la violazione dei dati personali all'autorita' di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, se possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza.L'obbligo non scatta nel caso in cui il titolare del trattamento ritiene di dimostrare che e' improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche.Decorso il termine di 72 ore, la notifica della violazione deve essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.Contenuto della notifica delle violazioni al Garante.La notifica delle violazioni devono almeno:descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, se possibile, le categorie il numero approssimativo di interessati;comunicare il nome e i dati di contatto del DPO o di altro punto di contatto presso cui ottenere pio' informazioni;descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio la violazione dei dati personali e anche se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.Se non e' possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornito in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.Il Titolare del Trattamento, oltre alla notifica, deve tenere una documentazione su qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, e le sue conseguenze provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche dell'Autorita' garante.Comunicazione della violazione all'interessato.Il titolare del trattamento deve comunicare all'interessato la violazione dei dati personali immediatamente, in caso di rischio elevato per i diritti e le liberta' della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie.La comunicazione deve indicare natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata Intesa ad attenuare i potenziali effetti negativi.Il regolamento prevede che le comunicazioni agli interessati siano effettuate non appena ragionevolmente possibile in conformita' agli orientamenti impartiti dell'Autorita' garante.Puo' essere che in concreto le comunicazioni agli interessati sia differita per avere modo di scoprire il trasgressore.La comunicazione all'interessato non e' richiesta quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:Il Titolare del Trattamento ha messo in atto le misure tecniche organizzative adeguate di protezione tali da rendere i dati personali incomprensibile a chiunque non sia autorizzato ad accedervi quali la cifratura;Il Titolare del Trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le liberta' degli interessati;La comunicazione richiederebbe costi enormi; in tal caso, si procede invece ho una comunicazione pubblica a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.La violazione degli obblighi del titolare del trattamento del responsabile trattamento previsto dagli articoli 33 e 34 comporta sanzioni pecuniarie fino a euro 10 milioni o per le imprese fino a 2% del fatturato mondiale totale hanno dell'esercizio precedente sia superiore. https://www.ipertop.it/sicurezza-dei-dati-risk-management-data-breach-4294003400.htm?utm_medium=tumblr
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regolamento europeo 2016/679, cenni e definizioni Palermo
Dopo un iter legislativo durato quattro anni il 25 maggio 2018 diventera' definitivamente applicabile il nuovo Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 sulla protezione dei dati che in Italia occupera' il posto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).Con l'evoluzione del mercato digitale e il mutamento degli scenari internazionali che ha comportato il consolidamento di innovazioni come per esempio i Big Data, Internet of Thinsgs, era necessario realizzare un unico quadro normativo come il regolamento di immediata applicazione agli stati membri della UE.Di questo citiamo alcuni articoli:Art. 24: Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalita' del trattamento, nonche' dei rischi aventi probabilita' e gravita' diverse per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento e' effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario;Art. 25: Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita;Art. 28: I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalita' del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui e' soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento.Art. 32: Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonche' della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalita' del trattamento, come anche del rischio di varia probabilita' e gravita' per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;la capacita' di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;la capacita' di ripristinare tempestivamente la disponibilita' e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui cio' sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III; assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che e' terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attivita' di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.L'Art. 4 fornisce le seguenti definizioni:«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che puo' essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o pio' elementi caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;«limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilita', il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;«pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano pio' essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalita' e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorita' pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/33 membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorita' pubbliche e' conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalita' del trattamento;«terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile;«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volonta' libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; «stabilimento principale»: per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in pio' di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facolta' di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni e' considerato essere lo stabilimento principale;con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in pio' di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attivita' di trattamento nel contesto delle attivita' di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile e' soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;«rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;«impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attivita' economica, comprendente le societa' di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attivita' economica;«gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;«norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o pio' paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attivita' economica comune;«autorita' di controllo»: l'autorita' pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51, L 119/34 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016;«autorita' di controllo interessata»: un'autorita' di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e' stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorita' di controllo;gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorita' di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppureun reclamo e' stato proposto a tale autorita' di controllo;«trattamento transfrontaliero»:trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attivita' di stabilimenti in pio' di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in pio' di uno Stato membro; oppuretrattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attivita' di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in pio' di uno Stato membro;«obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle liberta' fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;«servizio della societa' dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;«organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o pio' Stati. https://www.ipertop.it/regolamento-europeo-2016-679-cenni-e-definizioni-4294003514.htm?utm_medium=tumblr
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